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60.2004.305

istanza di indennità per ingiusto procedimento. istanza respinta (istante parzialmente prosciolto).

Ticino · 2005-12-07 · Italiano TI
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Incarto n.60.2004.305

Lugano

7 dicembre 2005

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30/31.8.2004 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 2.7.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 2/3.9.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando in ogni modo che l’istante è stato condannato per un capo d’imputazione e che “pretendere il risarcimento per l’esorbitante ammontare proposto”, sarebbe “(...) una pretesa eccessiva e sproporzionata”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con sentenza 2.7.2004 il giudice della Pretura penale - il quale prima della discussione ed in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP ha constatato dal dibattimento una nuova descrizione dei fatti ed ha prospettato alle parti una nuova imputazione, segnatamente quella di infrazione alle norme della circolazione “per avere, a __________, il __________ negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sinistra, cozzando contro un cartello della segnaletica ivi esistente”

- ha dichiarato IS 1 autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per detta imputazione, condannandolo alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e lo ha prosciolto dall’accusa di circolazione in stato di ebrietà (sentenza 2.7.2004, p. 2 e 4, inc. __________);

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo complessivo di CHF 4'552.65, di cui CHF 700.-- per tassa di giustizia e spese, CHF 2'682.65 per spese di patrocinio e CHF 1'170.-- a titolo di indennità per perdita di guadagno, oltre interessi al 5% dal 2.7.2004 (cfr. istanza 30/31.8.2004, p. 1 ss. e doc. A, B e C allegati);

che le accuse riguardavano i reati in materia di circolazione stradale che sarebbero stati commessi dall’istante nella stessa circostanza di tempo e di luogo - segnatamente a __________ il __________ - e che le fattispecie perseguite erano quindi strettamente connesse nella fase dell’inchiesta, in cui gli atti d’indagine erano comunque giustificati perlomeno per quanto concerne l’imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale, circostanza del resto anche ammessa dall’istante [cfr. istanza 30/31.8.2004, p. 2: “Fin dall’inizio IS 1 non ha mai contestato di essere incorso in un’infrazione alle norme della circolazione. (...)”];

che una connessione era data anche nell’ambito del dibattimento tenutosi il 2.7.2004 dinanzi al giudice della Pretura penale;

che l’istante asserisce che “(...) l’intera questione si sarebbe potuta (e dovuta!) risolvere con una multa dell’Ufficio di circolazione per infrazione semplice alle norme della circolazione, ciò che non avrebbe comportato né spese giudiziarie né oneri di patrocinio, né mancato guadagno” (istanza 30/31.8.2004, p. 2);

che dall’esame del sangue dell’istante è stato riscontrato un valore minimo di alcolemia di 0.65 g/kg ed uno massimo di 0.98 g/kg (cfr. AI 1, verbale d’interrogatorio 27.7.2003 di IS 1; analisi no. __________ del Laboratorio bioanalitico SA di data 28.7.2003);

che giusta gli art. 55 cpv. 2 vLCStr e art. 138 cpv. 1 OAC il giudice deve rispettare i valori minimi e massimi di alcolemia fissati dalla legge; dette disposizioni non impongono di ritenere il valore di alcolemia minimo, ma in casi particolari si può prendere in considerazione anche altri mezzi di prova qualora questi siano in grado di precisare - nel quadro definito dell’analisi del sangue - il tasso di alcolemia al momento determinante (DTF 129 IV 290 ss.);

che dal decreto di accusa 3.11.2003 risulta che il magistrato inquirente non si è basato unicamente sull’esito dell’esame di alcolemia, ma ha preso in considerazione anche altri mezzi di prova (cfr. decreto di accusa 3.11.2003, p. 1);

che dagli atti emerge inoltre che la Sezione della circolazione ha, di sua iniziativa, deciso di sospendere l’esame amministrativo della fattispecie, in attesa della conclusione della procedura penale (cfr. AI 3, scritto 15.9.2003 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione);

che di conseguenza l’emanazione del decreto di accusa da parte del procuratore pubblico a carico del qui istante anche in relazione all’ipotesi di reato di circolazione in stato di ebrietà non appare del tutto ingiustificata;

che dal rapporto di polizia 13.8.2003 risulta in particolare che l’istante si era distratto momentaneamente per regolare l’autoradio e che a causa di questa distrazione è accaduto quanto sopra descritto (cfr. AI 1, rapporto di polizia 13.8.2003, p. 3);

che mediante questo comportamento ha provocato l’apertura di un procedimento penale a suo carico per il quale è stato condannato al pagamento di una multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

che anche se è stato prosciolto per il reato di circolazione in stato di ebrietà la tassa di giustizia e le spese possono essere poste a suo carico, avendo l’istante assunto mediante il suddetto comportamento un atteggiamento contrario alle norme della circolazione e avendo destato in ogni modo il sospetto di aver guidato in stato di ubriachezza (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 22 e riferimenti);

che secondo il § 43 cpv. 1 del Codice di procedura penale di Zurigo (argumentum e contrario) l’accusato non ha di principio diritto ad alcun risarcimento tantomeno ad un’indennità per torto morale, se la tassa di giustizia e le spese sono state poste a suo carico (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 6a);

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

per conoscenza:

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria