istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.288 Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.288 Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.288
istanza di ispezione degli atti. autorità di ricorso quale istante.
Incarto n. 60.2004.288 Lugano 20 settembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini ed Ivano Ranzanici, esclusisi) segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 6/9.8.2004 presentata dal IS 1,, con la quale chiede l'autorizzazione a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 1, __________ (patr. da: avv. ti __________ PA 1, __________, e __________ PA 2, __________); richiamati i preavvisi favorevoli 25/26.8.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 30/31.8.2004 di __________ PI 1; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con istanza 6/9.8.2004 - trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Tribunale penale cantonale - il IS 1 chiede - ritenuto che " (…) la decisione di mancata revoca della sospensione dell'attività medica oggetto di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato si fonda anche sulle risultanze dell'inchiesta penale " - la facoltà di ispezionare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti del ricorrente __________ PI 1; che giusta l’art. 27 CPP - in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) - " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione "; che i presupposti di legge appaiono dati, in particolare con riferimento agli art. 55 ss. Lpamm; che con decisione 10.9.2003 questa Camera aveva peraltro riconosciuto il legittimo interesse del __________ all'ispezione degli atti (inc. 60.2003.269; cfr. anche scritto 21.9.2000, con il quale l'allora procuratore pubblico __________ __________
- seppur in dispregio della procedura di cui all'art. 27 CPP - aveva concesso all'allora __________, con l'accordo dell'accusato, l'esame dell'incarto); che
- a tutela dei diritti di terzi (e segnatamente dei pazienti) e del segreto medico - si giustifica nondimeno escludere dalla presente autorizzazione i documenti attinenti ai pazienti (cartelle cliniche, ecc.); che
- posto come il procedimento penale sia attualmente pendente davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano, davanti alla quale __________ PI 1 è stato deferito - il suo presidente determinerà i tempi e le modalità di compulsazione degli atti, compresa la concessione della facoltà di estrarne copie, tenendo conto delle necessità di preparazione del dibattimento e dei diritti di terzi; che l'istanza è accolta, senza prelevamento di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamato l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 1 patrocinato da: PA 1 2. PI 2 1 patrocinato da: PA 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il vicepresidente La segretaria