istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 05.12.2005 60.2004.254 Tessin Camera dei ricorsi penali 05.12.2005 60.2004.254 Ticino Camera dei ricorsi penali 05.12.2005 60.2004.254
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
Incarto n. 60.2004.254 Lugano 5 dicembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 7/8.7.2004 presentata da IS 1 patr. da: PA 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamate le osservazioni 9/12.7.2004 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che chiede che l’indennità rivendicata dall’istante venga considerevolmente ridotta; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto 23.2.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di appropriazione semplice “ per essersi, quale gerente del chiosco __________ di __________, allo scopo di indebito profitto, appropriata della somma di fr. 130/140.-- in banconote, affrancate con fermaglio in argento del valore di fr. 250.-- dimenticati presso il citato chiosco dal signor __________ __________ ” (DA __________); che con decisione 22.6.2004 – in virtù del principio “in dubio pro reo” – il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________); che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 3'869.30 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che l'istante postula la rifusione della nota professionale 7.7.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 4'568.70 [di cui CHF 3'900.-- a titolo di onorario (13 ore a CHF 300.--/ora), CHF 346.-- di spese e CHF 322.70 di IVA (doc. B)], ridotta tuttavia a CHF 3'869.30 conformemente alla “ (…) prassi di questa lodevole Corte ”, che riconosce una tariffa di CHF 250.--/ora (istanza 7/8.7.2004, p. 3); che la tariffa applicata appare quindi conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati; che il dispendio orario esposto (13 ore) appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente eccessivo, segnatamente con riferimento ai colloqui con l’istante ed agli scritti (spesso di poche righe); che del resto la fattispecie non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto – circostanza che peraltro l’istante non sostiene – ed il patrocinio si è in sostanza limitato alla preparazione del dibattimento ed al dibattimento; che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'250.--, di cui 35 minuti inerenti le telefonate (il tempo complessivo indicato appare eccessivo in relazione alla fattispecie), 20 minuti inerenti gli scritti di data 7.4.2004, 13.4.2004, 5.5.2004, e 28.5.2004 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni alla Pretura penale), 50 minuti inerenti gli ulteriori scritti di data 19.4.2004, 30.4.2004, 17.5.2004, 2.6.2004 e 7.7.2004 (in media 10 minuti/scritto), 15 minuti inerenti l’esame dell’incarto penale (poco voluminoso), 10 minuti inerenti gli esame delle ordinanze 11.5.2004 e 1.6.2004 del giudice della Pretura penale, 30 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 15 minuti inerenti la preparazione dell’arringa, 120 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.28 alle ore 10.30 circa) ed infine 5 minuti inerenti l’esame della sentenza, stralciate in particolare le prestazioni “ formazione incarto ”, “ intimazione ” e “ ricezione ” (trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria) nonché la prestazione di data 26.5.2004 “ lettera a Pretura ”, che non figura agli atti; che a questa somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 206.60, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.-- per le telefonate, CHF 73.60 per gli scritti (CHF 5.90/lettera semplice e CHF 10.--/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 30.-- per le fotocopie (quelle esposte appaiono eccessive, ritenuto in particolare che l’incarto è sostanzialmente composto da un rapporto di polizia di poche pagine) e CHF 50.-- per la trasferta presso la Pretura penale di Bellinzona, così come esposto; che l’IVA ammonta a CHF 110.70; che a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 1'567.30 a titolo di spese legali, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004, così come postulato; che l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede; che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'717.30, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004 su CHF 1'567.30.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: per conoscenza: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario