istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.229 Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.229 Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.229
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.
Incarto n. 60.2004.229 Lugano 7 dicembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 16/17.6.2004 presentata da IS 1 patr. da: PA 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamate le osservazioni 26/28.6.2004 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, di cui si dirà in seguito; rilevato che PI 2 - interpellata in base all’art. 322 CP - non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto 3.4.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese siccome ritenuto colpevole di minaccia “ per avere, in data 11.07.2002, a __________, presso lo stabile di Via __________ __________, proferendo la seguente minaccia “ti getto fuori dalla porta con un pugno” alzando nel contempo la mano, incusso timore e spavento a __________ __________ __________ ” (DA __________); che con sentenza 24.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione; che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 2'199.90 per spese di patrocinio; che nelle sue osservazioni 26/28.6.2004 il sostituto procuratore pubblico rileva - tra l’altro - che la fattispecie in esame rientra nei cosiddetti “ Bagatelldelikte ” e che l’onorario esposto “ (...) per la preparazione al dibattimento sembra eccessivo, (...) ”, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera (osservazioni 26/28.6.2004); che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, per complessivi 2'199.90 [di cui CHF 1'800.-- a titolo di onorario (recte: 1'833.35, 440 minuti a 250.--/ora), CHF 244.50 di spese e CHF 155.40 di IVA (cfr. istanza 16/17.6.2004, p. 2 e doc. C ivi allegato]; che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti; che il dispendio orario esposto in relazione alla preparazione del dibattimento ed alla conferenza con il cliente del 23.6.2003 appare oggettivamente sproporzionato alla fattispecie che - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di rilievo e va quindi ridotto a 60 minuti e che quello indicato per il dibattimento tenutosi a Bellinzona il 24.6.2003 va ridotto a 125 minuti (inizio dibattimento alle ore 14.45 e riapertura del dibattimento alle ore 16.00 per la lettura del dispositivo, inclusa la trasferta __________ e ritorno); che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 55 minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'479.15; che a questo importo vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 238.50 - ridotte a CHF 3.-- quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6); che l’IVA ammonta a CHF 130.55 (calcolata su CHF 1'717.65); che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali e ripetibili di questa sede - l’importo complessivo di CHF 1'848.20; che interessi di mora non sono pretesi; che giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave; che nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art. 322 CPP: il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante - come si evince dagli atti - non appare del tutto ingiustificato; che pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione; che la procedura di indennità é gratuita. Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 24.6.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'848.20.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione : per conoscenza: terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria