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60.2004.207

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

Ticino · 2004-09-21 · Italiano TI
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ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 PI 1

E. 2 PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.207 Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.207 Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2004.207

ricorso in materia di perquisizione e sequestro.

Incarto n. 60.2004.207 Lugano 21 settembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sul ricorso 1/2.6.2004 presentato da RI 1, -, RI 2, -, RI 3, -, tutti patr. da: PA 1,, contro la decisione 18.5.2004 dell'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Franco Lardelli in materia di sequestro; richiamati gli scritti 4/7.6.2004 del procuratore pubblico Arturo Garzoni e 7/8.6.2004 del giudice dell'istruzione e dell'arresto, che comunicano di rimettersi al giudizio di questa Camera; richiamate inoltre le osservazioni 7/11.6.2004 di __________ PI 2, che conclude per l'accoglimento del gravame; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2 - in detenzione preventiva dal 9.9.2003 al 26.9.2003 (rapporto di arresto 9.9.2003, AI 9; verbale di notifica di arresto e di decisione 10.9.2003, AI 11; verbale di interrogatorio PP 26.9.2003, AI 35) - per infrazione aggravata, sub. semplice alla legge federale sugli stupefacenti, con ordine 18.9.2003 il magistrato inquirente ha disposto, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro della cassetta di sicurezza n. __________ presso __________, __________, intestata all'accusata, contenente un diamante naturale di 3.58 carati (con certificato)

- asseritamente di proprietà di __________ RI 1, rispettivamente della sua famiglia - ed altri oggetti di oreficeria (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 30.10.2003, allegato al rapporto di esecuzione 18.11.2003, AI 65; cfr. anche AI 21 e 52); che l'istruttoria formale è sfociata nell'atto di accusa 4.6.2004, con il quale l'accusata - tuttora in attesa di giudizio - è stata deferita davanti alla Corte delle assise correzionali di Lugano (ACC __________); che il 30.4/4.5.2004 __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 hanno chiesto - con un unico allegato - al giudice dell'istruzione e dell'arresto ed al procuratore pubblico " (…) l'immediata riconsegna ai proprietari " della suddetta gemma (istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86); che con decisione 18.5.2004 il giudice dell'istruzione e dell'arresto ha dichiarato irricevibile la domanda per incompetenza (AI 93); che con tempestivo gravame i ricorrenti - contestando di aver chiesto il dissequestro del diamante - postulano l'annullamento del giudizio; che con il citato scritto __________ RI 1, __________ RI 2 e __________ RI 3 - dopo aver comunicato di essere patrocinati dall'avv. __________ PA 1 - hanno esposto i motivi per cui il sequestro non si giustificherebbe (cfr. " nel merito " e " la proprietà RI 1 "), concludendo che " non esistono i presupposti giuridici per trattenere ulteriormente il diamante in questione, ragione per la quale ne chiedo l'immediata riconsegna ai proprietari " (istanza 30.4/4.5.2004, p. 3, AI 86); che pertanto il giudice dell'istruzione e dell'arresto poteva ritenere lo scritto - senza incorrere in arbitrio - una richiesta di dissequestro della gemma; che a ragione - considerato che in materia di perquisizione e sequestro il giudice dell'istruzione e dell'arresto è competente in prima istanza solo nel periodo che intercorre tra l'emanazione dell'atto di accusa e l'apertura del dibattimento (decisione 30.7.2002 di questa Camera in re F. B., inc. 60.2002.174) e che nella fattispecie __________ PI 2 è stata deferita alla competente Corte il 4.6.2004 - ha quindi dichiarato irricevibile la domanda; che il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico - in solido - dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, richiamati gli art. 157 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 250.-- (duecentocinquanta), sono poste in solido a carico di __________ RI 1, __________

- __________, __________ RI 2, __________ - __________, e __________ RI 3, __________

- __________.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 patrocinata da: PA 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria