Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2004.152
Lugano
7 dicembre 2005
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 21/22.4.2004 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in relazione allesito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.4.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), unindennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 27.4.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette integralmente al ponderato giudizio di questa Camera;
rilevato che con scritto 18/19.5.2004 IS 1 ha specificato, su espressa richiesta di questa Camera, il tempo impiegato per ogni prestazione effettuata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decisione 8.4.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto listante dallimputazione;
che con listanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui allart. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli limporto di 2'960.15 per spese di patrocinio (cfr. nota onorari e spese 21.4.2004 allegata allo scritto 18/19.5.2004);
che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;
che la nota professionale 21.4.2004 comprende le prestazioni di due procedure distinte;
che la prima procedura è sfociata nella sentenza 12.9.2003 del presidente della Pretura penale, che ha accolto il ricorso 9.9.2003 presentato da IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PA 1, annullando contestualmente la decisione 29.8.2003, n. __________, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, e trasmettendo, per competenza, gli atti al Ministero pubblico in base agli art. 90 cifra 2 LCStr, 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr (cfr. sentenza 12.9.2003, inc. __________, AI 1, inc. MP __________);
che di conseguenza appare che le spese legate a questo procedimento abbiano un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che la seconda procedura sembra, per contro, essere ancora pendente presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (cfr., al proposito, scritto 25.11.2003 dellavv. __________ __________ alla Pretura penale revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità avvenuto il __________ a __________, AI 4, inc. __________);
che il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso ai sensi dellart. 10 LALCStr, decide autonomamente, ciò che rende questa procedura amministrativa indipendente da quella penale e di conseguenza questi oneri - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale - non possono essere risarciti ai sensi degli art. 317 CPP ss.;
che con riferimento al dettaglio della nota professionale 21.4.2004 il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente per quanto concerne le prestazioni del 5.4.2004 (Esame incarto. Conferenza telefonica con addetti Pretura penale. Conferenza con cliente), del 7.4.2004 (Esame incarto, dottrina e giurisprudenza. Preparazione dibattimento) e dell8.4.2004 (Accesso in Pretura penale. Dibattimento);
che dagli atti non appare che la pratica abbia comportato difficoltà particolari - circostanza che listante del resto non sostiene - e sembra aver richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, ridotte a 120 minuti le prestazioni del 5.4.2004 e 7.4.2004 e a 90 minuti quella dell8.4.2004 (il pubblico dibattimento è stato dichiarato aperto alle ore 14.15 ed è stato riaperto alle 15.20 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo), stralciate inoltre le prestazioni indicate in relazione al ricorso al Consiglio di Stato (24.10.2003 steso ricorso al Consiglio di Stato contro la revoca e 21.11.2003 ricevo osservazioni dalla Sezione della circolazione. Esame), come esposto in precedenza, per complessivi CHF 1'458.35;
che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 143.80, ridotte a CHF 15.-- per lo scritto 30.4.2003 di due pagine [di cui CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per lincarto, art. 3 lit. b TOA)] e stralciata la prestazione del 24.10.2003 scritturazioni, fotocopie, porto inerente al ricorso al Consiglio di Stato, come in precedenza;
che lIVA ammonta a CHF 121.75;
che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, limporto di CHF 1'723.90;
che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;
che la procedura di indennità é gratuita.
per conoscenza:
1.PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria