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60.2004.152

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Ticino · 2005-12-07 · Italiano TI
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Incarto n.60.2004.152

Lugano

7 dicembre 2005

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/22.4.2004 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 8.4.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 27.4.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette integralmente al ponderato giudizio di questa Camera;

rilevato che con scritto 18/19.5.2004 IS 1 ha specificato, su espressa richiesta di questa Camera, il tempo impiegato per ogni prestazione effettuata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decisione 8.4.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di 2'960.15 per spese di patrocinio (cfr. “nota onorari e spese” 21.4.2004 allegata allo scritto 18/19.5.2004);

che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

che la nota professionale 21.4.2004 comprende le prestazioni di due procedure distinte;

che la prima procedura è sfociata nella sentenza 12.9.2003 del presidente della Pretura penale, che ha accolto il ricorso 9.9.2003 presentato da IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PA 1, annullando contestualmente la decisione 29.8.2003, n. __________, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, e trasmettendo, per competenza, gli atti al Ministero pubblico in base agli art. 90 cifra 2 LCStr, 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr (cfr. sentenza 12.9.2003, inc. __________, AI 1, inc. MP __________);

che di conseguenza appare che le spese legate a questo procedimento abbiano un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

che la seconda procedura sembra, per contro, essere ancora pendente presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (cfr., al proposito, scritto 25.11.2003 dell’avv. __________ __________ alla Pretura penale “revoca della licenza di condurre per eccesso di velocità avvenuto il __________ a __________”, AI 4, inc. __________);

che il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso ai sensi dell’art. 10 LALCStr, decide autonomamente, ciò che rende questa procedura amministrativa indipendente da quella penale e di conseguenza questi oneri - in mancanza di un nesso di causalità adeguato con il procedimento penale - non possono essere risarciti ai sensi degli art. 317 CPP ss.;

che con riferimento al dettaglio della nota professionale 21.4.2004 il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente per quanto concerne le prestazioni del 5.4.2004 (“Esame incarto. Conferenza telefonica con addetti Pretura penale. Conferenza con cliente”), del 7.4.2004 (“Esame incarto, dottrina e giurisprudenza. Preparazione dibattimento”) e dell’8.4.2004 (“Accesso in Pretura penale. Dibattimento”);

che dagli atti non appare che la pratica abbia comportato difficoltà particolari - circostanza che l’istante del resto non sostiene - e sembra aver richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 5 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, ridotte a 120 minuti le prestazioni del 5.4.2004 e 7.4.2004 e a 90 minuti quella dell’8.4.2004 (il pubblico dibattimento è stato dichiarato aperto alle ore 14.15 ed è stato riaperto alle 15.20 per la motivazione del giudizio e la lettura del dispositivo), stralciate inoltre le prestazioni indicate in relazione al ricorso al Consiglio di Stato (24.10.2003 “steso ricorso al Consiglio di Stato contro la revoca” e 21.11.2003 “ricevo osservazioni dalla Sezione della circolazione. Esame”), come esposto in precedenza, per complessivi CHF 1'458.35;

che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 143.80, ridotte a CHF 15.-- per lo scritto 30.4.2003 di due pagine [di cui CHF 5.-- per invio raccomandato e CHF 5.-- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA)] e stralciata la prestazione del 24.10.2003 “scritturazioni, fotocopie, porto” inerente al ricorso al Consiglio di Stato, come in precedenza;

che l’IVA ammonta a CHF 121.75;

che a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese di patrocinio, l’importo di CHF 1'723.90;

che interessi di mora e ripetibili di questa sede non sono pretesi;

che la procedura di indennità é gratuita.

per conoscenza:

1.PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria