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60.2004.107

istanza di ispezione degli atti. avvocato quale istante. limitazione alla compulsazione degli atti.

Ticino · 2004-09-21 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 PI 1

2.PI 2

E. 2 Come esposto in entrata, il TPC, la Magistratura dei minorenni e il Ministero pubblico hanno formulato preavviso negativo all’istanza. Il TPC segnala, dal punto di vista pratico, di non essere “ (…) in grado di garantire l’accesso ad atti che si trovano perlopiù negli archivi di Via __________ o negli archivi di Via __________ e ciò perché trattasi di lavoro laborioso che porterebbe via troppo tempo ai collaboratori della Cancelleria, in ogni caso un tempo sproporzionato rispetto alle nostre risorse ” (osservazioni 29/30.3.2004). Evidenzia perplessità in relazione alla richiesta “ (…) di consultare atti, come quelli psichiatrici, molto delicati, ivi compresi quelli risalenti ad anni molto lontani per i quali noi dobbiamo garantire a chi ne fu oggetto la più totale discrezione ed anche il diritto all’oblio ” e che “ in ogni caso l’accesso a tali atti non può essere dato con una decisione generale, bensì semmai caso per caso, con il consenso del singolo interessato ” (osservazioni 29/30.3.2004). Il Ministero pubblico rileva dapprima che “ (…) l’istante sarebbe dottorando presso l’ateneo LUDES (…) ” e che “ non risulta che tale ateneo sia riconosciuto ed assimilabile a quelli svizzeri (…) ”, evidenziando inoltre che “ (…) suscita qualche perplessità che un avvocato, nell’esercizio della propria attività, quindi con mandati di diversa natura, possa accedere ad informazioni particolarmente riservate riguardante terzi, in particolare nell’ambito di perizie psichiatriche e psicologiche ” (osservazioni 5.4.2004, p. 1). Sostiene altresì che “ dal profilo pratico è del resto assai difficile e laborioso poter procedere ad una ricerca retroattiva di 20/25 anni su incarti peraltro non informatizzati e sepolti in diversi archivi dello Stato ”, che “ allo stato attuale il Ministero non può assolutamente garantire il personale necessario per una simile ricerca ” e che “ (…) una decisione generale di principio non può essere ammessa, mentre per quanto concerne singole consultazioni mirate, non si può comunque prescindere dal consenso di tutte le parti interessate ” (osservazioni 5.4.2004, p. 1 e 2). La Magistratura dei minorenni informa che “ (…) solamente dal gennaio 2001 ” dispone “ (…) di un supporto informatico e, a far tempo da quella data, (…) non ha emesso condanne nei confronti di minori ritenuti autori colpevoli di atti sessuali su fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP ” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1). Rileva altresì che “ (…) per le persone inchiestate e giudicate prima del compimento della maggiore età, il legislatore ha previsto una protezione accresciuta. Di conseguenza per un eventuale accesso agli atti sarebbe necessario anche il consenso dell’interessato e, in caso di perizie psichiatriche, anche quello dei suoi genitori e/o persone conviventi al momento della stesura della perizia, ritenuto che nell’ambito minorile questi ultimi atti istruttori indagano anche sulla sfera e le relazioni famigliari ” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1 e 2).

E. 3 PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria

E. 4 Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.

E. 5 Per

motivi organizzativi del personale ed a concreta tutela delle persone coinvolte

nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono

essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.

L’accesso alle

informazioni potrà soltanto avvenire presso il Ministero pubblico, sulla base

dei dati informatici a loro disposizione, compatibilmente con gli impegni di

quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà pratiche evidenziate

dalle autorità coinvolte.

Spetta inoltre

al Ministero pubblico determinare gli atti accessibili, in particolare in

relazione alle problematiche sollevate nelle osservazioni.

Nella misura

in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze o delle perizie -

sotto forma cartacea -, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per

un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei

procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato

grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante

l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre

evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare

un’ulteriore istanza a questa Camera.

Va da sé che

la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello

richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun

modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle

sentenze.

Giova infine

ricordare che l’istante, essendo avvocato, è vincolato dal segreto professionale,

e dovrà astenersi da consultare atti che potrebbero creare un conflitto

d’interesse o un conflitto deontologico (ad esempio incarti relativi a

controparti o propri clienti).

E. 6 .       L’istanza va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese sono a carico della parte istante, che le ha occasionate. Per questi motivi, visti gli art. 27 e 39 lett. f CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giudizio di fr. 50.-- e le spese di fr. 20.--, per complessivi fr. 70.-- (settanta), sono a carico dell’avv. __________ IS 1, __________.

3.   Intimazione: - terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2

3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2004.107

Lugano

21 settembre 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18/19.3.2004 presentata da

IS 1,

tendente ad ottenere l’autorizzazione di poter ispezionare le sentenze e le perizie psicologiche e psichiatriche relative ad atti sessuali con fanciulli;

richiamati i preavvisi negativi 29/30.3.2004 del Tribunale penale cantonale (TPC), 5.4.2004 del Ministero pubblico e 5/6.4.2004 della Magistratura dei minorenni, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

Il TPC segnala, dal punto di vista pratico, di non essere “() in grado di garantire l’accesso ad atti che si trovano perlopiù negli archivi di Via __________ o negli archivi di Via __________ e ciò perché trattasi di lavoro laborioso che porterebbe via troppo tempo ai collaboratori della Cancelleria, in ogni caso un tempo sproporzionato rispetto alle nostre risorse” (osservazioni 29/30.3.2004). Evidenzia perplessità in relazione alla richiesta “() di consultare atti, come quelli psichiatrici, molto delicati, ivi compresi quelli risalenti ad anni molto lontani per i quali noi dobbiamo garantire a chi ne fu oggetto la più totale discrezione ed anche il diritto all’oblio” e che “in ogni caso l’accesso a tali atti non può essere dato con una decisione generale, bensì semmai caso per caso, con il consenso del singolo interessato” (osservazioni 29/30.3.2004).

Il Ministero pubblico rileva dapprima che “() l’istante sarebbe dottorando presso l’ateneo LUDES ()” e che “non risulta che tale ateneo sia riconosciuto ed assimilabile a quelli svizzeri ()”, evidenziando inoltre che “() suscita qualche perplessità che un avvocato, nell’esercizio della propria attività, quindi con mandati di diversa natura, possa accedere ad informazioni particolarmente riservate riguardante terzi, in particolare nell’ambito di perizie psichiatriche e psicologiche” (osservazioni 5.4.2004, p. 1). Sostiene altresì che “dal profilo pratico è del resto assai difficile e laborioso poter procedere ad una ricerca retroattiva di 20/25 anni su incarti peraltro non informatizzati e sepolti in diversi archivi dello Stato”, che “allo stato attuale il Ministero non può assolutamente garantire il personale necessario per una simile ricerca” e che “() una decisione generale di principio non può essere ammessa, mentre per quanto concerne singole consultazioni mirate, non si può comunque prescindere dal consenso di tutte le parti interessate” (osservazioni 5.4.2004, p. 1 e 2).

La Magistratura dei minorenni informa che “() solamente dal gennaio 2001” dispone “() di un supporto informatico e, a far tempo da quella data, () non ha emesso condanne nei confronti di minori ritenuti autori colpevoli di atti sessuali su fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1). Rileva altresì che “() per le persone inchiestate e giudicate prima del compimento della maggiore età, il legislatore ha previsto una protezione accresciuta. Di conseguenza per un eventuale accesso agli atti sarebbe necessario anche il consenso dell’interessato e, in caso di perizie psichiatriche, anche quello dei suoi genitori e/o persone conviventi al momento della stesura della perizia, ritenuto che nell’ambito minorile questi ultimi atti istruttori indagano anche sulla sfera e le relazioni famigliari” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1 e 2).

5.Per motivi organizzativi del personale ed a concreta tutela delle persone coinvolte nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.

Nella misura in cui potranno essere messe a disposizione delle sentenze o delle perizie - sotto forma cartacea -, le stesse dovranno essere caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi in cui non sia possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di questi documenti, siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero comunque essere identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso delle parti interessate e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.

Va da sé che la documentazione raccolta non potrà essere usata per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.

Giova infine ricordare che l’istante, essendo avvocato, è vincolato dal segreto professionale, e dovrà astenersi da consultare atti che potrebbero creare un conflitto d’interesse o un conflitto deontologico (ad esempio incarti relativi a controparti o propri clienti).

Per questi motivi,

visti gli art. 27 e 39 lett. f CPP e ogni altra norma applicabile,

-

1. PI 1

2.PI 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria