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60.2003.344

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Ticino · 2005-10-18 · Italiano TI
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istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344 Tessin Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344 Ticino Camera dei ricorsi penali 18.10.2005 60.2003.344

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Incarto n. 60.2003.344 Lugano 18 ottobre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 20/21.10.2003 presentata da IS 1 patr. da: PA 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamato lo scritto 3.11.2003 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che dichiara di non avere osservazioni da formulare in merito all’istanza, rimettendosi al giudizio di questa Camera; rilevato che con scritto 18/20.8.2004 IS 1 ha prodotto, su espressa richiesta di questa Camera, il dettaglio della nota professionale 16.7.2003 dell’avv. PA 1, suddiviso in “pratica stranieri” e “pratica penale”; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto di accusa 7.4.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione “ per avere, a __________ in data __________ usando inganno, fornendo al momento della sua domanda d’asilo false generalità, indotto i funzionari del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente al vero il nominativo di __________ __________ __________, __________ cittadino __________ sul permesso ‘N’di richiedente l’asilo ” (DA __________); che con decisione 16.7.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione; che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 5'006.85 per spese di patrocinio; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che

– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2003 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'006.85 [di cui CHF 4'595.-- a titolo di onorario, CHF 739.-- di spese e CHF 353.65 di IVA (doc. C)]; che la tariffa oraria applicata, pari a 250.--/ora (cfr. dettaglio della nota professionale 16.7.2003), è conforme ai principi suesposti, rientrando nei parametri indicati; che

– come sopra esposto – la nota professionale comprende gli oneri dipendenti dalla “pratica stranieri” e dalla “pratica penale”; che al proposito l’istante precisa che “ (…) la presente vertenza riguardava, oltre la questione penale, anche questioni legate al diritto degli stranieri, in particolare alla valenza e alla procedura di rilascio dei documenti speciali per motivi di asilo ” (istanza 20/21.10.2003, p. 3); che l’art. 317 CPP concede all’accusato prosciolto la rifusione delle spese di patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi ingiustificato e non ad ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa (decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005); che del resto le prestazioni inerenti la “pratica stranieri” non appaiono motivate in relazione al procedimento penale e la loro utilità e necessità non emerge nemmeno dagli atti, ritenuto che in sede di pubblico dibattimento l’istante si è limitato a produrre la “ Directive relative à la loi sur l’asile concernant les livrets accordées aux requérants d’asile (livret N) (…) ” e l’ordinanza

n. 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (cfr. verbale del dibattimento 16.7.2003, p. 2); che di conseguenza tali oneri non possono essere riconosciuti; che

– con riferimento al dettaglio relativo alla “pratica penale” – il dispendio orario esposto appare oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, segnatamente con riferimento ai colloqui con l’istante ed agli scritti (spesso di poche righe); che la pratica – a prescindere da alcune problematiche giuridiche legate al diritto d’asilo che hanno imposto un esame della legge federale sull’asilo (LAsi) e delle relative ordinanze – non ha comportato difficoltà particolari ed ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto; che viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 6 ore e 3 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'512.50, di cui 100 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 23 minuti inerenti le telefonate, 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante, 60 minuti inerenti l’analisi dell’incarto e la preparazione al dibattimento e 120 minuti inerenti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale (che si è protratto dalle ore 9.30 alle ore 10.30 circa), stralciate in particolare le prestazioni di data 21.2.2003 “ Lettera a Ministero Pubblico ” (che non risulta agli atti), di data 6.5.2003 “ Lettera a cliente ” (che non appare giustificata in relazione alla fattispecie), di data 12.5.2003 “ Fax a Pretura penale ” (essendo già indicata la prestazione “ Lettera a Pretura penale ”) e di data 21.5.2003 “ Lettere a cliente + polizza ” (a carico del legale); che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 288.65, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 3.45 per le telefonate (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), CHF 91.20 per gli scritti (CHF 10.--/raccomandata, CHF 5.90/lettera semplice e CHF 2.--/fax, compresa la fotocopia per l’incarto), CHF 90.-- per le fotocopie (CHF 2.--/fotocopia) e CHF 54.-- per la trasferta presso la Pretura penale il giorno del dibattimento (27 km/tratta a CHF 1.--/km, art. 3 TOA), stralciate infine quelle riferite agli scritti sopra menzionati; che l’IVA ammonta a CHF 136.90; che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede; che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari; che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA; che, visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'088.05, di cui CHF 1'938.05 per spese di patrocinio e CHF 150.-- per indennità dipendente dal presente procedimento; che interessi di mora non sono pretesi; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 16.7.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'088.05.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: per conoscenza:

-   Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;

-   Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc. __________ di ritorno). terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             Il segretario