Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2001.314
Lugano
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza di promozione dellaccusa 11/12.10.2001 presentata da
al decreto di non luogo a procedere 1.10.2001 emanato dallallora procuratore pubblico __________ __________ nellambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 24.7.2001 nei confronti diignoti, per titolo di violazione del segreto dufficio;
richiamate le osservazioni 18/19.10.2001 dellallora magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Con scritto 3.9.2001, a seguito della richiesta formulata dallallora magistrato inquirente di indicare con precisione quali sarebbero i passaggi dellarticolo tutelati dal segreto dufficio (cfr. AI 4), il patrocinatore dellistante ha esposto che trattasi dello scambio epistolare intercorso tra lui e la __________ __________ __________, della decisione di astensione di questultima, del fatto che lincarto fosse passato nelle mani di un altro __________ __________ __________ in sostituzione della __________ __________ __________ e che detto __________ () avesse insistito facendo firmare la decisione ad altro __________ (), e meglio i passaggi evidenziati sulla copia dellarticolo ivi allegato (AI 6, scritto 3.9.2001, p. 1 e 2 e copia dellarticolo pubblicato sul quotidiano ticinese).
1.3.
2.2.
I passaggi dellarticolo contestati riguardano una procedura di sospensione cautelare dellistante dalla sua funzione di medico, con riferimento allart. __________. Questa norma sancisce, al suo cpv. __________, che il __________ rifiuta lautorizzazione allesercizio indipendente o dipendente delle professioni previste dallart. __________, tra cui il __________, qualora non siano soddisfatti i presupposti previsti dagli articoli precedenti; in particolare al suo cpv. __________ contempla la facoltà del __________, ove le circostanze lo esigono, di sospendere immediatamente, a titolo cautelativo, questautorizzazione.
Una procedura di sospensione cautelare ex art. __________ è certamente delicata, in quanto relativa alla sussistenza o meno delle condizioni per mantenere o revocare lautorizzazione allesercizio dellatti-vità di __________, ed in particolare relativa alle attitudini personali e professionali indispensabili per lesercizio di questattività sanitaria. Si tratta inoltre di una procedura che tocca la reputazione professionale del __________ in questione, con anche eventuali importanti ripercussioni professionali ed economiche.
Per questa ragione, una simile procedura è per sua natura confidenziale e non pubblica, almeno fino alla sua conclusione: è quindi coperta dal segreto dufficio. E ciò a meno che lautorità competente decida, per ragioni dinteresse pubblico preponderanti, di divulgare la notizia a terzi (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel / Frankfurt am Main 1990, n. 149, p. 477; VPB 1978, Nr. 112), con una comunicazione ufficiale. Ciò che nel caso concreto non è avvenuto, come risulta dalla risposta del __________ al Ministero pubblico di data 10.9.2001 (cfr. AI 9).
Ora, se è vero che è stato dato ampio risalto alla decisione di condanna __________ della __________ __________ __________ __________ __________ __________ sui quotidiani ticinesi e dai mass media, è altrettanto vero che ciò non giustifica (e neppure il __________ ha deciso in tal senso) la divulgazione di informazioni concernenti linizio e lo stadio della procedura quale quella aperta dal __________ contro listante.
In conclusione, eventuali decisioni emanate nel corso di una procedura non pubblica - come la procedura di sospensione di un medico, almeno fino alla sua conclusione - sono, secondo la loro natura, coperte dal segreto dufficio (R.A. RHINOW / B. KRÄHENMANN, op. cit., n. 149, p. 477), e pertanto pure il loro iter procedurale soggiace allobbligo di mantenimento del segreto.
Al proposito listante asserisce sostanzialmente che nessuno era a conoscenza di questa circostanza, nemmeno il suo legale (cfr. istanza di promozione dellaccusa 11/12.10.2001, p. 7 e 8).
Questultima affermazione non è corretta. Dagli atti risulta che prima della pubblicazione dellarticolo, con scritto 22.5.2001 il __________ ha notificato al patrocinatore dellistante - dopo aver preso atto del dispositivo, rispettivamente del contenuto della decisione di condanna emanata dalla __________ __________ __________ __________ __________ __________ a seguito dellautorizzazione ottenuta da parte di questa Camera (cfr. decisione 4.5.2001, inc. 60.2001.112) - che era intenzionato ad () emanare con urgenza una decisione provvisionale secondo larticolo __________ di sospensione immediata dellautorizzazione allesercizio della professione __________, di cui beneficia il __________ __________, rilevando pure che tale provvedimento è conforme alla giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo () e che () rimane riservata la procedura disciplinare prevista dallarticolo __________, che presuppongono unistruttoria e lavviso formale della __________, invitandolo a presentare delle osservazioni in merito entro 7 giorni, rilevando contestualmente che decorso infruttuosamente tale termine emaneremo una formale decisione provvisionale nel senso indicato (AI 1, scritto 22.5.2001 allegato alla denuncia penale 24.7.2001, p. 2).
Di conseguenza sia listante, sia il suo patrocinatore, contrariamente a quanto asseriscono, erano a conoscenza del fatto che il __________ aveva avviato una procedura in tal senso.
La circostanza che listante, rispettivamente il suo patrocinatore fossero o meno al corrente dellavvio di questa procedura è nel caso in esame comunque ininfluente dal punto di vista di uneventuale divulgazione di informazioni riservate, essendo __________ IS 1 parte e non terzo nel procedimento e non avendo questultimo manifestamente un interesse alla divulgazione delle informazioni apparse sul quotidiano.
Il rendere pubblico la notizia dellapertura del procedimento in sé tocca già fatti coperti dal segreto dufficio: a maggior ragione questo vale per quanto esposto ai punti successivi.
Listanza è accolta e lincarto ritornato al Ministero pubblico per approfondire la fattispecie.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà allistante congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 320 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
§ Di conseguenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria