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53.2006.8

Attestato di lavoro

Ticino · 2006-04-26 · Italiano TI
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Attestato di lavoro

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 53.2006.8 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 53.2006.8 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2006 53.2006.8

Attestato di lavoro

Incarto n. 53.2006.8 Lugano 26 aprile 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sulla petizione 24 aprile 2006 di AT 1 patrocinata da: PA 1 contro il CV 1,, patr. da avv. PA 2,, chiedente:

1. La petizione è integralmente accolta. 1.1.          Di conseguenza, il comune di CV 1 è tenuto al versamento a favore della signora AT 1, della somma di fr. 15'503.10, oltre ad interessi al 5% p.a. dal 1.5.2004, dell'importo di fr. 9'015.65 (lordi) oltre ad interessi al 5% p.a. dal 1.5.2004, di fr. 109.00 oltre ad interessi al 5% p.a. dal 18.12.2004, nonché alla redazione e consegna alla signora AT 1,, di un attestato di lavoro in forma estesa.

2. Protestate tasse, spese e ripetibili. richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che a far tempo dal 1° dicembre 1998 l'attrice AT 1 ha iniziato a lavorare per il comune di CV 1 quale impiegata amministrativa,  con un grado di occupazione del 50%, che è stato progressivamente esteso al 100% a partire dal 1° febbraio 2000; che il 16 gennaio 2004 il municipio ha notificato all'attrice la disdetta del rapporto d'impiego, che è terminato il 30 aprile seguente; che il 20 giugno 2005 il patrocinatore dell'attrice ha chiesto al comune il versamento della somma di fr. 20'247.90 a titolo di aumento di stipendio per l'anno 2004, di indennità di partenza, di compenso per vacanze arretrate, di indennità di supplenza e di compenso per una seduta municipale; che il 25 luglio 2005 il patrocinatore del comune ha comunicato al legale dell'attrice che il municipio respingeva le pretese avanzate nei confronti del comune; con lo stesso scritto l'ha invitato a comunicargli se desiderava una decisione formale con termine d'impugnazione; che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio il comune di CV 1 davanti a questo tribunale, chiedendone la condanna al pagamento degli importi summenzionati; considerato, in diritto che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che per evidenti motivi di economia processuale la norma è applicabile per analogia anche alle azioni dirette; che secondo l'art. 71 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica:

a)  le contestazioni patrimoniali tra il titolare di una concessione e lo Stato, o un altro ente di diritto pubblico, inerenti agli obblighi e ai diritti derivanti dall'atto di concessione;

b)  le contestazioni che sorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo Stato è parte;

c)   le contestazioni relative ai rapporti patrimoniali nei casi di aggregazioni e separazioni di Comuni o di frazioni;

d)  in tutti gli altri casi previsti dalla legge; che, a norma dell'art. 68 LOrd, l e contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica; che la LOrd regola i rapporti d'impiego con i dipendenti e si applica:

a)  ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti;

b)  ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (art. 1 cpv. 1 LOrd). che, fatta eccezione dei docenti, la LOrd non si applica dunque ai dipendenti comunali, i cui rapporti d'impiego sono disciplinati dalla LOC, rispettivamente dai regolamenti comunali; che conferendo ai comuni, attraverso l’art. 135 cpv. 3 LOC, la facoltà di adottare le disposizioni della LOrd per disciplinare i rapporti d’impiego dei loro dipendenti il legislatore cantonale ha inteso essenzialmente permettere loro di abrogare l'ordinamento basato sulla nomina quadriennale prevista dall'art. 127 LOC, per introdurre la nomina a tempo indeterminato prevista dall'art. 7 Lord ed il diritto del comune di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo con un preavviso di tre o sei mesi a seconda dei casi; che l’art. 135 cpv. 3 LOC conferendo ai comuni la possibilità di recepire l'ordinamento della LOrd, non ha in particolare conferito loro il diritto di estendere il campo d'applicazione di tale legge; l'ordinamento cantonale recepito diventa diritto comunale; che anche in caso di ricezione dell'ordinamento della LOrd, l'esistenza, l'estensione e l'inesistenza dei diritti e degli obblighi dei dipendenti comunali vanno pertanto ulteriormente definite mediante decisione del municipio, contro la quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, il cui giudizio è ulteriormente impugnabile a questo tribunale (art. 208 LOC); che l'attrice fonda la competenza del Tribunale cantonale amministrativo sull'art. 62 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del comune di CV 1, che assoggetta i rapporti d'impiego alla LOrd; che la competenza è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata né modificata per accordo delle parti (art. 2 PAmm); che per legge occorre intendere una legge in senso formale: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica non può dunque essere estesa oltre i limiti perentoriamente fissati dall'art. 71 PAmm mediante semplice norma di regolamento; che, tanto meno può essere concesso ai comuni di modificare mediante norma di regolamento, l'ordinamento delle competenze fissato dal diritto cantonale; che per i motivi sopra esposti tale facoltà non può nemmeno essere dedotta dall'art. 135 cpv. 3 LOrd; che, stando così le cose, la petizione va respinta in limine per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo; che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 2, 28, 71 PAmm; 2, 68 LOrd; 62 ROD di __________; dichiara e pronuncia:

1.   La petizione è irricevibile.

2.   Non si preleva tassa di giustizia.

3.   Intimazione a:; . terzi implicati CV 1 patrocinato da: PA 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario