Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 53.2004.6 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 53.2004.6 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.03.2006 53.2004.6
Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato
Incarto n. 53.2004.6 Lugano 20 marzo 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sulla petizione 24 marzo 2004 di AT 1 patrocinato da: PA 1 contro lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino; chiedente la cancellazione del saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato; vista la risposta 4 maggio 2004 del convenuto; preso atto:
- della replica 21 maggio 2004 dell'attore;
- della duplica 12 luglio 2004 del convenuto; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali; che da quando insegna nella scuola media l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 17 e 25 ore come segue: anno scolastico Rapporto d'impiego Ore effettuate Ore retribuite Saldo annuale Saldo riportato 1982/83 N 100% 23 24
- 1
- 1 1983/84 N 100% 25 24 + 1 0 1984/85 N 100% 23 24
- 1
- 1 1885/86 N 100% 25 24 + 1 0 1986/87 Congedo parziale 17 17 0 0 1987/88 Congedo parziale 17 17 0 0 1988/89 N 100% 23 24
- 1
- 1 1989/90 N 100% 25 24 + 1 0 1990/91 N 100% 23 24
- 1
- 1 1991/92 N 100% 25 24 + 1 0 1992/93 N 100% 25 24 + 1 + 1 1993/94 N 100% 25 24 + 1 + 2 1994/95 N 100% 22 24
- 2 0 1995/96 N 100% 23 24
- 1
- 1 1996/97 N 100% 26 24 + 2 + 1 1997/98 N 100% 23 24
- 1 0 1998/99 N 100% 23.5 24
- 0.5
- 0.5 1999/00 N 100% 24 24 0
- 0.5 2000/01 N 100% 24 24 0
- 0.5 2001/02
- 25% malattia 18.5 24 (18) 0
- 0.5 2002/03
- 25% malattia 17.5 24 (18) 0
- 1 2003/04
- 25% malattia 18 24 0
- 1 che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell'orario scolastico, l'orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare
- rispettivamente recuperare - nel biennio successivo; che, analogamente interpellata, il 3 febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05; che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato; che l'attore si limita a rilevare che la legge non prevede la possibilità di compensare da un anno scolastico all'altro prestazioni lavorative non fornite o fornite in eccedenza; che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con argomenti che saranno discussi qui appresso; che in sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande; considerato, in diritto che giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica; che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro; che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore; che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria; che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; che, a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro; che la petizione va dunque dichiarata irricevibile; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza; Per questi motivi, visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione a:; . terzi implicati CV 1 rappr. da: RA 1 terzi implicati CV 1 rappr. da: RA 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario