Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.06.2006 53.2004.16 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.06.2006 53.2004.16 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.06.2006 53.2004.16
Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato
Incarto n. 53.2004.16 Lugano 1 giugno 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di AT 1 patrocinata da: PA 1 contro Stato della Repubblica e Cantone del Ticino; chiedente: 1. La petizione è accolta. § Di conseguenza: 1.1. in via principale è cancellato ogni malus orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 in via subordinata, nel calcolo del malus orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453. 1.2. è pure cancellato ogni malus orario accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004. 2. Protestate spese e ripetibili. vista la risposta 12 novembre 2004 del convenuto, chiedente: 1. La petizione è irricevibile, subordinatamente respinta. 2. Protestate spese e ripetibili. letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo; che a partire dall'anno scolastico 1996/97 l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue: anno scolastico Rapporto d'impiego Ore effettuate Ore retribuite Saldo annuale Saldo riportato 1996/97 N 50% 13 13.5
- 0.5
- 0.5 1997/98 N 50% 12 13.5
- 1.5
- 2 1998/99 N 50% 12 13.5
- 1.5
- 3.5 1999/00 N 50% 12 13.5
- 1.5
- 5 2000/01 N 50% 14 13.5 + 0.5
- 4.5 2001/02 N 50% 12 12 0
- 4.5 2002/03 N 50% 12 12 0
- 4.5 2003/04 N 50% 16 13.5 + 2.5
- 2 che con emendamento del 16 dicembre 2003 il Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell’orario scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo; che, analogamente interpellata, il 22 aprile 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare, nel biennio 2004/05; che con giudizio 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da AT 1; che con la petizione citata in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato; che secondo l'attrice il recupero di ore d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe difetto la necessaria base legale; che all'accoglimento della petizione si è opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice con argomenti che saranno discussi qui appresso; considerato, in diritto che giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica; che la limitazione della competenza di questo tribunale alle contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro; che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954, soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art. 68 LOrd 1995 attualmente in vigore; che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria; che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato sia condannato a versarle una somma di denaro; che la petizione va dunque dichiarata irricevibile; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione a: . terzi implicati CV 1 rappr. da: RA 1 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario