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53.2002.27

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2002 53.2002.27 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2002 53.2002.27 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2002 53.2002.27

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 53.2002.00027 Lugano 17 luglio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sullla petizione 15 marzo 2002 di __________ contro lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino; chiedente il versamento dell'indennità per funzione manuale; vista la risposta 19 aprile 2002 della Sezione delle risorse umane (SRU), chiedente il rigetto della petizione; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'attore __________ ha iniziato nel 1985 a lavorare per il Cantone, quale operaio qualificato (falegname) presso l'__________; lo stipendio iniziale era quello della 16a classe con quattro aumenti; che allo stipendio era abbinata un'indennità annua per funzione manuale, che veniva versata assieme alla 13a mensilità; che a partire dal 1° gennaio 1991, l'indennità in questione è stata aumentata da fr. 1'000.00 a fr. 2'000.00; che il 26 luglio 2001 l'attore ha rassegnato le dimissioni per il 31 ottobre seguente; che con l'ultimo stipendio lo Stato ha versato all'attore 10/12 della 13a mensilità, ma non la quota parte dell'indennità per funzioni manuali; che contro la predetta determinazione, confermata con decisione 4 marzo 2002 della SRU, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo il versamento dell'indennità per funzione manuale pro rata temporis; che, ravvisando nella pretesa avanzata dall'insorgente una contestazione pecuniaria derivante dal rapporto d'impiego, il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale amministrativo per competenza; che, pur ammettendo che "dal testo di legge risulta poco chiaro se l'indennità che viene versata  a coloro che svolgono un'attività manuale spetta di diritto anche a coloro che hanno cessato l'attività lavorativa prima del 31 dicembre per proprie dimissioni", la SRU chiede il rigetto della petizione, contestando integralmente le tesi dell'insorgente; Considerato, in diritto che la petizione è ricevibile in ordine giusta gli art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che con norma transitoria del 25 ottobre 1988 (BU 88, 345) è stata introdotta nella LStip, per gli anni 1988, 1989 e 1990, un'indennità fissa e straordinaria di fr. 1'000.00, non assicurabile a Cassa pensioni, a favore dei dipendenti che svolgevano funzioni manuali e che erano retribuiti con una classe inferiore o uguale alla 21a; la disposizione stabiliva che l'indennità sarebbe stata versata in aggiunta alla 13a mensilità; che con emendamento del 25 gennaio 1991 (BU 1991, 34) l'indennità è stata aumentata a fr. 2'000.00 all'anno, senza limitazioni di tempo; che l'indennità in questione, anche se non è assicurata alla Cassa pensione, è ormai da considerare come inscindibilmente abbinata allo stipendio, con il quale deve essere versata una volta all'anno assieme alla 13a mensilità; che l'abbinamento dell'indennità per funzioni manuali alla 13a mensilità giustifica che segua le sorti di quest'ultima; che, avendo lo Stato versato all'attore la 13a mensilità pro rata, il rifiuto di versare 10/12 della controversa indennità non può essere tutelato; che nulla giustifica che l'indennità in questione venga versata pro rata ai dipendenti che lasciano il servizio per pensionamento e negata invece a quelli che rassegnano le dimissioni nel corso dell'anno; che la petizione va quindi accolta, condannando lo Stato a versare all'attore fr. 1'666.65 (10/12 di fr. 2'000.00), oltre interessi del 5% a partire dal 1° novembre 2001; che, dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia; Per questi motivi, visti gli art. 68 LOrd; 3 cpv. 3 legge sulla rivalutazione degli stipendi del 25 gennaio 1990; 3, 18, 28, 71 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   La petizione è accolta. §   Di conseguenza, lo Stato verserà a __________ fr. 1'666.65 oltre agli interessi del 5 % a partire dal 1° novembre 2001.

2.   Non si preleva tassa di giustizia.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario