Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.1996 53.1996.4 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 21.11.1996 53.1996.4 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.1996 53.1996.4
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 53.96.00004 Lugano 21 novembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli vista l'istanza 20 settembre 1996 di __________ chiedente al Consiglio di Stato di rinunciare ad esigere il rimborso dello stipendio versatogli durante un congedo pagato; richiamata la risoluzione 16 ottobre 1996, no. 5256, con cui il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale per competenza; ritenuto, in fatto ed in diritto che __________ è stato alle dipendenze dello Stato dal 1. novembre 1986 al 30 giugno 1996; che tra il 1990 ed il 1994 ha frequentato la __________, dove ha conseguito il diploma di economista aziendale; che per frequentare la predetta scuola ha fruito di un congedo pagato; che con convenzione del 13 luglio 1990 __________ si è impegnato a rimborsare lo stipendio ricevuto durante il periodo di congedo nel caso in cui il rapporto di lavoro si fosse interrotto per dimissioni prima del 1998; che, avendo l'istante rassegnato le dimissioni con effetto al 30 giugno 1996, lo Stato gli ha chiesto il rimborso della somma di fr. 6'645.05; che il 20 settembre 1996 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di rinunciare alla richiesta di rimborso; che con risoluzione 16 ottobre 1996 (n. 5256) il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza a questo Tribunale, richiamandosi all'art. 68 LOrd; che tale norma assegna al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica la competenza a dirimere le contestazioni sorte fra lo Stato ed i suoi dipendenti per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego; che contrariamente a quanto assume il Governo nella richiesta rivoltagli da __________ non sono per nulla ravvisabili gli estremi di una petizione proponibile a questo Tribunale come azione diretta in forza degli art. 68 LOrd e 71 PAmm: l'istante, in effetti, non contesta minimamente la pretesa creditoria che lo Stato avanza nei suoi confronti; chiede soltanto allo Stato di rinunciarvi; che già per questo motivo, l'istanza è irricevibile; che l'istanza sarebbe comunque irricevibile per mancanza di interesse legittimo anche nel caso in cui __________ contestasse la pretesa dello Stato; che, per principio, spetta infatti al creditore far valere una pretesa creditoria, promuovendo l'azione necessaria davanti al giudice competente; salvo casi particolari, che non occorre qui illustrare, non tocca al debitore agire in giudizio per ottenere il disconoscimento di un credito vantato nei suoi confronti; visti gli art. 68 LOrd; 71 PAmm dichiara e pronuncia:
1. L'istanza è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario