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53.1996.2

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-04-25 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 LStip non rientra in effetti nel novero delle decisioni impugnabili secondo

l'art. 46 LOrd 1987.

Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base

degli atti, senza istruttoria.

2.   Giusta gli art. 40 cpv. 3

LOrd 1987 (nella versione che per i docenti è rimasta in vigore sino al 31

agosto 1995) e 18 LStip, in caso di scioglimento del rapporto d'impiego per

rimozione dalla carica, mancata conferma o soppressione della funzione, il dipendente

ha diritto ad un'indennità d'uscita (cpv. 1) pari a tante volte l'ultimo stipendio

mensile, compresa l'indennità familiare, quanti sono gli anni interi di

servizio effettivo prestato (cpv. 2).

Secondo l'art. 40 cpv. 3 LOrd 1987, se la rimozione è dovuta

a colpa grave del dipendente per violazione dei doveri di servizio, le

prestazioni previste dall'art. 18 LStip possono essere ridotte sino ad un

massimo del 50 %. Al di fuori di questa ipotesi, la norma succitata non prevede

altri motivi di riduzione delle prestazioni dovute.

3.   Nel caso concreto, il prof.

__________ è stato rimosso dalla carica in seguito ad una riconosciuta

inidoneità all'insegnamento. Lo scioglimento del rapporto d'impiego si fonda in

effetti esclusivamente su carenze attitudinali sul piano didattico e pedagogico.

Dal profilo dei doveri di servizio, l'autorità cantonale non ha mosso all'attore

alcun addebito. Nell'ottica dell'art. 40 LOrd 1987 nulla giustifica quindi una

riduzione dell'indennità di uscita spettante all'attore in base all'art. 18

LStip.

Considerato che questi è stato al servizio dello Stato per 15

anni, l'indennità d'uscita dovuta in base alla norma succitata ammonta pertanto

a 15 mensilità dell'ultimo stipendio.

Il convenuto pretende tuttavia di ridurla a 5 mensilità

tenendo parzialmente conto dello stipendio versatogli nel periodo (1.11.93 -

30.6.95) in cui è rimasto lontanto dall'insegnamento.

Benché comprensibile, la pretesa è manifestamente insostenibile,

poiché si scontra apertamente con il chiaro ed inequivocabile tenore della

risoluzione 4 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rimosso l'attore a

decorrere dal 30 giugno 1995, sopprimendo il versamento dello stipendio a

partire dal 1. luglio 1995. Questa risoluzione è cresciuta in giudicato.

Non può quindi essere rimessa in discussione con la pretesa di anticipare di 10

mesi la data della rimozione, esplicitamente fissata dal Consiglio di Stato,

considerando nel contempo come indennità di uscita gli emolumenti che sono

invece stati versati all'attore a titolo di stipendio.

Così stando le cose, la petizione va pertanto accolta senza

che occorra diffondersi ad illustrare al convenuto come meglio avrebbe potuto

tutelare i suoi interessi.

4.   Dato l'esito si prescinde

dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 18 LStip (in vigore sino al 31.8.95); 40, 47 LOrd 1987; 3, 18, 71 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.   La petizione è accolta.

§.  di conseguenza, lo Stato del Canton Ticino è condannato a

versare al prof. __________ un'indennità d'uscita di

fr. 87'612.-.

2.   Non si prelevano né tasse,

né spese.

3.   Lo Stato rifonderà

all'attore fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

4.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.04.1996 53.1996.2 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.04.1996 53.1996.2 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.04.1996 53.1996.2

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 53.96.00002 DP 20/96 AZ. DIR. cm Lugano 25 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sulla petizione 25 gennaio 1996 di __________ rappr. da: avv. __________ contro lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino chiedente:

1.    La petizione è accolta: §.    di conseguenza è annullata la risoluzione numero 34 del 10 gennaio 1996 e l'indennità di uscita viene fissata in:

a)      Stipendio base: Fr. 5'600.25 x 15 = Fr. 84'003.75

b)      Indennità per economia domestica: Fr. 104.80 x 15 = Fr. 1'572.--

c)      Assegno per figlio Fr. 135.75 x 15 = Fr. 2'036.25 Equivalente a un'indennità complessiva di fr. 87'612.--.

2.         Protestate tasse, spese e ripetibili. vista la risposta 3 aprile 1996 del Consiglio di Stato, chiedente:

1.        la petizione è respinta.

2.        Spese a carico della parte attrice. letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   L'attore, prof. __________, è entrato nel 1981 alle dipendenze dello Stato come insegnante di educazione musicale nelle scuole medie. Dapprima come incaricato, poi come docente nominato a tempo parziale (3/4). In seguito al perdurare delle difficoltà manifestatesi nella gestione delle classi a lui affidate presso la Scuola media di __________, il 26 ottobre 1993 il Consiglio di Stato ha risolto di rimuoverlo dalla carica di docente con effetto a partire dal 1. novembre seguente. Su ricorso del prof. __________ il provvedimento è stato tuttavia annullato da questo Tribunale, che con giudizio 21 luglio 1994 ha in sostanza rilevato che la rimozione dalla carica non era stata preceduta dall'inchiesta pedagogica prescritta dal combinato disposto degli art. 21 cpv. 3 e 40 LOrd. B.   Preso atto del rapporto 29 maggio 1995 allestito dalla commissione incaricata di esperire l'inchiesta pedagogica mancante, il 4 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha nuovamente risolto di rimuovere il prof. __________ dalla carica di docente presso le scuole medie del cantone e di sospendere (rectus: sopprimere) il versamento dello stipendio. La decisione ha fissato la decorrenza della rimozione al 30 giugno 1995 . Lo stipendio, corrisposto regolarmente sino a quel momento benchè l'attore fosse stato allontanato dall'insegnamento sin dal 1. novembre 1993, è invece stato soppresso a far tempo dal giorno seguente (1. luglio 1995). La liquidazione delle indennità di uscita è stata rinviata a separata decisione. Contro la decisione di rimozione dalla carica non è stato interposto ricorso. C.   Su richiesta del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, l'Ufficio stipendi ha calcolato quattro varianti di liquidazione: (a) una che prevedeva il riconoscimento di 15 mensilità di stipendio (fr. 87'612.-), pari agli anni di servizio come prescritto dall'art. 18 LStip; (b) un'altra che prevedeva il riconoscimento di 10 mensilità (fr. 59'408.-), tenendo parzialmente conto delle 20 mensilità di stipendio, versate tra il mese di novembre 1993 ed il mese di giugno 1995; (c) una terza che prevedeva il versamento di sole 5 mensilità (fr. 29'204.-), computando in misura maggiore lo stipendio nel frattempo versato e un'ultima (d) che prevedeva di non versare alcuna indennità, dato che lo stipendio versato durante la sospensione dall'insegnamento (fr. 121'542,05) risultava comunque superiore all'indennità prevista dalle precedenti varianti. Interpellato al riguardo, il prof. __________ ha dichiarato di optare per la prima variante .... D.   Il 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha tuttavia deciso di riconoscere al docente rimosso un'indennità di fr. 29'204.-, pari a 5 mensilità di stipendio (variante c). Contro questa determinazione, il prof. __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il riconoscimento dell'indennità piena prevista dall'art. 18 LStip, ossia 15 mensilità di stipendio (fr. 87'612.-). In sostanza, l'insorgente nega che lo stipendio versatogli durante il periodo di sospensione dall'insegnamento possa essere portato parzialmente in deduzione dell'indennità dovuta. Considerato, in diritto

1.   L'atto introdotto dal prof. __________ è ricevibile come petizione giusta gli art. 47 LOrd 1987, rispettivamente 68 LOrd 1995. La determinazione dell'indennità di uscita prevista dall'art. 18 LStip non rientra in effetti nel novero delle decisioni impugnabili secondo l'art. 46 LOrd 1987. Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria.

2.   Giusta gli art. 40 cpv. 3 LOrd 1987 (nella versione che per i docenti è rimasta in vigore sino al 31 agosto 1995) e 18 LStip, in caso di scioglimento del rapporto d'impiego per rimozione dalla carica, mancata conferma o soppressione della funzione, il dipendente ha diritto ad un'indennità d'uscita (cpv. 1) pari a tante volte l'ultimo stipendio mensile, compresa l'indennità familiare, quanti sono gli anni interi di servizio effettivo prestato (cpv. 2). Secondo l'art. 40 cpv. 3 LOrd 1987, se la rimozione è dovuta a colpa grave del dipendente per violazione dei doveri di servizio, le prestazioni previste dall'art. 18 LStip possono essere ridotte sino ad un massimo del 50 %. Al di fuori di questa ipotesi, la norma succitata non prevede altri motivi di riduzione delle prestazioni dovute.

3.   Nel caso concreto, il prof. __________ è stato rimosso dalla carica in seguito ad una riconosciuta inidoneità all'insegnamento. Lo scioglimento del rapporto d'impiego si fonda in effetti esclusivamente su carenze attitudinali sul piano didattico e pedagogico. Dal profilo dei doveri di servizio, l'autorità cantonale non ha mosso all'attore alcun addebito. Nell'ottica dell'art. 40 LOrd 1987 nulla giustifica quindi una riduzione dell'indennità di uscita spettante all'attore in base all'art. 18 LStip. Considerato che questi è stato al servizio dello Stato per 15 anni, l'indennità d'uscita dovuta in base alla norma succitata ammonta pertanto a 15 mensilità dell'ultimo stipendio. Il convenuto pretende tuttavia di ridurla a 5 mensilità tenendo parzialmente conto dello stipendio versatogli nel periodo (1.11.93 - 30.6.95) in cui è rimasto lontanto dall'insegnamento. Benché comprensibile, la pretesa è manifestamente insostenibile, poiché si scontra apertamente con il chiaro ed inequivocabile tenore della risoluzione 4 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rimosso l'attore a decorrere dal 30 giugno 1995, sopprimendo il versamento dello stipendio a partire dal 1. luglio 1995. Questa risoluzione è cresciuta in giudicato. Non può quindi essere rimessa in discussione con la pretesa di anticipare di 10 mesi la data della rimozione, esplicitamente fissata dal Consiglio di Stato, considerando nel contempo come indennità di uscita gli emolumenti che sono invece stati versati all'attore a titolo di stipendio. Così stando le cose, la petizione va pertanto accolta senza che occorra diffondersi ad illustrare al convenuto come meglio avrebbe potuto tutelare i suoi interessi.

4.   Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 18 LStip (in vigore sino al 31.8.95); 40, 47 LOrd 1987; 3, 18, 71 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   La petizione è accolta. §.  di conseguenza, lo Stato del Canton Ticino è condannato a versare al prof. __________ un'indennità d'uscita di fr. 87'612.-.

2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

3.   Lo Stato rifonderà all'attore fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

4.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario