Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.53.95.00010
DP 253/95 AZ. DIR.
cm
Lugano
27 marzo 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 25 settembre 1995 di
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 1995, no. 4733, del Consiglio di Stato, con la quale l'insorgente viene incaricato per l'anno scolastico 1995/96, quale docente di educazione fisica a orario parziale (9 ore settimanali) nella Scuola __________ di __________ ed inscritto nella classe 30.a con 9 aumenti;
rilevato che l'attore con il gravame 25 settembre 1995 contesta l'attribuzione della classe 30.a con 9 aumenti e postula l'inscrizione in classe 33.a;
ritenuto che con comunicazione 4 gennaio 1996 indirizzata al Consiglio di Stato, la patrocinatrice dell'insorgente, modificava la propria domanda ricorsuale e chiedeva l'attribuzione della 32.a classe con 9 aumenti;
preso atto che il Consiglio di Stato nelle more del giudizio, ha modificato la propria decisione ed ha assegnato all'insorgente lo stipendio della classe 32.a con 9 aumenti (cfr. ris. no. 917 agli atti);
rilevato che l'insorgente, per vedersi riconoscere le proprie pretese ha dovuto adire questo Tribunale, ben si giustifica la concessione di un'indennità per ripetibili;
considerato che il procedimento è così divenuto privo d'oggetto;
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario