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52.2024.140

Accesso a documentazione in materia edilizia in base alla LIT

Ticino · 2024-02-26 · Italiano TI
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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 20 cpv. 2 LIT. In virtù del cpv. 3 della medesima norma il procedimento è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

E. 1.1 la decisione della CC-PDT del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2) è annullata;

E. 1.2 la risoluzione del CO 3 dell'8 ottobre 2020 è riformata nel senso che l'accesso alla documentazione potrà avvenire solo dopo l'anonimizzazione prevista dalla decisione stessa.

2.   La tassa di giustizia per entrambe le istanze, di complessivi 2'000.- è posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 1'500.-, per la rimanenza (fr. 500.-) è dovuta da CO 1 e CO 2. Questi ultimi rifonderanno ai ricorrenti fr. 500.- per ripetibili complessive per entrambe le sedi di giudizio.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente                                                         Il cancelliere

E. 2 Nel Cantone Ticino l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali è disciplinato dalla LIT, la quale ha come scopo di garantire la libera informazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 cpv. 1 e 2 LIT). Con l'entrata in vigore della LIT il principio secondo cui l'attività delle autorità e delle loro amministrazioni è caratterizzata dalla segretezza con riserva di pubblicità è stato sostituito con la regola della pubblicità con riserva della segretezza (messaggio del Consiglio di Stato relativo alla LIT del 19 novembre 2009 [n. 6296], non pubblicato nella RVGC, ma reperibile in: www.ti.ch/gc, cap. I.2). La LIT si applica - tra l'altro - alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali (art. 2 cpv. 1 lett. d LIT).

E. 3 Come accennato in narrativa, sia dianzi alla CC-PDT sia in questa sede i ricorrenti ripropongono le argomentazioni già sollevate in occasione del procedimento sfociato nella sentenza di questo Tribunale del 14 novembre 2019. Essi sostengono in particolare che alla fattispecie sarebbero applicabili le norme della LE quale lex specialis rispetto alla LIT, che la richiesta di accesso a documenti dei resistenti sarebbe abusiva e che sarebbe data una violazione delle norme in materia di proprietà intellettuale. Ora, come ammesso dagli stessi insorgenti (cfr. ricorso, punto 10, pag. 10), nella sentenza 52.2018.525 il Tribunale cantonale amministrativo già si è pronunciato su queste censure, respingendole. Per quanto con tale giudizio gli atti siano stati retrocessi alla CC-PDT (che a sua volta li ha ritornati al Municipio), le considerazioni in proposito restano valide e attuali, motivo per il quale - per brevità - vi si rinvia. Su tali punti l'impugnativa si avvera pertanto infondata e va respinta.

E. 4.1 Occorre dunque valutare se è a ragione che la CC-PDT ha tutelato la decisione municipale di concedere ai resistenti l'accesso ai documenti descritti al consid. D.b oppure se vi siano eccezioni a tale diritto, come sostenuto dai ricorrenti. Questi ultimi ritengono che la documentazione richiesta contiene dati personali relativi a persone ben identificabili; essi sarebbero così toccati nella loro sfera privata. Sottolineano il rischio che tali informazioni possano finire in mani sbagliate una volta uscite dalla custodia dell'autorità. Siccome gli istanti non potrebbero vantare alcun interesse degno di protezione né tantomeno uno pubblico preponderante sul diritto al rispetto della sfera privata, l'accesso agli atti andrebbe negato.

E. 4.2 Il diritto all'accesso a documenti ufficiali previsto dalla LIT non è assoluto. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT permette di negarlo se ciò può ledere la sfera privata di terzi, fermo restando che l'interesse pubblico all'accesso può eccezionalmente prevalere. Secondo l'art. 14 cpv. 2 del regolamento della LIT del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110) ciò è il caso se la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in special modo in seguito a nuovi eventi (lett. a), se la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica (lett. b) oppure se la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli (lett. c).

E. 4.3 La legge, tuttavia, non chiarisce cosa si deve intendere per sfera privata. Il messaggio relativo alla LIT spiega comunque che la definizione e la delimitazione di questo concetto devono essere dedotte dal testo dell'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) , concernente la protezione della sfera privata, e dell'art. 28 del codice civile del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), relativo alla protezione della personalità contro lesioni illecite (messaggio cit., n. 7.2). Le nozioni di sfera privata e di protezione della personalità sono infatti connesse e il ricorso a un concetto unico è imprescindibile per assicurare il coordinamento necessario nell'applicazione della legislazione sulla trasparenza e di quella sulla protezione dei dati ( ibidem ).

E. 4.4 Per l'art. 13 cpv. 1 Cost. ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni. Questo diritto, dunque, concerne un vasto ventaglio di comportamenti, atteggiamenti o manifestazioni di ciò che il privato considera parte del proprio mondo: dall'integrità fisica ai comportamenti sessuali, passando dalle relazioni sociali e la comunicazione con terzi ( Giorgio Malinverni/Michel Hottelier/ Maya Hertig Randall/Alexandre Flückiger , Droit constitutionnel suisse, vol. II, IV ed., Berna 2021,

n. 406). Inoltre, il secondo capoverso dell'art. 13 Cost. stabilisce che ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali. Si tratta del cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa, secondo cui ogni persona oggetto del trattamento estraneo, statale o privato che sia, di informazioni che la concernono deve potere decidere se e per quale scopo i suoi dati personali possono essere elaborati (DTF 144 II 77 consid. 5.2. in fine). La nozione di elaborazione comprende, sotto il profilo della protezione dei dati, anche la comunicazione, ovvero l'accesso, la trasmissione e la pubblicazione di dati personali ( ibidem ).

E. 4.5 Secondo l'art. 28 cpv. 2 CC una lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge. Per quanto qui interessa il privato non deve sentirsi costantemente osservato, ma entro certi limiti deve potere stabilire autonomamente chi può avere quali informazioni che lo concernono, rispettivamente quali eventi e caratteristiche personali debbano rimanere sconosciute a determinati terzi o al pubblico in generale ( Regina Elisabeth Aebi-Müller, in: Ruth Arnet/ Peter Breitschmid/Alexandra Jungo [curatori], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1-456 ZGB - Partnerschaftsgesetz, IV ed., Zurigo 2023,

n. 23 ad art. 28 CC).

E. 4.6 L'art. 12 cpv. 1 LIT prevede che i documenti ufficiali che contengono dati personali - ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono d'identificare una persona fisica o giuridica (art. 4 cpv. 1 della legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987; LPDP; RL 163.100; messaggio cit., n. 3 ad art. 12) - devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati. Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, prosegue la norma (cpv. 2), si applicano le disposizioni della LPDP. Ciò è il caso quando la domanda porta proprio sulla pubblicazione di dati personali oppure se l'anonimizzazione cagiona un carico amministrativo sproporzionato (DTF 144 II 77 consid. 5.1; STF 1C_50/2015 del 5 febbraio 2016 consid. 5.2.2). L'anonimizzazione del documento deve avvenire sempre, anche se la sua pubblicazione non lede in apparenza la sfera privata di terzi (messaggio, loc. cit. , n. 4).

E. 4.7 L'art. 11 cpv. 2 LPDP, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013 (BU 2012, 426; cfr. messaggio cit., n. 7 ad art. 12), stabilisce che l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e se sussiste un interesse pubblico preponderante alla loro pubblicazione (lett. b). Nell'ambito della LIT l'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT (cfr. anche DTF 144 II 91 consid. 4.4).

E. 4.8 A prescindere dal rapporto esistente tra l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT e l'art. 11 cpv. 2 LPDP combinato con l'art. 12 cpv. 2 LIT, la loro applicazione conduce l'autorità a compiere una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco, conferendole un certo potere di apprezzamento (RtiD II-2018 n.4 consid. 4.4; DTF 142 II 340 consid. 4.3 riferito alla legislazione federale analoga; inoltre DTAF A-3649/2014 del 25 gennaio 2016 consid. 8.3.1 con rinvio a Bertil Cottier/Rainer J.Schweizer/Nina Widmer, in: Stephan C. Brunner/Luzius Mader [curatori], Öffentlichkeitsgesetz, Berna 2008, n. 50 ad art. 7), censurabile davanti al Tribunale unicamente nella misura in cui procede da un eccesso o abuso del suo esercizio (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm).

E. 4.9 L'autorità deve sempre tenere conto del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), concretizzato dall'art. 11 LIT, il quale prevede una gradualità del diniego d'accesso puro e semplice, specificando che esso può anche solo essere limitato (cpv. 1), differito (cpv. 2) o condizionato (cpv. 3). La limitazione si applica unicamente alle parti del documento la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10 LIT; in questi casi l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata. Il differimento può avvenire quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei. Infine, l'accesso può essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati dell'art. 10 LIT.

E. 4.10 Da ultimo, quando si tratta di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, deve essere svolta una procedura plurifase (DTF 142 II 340 consid. 4.6). In un primo momento l'autorità è chiamata a valutare se una pubbli cazione dei dati entra in linea di conto. In un secondo tempo, se ciò non appare escluso, essa deve dare la possibilità ai terzi interessati di esprimersi, prima di prendere la decisione (art. 14 cpv. 1 LIT).

E. 5.1 Alla luce di quanto appena illustrato l'accesso agli atti delle domande di costruzione (la cui procedura è terminata) relative a un determinato fondo pone diversi problemi dal profilo della tutela della sfera privata e, in particolare, della protezione dei dati personali. Oltre alle informazioni risultanti dalla domanda di costruzione e dai vari atti che compongono l'incarto edilizio, possono esservi compresi anche dati relativi alle opposizioni o a eventuali procedure giudiziarie. In questi casi un'anonimizzazione efficace, ovvero atta a rendere impossibile risalire all'identità delle persone interessate se non con uno sforzo eccezionale (DTF 144 II 91 consid. 4.3), può anche risultare non solo onerosa per l'amministrazione, ma anche difficilmente attuabile sia perché la persona richiedente dispone già di alcune informazioni che gli permettono facilmente di risalire all'identità, per esempio, del beneficiario della licenza, sia per la natura stessa della documentazione richiesta (piani ecc.). Tuttavia il quesito di sapere se un'anonimizzazione entra in linea di conto deve sempre essere affrontata in concreto e non può avvenire in astratto, poiché la composizione dell'incarto può variare molto. Occorre poi considerare che per effetto dell'art. 970 cpv. 2 CC solo il nome del proprietario attuale è in sostanza liberamente accessibile, mentre per conoscere l'identità dei proprietari precedenti occorre rendere verosimile un interesse secondo l'art. 970 cpv. 1 CC (cfr . Paul-Henri Steinauer , Les droits réels, Tome I, VI ed., Berna 2019, n. 779).

E. 5.2 Ferme queste premesse, il Municipio al quale viene presentata la domanda nei termini appena descritti deve innanzitutto verificare se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10 cpv. 1 LIT. Nel contempo l'Esecutivo comunale deve esaminare la possibilità di anonimizzare i dati personali contenuti nell'incarto. Se l'anonimizzazione è possibile, esso può limitarsi a raccogliere la presa di posizione da parte del proprietario dell'immobile, valutando inoltre se circostanze eccezionali giustifichino di sentire eventuali altre persone (per esempio gli occupanti dello stabile), perché possano esprimersi in merito alla tutela della sfera privata. Se per contro un'anonimizzazione non è possibile e l'autorità prevede di accordare comunque l'accesso, deve in linea di principio consultare anche le persone dei cui dati personali si tratta (art. 14 LIT). In ogni caso, salvo ritenga di potere concedere un accesso senza restrizione, ciò che presume l'accordo delle persone consultate (art. 15 cpv. 3 LIT), l'autorità deve rendere una presa di posizione motivata, in relazione al caso concreto, soppesando gli interessi pubblici e privati in gioco (art. 15 cpv. 4 LIT).

E. 6.1 Nel caso in disamina, a seguito della citata decisone di rinvio, il Municipio ha proceduto a una tale analisi. In effetti, ricevuto l'incarto dalla CC-PDT, con lettera del 18 giugno 2020 firmata dal segretario comunale, ha chiesto ai ricorrenti di indicare quali dei documenti componenti gli incarti richiesti contenessero dati sensibili tali da ledere la tutela della loro sfera privata. Preso atto che gli interessati (oltre ad avere ribadito le altre motivazioni già sollevate in precedenza e di cui si è riferito) hanno sostenuto che tutti i documenti includerebbero dati personali sensibili, l'8 ottobre 2020 l'Esecutivo comunale ha emanato la risoluzione descritta in narrativa (cfr. consid. D.b).

E. 6.2 Preliminarmente va sottolineato che i qui resistenti non sono a loro volta insorti contro la decisione del Municipio che nega loro l'accesso ai documenti di cui alle lettere b) del consid. D.b. La decisione in relazione a questi atti è dunque passata in giudicato e sfugge all'esame del Tribunale. Per quanto invece concerne gli atti esposti alle lett. a) del citato considerando, a cui per brevità si rinvia, l'analisi effettuata dal Municipio non presta fianco a critiche. Come rettamente considerato dalla CC-PDT (cfr. decisione impugnata consid. 14 e 15) i documenti per cui è stato concesso l'accesso contengono certamente dati personali quali l'identità dei proprietari dei fondi e istanti nelle procedure sfociate nelle licenze edilizie n. 2010-0085 e n. 2011-0017 nonché di terzi, in particolare del progettista/architetto. Queste informazioni sono però già state oggetto di pubblicazione secondo la LE e dunque rese pubbliche.

E. 6.3 Occorre convenire con il Municipio e con la CC-PDT anche per quanto concerne i restanti documenti per i quali è stata autorizzata la visione (tra cui figurano anche i Documenti abitabilità [ Piani definitivi quote e Calcolo indice di occupazione ], relativi alla licenza edilizia n. 2010-0085, che - a causa verosimilmente di una svista - il Municipio non ha incluso nell'incarto trasmesso alla CC-PDT il 26 aprile 2023, ma che sono stati richiamati dal Tribunale cantonale amministrativo il 23 maggio 2025). Si tratta in effetti di atti contenenti informazioni puramente tecniche e amministrative (in particolare planimetrie, calcoli di indici ecc.) che non implicano passaggi suscettibili di violare l'interesse privato dei ricorrenti e/o di terzi a mantenerli riservati, a tutela della propria sfera privata. Certo, dai medesimi è possibile dedurre le scelte architettoniche operate dai ricorrenti, come ad esempio la disposizione interna dei locali, tuttavia la loro anonimizzazione non risulta praticabile, in quanto comporterebbe di fatto un diniego al loro accesso. D'altro canto gli insorgenti si oppongono alla visione degli atti limitandosi a generici richiami al rispetto della loro sfera privata e al rischio che i piani possano giungere in possesso di malintenzionati, senza sostanziare l'esistenza di concreti pericoli. Non avendo reso anche solo verosimile un tale rischio o una possibile lesione dei loro diritti, nel caso in disamina l'interesse privato dei ricorrenti alla non divulgazione non risulta preponderante rispetto a quello pubblico alla trasparenza (DTF 142 II 324 consid. 3.4, 340 consid. 2.2).

E. 6.4 Alla luce delle considerazioni che precedono l'impugnativa si avvera infondata anche nella misura in cui contesta la valutazione della CC-PDT che ha confermato la scelta operata dal Municipio in merito ai documenti per i quali è stato accordato l'accesso ai resistenti.

E. 7.1 Per quanto concerne le modalità di accesso, il Municipio ha disposto la consultazione degli atti presso l'Ufficio tecnico comunale, previo appuntamento. Ne ha però previsto l'anonimizzazione solo nel caso in cui i richiedenti necessitassero di fotocopie, le quali andrebbero allestite solo dopo l'avvenuta (e completa) visione dei documenti. Questa modalità di consultazione è - a ragione - stata contestata dagli insorgenti, i quali sostengono che, conformemente all'art. 12 cpv. 1 LIT, i documenti ufficiali contenenti dati personali vanno anonimizzati prima di essere visionati e non solo in caso di consegna di copie (cfr. ricorso dell'11 aprile 2024, pag. 12).

E. 7.2 Nonostante l'esplicita contestazione, né il Municipio né la CC-PDT hanno motivato simile scelta. Ora, a prescindere dalla lesione del diritto di essere sentito messa in opera dalla CC-PDT, che comunque gli insorgenti qui non sollevano, è palesemente contraddittorio concludere che determinati atti vadano anonimizzati, salvo poi predisporre la loro libera consultazione senza restrizioni. Ne discende che su questo punto il ricorso va accolto, imponendo al Municipio di anonimizzare nella misura da esso stesso stabilita gli atti prima di permetterne la consultazione.

E. 8.1 In esito alle considerazioni che precedono il gravame dev'essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata e riformando quella municipale nel senso appena descritto.

E. 8.2 La tassa di giustizia, a valere per entrambe le sedi di ricorso, è suddivisa tra ricorrenti e resistenti, secondo il grado di soccombenza (art. 47 LPAmm). Questi ultimi rifonderanno agli insorgenti, patrocinati, un'indennità ridotta per ripetibili (art. 49 LPAmm), pure a valere per entrambe le istanze. Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . Di conseguenza:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2024.140

Lugano

18 settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliere:

Reto Peterhans

RI 1RI 2

RI 3RI 4

contro

la decisione del 26 febbraio 2024 (n. LIT.2017.2) con cui la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione dell'8 ottobre 2020 del Municipio del Comune di CO 3, che accorda parzialmente a CO 1 e CO 2 l'accesso ai documenti concernenti le domande di costruzione e il certificato di abitabilità relativi ai mapp. __________ e __________;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         Il cancelliere