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52.2023.287

Tassa decisionanle in materia LAFE

Ticino · 2023-07-19 · Italiano TI
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Tassa decisionanle in materia LAFE

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.09.2023 52.2023.287 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.09.2023 52.2023.287 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.09.2023 52.2023.287

Tassa decisionanle in materia LAFE

Incarto n. 52.2023.287 Lugano 11 settembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Sabina Ghidossi statuendo sul ricorso del 4 settembre 2023 di RI 1 patrocinata da:   PA 1 contro la decisione del 19 luglio 2023 (430/23) dell'Autorità cantonale di I istanza LAFE in materia di non assoggettamento alla LAFE, limitatamente al dispositivo (n. 5) relativo alla tassa decisionale; ritenuto, in fatto che il 19 giugno 2023, __________, cittadino svizzero, ha costituito la RI 1, con sede a __________, avente per scopo l'acquisto, la vendita, la detenzione e la gestione di immobili in Svizzera e all'estero, segnatamente nel contesto di una gestione del patrimonio del fondatore e dei suoi discendenti (...); che per la liberazione del capitale azionario della nuova società, il promotore apporta attivi e passivi del patrimonio della sua ditta individuale (non iscritta a registro di commercio), composto da beni immobili; che il 19 giugno 2023, l'avv., in rappresentanza della costituenda società e del suo fondatore, ha sottoposto all'autorità di prima istanza la documentazione atta a dimostrare che l'operazione non era assoggettata alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 16 dicembre 1983 (LAFE; RS 211.412.41); che esperiti i necessari accertamenti, con decisione del 19 luglio 2023 l'Autorità cantonale di I istanza LAFE ha stabilito che la costituzione della RI 1 (mediante conferimento di attivi e passivi della ditta individuale di __________) non era assoggettata alla LAFE; ha inoltre posto a carico della società istante una tassa di fr. 30'000.- e le spese di fr. 100.- (punto 5); che avverso la predetta decisione, limitatamente al punto relativo alla tassa decisionale, la RI 1 in costituzione insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e riformato nel senso che la tassa è ridotta a fr. 4'750.-; che il gravame non è stato intimato per la risposta, ma sono stati richiamati gli atti; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 9 della legge di applicazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 21 marzo 1988 (LALAFE; RL 215.400); che in base all'art. 72 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di dichiarare l'istanza o il ricorso irricevibili o di respingerli se si rivelano manifestamente infondati; che in base all'art. 20 cpv. 2 LAFE il diritto di ricorso contro una decisione dell'autorità di prima istanza spetta in particolare all'acquirente, all'alienante e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della decisione (lett. a); che la legittimazione attiva presuppone la capacità di essere parte, che deve sussistere al momento dell'inoltro del ricorso (cfr. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Patrick L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed., Zurigo 2023, n. 6 e 7 ad art. 48; Isabelle Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, II ed., Zurigo/San Gallo 2019, n. 3 e 5 ad art. 48); che la società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220); in fase di costituzione, ossia prima della sua iscrizione, non ha dunque la capacità di essere parte; che fintanto che una nuova società non è iscritta, legittimati ad agire contro eventuali decisioni rese dall'Ufficiale del registro di commercio o dall'autorità di prima istanza in materia LAFE, possono semmai essere i suoi fondatori (cfr. in tal senso: sentenza IICCA 12.2012.10 del 1 giugno 2012 consid. 4; cfr. pure DTF 114 Ib 261 consid. 2); fondatori che, peraltro, sono di regola anche responsabili personalmente e in solido di eventuali obbligazioni assunte in nome della società prima dell'iscrizione nel registro di commercio (art. 645 cpv. 1 CO), a meno che la società le assuma entro tre mesi dall'iscrizione (art. 645 cpv. 2 CO); che in concreto, il ricorso interposto dalla RI 1 in costituzione, che non è ancora iscritta a registro di commercio e non ha dunque capacità di essere parte, dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile; che date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è irricevibile .

2.   Non si preleva tassa di giustizia.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente                                                         La vicecancelliera