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52.2023.191

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Ticino · 2021-04-12 · Italiano TI
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Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 marzo 2019 . La vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione attuale (STF 2C_586/2020 del 26 novembre 2020 consid. 3.1, 2C_1072/2019 del

E. 25 marzo 2020 consid. 7.1

).

Rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS

2.   Per la risoluzione della

presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se l'insorgente adempie le

condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20

maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020

consid. 3).

2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini

elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente

Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere

ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati

contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano

alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2

allegato I ALC;

DTF 131 II 339 consid. 2).

In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un

documento di legittimazione valido, il ricorrente può, in linea di principio, prevalersi

del

menzionato accordo bilaterale per

esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate

condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese.

2.2. L

'autorizzazione di domicilio UE/AELS non

è, in quanto tale, prevista

dall'ALC

. Giusta l'art. 5

OLCP

,

essa viene infatti rilasciata ai

cittadini dell'UE e

dell'AELS in virtù degli art. 34 LStrI

e 60-63

OASA

nonché in conformità degli accordi di

domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4).

2.3.

2.3.1. Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI

dispone - tra l'altro - che i

l permesso di domicilio può essere

rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni

in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di

dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un

permesso di dimora (

cpv. 2

lett. a),

sempre che

non sussistano motivi di

revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv. 2 (

cpv. 2

lett. b) e che egli sia integrato (cpv. 2 lett. c), oppure

dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un

permesso di dimora se egli

adempie le condizioni di cui al capoverso 2

lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata

nel luogo di residenza

(cpv. 4).

2.3.1.1. L'art. 58

a

LStrI dispone che nel valutare l'integrazione

l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della

sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione

federale; c. le competenze linguistiche; d. la partecipazione alla vita

economica o l'acquisizione di una formazione. Gli art. 77

a

segg. OASA concretizzano

questi criteri.

2.3.1.2. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'Autorità

competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se: a. lo

straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione,

indicazioni false o taciuto fatti essenziali; b. lo straniero è stato

condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi

degli articoli 59–61 o 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP;

RS 311.0); c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o

espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo

straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo

straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; f. lo

straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la

cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in

giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge

sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0); g. lo straniero non

rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.

2.3.1.3. L'art. 60 OASA precisa che per il rilascio del

permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui

all'art. 58

a

cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di

possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale

parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per

quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del

quadro di riferimento (cpv. 2).

Secondo l'art. 62 OASA, il rilascio anticipato del permesso

di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui

all'art. 58

a

cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di

possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale

parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per

quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del

quadro di riferimento (cpv. 1bis). Nell'esame della domanda di rilascio

anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione

dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni (cpv. 2).

2.3.1.4. L'art. 34 LStrI

, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento

di un'autorizzazione di domicilio

. Ne discende che l

e

Autorità amministrative competenti in

materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione

, di

un ampio potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone

che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti

tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione

dello straniero.

2.3.2.

2.3.2.1. Dal profilo del

diritto internazionale, il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra

la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) e la Dichiarazione

del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS

0.142.114.541.3) non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto si

applicano solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (

DTF 132 II 65

consid.

2.3 e riferimenti; STF 2A.23/2002 dell'8 aprile 2002 consid. 1.3).

La Svizzera ha però concluso, il 10 agosto 1964, con l'Italia

un accordo relativo al reclutamento della manodopera denominato Accordo tra la

Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in

Svizzera (RS 0.142.114.548) poi completato da un Protocollo finale e dalle

Dichiarazioni comuni delle delegazioni delle due parti contraenti ove vengono

trattati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nell'Accordo. A

seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è

stata adottata la prassi secondo la quale i

lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in

Svizzera dopo 5 anni

di soggiorno

regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni nel settore degli stranieri

emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM nell'ottobre 2013, stato

al 1° aprile 2024, n. 0.2.1.3

).

L'art.

10 n. 1 dell'Accordo italo-svizzero

del

10 agosto 1964

dispone comunque

che

l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in

Svizzera sono regolati

dalla legislazione

svizzera in materia di stranieri come pure dalla

Dichiarazione del 5 maggio 1934 testé menzionata. Visto che quest'ultima

Dichiarazione non prevede nulla in proposito dal profilo materiale, risulta

pertanto applicabile la legislazione nazionale. In effetti,

gli Accordi internazionali

conclusi dalla Svizzera in

materia di diritto degli stranieri non escludono

l'applicazione delle disposizioni di diritto

interno permettenti di

rifiutare o

revocare un permesso per motivi di polizia

(DTF 119 IV 65, 120 Ib 360; STF 2C_315/2008 del 27 giugno 2008 consid.

3.1). L

'applicazione di tali Accordi

non esonera inoltre lo straniero dal dimostrare la propria integrazione (

Marc Spescha/Peter

Bolzli/Fanny de Weck/

Valerio Priuli

, Handbuch zum

Migrationsrecht, V - A

nwesenheitsregelung,

Bewilligungsarten und deren Umwandlung,

2020, n. 3.3.1.d, pag. 172).

2.3.2.2.

Come

accennato in narrativa, il ricorrente ha

ottenuto

un permesso di dimora

UE/AELS

a

partire dal

l'8 aprile 2009 per svolgere un'attività lucrativa dipendente

nel nostro Paese, con ultimo termine di controllo fissato per il 7 aprile 2019.

Ne discende che, sulla base dell'Accordo italo-svizzero, egli

ha diritto in linea di principio al rilascio di un permesso di domicilio

UE/AELS. Del resto, non è la prima volta che richiede tale genere di

autorizzazione.

2.3.3. Ai fini del rilascio del permesso di domicilio bisogna

quindi verificare se l'insorgente possa essere considerato un lavoratore ai

sensi del menzionato Accordo italo-svizzero, se egli abbia effettivamente

soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul

nostro territorio, se si sia integrato nel nostro Paese e non vi sia un motivo

di revoca nei suoi confronti.

3.   3.1. Nonostante i solleciti

rivoltigli il 16 settembre e 15 ottobre 2019 di comprovare la sua attività

lucrativa di medico dentista presso la __________ (domanda già invano formulata

il 23 agosto e 5 settembre 2018), producendo segnatamente i conteggi salariali

degli ultimi 12 mesi con i relativi giustificativi dell'avvenuto versamento sul

proprio contro bancario o postale, la documentazione attestante i riversamenti

all'Ufficio imposte alla fonte da parte del datore di lavoro e l'estratto conto

individuale presso la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, RI 1, che nel 2019

aveva beneficiato di compensi derivanti dalla sua attività professionale svolta

in Italia pari a € 145'664.- (reddito imponibile: € 169'687.-) per un periodo

di lavoro di 365 giorni, non ha dato seguito alla richiesta. Egli si è infatti limitato

a produrre un contratto di lavoro del 30 settembre 2020 con la __________ con

un tasso di occupazione del 20% (8 ore settimanali pari a 1 giorno a settimana)

a partire dal 1° ottobre successivo, presso cui sembra lavorasse già su

chiamata dal luglio 2020. Durante la procedura ricorsuale al Consiglio di Stato

egli ha poi trasmesso la modifica di tale contratto a seguito dell'estensione,

dal 1° febbraio 2021, della sua occupazione al 70% pari a 28 ore settimanali,

senza tuttavia allegare ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare

l'esercizio della sua attività e l'effettiva remunerazione, disattendendo in

tal modo il suo obbligo di collaborazione (art. 90 LStrI).

Bisogna quindi convenire con il Governo che, perlomeno a decorrere

dall'estate del 2018, l'insorgente non ha mai sostanziato con elementi oggettivi

e neutri lo svolgimento di un'attività lucrativa nel nostro Paese, ragione per

la quale egli non può prevalersi dell'accordo italo-svizzero già per questo

motivo. Visto che non ha rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto

un permesso di dimora in Svizzera, ovvero quella di svolgere un'attività

lucrativa reale ed effettiva, egli adempie pure il motivo di revoca contemplato

all'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI.

3.2. Oltre a ciò, non si può ritenere che il ricorrente sia

integrato nel nostro Paese, non avendo rispettato il nostro ordine pubblico (art.

62 cpv. 1 lett. b e c LStrI in relazione con l'art. 58

a

LStrI).

In effetti, con già a carico diversi precedenti penali in

Italia (3 provvedimenti pronunciati tra il 2003 ed il 2005 con pene detentive

che variavano dai 2 mesi a 1 anno e 11 mesi), RI 1 ha pure interessato le

nostre Autorità giudiziarie, ritenuto che con decreto d'accusa del 28 aprile 2017

(DAC 102/2017) è stato condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote

giornaliere da fr. 140.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di

prova di 2 anni - e alla multa di fr. 3'000.- siccome riconosciuto colpevole di

ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti nei confronti della __________,

fatti commessi nel 2012. Bisogna anche considerare che al momento del giudizio

governativo, egli aveva a carico un ACB per fr. 85'906.40 emesso il 21

settembre 2015.

Ora, benché la condanna subìta in Svizzera e la sua posizione

debitoria, prese a sé stanti, non possano comportare ancora nella presente

fattispecie, come afferma il ricorrente, la revoca o il mancato rinnovo di un

permesso di dimora UE/AELS dal profilo dell'ALC, le stesse vanno però

considerate per poter valutare il grado di integrazione dell'insorgente e il

comportamento tenuto durante il soggiorno, a maggior ragione quando è in gioco

il rilascio del permesso di domicilio. Ma vi è di più.

3.3. Inoltre l'insorgente non ha soggiornato regolarmente e

ininterrottamente nel nostro Paese.

Lo dimostrano i 91 controlli esperiti in __________ in varie

fasce orarie dalla Polizia della Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile

2019 e gli ulteriori 141 dall'11 marzo al 2 novembre 2020 enunciati in

narrativa. Lo conferma il sopralluogo nell'abitazione effettuato il 25 marzo 2020

dalla locale polizia, durante il quale è emerso che nel frigorifero non vi

erano cibarie, nella dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione,

gli armadi nelle camere da letto erano completamente vuoti e nella cassettiera vi

erano soltanto delle magliette.

Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal

ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre

2020 durante il quale RI 1 ha ammesso di essere rimasto in Svizzera al massimo

4 mesi all'anno, il suo centro di vita e d'interessi trovandosi quasi tutto in

Italia.

3.4. RI 1 non avendo dimostrato l'esercizio di un'attività

lucrativa nel nostro Paese, non adempiendo tutti i criteri di integrazione

e non

avendo effettivamente

soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul

nostro territorio, v

i sono pertanto diversi motivi per non rilasciare il

permesso di domicilio UE/AELS al ricorrente.

Su questo punto, il ricorso va pertanto respinto siccome

infondato.

Permesso di dimora UE/AELS

4.   La Sezione della

popolazione ha considerato decaduto il permesso di dimora UE/AELS del

ricorrente, in quanto la sua presenza sul territorio elvetico era stata al

massimo di 4 mesi all'anno e il suo centro di vita e degli interessi personali

si trovava quasi tutto in Italia.

Decisione,

questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato

.

Il ricorrente contesta tali conclusioni. Sostiene di

adempiere tutte le condizioni per il rinnovo della sua autorizzazione di

soggiorno.

4.1.

In relazione alla

decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le

interruzioni del

soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le

assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la

validità della carta di soggiorno

(art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24

par. 6 allegato I ALC).

Fatta eccezione per la possibilità di chiedere

il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata

dall'ALC -

quanto previsto dall'accordo in

parola è

equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che

riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul

domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437;

cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002,

FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC,

anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito

o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade

dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera.

In questo caso non vi è

spazio per una ponderazione di interessi:

determinante

è soltanto la questione di sapere se lo straniero

abbia effettivamente

dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli

con il permesso di assenza.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata

quando

ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79

cpv. 1

OASA

, tale fattispecie è però

realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante

un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei

mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di

un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze

all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è

animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF

120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1,

2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In

tali circostanze

(ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un

lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di

presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende

allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che

costituisce per lo straniero il

centro dei

propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente

un caso ticinese

).

Recentemente il Tribunale

federale ha rivisto questi principi giurisprudenziali, precisando che l'aspetto

del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il

criterio principale su cui basarsi. La nostra Massima Istanza ha specificato

che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma

continua a esercitare un'attività lucrativa

dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo

soggiorno non può essere qualificato come

temporaneo, ragione per la quale ciò non basta a far estinguere la sua

autorizzazione a risiedere nel nostro Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF

2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020

consid. 5.2).

4.2. C

ome ha recentemente

giudicato il Tribunale federale in fattispecie analoghe (STF 2C_505/2020 del 10

novembre 2020 consid. 2 e 3 e

2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid.

5 e 6), una decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS può eventualmente

presentarsi soltanto nei casi in cui le condizioni per il rilascio del permesso

erano inizialmente date ma sono successivamente venute a mancare (in

particolare, a causa di una partenza per l'estero), ma non se viene sostenuto

che esse farebbero da

sempre difetto (art.

61 cpv. 2 LStrI di principio applicabile, come precedentemente indicato, anche

in relazione ai permessi

UE/AELS; STF 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014

consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato

I ALC). Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti un

minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il

legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a

quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un

soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 ove viene

spiegato come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di

principio continuato, fatte salve ben precise costellazioni; vedasi anche la

STF 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Ne consegue che

lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non

determina già la decadenza, che può subentrare unicamente

se nel contempo sono date le condizioni previste

dalla legge, ovvero se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi o

vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per

ragioni turistiche, familiari o d'affari (STF 2C_762/2020 precitata consid. 2.3

e rinvii).

4.3. N

ella presente

fattispecie non risulta che l'insorgente abbia soggiornato all'estero per un

periodo continuato di più di sei mesi. Né viene sostenuto che avrebbe fatto ritorno

nella sua abitazione soltanto per brevi periodi, prima della scadenza del

citato termine.

A questo proposito si deve anche

tenere conto che al momento in cui il Dipartimento ha emanato la sua decisione,

il permesso di dimora UE/AELS di

RI 1

era

già scaduto: si trattava quindi di valutare se sussisteva un diritto al suo rinnovo

(DTF 136 II 329 consid. 2.2).

5.   5.1. Giusta l'art. 4 ALC,

il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (dipendente o

indipendente) è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 e

conformemente all'allegato I. Per l'art. 2 paragrafo 1 allegato I, i cittadini

di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare

un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente

ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un permesso in tal senso deve avere

la volontà di stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti per

esercitarvi un'attività lavorativa reale ed effettiva (STF 2C_1041/2019 del 10

novembre 2020 consid. 6.1 con richiami concernenti sia i lavoratori autonomi

che quelli dipendenti).

5.2. L

'art. 6 par.

1 prima frase allegato I ALC dispone che il lavoratore dipendente è un cittadino

di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un

anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante e che riceve una

carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del

rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. Il

paragrafo 5 della medesima disposizione

prevede espressamente che le interruzioni del

soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate

dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di

soggiorno.

5.3. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di

un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità

competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato l ALC).

La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un

cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC

non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2,

134 IV 57 consid. 4). Ciò significa che quando le condizioni previste

dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una

determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine

pubblico per un diniego (art. 5 allegato l ALC), il documento richiesto va

concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno,

limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4. 4, 136 II 329 consid. 2. e

3).

5.4. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla

libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso

di diritto, in presenza del quale il permesso può

essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_1041/2019 del 10

novembre 2020 consid. 6.3). Per giurisprudenza costante simili fattispecie

vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti

necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta

che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla

libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la

concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona

che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136

II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019 precitata

consid. 6.3, 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.4,

2C_292/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 4.2,

2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25 agosto 2015

consid. 3.3, 2C_1144/2012 del

13 maggio 2013 consid. 4.2 con riferimenti

anche alla prassi della CGUE).

6.   La procedura di rinnovo di

un permesso UE/AELS serve tra l'altro a verificare se le condizioni previste

dall'accordo sulla libera circolazione delle persone siano ancora date (DTF 136

II 329 consid. 2.2).

Nella presente fattispecie si tratta delle condizioni

indicate dall'

art. 6 allegato I ALC,

in base al quale,

RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per risiedere nel nostro Paese e

svolgere un'attività lucrativa dipendente.

6.1. Come precedentemente indicato (

supra

consid. 3.1)

il ricorrente, che era al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS con

termine di controllo al 7 aprile 2019 per lavorare presso la __________, non ha

mai dato seguito alle richieste rivoltegli nel 2018 e 2019 dal Dipartimento di

documentare la propria attività lucrativa. Questo neppure durante la presente

procedura ricorsuale e nonostante che in fase di risposta al suo ricorso il

Dipartimento avesse nuovamente sottolineato la sua mancata collaborazione

all'accertamento del suo statuto di lavoratore ai sensi dell'art. 6 allegato l

ALC. RI 1 si è limitato a trasmettere la modifica di un contratto di lavoro sottoscritto

il 30 settembre 2020 con la __________, presso cui sembra lavorasse su chiamata

dal luglio 2020, che estendeva già dal 1° febbraio 2021, quindi prima del

provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione, il suo grado di

occupazione dal 20 al 70% pari a 28 ore settimanali, senza tuttavia allegare

ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare l'esercizio della sua

attività e la sua effettiva remunerazione, disattendendo come detto il suo

obbligo di collaborare (art. 90 LStrI). Pure dinnanzi al Tribunale egli è

rimasto passivo.

Già per questo motivo, il ricorrente non può ottenere il

rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel

nostro Paese. Visto inoltre che tale situazione esisteva già prima della

scadenza del termine di controllo sulla sua carta di soggiorno, bisogna ammettere

che RI 1 non aveva rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto simile permesso,

che è motivo di revoca di siffatta autorizzazione (art. 23 OLCP).

6.2. Per quanto riguarda la presenza effettiva suo territorio

svizzero di RI 1, b

isogna convenire con il

Consiglio di Stato che

vi sono diversi elementi, oggettivi e

convergenti, sufficienti per ritenere che, pur disponendo di un alloggio in

Svizzera, l'insorgente vi abbia fatto riferimento soltanto in modo estremamente

limitato per comodità, motivi professionali, amministrativi/burocratici,

soggiornando per contro all'estero per la maggior parte del tempo.

Come ha indicato il

Governo,

i 91 controlli esperiti in varie fasce orarie dalla Polizia della

Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e gli ulteriori 141 dall'11

marzo al 2 novembre 2020 presso l'abitazione di __________ hanno permesso di

constatare, unitamente alle informazioni assunte presso alcuni inquilini e

l'AIL (a nome di RI 1 non vi era alcun contratto di fornitura), come RI 1 non fosse

quasi mai presente (accertata la sua presenza e/o quella della sua autovettura

solo il 24 gennaio 2019 ore 15:16, il 21 marzo 2019 ore 16:30 e il 4 aprile

2019 ore 11:35). Inoltre, nel sopralluogo esperito il 25 marzo 2020

con

il suo consenso è emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie e che nella

dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione, con gli armadi nelle

camere da letto completamente vuoti e con la presenza soltanto di magliette nella

cassettiera. Tra l'11 marzo e il 2 novembre 2020 la locale polizia ha

effettuato, in varie fasce orarie, ulteriori 141 controlli (di cui 104 prima

delle ore 07:00) in loco, costatando la presenza dell'autovettura

dell'interessato solo in 11 occasioni [10 giorni] (17.03.2020 ore 14:40; 25.03.2020

ore 09:30; 09.04.2020 ore 14:50; 14.04.2020 ore 06:35 e 10:35; 21.04,2020 ore

06:40; 05.05.2020 ore 11:00; 25.06.2020 ore 06:25; 21.08.2020 ore 07:00; 09.10.2020

ore 06:15; 15.10.2020 ore 06.20). Dal 17 marzo al 1° novembre 2020 sono inoltre

stati eseguiti 47 controlli direttamente al domicilio (suonato il campanello),

in orari notturni e diurni, e in tale frangente la sua presenza è stata

rilevata in una sola occasione (25.03.2020 ore 09:30). Dai 279 controlli

effettuati dalla polizia tra novembre 2018 e aprile 2019 e tra marzo e novembre

2020, ovvero complessivamente per oltre 12 mesi, la sua autovettura e/o

presenza è quindi stata accertata unicamente per un totale di 13 giorni.

Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal

ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre

2020 in merito alla sua effettiva presenza sul territorio svizzero. In effetti,

dopo avere sostenuto in un primo tempo di pernottare circa 4 giorni a settimana

a __________, RI 1 ha infine ammesso - preso atto degli esiti dei controlli

effettuati dalla polizia Città di __________ - che al massimo aveva risieduto

in Svizzera per 4 mesi all'anno, riconoscendo che il suo centro di vita e degli

interessi era quasi tutto in Italia (verbale, pag. 5 e 6). Del resto, dopo che

il Dipartimento lo aveva invitato a prendere posizione sul fatto che stava

rivalutando la sua posizione dal profilo del permesso, il 15 marzo 2021 l'interessato

si è limitato ad asserire di soggiornare in Svizzera

per quanto necessario

alla sua attività lavorativa

. Come ha osservato l'Esecutivo cantonale, in

Italia RI 1 svolgeva un lavoro quale dipendente - per lo meno per tre giorni a

settimana - come medico dentista sia presso lo studio dentistico dei figli __________

ed __________ a __________ sia in un altro studio a __________, lavorando pure

ulteriori giorni quale indipendente a __________, mentre in Svizzera era - a

suo dire - impiegato un giorno a settimana. La sua saltuaria presenza nel

nostro Paese (al massimo 4 mesi all'anno) è pure confermata dal fatto che

l'insorgente non era nemmeno a conoscenza che da marzo a giugno 2020, come pure

in ottobre 2020 (per un mese) il figlio __________ e la fidanzata __________, ovvero

i suoi coinquilini, avevano soggiornato in Italia.

Tutto questo porta a

ritenere che

senza un effettivo utilizzo dell'alloggio

di via __________ quanto meno dal 2018, il suo

permesso di dimora

era già decaduto

prima

della scadenza del termine di controllo del

7 aprile 2019 e, visto che tale

situazione è persistita anche in seguito, significa che egli non può ottenere

il rinnovo del medesimo, considerato pure che non ha dimostrato di svolgere

un'attività lavorativa reale ed effettiva.

Non fa altro che confermare quando precede il fatto che nel

ricorso al Tribunale (ad E pag. 5) RI 1 asserisce che

le sue entrate in

Svizzera sono praticamente giornaliere

, ammettendo in tal modo di non

soggiornare giornalmente nel nostro Paese.

6.3. Alla luce di quanto precede, bisogna pertanto concludere

che l'insorgente non adempie le premesse per il rinnovo del permesso di dimora

UE/AELS per risiedere nel nostro Paese, non essendosi stabilito sul territorio

svizzero mantenendo un minimo di presenza effettiva nel luogo in cui si è

notificato e non avendo dimostrato di poter svolgervi un'attività lavorativa

reale ed effettiva.

Data l'esistenza di una situazione abusiva, al ricorrente non

può quindi essere prorogato il permesso di dimora UE/AELS.

7.   7.1. In esito alle considerazioni

che precedono, il ricorso va integralmente respinto e la decisione governata

confermata in quanto supportata da prove sufficienti. Essa è pure rispettosa

del principio di proporzionalità. In effetti, all'insorgente

non è preclusa la facoltà di richiedere un permesso

per frontalieri per svolgere un'attività lavorativa oppure un nuovo permesso di

dimora UE/AELS, sempre che in quest'ultima ipotesi ne adempia evidentemente le

condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente

e stabilmente in Svizzera.

7.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza

e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si

assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 49 cpv. 2 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è

respinto.

2.   Spese e tassa di giustizia

per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo

carico.

Non si assegnano

ripetibili.

3.   Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente                                                     Il cancelliere

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.06.2024 52.2023.191 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.06.2024 52.2023.191 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.06.2024 52.2023.191

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Incarto n. 52.2023.191 Lugano 24 giugno 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi cancelliere: Thierry Romanzini statuendo sul ricorso del 23 maggio 2023 di RI 1 patrocinato da  PA 1 contro la risoluzione del 19 aprile 2023 (n. 1873) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 12 aprile 2021 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, che gli nega il rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e dichiara decaduto il suo permesso di dimora UE/AELS; ritenuto, in fatto A.   a. Il cittadino italiano RI 1 (1961) è giunto in Svizzera l'8 aprile 2009 per svolgere un'attività lucrativa dipendente quale medico dentista a tempo parziale (22 ore settimanali) per la __________, ottenendo a tale scopo un permesso di dimora UE/AELS con termine di controllo fissato per il 7 aprile 2014 e in seguito rinnovato sino al 7 aprile 2019. Al suo arrivo egli si è notificato in __________, successivamente in __________ il 21 dicembre 2010, in __________ e in __________ il 1° gennaio 2012, in un'abitazione condivisa dal 16 agosto 2012 con il figlio C__________ (1992) e dal mese di gennaio 2019 pure con la fidanzata di quest'ultimo, __________ (1992).

b. Il 4 marzo 2014 RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio, adducendo di soggiornare in Svizzera almeno 4 giorni e di lavorare due giorni a settimana per la __________ e il resto come direttore sanitario in Italia presso due studi dentistici situati a __________ e a  in Provincia di __________. Il 28 novembre 2014 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda, l'interessato avendo pendente un procedimento penale presso il Ministero pubblico ticinese.

c. Con decreto d'accusa del 28 aprile 2017 (DAC ______/2017) il Procuratore pubblico ha condannato RI 1, il quale aveva riconosciuto la pretesa civile dell'accusatrice privata in ragione di fr. 32'585.-, alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 3'000.- siccome riconosciuto colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti commesse nel 2012. A quel momento egli aveva a carico un attestato carenza beni (ACB) per fr. 85'906.40. Al 13 aprile 2018 sul Certificato del suo Casellario Giudiziale italiano erano iscritte 3 condanne penali emesse tra il 2003 ed il 2005 (18 giugno 2003: 5 mesi di reclusione, oltre a una multa di € 100.-, per violazione della normativa sulle armi, munizioni, aggressivi chimici e congegni micidiali e detenzione illegale di armi e munizioni avvenuta nel 2002; 24 novembre 2003: 1 anno e 11 mesi di reclusione, oltre a una multa di € 1'000.-, per ricettazione commessa nel 2002; 16 novembre 2005: 2 mesi di reclusione [sostituiti con una multa di € 2'280.-] e multa di € 100.- per somministrazione di medicinali guasti nel 2005).

d. Il 22 dicembre 2018 RI 1 ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione per l'abitazione situata in __________ a decorrere dal 1° gennaio 2019. B.   a. Il 21 marzo 2019 RI 1 ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, sempre per svolgere attività lucrativa quale medico dentista a tempo pieno presso __________. La domanda è stata trattata quale istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e la Sezione della popolazione ha provveduto ai necessari accertamenti. b. b.a. Sollecitato il 16 settembre e 15 ottobre 2019 a comprovare la propria attività lucrativa mediante determinati documenti (tra cui i conteggi del salario degli ultimi 12 mesi con i relativi giustificativi dell'avvenuto versamento sul proprio conto corrente bancario o postale, la documentazione attestante i riversamenti all'Ufficio imposte alla fonte da parte del datore di lavoro, l'estratto del suo conto individuale presso la cassa di compensazione AVS/AI/IPG), egli non ha mai risposto. b.b. In occasione di 91 controlli esperiti dalla Polizia Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e da informazioni assunte presso diversi inquilini dello stabile di via __________ a __________, è stato rilevato che RI 1 era stato notato soltanto tre volte e che la presenza del __________ era occasionale. Il 12 e 23 aprile 2019 le Aziende __________ hanno segnalato che i __________ non avevano alcun contratto di fornitura attivo con l'azienda. Tra l'11 marzo e il 2 novembre 2020 la polizia locale ha effettuato, in varie fasce orarie, ulteriori 141 controlli (di cui 104 prima delle ore 07:00), costatando la presenza dell'autovettura dell'interessato soltanto in 11 occasioni [10 giorni] (17.03.2020 ore 14:40; 25.03.2020 ore 09:30; 09.04.2020 ore 14:50; 14.04.2020 ore 06:35 e 10:35; 21.04,2020 ore 06:40; 05.05.2020 ore 11:00; 25.06.2020 ore 06:25; 21.08.2020 ore 07:00; 09.10.2020 ore 06:15; 15.10.2020 ore 06.20). Dal 17 marzo al 1° novembre 2020 sono stati eseguiti 47 controlli direttamente al domicilio (suonato il campanello), in orari notturni e diurni, e in tale frangente la sua presenza è stata rilevata in una sola occasione (25.03.2020 ore 09:30). b.c. Dal sopralluogo effettuato il 25 marzo 2020 dalla polizia presso l'abitazione di __________ con il consenso dell'interessato è emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie, nella dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione, gli armadi nelle camere da letto erano completamente vuoti e che nella cassettiera vi erano soltanto delle magliette. b.d. Interrogato il 1° dicembre 2020 in merito alla sua presenza effettiva sul territorio elvetico, RI 1 ha confermato di condividere l'abitazione con il figlio __________ e la di lui fidanzata __________. Ha asserito che quando la sua autovettura era in loco (possedeva l'autorizzazione comunale per posteggiare), significava che egli era presente. Ha altresì osservato di essere divorziato dalla connazionale __________ (1960) dalla quale aveva avuto tre figli (__________ [1992], __________ [1995] e __________ [1998]), di cui gli ultimi due come la loro madre vivevano in Italia. Dopo avere sostenuto che da circa un anno aveva una relazione con una donna residente a __________ presso la quale a volte si fermava a dormire, egli ha soggiunto che ogni tanto andava a mangiare in Italia dalla ex-consorte a __________. Ha in seguito affermato di svolgere dal luglio 2020 un'attività lucrativa quale medico dentista al 20% in seno alla __________ durante 8 ore settimanali generalmente il giovedì (contratto di lavoro del 30 settembre 2020). Per quanto riguarda gli scritti del 16 settembre e 15 ottobre 2019 dell'Ufficio della migrazione, egli non aveva mai risposto siccome non poteva dimostrare i movimenti bancari del suo stipendio. In Italia, dove risultava specializzato in chirurgia maxillo facciale, era dipendente a tempo parziale (3 giorni settimanali non continuativi) in due studi dentistici: due giorni (lunedì e venerdì) a __________ presso la __________, i cui soci erano i figli __________ e __________, ed un giorno (prevalentemente il sabato) a __________ per la __________. Egli lavorava pure da libero professionista (un paio di giorni non continuativi al mese). Essendo medico, non ha in pratica mai smesso la propria attività né ha avuto particolari problemi ai passaggi alla frontiera durante la pandemia, dove transitava con l'autocertificazione. Messo a confronto con quanto constatato durante il sopralluogo esperito il 25 marzo 2020 dalla Polizia della Città di __________ con il suo consenso presso l'abitazione, RI 1 ha osservato che non erano stati rinvenuti molti suoi vestiti poiché egli faceva la vita del pendolare, ovvero prendeva quello che gli serviva di volta in volta da casa dei suoi genitori o da quella della ex-moglie, tutti residenti a __________. La badante dei suoi genitori lavava e stirava i suoi indumenti. Dopo avere in un primo tempo sostenuto che pernottava in Svizzera almeno quattro giorni a settimana e che, durante il lockdown, il figlio __________ e la sua fidanzata __________ avevano risieduto a Riva San Vitale, egli ha infine ammesso - preso atto dei controlli esperiti tra marzo e novembre 2020 dalla Polizia della Città di __________, da lui confermati - che se egli, il figlio e __________ fossero stati presenti, come da lui riferito antecedentemente, l'esito dei controlli sarebbe stato differente . Ha infine concluso di essere rimasto in Svizzera al massimo 4 mesi all'anno e che il centro di vita e degli interessi si trovava quasi tutto in Italia. b.e. A sua volta interrogato il medesimo giorno, __________, dopo avere confermato le dichiarazioni del padre, ha affermato di dimorare a __________, dove ha pure sede la propria ditta individuale, soggiungendo che di norma lavorava con computer e telefono e che il 70% del lavoro lo svolgeva da casa. Ha osservato che in Italia, dove aveva una casa di vacanza in __________, vivevano la madre, il fratello e la sorella ai quali rendeva visita nelle fine settimana. Quando era in Italia per motivi familiari o professionali pernottava generalmente dalla madre a __________, presso la quale aveva dormito anche la notte precedente. Messo a conoscenza degli esiti degli accertamenti esperiti dalla Polizia della Città di __________, ha infine precisato di aver soggiornato da metà marzo fino a giugno 2020 e poi ancora in ottobre 2020 (per un mese) in Italia, per in seguito ammettere che la sua presenza in Svizzera era stata non più di 6 mesi o meno della metà dell'anno . Ha quindi concluso che il suo centro di vita e degli interessi è situato all'estero. b.f. __________ è stata interrogata dalla Polizia cantonale il 2 dicembre 2020. Ha asserito di condividere l'abitazione di __________, di proprietà della società del fidanzato __________, con quest'ultimo e con il di lui padre RI 1, indicando di uscire di casa alle ore 07:45 per recarsi a Lugano al lavoro (inizio ore 08:30 e fine 20:30). Dal lunedì al venerdì soggiornava a __________, mentre le fine settimana le trascorreva in Italia dai suoi genitori, presso i quali si trovava pure la maggior parte dei suoi indumenti. Messa a confronto con gli accertamenti svolti dalla Polizia della Città di __________, essa ha infine confermato le dichiarazioni rilasciate dal fidanzato __________ (negli ultimi 12 mesi era rimasta in Svizzera meno della metà dell'anno), soggiungendo di aver deciso di trascorrere in Italia il periodo di lockdown e il mese di ottobre 2020 (in quarantena).

c. Preso atto di tali risultanze e dopo avere dato a RI 1 la possibilità di esprimersi, il 12 aprile 2021 la Sezione della popolazione si è rifiutata di rilasciargli un permesso di domicilio UE/AELS, dichiarando decaduto il suo permesso di dimora UE/AELS. Gli ha quindi fissato un termine fino al 12 giugno successivo per lasciare il territorio svizzero. L'Autorità ha tenuto conto del fatto che la presenza in Svizzera dell'interessato, come da egli dichiarato durante il verbale d'interrogatorio del 1° dicembre 2020, è stata al massimo di 4 mesi all'anno e che egli aveva ammesso che il suo centro di vita e degli interessi personali si trovava quasi tutto in Italia, ritenendo pertanto che, pur essendo notificato quale residente a __________, di fatto tale recapito risultava fittizio e di comodo. Inoltre, e malgrado l'esplicita richiesta di documentarla, egli non aveva dimostrato di svolgere un'attività lucrativa sul territorio elvetico. Oltre a ciò, RI 1 aveva pure interessato la polizia e le Autorità giudiziarie penali. Il p rovvedimento è stato reso sulla base degli art. 6 allegato I all'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203), 90 e 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]), 60 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201). C.   Con giudizio del 19 aprile 2023 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. Il Governo ha ribadito in sostanza i motivi posti a fondamento della decisione dipartimentale impugnata dopo avere considerato che non era mai stata documentata dall'interessato l'asserita estensione al 70% della sua attività al 20% in seno alla ______ . D.   Contro la predetta pronunzia governativa il soccombente si aggrava ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione di domicilio UE/AELS o quanto meno il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS. RI 1 sostiene di adempiere tutte le condizioni per l'ottenimento del permesso di domicilio, o la conferma almeno di quello di dimora che non sarebbe decaduto, non essendovi motivi di revoca nei suoi confronti ed essendo pienamente integrato in Svizzera dove risiede da oltre dieci anni. Asserisce di svolgere l'attività di dentista al 70%, che la sua posizione debitoria che intende sistemare entro breve non è tale da negargli l'autorizzazione di soggiorno e che i suoi precedenti penali non sono gravi, risalgono a diversi anni fa e non gli hanno impedito il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno nel 2014. E.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il Dipartimento con osservazioni di cui si dirà se necessario in seguito. F.   In sede di replica l'insorgente ribadisce i propri argomenti. Nella duplica il Dipartimento si riconferma nelle proprie posizioni, mentre il Governo non si esprime. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione del 30 aprile 2021 (LALSI; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). 1.2. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (vLStr; RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RU 2007 5437). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente. In concreto, la domanda di rinnovo del permesso di dimora UE/AELS, trattata quale istanza di rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS, è stata depositata il 21 marzo 2019 . La vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione attuale (STF 2C_586/2020 del 26 novembre 2020 consid. 3.1, 2C_1072/2019 del 25 marzo 2020 consid. 7.1). Rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS

2.   Per la risoluzione della presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se l'insorgente adempie le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3). 2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2). In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, il ricorrente può, in linea di principio, prevalersi del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese. 2.2. L 'autorizzazione di domicilio UE/AELS non è, in quanto tale, prevista dall'ALC . Giusta l'art. 5 OLCP, essa viene infatti rilasciata ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù degli art. 34 LStrI e 60-63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). 2.3. 2.3.1. Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI dispone - tra l'altro - che i l permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistano motivi di revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv. 2 (cpv. 2 lett. b) e che egli sia integrato (cpv. 2 lett. c), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (cpv. 4). 2.3.1.1. L'art. 58 a LStrI dispone che nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le competenze linguistiche; d. la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione. Gli art. 77 a segg. OASA concretizzano questi criteri. 2.3.1.2. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'Autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se: a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali; b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; f. lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0); g. lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi. 2.3.1.3. L'art. 60 OASA precisa che per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58 a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (cpv. 2). Secondo l'art. 62 OASA, il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58 a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (cpv. 1bis). Nell'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni (cpv. 2). 2.3.1.4. L'art. 34 LStrI, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di domicilio . Ne discende che l e Autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero. 2.3.2. 2.3.2.1. Dal profilo del diritto internazionale, il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) e la Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto si applicano solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 132 II 65 consid. 2.3 e riferimenti; STF 2A.23/2002 dell'8 aprile 2002 consid. 1.3). La Svizzera ha però concluso, il 10 agosto 1964, con l'Italia un accordo relativo al reclutamento della manodopera denominato Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548) poi completato da un Protocollo finale e dalle Dichiarazioni comuni delle delegazioni delle due parti contraenti ove vengono trattati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nell'Accordo. A seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni nel settore degli stranieri emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM nell'ottobre 2013, stato al 1° aprile 2024, n. 0.2.1.3). L'art. 10 n. 1 dell'Accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964 dispone comunque che l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalla legislazione svizzera in materia di stranieri come pure dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 testé menzionata. Visto che quest'ultima Dichiarazione non prevede nulla in proposito dal profilo materiale, risulta pertanto applicabile la legislazione nazionale. In effetti, gli Accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di diritto degli stranieri non escludono l'applicazione delle disposizioni di diritto interno permettenti di rifiutare o revocare un permesso per motivi di polizia (DTF 119 IV 65, 120 Ib 360; STF 2C_315/2008 del 27 giugno 2008 consid. 3.1). L 'applicazione di tali Accordi non esonera inoltre lo straniero dal dimostrare la propria integrazione (Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/ Valerio Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, V - A nwesenheitsregelung, Bewilligungsarten und deren Umwandlung, 2020, n. 3.3.1.d, pag. 172). 2.3.2.2. Come accennato in narrativa, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS a partire dal l'8 aprile 2009 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese, con ultimo termine di controllo fissato per il 7 aprile 2019. Ne discende che, sulla base dell'Accordo italo-svizzero, egli ha diritto in linea di principio al rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. Del resto, non è la prima volta che richiede tale genere di autorizzazione. 2.3.3. Ai fini del rilascio del permesso di domicilio bisogna quindi verificare se l'insorgente possa essere considerato un lavoratore ai sensi del menzionato Accordo italo-svizzero, se egli abbia effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul nostro territorio, se si sia integrato nel nostro Paese e non vi sia un motivo di revoca nei suoi confronti.

3.   3.1. Nonostante i solleciti rivoltigli il 16 settembre e 15 ottobre 2019 di comprovare la sua attività lucrativa di medico dentista presso la __________ (domanda già invano formulata il 23 agosto e 5 settembre 2018), producendo segnatamente i conteggi salariali degli ultimi 12 mesi con i relativi giustificativi dell'avvenuto versamento sul proprio contro bancario o postale, la documentazione attestante i riversamenti all'Ufficio imposte alla fonte da parte del datore di lavoro e l'estratto conto individuale presso la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, RI 1, che nel 2019 aveva beneficiato di compensi derivanti dalla sua attività professionale svolta in Italia pari a € 145'664.- (reddito imponibile: € 169'687.-) per un periodo di lavoro di 365 giorni, non ha dato seguito alla richiesta. Egli si è infatti limitato a produrre un contratto di lavoro del 30 settembre 2020 con la __________ con un tasso di occupazione del 20% (8 ore settimanali pari a 1 giorno a settimana) a partire dal 1° ottobre successivo, presso cui sembra lavorasse già su chiamata dal luglio 2020. Durante la procedura ricorsuale al Consiglio di Stato egli ha poi trasmesso la modifica di tale contratto a seguito dell'estensione, dal 1° febbraio 2021, della sua occupazione al 70% pari a 28 ore settimanali, senza tuttavia allegare ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare l'esercizio della sua attività e l'effettiva remunerazione, disattendendo in tal modo il suo obbligo di collaborazione (art. 90 LStrI). Bisogna quindi convenire con il Governo che, perlomeno a decorrere dall'estate del 2018, l'insorgente non ha mai sostanziato con elementi oggettivi e neutri lo svolgimento di un'attività lucrativa nel nostro Paese, ragione per la quale egli non può prevalersi dell'accordo italo-svizzero già per questo motivo. Visto che non ha rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera, ovvero quella di svolgere un'attività lucrativa reale ed effettiva, egli adempie pure il motivo di revoca contemplato all'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI. 3.2. Oltre a ciò, non si può ritenere che il ricorrente sia integrato nel nostro Paese, non avendo rispettato il nostro ordine pubblico (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI in relazione con l'art. 58 a LStrI). In effetti, con già a carico diversi precedenti penali in Italia (3 provvedimenti pronunciati tra il 2003 ed il 2005 con pene detentive che variavano dai 2 mesi a 1 anno e 11 mesi), RI 1 ha pure interessato le nostre Autorità giudiziarie, ritenuto che con decreto d'accusa del 28 aprile 2017 (DAC 102/2017) è stato condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 3'000.- siccome riconosciuto colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti nei confronti della __________, fatti commessi nel 2012. Bisogna anche considerare che al momento del giudizio governativo, egli aveva a carico un ACB per fr. 85'906.40 emesso il 21 settembre 2015. Ora, benché la condanna subìta in Svizzera e la sua posizione debitoria, prese a sé stanti, non possano comportare ancora nella presente fattispecie, come afferma il ricorrente, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS dal profilo dell'ALC, le stesse vanno però considerate per poter valutare il grado di integrazione dell'insorgente e il comportamento tenuto durante il soggiorno, a maggior ragione quando è in gioco il rilascio del permesso di domicilio. Ma vi è di più. 3.3. Inoltre l'insorgente non ha soggiornato regolarmente e ininterrottamente nel nostro Paese. Lo dimostrano i 91 controlli esperiti in __________ in varie fasce orarie dalla Polizia della Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e gli ulteriori 141 dall'11 marzo al 2 novembre 2020 enunciati in narrativa. Lo conferma il sopralluogo nell'abitazione effettuato il 25 marzo 2020 dalla locale polizia, durante il quale è emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie, nella dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione, gli armadi nelle camere da letto erano completamente vuoti e nella cassettiera vi erano soltanto delle magliette. Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre 2020 durante il quale RI 1 ha ammesso di essere rimasto in Svizzera al massimo 4 mesi all'anno, il suo centro di vita e d'interessi trovandosi quasi tutto in Italia. 3.4. RI 1 non avendo dimostrato l'esercizio di un'attività lucrativa nel nostro Paese, non adempiendo tutti i criteri di integrazione e non avendo effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul nostro territorio, v i sono pertanto diversi motivi per non rilasciare il permesso di domicilio UE/AELS al ricorrente. Su questo punto, il ricorso va pertanto respinto siccome infondato. Permesso di dimora UE/AELS

4.   La Sezione della popolazione ha considerato decaduto il permesso di dimora UE/AELS del ricorrente, in quanto la sua presenza sul territorio elvetico era stata al massimo di 4 mesi all'anno e il suo centro di vita e degli interessi personali si trovava quasi tutto in Italia. Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato . Il ricorrente contesta tali conclusioni. Sostiene di adempiere tutte le condizioni per il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno. 4.1. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC). Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in parola è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437; cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente un caso ticinese). Recentemente il Tribunale federale ha rivisto questi principi giurisprudenziali, precisando che l'aspetto del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il criterio principale su cui basarsi. La nostra Massima Istanza ha specificato che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo, ragione per la quale ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2). 4.2. C ome ha recentemente giudicato il Tribunale federale in fattispecie analoghe (STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2 e 3 e 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5 e 6), una decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS può eventualmente presentarsi soltanto nei casi in cui le condizioni per il rilascio del permesso erano inizialmente date ma sono successivamente venute a mancare (in particolare, a causa di una partenza per l'estero), ma non se viene sostenuto che esse farebbero da sempre difetto (art. 61 cpv. 2 LStrI di principio applicabile, come precedentemente indicato, anche in relazione ai permessi UE/AELS; STF 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC). Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti un minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 ove viene spiegato come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di principio continuato, fatte salve ben precise costellazioni; vedasi anche la STF 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Ne consegue che lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni previste dalla legge, ovvero se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (STF 2C_762/2020 precitata consid. 2.3 e rinvii). 4.3. N ella presente fattispecie non risulta che l'insorgente abbia soggiornato all'estero per un periodo continuato di più di sei mesi. Né viene sostenuto che avrebbe fatto ritorno nella sua abitazione soltanto per brevi periodi, prima della scadenza del citato termine. A questo proposito si deve anche tenere conto che al momento in cui il Dipartimento ha emanato la sua decisione, il permesso di dimora UE/AELS di RI 1 era già scaduto: si trattava quindi di valutare se sussisteva un diritto al suo rinnovo (DTF 136 II 329 consid. 2.2).

5.   5.1. Giusta l'art. 4 ALC, il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (dipendente o indipendente) è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 e conformemente all'allegato I. Per l'art. 2 paragrafo 1 allegato I, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un permesso in tal senso deve avere la volontà di stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti per esercitarvi un'attività lavorativa reale ed effettiva (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.1 con richiami concernenti sia i lavoratori autonomi che quelli dipendenti). 5.2. L 'art. 6 par. 1 prima frase allegato I ALC dispone che il lavoratore dipendente è un cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante e che riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. Il paragrafo 5 della medesima disposizione prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. 5.3. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato l ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134 IV 57 consid. 4). Ciò significa che quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 allegato l ALC), il documento richiesto va concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4. 4, 136 II 329 consid. 2. e 3). 5.4. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3). Per giurisprudenza costante simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019 precitata consid. 6.3, 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2 con riferimenti anche alla prassi della CGUE).

6.   La procedura di rinnovo di un permesso UE/AELS serve tra l'altro a verificare se le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone siano ancora date (DTF 136 II 329 consid. 2.2). Nella presente fattispecie si tratta delle condizioni indicate dall'art. 6 allegato I ALC, in base al quale, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per risiedere nel nostro Paese e svolgere un'attività lucrativa dipendente. 6.1. Come precedentemente indicato (supra consid. 3.1) il ricorrente, che era al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS con termine di controllo al 7 aprile 2019 per lavorare presso la __________, non ha mai dato seguito alle richieste rivoltegli nel 2018 e 2019 dal Dipartimento di documentare la propria attività lucrativa. Questo neppure durante la presente procedura ricorsuale e nonostante che in fase di risposta al suo ricorso il Dipartimento avesse nuovamente sottolineato la sua mancata collaborazione all'accertamento del suo statuto di lavoratore ai sensi dell'art. 6 allegato l ALC. RI 1 si è limitato a trasmettere la modifica di un contratto di lavoro sottoscritto il 30 settembre 2020 con la __________, presso cui sembra lavorasse su chiamata dal luglio 2020, che estendeva già dal 1° febbraio 2021, quindi prima del provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione, il suo grado di occupazione dal 20 al 70% pari a 28 ore settimanali, senza tuttavia allegare ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare l'esercizio della sua attività e la sua effettiva remunerazione, disattendendo come detto il suo obbligo di collaborare (art. 90 LStrI). Pure dinnanzi al Tribunale egli è rimasto passivo. Già per questo motivo, il ricorrente non può ottenere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. Visto inoltre che tale situazione esisteva già prima della scadenza del termine di controllo sulla sua carta di soggiorno, bisogna ammettere che RI 1 non aveva rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto simile permesso, che è motivo di revoca di siffatta autorizzazione (art. 23 OLCP). 6.2. Per quanto riguarda la presenza effettiva suo territorio svizzero di RI 1, b isogna convenire con il Consiglio di Stato che vi sono diversi elementi, oggettivi e convergenti, sufficienti per ritenere che, pur disponendo di un alloggio in Svizzera, l'insorgente vi abbia fatto riferimento soltanto in modo estremamente limitato per comodità, motivi professionali, amministrativi/burocratici, soggiornando per contro all'estero per la maggior parte del tempo. Come ha indicato il Governo, i 91 controlli esperiti in varie fasce orarie dalla Polizia della Città di __________ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e gli ulteriori 141 dall'11 marzo al 2 novembre 2020 presso l'abitazione di __________ hanno permesso di constatare, unitamente alle informazioni assunte presso alcuni inquilini e l'AIL (a nome di RI 1 non vi era alcun contratto di fornitura), come RI 1 non fosse quasi mai presente (accertata la sua presenza e/o quella della sua autovettura solo il 24 gennaio 2019 ore 15:16, il 21 marzo 2019 ore 16:30 e il 4 aprile 2019 ore 11:35). Inoltre, nel sopralluogo esperito il 25 marzo 2020 con il suo consenso è emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie e che nella dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione, con gli armadi nelle camere da letto completamente vuoti e con la presenza soltanto di magliette nella cassettiera. Tra l'11 marzo e il 2 novembre 2020 la locale polizia ha effettuato, in varie fasce orarie, ulteriori 141 controlli (di cui 104 prima delle ore 07:00) in loco, costatando la presenza dell'autovettura dell'interessato solo in 11 occasioni [10 giorni] (17.03.2020 ore 14:40; 25.03.2020 ore 09:30; 09.04.2020 ore 14:50; 14.04.2020 ore 06:35 e 10:35; 21.04,2020 ore 06:40; 05.05.2020 ore 11:00; 25.06.2020 ore 06:25; 21.08.2020 ore 07:00; 09.10.2020 ore 06:15; 15.10.2020 ore 06.20). Dal 17 marzo al 1° novembre 2020 sono inoltre stati eseguiti 47 controlli direttamente al domicilio (suonato il campanello), in orari notturni e diurni, e in tale frangente la sua presenza è stata rilevata in una sola occasione (25.03.2020 ore 09:30). Dai 279 controlli effettuati dalla polizia tra novembre 2018 e aprile 2019 e tra marzo e novembre 2020, ovvero complessivamente per oltre 12 mesi, la sua autovettura e/o presenza è quindi stata accertata unicamente per un totale di 13 giorni. Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre 2020 in merito alla sua effettiva presenza sul territorio svizzero. In effetti, dopo avere sostenuto in un primo tempo di pernottare circa 4 giorni a settimana a __________, RI 1 ha infine ammesso - preso atto degli esiti dei controlli effettuati dalla polizia Città di __________ - che al massimo aveva risieduto in Svizzera per 4 mesi all'anno, riconoscendo che il suo centro di vita e degli interessi era quasi tutto in Italia (verbale, pag. 5 e 6). Del resto, dopo che il Dipartimento lo aveva invitato a prendere posizione sul fatto che stava rivalutando la sua posizione dal profilo del permesso, il 15 marzo 2021 l'interessato si è limitato ad asserire di soggiornare in Svizzera per quanto necessario alla sua attività lavorativa . Come ha osservato l'Esecutivo cantonale, in Italia RI 1 svolgeva un lavoro quale dipendente - per lo meno per tre giorni a settimana - come medico dentista sia presso lo studio dentistico dei figli __________ ed __________ a __________ sia in un altro studio a __________, lavorando pure ulteriori giorni quale indipendente a __________, mentre in Svizzera era - a suo dire - impiegato un giorno a settimana. La sua saltuaria presenza nel nostro Paese (al massimo 4 mesi all'anno) è pure confermata dal fatto che l'insorgente non era nemmeno a conoscenza che da marzo a giugno 2020, come pure in ottobre 2020 (per un mese) il figlio __________ e la fidanzata __________, ovvero i suoi coinquilini, avevano soggiornato in Italia. Tutto questo porta a ritenere che senza un effettivo utilizzo dell'alloggio di via __________ quanto meno dal 2018, il suo permesso di dimora era già decaduto prima della scadenza del termine di controllo del 7 aprile 2019 e, visto che tale situazione è persistita anche in seguito, significa che egli non può ottenere il rinnovo del medesimo, considerato pure che non ha dimostrato di svolgere un'attività lavorativa reale ed effettiva. Non fa altro che confermare quando precede il fatto che nel ricorso al Tribunale (ad E pag. 5) RI 1 asserisce che le sue entrate in Svizzera sono praticamente giornaliere, ammettendo in tal modo di non soggiornare giornalmente nel nostro Paese. 6.3. Alla luce di quanto precede, bisogna pertanto concludere che l'insorgente non adempie le premesse per il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per risiedere nel nostro Paese, non essendosi stabilito sul territorio svizzero mantenendo un minimo di presenza effettiva nel luogo in cui si è notificato e non avendo dimostrato di poter svolgervi un'attività lavorativa reale ed effettiva. Data l'esistenza di una situazione abusiva, al ricorrente non può quindi essere prorogato il permesso di dimora UE/AELS.

7.   7.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto e la decisione governata confermata in quanto supportata da prove sufficienti. Essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, all'insorgente non è preclusa la facoltà di richiedere un permesso per frontalieri per svolgere un'attività lavorativa oppure un nuovo permesso di dimora UE/AELS, sempre che in quest'ultima ipotesi ne adempia evidentemente le condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera. 7.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 49 cpv. 2 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     Il cancelliere