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52.2023.158

Commesse pubbliche. Procedimento amministrativo per infrazione alla LCPubb da parte del committente. Nozione di intenzione

Ticino · 2023-03-15 · Italiano TI
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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Con la decisione governativa impugnata il Consiglio di Stato ha inflitto una sanzione amministrativa fondata sull'art. 45a LCPubb, norma che non prevede alcun rimedio di diritto. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo va comunque ammessa in forza dell'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100; cfr. STA 52.2022.393 del 28 marzo 2023 consid. 1.1). La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio trasmesso dall'autorità inferiore e l'ulteriore documentazione esibita dagli insorgenti permettono al Tribunale di esprimersi con cognizione di causa.

E. 2.1 L'art. 45a cpv. 1 LCPubb, dal marginale Sanzioni amministrative , dispone che, in caso di gravi violazioni della LCPubb, il Consiglio di Stato punisce il contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o lo esclude da ogni commessa per un periodo massimo di 5 anni. Anche il committente e/o i membri dei suoi organi, soggiunge il cpv. 2, sono punibili con una sanzione pecuniaria di al massimo fr. 20'000.- se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge. Sono considerate gravi violazioni, segnatamente (cpv. 3): a) rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente; b) disattendere le procedure richieste dalla legge per l'assegnazione di commesse o i relativi ordini delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione; c) disattendere il requisito di sede o domicilio; d) eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi; e) disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di consorzi; f) disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall'art. 24 cpv. 1 LCPubb; g) avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione; h) omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l'apertura di una procedura di sanzione amministrativa o penale ai sensi della LCPubb.

E. 2.2 Come ogni sanzione amministrativa, anche quella fondata sull'art. 45a cpv. 1 LCPubb (applicabile a tutti i contravventori, compresi i subappaltatori) presuppone una colpa del trasgressore, che può essere intenzionale o per negligenza ( Thierry Tanquerel , Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 1214 pag. 415 con numerosi riferimenti). A tenore dell'art. 45a cpv. 2 LCPubb, invece, per infliggere una sanzione al committente occorre che la violazione della LCPubb sia stata commessa intenzionalmente . Né il testo di quest'ultima norma, né i materiali legislativi che hanno portato alla sua adozione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6455 dell'8 febbraio 2011 relativo alla modifica dell'art. 45 LCPubb, commento all'art. 45a, pag. 2) contengono precisazioni sulla nozione di intenzione . In virtù della natura penale delle sanzioni amministrative previste dalla LCPubb, caratterizzate da finalità deterrenti e punitive (cfr. a questo riguardo le esaurienti considerazioni sviluppate dal Tribunale federale nella DTF 148 II 106 riguardante proprio un caso ticinese, e in particolare il consid. 4.5.4), ci si può senz'altro ispirare e riferire al diritto penale per determinare il concetto in parola. Secondo l'art. 12 cpv. 2 prima frase del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. La seconda frase della norma aggiunge poi che basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. È questa la nozione di dolo eventuale, che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo ( DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3, 134 IV 26 consid. 3.2.2, 133 IV 9 consid. 4; STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 4.2). Per infliggere una sanzione al committente è sufficiente pertanto anche solo il dolo eventuale.

E. 3.1 In materia di commesse pubbliche l'art. 6 cpv. 1 LCPubb prevede sia procedure aperte (procedura libera, selettiva) sia procedure a concorrenza limitata (procedura ad invito, incarico diretto). A differenza delle prime, che richiedono l'esperimento di un pubblico concorso e possono essere scelte liberamente da parte del committente, le seconde vengono instaurate senza pubblicazione del bando di gara e rivestono carattere eccezionale, tant'è che possono essere applicate soltanto in casi particolari, elencati esaustivamente dalla legge ( Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 22 e seg. con riferimenti; Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Mallard/Nicolas Michel , Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 86 e 207; Vinicio Malfanti , Principali novità introdotte dalla LCPubb, in RDAT I-2001, pag. 450). Il committente non può quindi aggiudicare lavori e forniture mediante procedura ad invito o per incarico diretto al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge (STA 52.2021.491 del 14 febbraio 2022 consid. 3.1).

E. 3.2 Per quanto attiene in particolare alle procedure su invito e d'incarico diretto , si deve rilevare che le stesse possono essere seguite soltanto nei casi contemplati dalla legge, a dipendenza del tipo di appalto e del suo valore. Per le commesse edili di impresario costruttore fino al 31 dicembre 2019 era possibile ricorrere alla procedura su invito quando la spesa prevista non superava fr. 200'000.- e alla procedura ad incarico diretto per importi inferiori a fr. 50'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. a e 13 cpv. 1 lett. a LCPubb; BU 2001, 91). Dal 1° gennaio 2020 il legislatore cantonale ha aumentato a fr. 350'000.- il valore soglia della procedura su invito e a fr. 200'000.- quello della procedura mediante incarico diretto, senza computo dell'IVA (art. 7 cpv. 2 e 3 LCPubb; BU 2019, 211). Dal 1° marzo 2022 questi valori sono stati nuovamente aumentati e raggiungono ora rispettivamente fr. 500'000.- e fr. 300'000.- per procedure su invito e incarichi diretti (art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 lett. h LCPubb). I valori soglia applicabili alle commesse di servizio sono per contro rimasti immutati dal 2001 e sono fissati in fr. 250'000.- per le procedure su invito e fr. 150'000.- per quelle a incarico diretto (art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 lett. h LCPubb).

E. 3.3 L'art. 5 cpv. 6 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che u na commessa non può essere suddivisa a scopi elusivi delle disposizioni della legge, del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP; RL 730.500) e del regolamento, segnatamente in materia di scelta della procedura di aggiudicazione, in particolare del pubblico concorso o della procedura su invito. Non è quindi ammissibile suddividere una commessa di cui si può ragionevolmente appurare sin dall'inizio l'effettiva portata e stimarne convenientemente il valore. Nel calcolo del valore della commessa, precisa l'art. 5 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, si deve tenere conto di tutte le componenti della remunerazione (retribuzioni e/o prestazioni), incluse le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, gli indennizzi, le commissioni e gli interessi attesi, senza tuttavia considerare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Una prestazione può anche essere messa a concorso in lotti (seguendo segnatamente criteri geografici, materiali, temporali), senza che ciò abbia conseguenze sul valore della commessa complessiva e quindi sulla scelta del tipo di procedura (art. 5 cpv. 7 RLCPubb/CIAP).

E. 4 Dalla documentazione agli atti è emerso che i ricorrenti hanno affidato il mandato di seguire le procedure di aggiudicazione relative al progetto edilizio per la trasformazione e l'ampliamento della stalla per bovini e la costruzione di un impianto per la produzione di biogas allo studio d'ingegneria F__________ & A__________ SA in collaborazione con la L__________ SA, incaricata pure della direzione lavori.

E. 4.1 Gli insorgenti non contestano di avere suddiviso la commessa relativa alle opere da impresario costruttore in quattro procedure distinte. In effetti, lo studio d'ingegneria F__________ & A__________ SA ha promosso due procedure ad invito per deliberare le opere da impresario costruttore relative ai lotti 1 (Nuova stalla Blocchi A e B, ristrutturazione stalla esistente, nuova vasca stoccaggio digesto blocco F) e 2 (Vasca D, Area E, Blocco C e Vasca G), affidandole entrambe alla E__________ SA per fr. 330'201.70 rispettivamente fr. 344'983.65 (IVA esclusa), e che la L__________ SA ha deliberato, in due tappe, le opere da capomastro relative alla ristrutturazione della stalla esistente (demolizioni, scavi e canalizzazioni della stalla esistente / opere complementi soletta e murature) mediante incarico diretto alla T__________ di __________ per fr. 26'139.96 rispettivamente fr. 26'872.74 (IVA esclusa).

E. 4.2 Tali suddivisioni sono in chiaro contrasto con il precetto citato di cui all'art. 5 cpv. 6 RLCPubb/CIAP, che vieta il frazionamento della commessa a scopi elusivi. Non v'è infatti dubbio alcuno che nel complesso le opere da impresario costruttore, che hanno condotto a delle delibere per un importo complessivo di fr. 728'198.05 (IVA esclusa), ben superiore ai valori soglia fissati dalla legge ( supra, consid. 3.2), non potevano che essere aggiudicate in esito a un pubblico concorso. Gli insorgenti, ai quali va addebitato il comportamento dei loro ausiliari, si sono quindi resi responsabili di una grave violazione ai sensi dell'art. 45a cpv. 3 lett. b LCPubb. Non la giustificano i pretesi motivi di forza maggiore, legati a eventi imprevedibili come la pandemia da COVID-19 e il conflitto Russa-Ucraina, con conseguente impennata dei prezzi in tutti i settori o le mutate circostanze temporali nella realizzazione delle opere, peraltro unicamente addotti in modo generico dai ricorrenti. La violazione della legge in cui questi ultimi sono incorsi è palese.

E. 5 Dalla documentazione acquisita agli atti dall'UVCP è inoltre emerso che per le prestazioni di progettazione e direzione lavori, che rientrano nella categoria delle commesse per prestazioni di servizi, i committenti hanno versato alla L__________ SA, incaricata direttamente dai ricorrenti, dal 5 luglio 2019 al 5 ottobre 2021, complessivi fr. 305'545.-. Tale importo è indubbiamente superiore a quello massimo (fr. 150'000.-) consentito per procedere mediante incarico diretto (cfr. supra, consid. 3.2). Tuttavia, questo dato da solo non conduce ancora all'ammissione di una violazione delle prescrizioni che regolano le procedure in questione. In effetti, occorre preliminarmente rilevare che i ricorrenti sono stati assoggettati alla LCPubb solo una volta che il Gran Consiglio ha concesso loro un sussidio di importo superiore a 1 milione di franchi (art. 2 lett. b LCPubb), ossia il 9 novembre 2020. Questo è il momento determinante a partire dal quale tutti i lavori, comprese quindi anche le prestazioni della L__________ SA, dovevano essere sottoposte alla LCPubb. È ben vero che la Sezione dell'agricoltura già il 10 settembre 2019 in uno scritto ai ricorrenti, in cui ipotizzava i possibili aiuti statali per il progetto di ristrutturazione dell'azienda agricola (contributi cantonali a fondo perso e credito agricolo di investimento), aveva affermato che il progetto sottostava alla LCPubb e al relativo regolamento. Tuttavia, a quel momento non era ancora deciso né per nulla certo che i sussidi sarebbero stati effettivamente allocati, che avrebbero superato la soglia di 1 milione di franchi stabilita dall'art. 2 lett. b LCPubb e che dunque il progetto avrebbe dovuto rispondere alle regole di questa normativa. Ciò è invece divenuto chiaro dal momento in cui il Parlamento cantonale ha stanziato il credito a fondo perso (sussidio) di fr. 1'109'400.-. Ferme queste premesse, in concreto, dagli atti risulta che la ditta si è occupata non solo della direzione lavori, ma anche dei lavori preliminari di progettazione delle nuove strutture (cfr. scritto del 2 aprile 2019, doc. 4 allegato al ricorso, e tabella dei pagamenti, doc. F). Fino alla data determinante del 9 novembre 2020, alla L__________ SA sono stati corrisposti complessivamente fr. 205'580.-. Questo importo non può evidentemente essere preso in considerazione per determinare eventuali violazioni della LCPubb, contrariamente a quanto fatto dall'istanza inferiore che ha sommato tutti gli onorari indicati dai ricorrenti, corrisposti alla L__________ SA, dato che unicamente le prestazioni successive al 9 novembre 2020 sottostavano alla LCPubb a seguito del sussidio erogato. Successivamente a tale data, dalla tabella agli atti risultano pagamenti per fr. 99'965.-. Importo, che si situa entro i limiti fissati dall'art. 7 cpv. 3 lett. h LCPubb per procedere con un incarico diretto. Nelle concrete circostanze, non sono pertanto dati i presupposti per addebitare agli insorgenti il mancato rispetto della LCPubb e vanno quindi sollevati da ogni addebito a questo proposito.

6.   Stessa conclusione si impone anche per quanto riguarda l'aggiudicazione delle prestazioni di progettazione della struttura metallica. Ora, dalla documentazione esibita dai ricorrenti il 5 gennaio 2022 su richiesta dell'UVCP risulta un pagamento, del 18 maggio 2020, a favore della ditta T__________ S.r.l. dell'importo di EUR 2'500.- (IVA compresa) per il " Progetto stalla - calcolo strutture " (doc. F). In occasione dell'incontro tenutosi il 10 gennaio 2022 con l'UVCP gli insorgenti hanno affermato che il predetto studio, con sede in Italia, collabora con la ditta di metalcostruttore e che tutti gli altri calcoli da ingegnere civile sono stati eseguiti dallo studio F__________ & __________ SA . Essi hanno poi precisato che la T__________ S.r.l. non ha elaborato un progetto per il cantiere, ma ha semplicemente fornito all'ingegnere strutturista che necessitava tali informazioni per operare i calcoli inerenti le platee, dati strutturali (informazioni sui carichi ai piedi dei pilastri) per opere di questo tipo secondo le scelte edificatorie dei committenti e lo ha fatto a titolo oneroso, emettendo una fattura (osservazioni del 2 giugno 2022 all'UVCP, doc. O). Da un esame degli elementi acquisiti agli atti risulta tuttavia che la B__________, alla quale lo Studio R__________ Sagl (committente per questa procedura a seguito della ricusa dei ricorrenti e della L__________ SA) aveva deliberato la commessa relativa alle opere da carpenteria metallica (comprendente la presentazione di una relazione di calcolo; cfr. elenco prezzi, pag. 28, plico doc. AD), non si è occupata della fornitura e del montaggio della copertura della nuova stalla per bovini e dei depositi annessi ordinati. Per l'esecuzione della struttura metallica in acciaio essa si è infatti avvalsa della collaborazione della ditta T__________ S.r.l. (cfr. offerta e relative fatture emesse, plico doc. AM), la quale ha a sua volta incaricato la M__________ (Italia) di eseguire la posa (cfr. offerta e relative fatture emesse, plico doc. AK). Ora, posto che il subappalto delle opere specialistiche (tra cui il calcolo statico ) sarebbe stato in concreto possibile (cfr. rettifica del bando apparsa sul FU 77/2021 pag. 10), è indubbio che i ricorrenti hanno affidato per incarico diretto il mandato di eseguire i calcoli delle strutture in relazione al progetto stalla a una ditta avente la sua sede in Italia. A questo proposito si osserva che le norme che disciplinano i requisiti di sede o domicilio dell'offerente (art. 19 LCPubb) sono entrate in vigore solo il 1° gennaio 2020 (cfr. BU 2019, 211). Al di là della data presumibilmente indicata sulla fattura (18 maggio 2020), di cui peraltro agli atti non v'è traccia alcuna, l'esame degli atti non consente minimamente di determinare quando sia stato conferito l'incarico alla ditta estera rispettivamente quando essa lo abbia svolto, in particolare se ciò sia avvenuto prima del 1° gennaio 2020. Ne consegue pertanto che, in assenza di ulteriori riscontri probatori concreti, il motivo di sanzione contemplato dall'art. 45a cpv. 3 lett. c LCPubb (elusione dei requisiti di sede o domicilio) non può ritenersi dato.

E. 7 Accertate le violazioni in cui i ricorrenti sono incorsi nello svolgimento delle procedure di concorso, resta da verificare la proporzionalità della sanzione pecuniaria di fr. 2'000.- inflitta loro tenendo presente che, come ogni sanzione amministrativa, anche quella fondata sull'art. 45a cpv. 2 LCPubb va commisurata in considerazione soprattutto della gravità oggettiva dell'infrazione commessa e della colpa del trasgressore, nonché di suoi eventuali precedenti.

E. 7.1 Dal profilo oggettivo occorre considerare che la violazione delle procedure richieste dalla legge per l'assegnazione delle commesse è da considerarsi grave, già solo perché presente nell'elenco esaustivo dell'art. 45 cpv. 3 LCPubb. I ricorrenti hanno suddiviso la commessa relativa alle opere da impresario costruttore in quattro procedure a concorrenza limitata per le quali, visto il valore complessivo deliberato, avrebbero dovuto indire un pubblico concorso secondo la procedura libera.

E. 7.2 Dal profilo soggettivo, l'art. 45a LCPubb, come visto sopra, esige che i committenti abbiano agito intenzionalmente, ossia con coscienza e volontà, essendo sufficiente anche solo il dolo eventuale. Ora, se dall'inchiesta eseguita non risulta una esplicita intenzione di violare la legge e la sicura e piena consapevolezza della gravità dell'illegale modo di procedere attuato dai ricorrenti, è per contro indiscutibile che essi non possono seriamente pretendere ora di non aver perlomeno accettato il rischio che con il loro comportamento e le loro decisioni avrebbero disatteso le regole della messa in concorrenza, ragione per cui va ammesso un dolo eventuale. In effetti, essi sono stati informati fin dal settembre 2019 sulla necessità di rispettare i disposti in materie di commesse pubbliche cui il progetto edilizio sarebbe stato/era sottoposto (cfr. scritto del 10 settembre 2019 di cui si è già detto sopra; cfr. anche il riassunto al doc. V dell'incontro svoltosi il 3 febbraio 2020). Soprattutto, a partire dallo stanziamento del credito da parte del Gran Consiglio il 9 novembre 2020 non vi potevano più essere dubbi di sorta circa l'applicazione della LCPubb e del relativo regolamento. Del resto, anche in seguito i ricorrenti sono stati a più riprese (cfr. gli scritti del 20 gennaio 2021 e 9 settembre 2021; e-mail del 17 maggio 2021 dell'Ufficio dei miglioramenti strutturali e della pianificazione; doc. V) resi attenti sulla necessità di rispettare le procedure della LCPubb, al punto che, il 2 febbraio 2021, era stato pure imposto loro di munirsi di un consulente indipendente LCPubb che verificasse la correttezza di quanto intrapreso e il rispetto dei criteri di idoneità da parte dei concorrenti. Ora, è ben vero che gli insorgenti, a loro dire, sono riusciti a trovare questa figura solo nel settembre 2021, quando sostanzialmente la frittata era già fatta . Questo non li esimeva comunque nel frattempo dal continuare nella realizzazione dell'opera in conformità ai precetti della LCPubb. Avrebbero del resto potuto prendere ulteriori provvedimenti al fine di non incappare in violazioni della legge, segnatamente sospendendo le procedure edificatorie in atto, richiedendo sostegno da parte degli organi statali e sollecitando ulteriori informazioni alle autorità competenti. Nulla di ciò è avvenuto. Nemmeno il preteso fatto di non essere (stati) loro stessi a conoscenza di certe leggi e procedure (doc. L) giustifica le violazioni in cui sono incappati: per principio, l'ignoranza della legge non protegge il singolo dal profilo della buona fede (STA 52.2022.142 del 24 ottobre 2022 consid. 4; 52.2017.239 del 16 novembre 2018 consid. 3.1; Adelio Scolari , Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 652). Incombeva dunque in primis agli insorgenti di informarsi circa le norme applicabili, più volte richiamate, e le conseguenze del loro agire. La negligenza dei loro ausiliari va in ogni caso imputata ai ricorrenti, che avrebbero dovuto, anche in ossequio ai loro obblighi di diligenza nei confronti dei mandanti, rivolgersi a professionisti esperti prima di intraprendere una qualsivoglia procedura o rinunciare ad affidare i mandati qualora fosse stato dubbio un corretto svolgimento dei medesimi. Essi hanno pertanto pacificamente accettato il rischio connesso con l'instaurazione di procedure di aggiudicazione scorrette agendo con dolo eventuale (cfr. art. 12 cpv. 2 CP). In favore dei ricorrenti va rilevato, come lo ha fatto il Consiglio di Stato, che essi non sono mai incorsi in altre violazioni della LCPubb prima d'ora e si sono dimostrati collaborativi dando seguito alle richieste dell'UVCP e trasmettendo la necessaria documentazione. A seguito dell'incontro tenutosi il 10 gennaio 2022 con l'UVCP essi hanno inoltre disdetto il contratto stipulato il 19 agosto 2021 con la E__________ SA per quanto attiene alle opere facenti parte del lotto 2 (vasca D e Area F, parte stoccaggio rotoballe del blocco C) non ancora eseguite e per le quali hanno dato atto che sarebbe stata allestita una nuova procedura di messa a pubblico concorso (doc. H).

E. 7.3 Nella commisurazione della sanzione occorre tenere presente che, come sopra considerato, per l'incarico alla L__________ SA i ricorrenti non hanno violato alcuna norma. Nemmeno può esser loro rimproverato di avere disatteso il requisito della sede in Svizzera affidando alcuni lavori a una ditta in Italia. Le altre infrazioni sono invece confermate. Ponderati tutti gli elementi, una sanzione pecuniaria di fr. 1'500.- appare tutto sommato proporzionata alla luce della gravità delle infrazioni e della colpa degli insorgenti. La stessa si situa del resto abbondantemente al di sotto della soglia massima fissata all'art. 45a cpv. 2 LCPubb.

E. 8 Visto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto con la conseguente modifica della decisione impugnata nei termini sopra indicati, ciò che conduce anche a una riduzione delle spese processuali prelevate dal Consiglio di Stato. La tassa di giustizia di questa sede è posta a carico dei ricorrenti secondo il loro grado di soccombenza, ritenuto che lo Stato ne va esente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà tuttavia agli insorgenti, assistiti da un legale, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1. della decisione del 15 marzo 2023 (n. 1395) del Consiglio di Stato è riformato come segue:

1.   I signori RI 2 e RI 1, __________: 1.1.  sono condannati, in solido, al pagamento di una sanzione pecuniaria di CHF 1'500.-; 1.2.  sono tenuti al pagamento di spese procedurali di CHF 400.-.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico dei ricorrenti. Ad essi è restituito l'importo di fr. 500.- anticipato in eccesso. Lo Stato del Cantone Ticino verserà loro fr. 500.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo La presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2023.158

Lugano

24 aprile 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Paola Passucci

RI 1 e RI 2

contro

la decisione del 15 marzo 2023 (n. 1395) del Consiglio di Statoche li ha condannati in solido al pagamento di una multa di fr. 2'000.- per infrazione alla legge sulle commesse pubbliche;

2.2.Come ogni sanzione amministrativa, anche quella fondata sull'art. 45a cpv. 1 LCPubb (applicabile a tutti i contravventori, compresi i subappaltatori) presuppone una colpa del trasgressore, che può essere intenzionale o per negligenza (Thierry Tanquerel,Manuel de droit administratif, Zurigo 2018, n. 1214 pag. 415 con numerosi riferimenti). A tenore dell'art. 45a cpv. 2 LCPubb, invece, per infliggere una sanzione al committente occorre che la violazione della LCPubb sia stata commessaintenzionalmente. Né il testo di quest'ultima norma, né i materiali legislativi che hanno portato alla sua adozione (cfr. Messaggiodel Consiglio di Stato n. 6455 dell'8 febbraio 2011 relativo alla modifica dell'art. 45 LCPubb, commento all'art. 45a, pag. 2) contengono precisazioni sullanozione diintenzione. In virtù della natura penale delle sanzioni amministrative previste dalla LCPubb, caratterizzate da finalità deterrenti e punitive (cfr. a questo riguardo le esaurienti considerazioni sviluppate dal Tribunale federale nella DTF 148 II 106 riguardante proprio un caso ticinese, e in particolare il consid. 4.5.4), ci si può senz'altro ispirare e riferire al diritto penale per determinare il concetto in parola. Secondo l'art. 12 cpv. 2 prima frase del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. La seconda frase della norma aggiunge poi che basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.È questa la nozione di dolo eventuale, che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1consid. 4.2.3,134 IV 26consid. 3.2.2,133 IV 9consid. 4; STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 4.2). Per infliggere una sanzione al committente è sufficiente pertanto anche solo il dolo eventuale.

Per questi motivi,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera