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52.2022.243

Commesse pubbliche. Delibera opere da impresa generale per la sostituzione di condotte. Valutazione del criterio dell'analisi del mandato insostenibile. Mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei parametri del criterio e del loro metodo di valutazione. Decisione dichiarata nulla

Ticino · 2022-10-19 · Italiano TI
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Commesse pubbliche. Delibera opere da impresa generale per la sostituzione di condotte. Valutazione del criterio dell'analisi del mandato insostenibile. Mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei parametri del criterio e del loro metodo di valutazione. Decisione dichiarata nulla

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).

E. 1.2 In quanto partecipante al concorso e secondo classificato il Consorzio SASS __________ è senz'altro legittimato a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

E. 1.3 Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare esperire una perizia sulla fattibilità e correttezza delle soluzioni proposte dal Consorzio insorgente.

E. 2.1 Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le

disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di

adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'assegnazione della

commessa

al concorrente che presenta l'offerta economicamente più

vantaggiosa. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006(RLCPubb/CIAP;

RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti

con la commessa e devono essere precisati nel bando per ordine di importanza,

con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i

criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal

principio di trasparenza, che informa la

procedura

di aggiudicazione delle

commesse

pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in

funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere

indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare,

secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si

impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera.

Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non

esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo

parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata

scelta (DTF 130 I 241 consid. 5.1, 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre

nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il

committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che

intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente,

lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di

valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura

delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo

di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende

invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente

prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a

definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i

criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici

predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni

concretamente

richieste dal bando e

fornitegli dai concorrenti. Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura

libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di

aggiudicazione (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6 e riferimenti).

E. 2.2 Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1 e riferimenti).

E. 3 Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa fuori esercizio delle due condotte 10%

E. 3.1 Come esposto in narrativa, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione (CA1) dell'analisi del mandato

- al quale è stato attribuito un fattore di ponderazione del 30% - il capitolato ha stabilito sette punti (tematiche) che i concorrenti avrebbero dovuto sviluppare e riprendere nel documento analisi di mandato (pos. 224.200 CPN 102). La medesima posizione del capitolato prevedeva inoltre che l'attribuzione della nota del criterio CA1 sarebbe avvenuta a giudizio del committente, in base alla scala prevista per la valutazione dei criteri non matematici. Ora, ancorché non esplicitato, appare evidente che i diversi aspetti che dovevano essere affrontati nell'analisi del mandato avrebbero contribuito alla determinazione del punteggio per questo criterio.

E. 3.2 Secondo il rapporto di delibera del 15 giugno 2022 allestito dallo studio d'ingegneria __________, a ognuno dei parametri di giudizio (1-7) stabiliti dal capitolato per valutare il criterio dell'analisi di mandato, e per i quali era stata richiesta un'argomentazione, è stato attribuito un fattore di ponderazione per importanza: Tematiche Ponderazione 1 Logistica di cantiere ed aree occupate 10% 2 Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni 50%

E. 3.3 Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, non

v'è chi non veda come la predetta valutazione non possa essere tutelata. Se è

ben vero che, come visto, il capitolato prevedeva in generale una scala delle

note da 1 a 6, è altrettanto evidente che la pos. 224.200 CPN 102 non chiariva

in che modo il committente intendeva attribuirle per il criterio dell'

analisi

del mandato.

La prescrizione di gara oltre a non illustrare le modalità con

le quali sarebbero stati apprezzati i sette elementi che dovevano figurare nel

documento

analisi di mandato,

non preannunciava neppure se i predetti

aspetti sarebbero stati valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di

essi sarebbe stata attribuita maggiore importanza. Solo dal rapporto di

delibera è emerso che

per il calcolo della nota globale del criterio CA1,

sono state attribuite delle ponderazioni ad ognuno dei 7 temi citati nei punti

elencati alla pos. 224.200 delle Disposizioni particolari e per i quali è stata

richiesta un'argomentazione, ritenendo evidentemente il pt. 2 l'argomento

preponderante e centrale dell'analisi

e che

sulla base della scala dei

giudizi citata nella pos. 224.100 delle Disposizioni particolari, è stata

attribuita una nota per ognuna delle singole argomentazioni.

Sempre dal

medesimo documento è risultato che

per ogni singola trattazione, è stata

valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità di quanto proposto

da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto argomentato è stato

giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di informazioni fornite,

la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di quanto proposto

ritenuto

che

in caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta giudicata non

attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di valore, non attendibile

;

doc. I, pag. 4)

.

Occorre convenire con il ricorrente che tale metodo di valutazione non è stato

esplicitato in alcuno modo negli atti concorsuali né poteva essere dedotto

dalla formulazione della pos. 224.200 del capitolato. D'altro canto, la stessa

committenza in questa sede ha affermato di avere

nominato in data 18 maggio

2022 un Collegio d'esperti formato da 7 persone, di cui 5 ingegneri

(…)

,

incaricato di definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento

relativo all'analisi del mandato e di attribuire la relativa nota

(cfr.

risposta, pag. 7)

,

il che rende assai verosimile l'ipotesi che l

e offerte siano state valutate in base a

parametri elaborati solo a

posteriori. Nonostante le puntuali critiche

mosse al riguardo dal ricorrente, con la duplica l'ente banditore si è limitato

a sostenere che per la valutazione del criterio CA1 il gruppo d'esperti

aveva

utilizzato quanto indicato nel bando di gara, segnatamente la scala secondo

Pos. 224.100 e il descrittivo secondo Pos. 224.200.

Ciò che contrasta

invero con le sue stesse affermazioni. La violazione del principio della

trasparenza, derivante dalla mancata, preventiva definizione dei fattori di

ponderazione dei singoli parametri di cui al criterio di aggiudicazione in

parola e del loro metodo di valutazione, è pertanto evidente. Sebbene il

RLCPubb/CIAP in vigore dal 1° gennaio 2020 non preveda più esplicitamente la

necessità di predeterminare nei documenti di gara, accanto ai criteri di

aggiudicazione, anche la scala e il metodo della loro valutazione (cfr. art. 10

cpv. 2 lett. k RLCPubb/

CIAP in vigore fino al 31 dicembre 2019), secondo costante giurisprudenza l'assenza

di tali elementi costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che

pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad

un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett.

c CIAP; STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020).

Il

vizio è talmente importante che la decisione presa in esito ad una simile

procedura è

assolutamente nulla, al pari di tutto il procedimento in

seno alla quale è stata adottata (JAAC 1999 I pag. 54; BR 2000, pag. 128 S39-40

e pag. 132 S53, con relative note di Esseiva; sull'intervento

d'ufficio dell'autorità di ricorso cfr. pure

Pierre Moor/Etienne Poltier

, Droit

administratif, vol. II, Berna 2011, pag. 364; cfr. RtiD II-2019 n. 13 consid.

2.2, 52.2017.287 del 10 novembre

2017 consid. 5.2). Il fatto che il

capitolato non sia stato impugnato non permette di approdare a diversa

conclusione. Il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione di

formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente (STA

52.2020.375 citata). Neppure il fatto che per la valutazione di questo criterio

il collegio d'esperti avrebbe utilizzato il medesimo procedimento nei confronti

di tutti i concorrenti può essere di giovamento al committente. Nel caso di

specie, la mancata predeterminazione del metodo di valutazione di tutti i

criteri di aggiudicazione è troppo importante per non comportare la nullità

dell'aggiudicazione, resa in esito ad una procedura gravemente viziata e lesiva

dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (

Matteo Cassina

, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2021.53

del 10 maggio 2021 consid. 5.2).

E. 3.4 Per questi motivi, il ricorso deve essere accolto senza disamina delle ulteriori censure del ricorrente. La decisione di aggiudicazione va quindi dichiarata nulla al pari della procedura concorsuale in seno alla quale è stata adottata. 4. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame. 5. La tassa di giustizia è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio deliberatario secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre al Consorzio ricorrente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che ha deliberato le opere da impresa generale per la sostituzione delle condotte nel cunicolo S__________ al Consorzio S__________ è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha preceduta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 9'000.- è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio S__________ in ragione di metà (fr. 4'500.-) ciascuno. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato.

3.   A titolo di ripetibili il CO 4 e i membri del Consorzio S__________ rifonderanno al ricorrente fr. 2'500.- ciascuno.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.   Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

E. 4 Descrizione del procedimento di esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE 10%

E. 5 Interventi mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza 15%

E. 5.30 2.58 Nota criterio CA1 5.50 2.50 Fatte proprie tali valutazioni e tenuto conto del fattore di ponderazione (30%) preannunciato nel bando per il criterio CA1, l'ente banditore ha pertanto attribuito al Consorzio S__________ 1.65 punti, mentre ha assegnato solo 0.75 punti al Consorzio SASS __________. Il ricorrente contesta tale nota e il metodo di valutazione applicato, che non sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione.

E. 6 Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi 2.5%

E. 7 1 * 0.025 = 0.025 1 * 0.025 = 0.025 Nota media

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2022 52.2022.243 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2022 52.2022.243 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.10.2022 52.2022.243

Commesse pubbliche. Delibera opere da impresa generale per la sostituzione di condotte. Valutazione del criterio dell'analisi del mandato insostenibile. Mancata preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei parametri del criterio e del loro metodo di valutazione. Decisione dichiarata nulla

Incarto n. 52.2022.243 Lugano 19 ottobre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi vicecancelliera: Paola Passucci statuendo sul ricorso del 22 luglio 2022 di RI 1,, RI 2,, RI 3,, che compongono il Consorzio SASS __________ patrocinate da: PA 1,, contro la decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che in esito al concorso per l'aggiudicazione delle opere da impresa generale per la sostituzione delle condotte nel cunicolo __________ ha deliberato la commessa al Consorzio S__________; ritenuto, in fatto A. Il 7 febbraio 2022 il CO 4 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresa generale inerenti alla sostituzione delle condotte consortili DN 700 e DN 800 poste all'interno del cunicolo S__________ (FU __________ pag. __________). Il bando stabiliva i seguenti criteri di aggiudicazione in ordine di importanza con la relativa ponderazione: CA1      analisi del mandato                                                                                     30% CA2      economicità-prezzo                                                                                    25% CA3      programma lavori - durata fuori esercizio condotte                25% CA4      programma lavori - attendibilità durata fuori esercizio condotte         10% CA5      attendibilità del prezzo                                                                               10% Le condizioni d'appalto precisavano che i punteggi sarebbero scaturiti dall'assegnazione di note da 1 a 6. Per quanto attiene alla valutazione dei criteri non matematici il committente ha previsto la seguente regola (pos. 224.100 CPN 102). Assegnazione delle note per criteri non matematici Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte……………… nota 6 Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte…………. nota 5 Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………….. nota 4 Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti…………………………… nota 3 Nettamente insufficiente…………………………………………………. nota 2 Privo di valore, non attendibile…………………………………………..  nota 1 Per i criteri non matematici possono essere assegnate mezze note. Per la valutazione del criterio dell'analisi del mandato (CA1), la stazione appaltante ha stabilito quanto segue (pos. 224.200 CPN 102): Il concorrente dovrà produrre un documento (massimo 5 pagine A4 font. min. Arial 10) intitolato " Analisi del mandato ", riportante l'analisi critica del mandato, unitamente allo schema di impostazione e svolgimento dell'opera. Nello specifico è richiesta un'analisi critica di contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in esame, in particolare per quanto concerne la logistica e lo svolgimento delle singole attività di cantiere. I punti da sviluppare e da riprendere nell'analisi del mandato sono in particolare i seguenti: 1. Logistica di cantiere ed aree occupate. L'offerente deve arricchire la propria analisi tramite elaborati grafici da allegare all'analisi del mandato. 2. Descrizione del procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni (introduzione tubazioni nel cunicolo, schema strutturale, mensole di sostegno, ev. opere provvisionali, ecc.). 3. Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa fuori esercizio delle due condotte ed in modo particolare della condotta DN800. 4. Descrizione del procedimento di esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE PE100. 5. Interventi mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza. 6. Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi (cfr. Sezione 7). 7. Ulteriori particolarità e criticità ritenute importanti dall'offerente. L'attribuzione della nota del criterio CA1 avviene a giudizio del committente in base alla scala per l'"Assegnazione delle note per criteri non matematici" (pos. 224.100). B.

a. Entro il termine utile (14 aprile 2022) sono giunte al committente quattro offerte, tra cui quella del Consorzio S__________, formato dalle ditte CO 1, CO 2 e CO 3, di fr. 9'611'049.10, e quella del Consorzio SASS __________, composto dalle imprese RI 1, RI 2 e RI 3, di fr. 10'103'875.50.

b. Il 30 maggio 2022 il committente ha convocato i rappresentanti dei predetti consorzi per discutere i contenuti delle offerte.

c. Esclusa un'offerta e valutate quelle restanti, con risoluzione dell'11 luglio 2022 il committente ha deliberato la commessa al Consorzio S__________, giunto primo in graduatoria con 4.36 punti. C. Contro la predetta decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il Consorzio SASS __________, secondo classificato con 4.32 punti. Il Consorzio insorgente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente aggiudicazione della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Il tutto, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. L'insorgente contesta la nota 2.50 che gli è stata assegnata per il criterio dell'analisi del mandato, rimproverando in particolare al committente il metodo di valutazione applicato, segnatamente l'attribuzione di una nota per ogni singolo punto da sviluppare nel documento richiesto con fattori di ponderazione non preannunciati nel capitolato. Solo in occasione di un incontro svoltosi il 15 luglio 2022 con i rappresentanti del committente, il ricorrente avrebbe infatti appreso che l'analisi del mandato sarebbe stata valutata in questo modo, conferendo note e dando differenti pesi ai singoli punti . Osserva che le note attribuitegli per i punti 2 (descrizione del procedimento esecutivo di sostituzione delle condotte), 3 (accorgimenti per minimizzare la durata di messa fuori esercizio) e 5 (interventi di sicurezza) sarebbero comunque errate e da modificare al rialzo. Una valutazione complessiva di poco superiore (attribuzione della nota 3 per il criterio CA1) gli avrebbe infatti permesso di scavalcare il rivale in graduatoria. L'insorgente critica cautelativamente anche la nota 5.50 ottenuta dal Consorzio deliberatario. D.

a. All'accoglimento del ricorso si oppone il committente. Avversa le critiche riferite alla modalità di valutazione del controverso criterio dell'analisi del mandato che, oltre ad essere tardive, sarebbero pure infondate. Risulterebbe infatti del tutto legittimo valutare con maggiore importanza i punti 1, 2 e 5 dei sette elencati alla pos. 224.200 CPN 102. Vuoi perché la posizione in oggetto chiedeva un'analisi critica di contesto delle condizioni specifiche che influiscono sull'opera in esame mettendo chiaramente l'accento su quanto concerne la logistica e lo svolgimento delle singole attività di cantiere . Vuoi perché un'importanza particolare, va da sé, deve essere posta pure al rispetto delle normative di sicurezza, obbligo legale imperativo, in particolare per una commessa come quella in esame dove si lavora in un cunicolo di limitate dimensioni . A suo avviso, risulterebbe parimenti ragionevole e comprensibile assegnare la nota 1 (" privo di valore, non attendibile ") alla descrizione di aspetti dell'analisi del mandato ritenuti non attuabili . Appoggiandosi al rapporto del collegio d'esperti incaricato il 18 maggio 2022 di definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento relativo all'analisi di mandato e di attribuire la relativa nota, l'ente banditore ha quindi confermato integralmente le proprie valutazioni, spiegando nel dettaglio in base a quali elementi ha attribuito le note contestate dal ricorrente.

b. Anche il Consorzio aggiudicatario postula la reiezione del gravame, limitandosi ad osservare che gli atti del concorso specificavano chiaramente secondo quali criteri e modalità le offerte sarebbero state valutate. Le critiche ricorsuali al riguardo sono quindi manifestamente tardive.

c. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente. E. Con la replica il ricorrente conferma le proprie tesi. Contesta l'affermazione del committente secondo cui i cinque criteri di aggiudicazione sarebbero stati predefiniti, giusta l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, in tutti i loro aspetti nel bando di gara e ribadisce che dalla documentazione concorsuale non era possibile dedurre che per il criterio CA1 l'ente banditore avrebbe attribuito sette note, segnatamente una per ogni punto dell'Analisi del mandato e applicando oltretutto una diversa ponderazione . Senza altre indicazioni nei documenti di gara, era quindi lecito ritenere che i sette elementi dell'analisi di mandato avrebbero avuto il medesimo peso. La critica concernente la tardività della censura riferita all'indeterminatezza del predetto criterio cade pertanto nel vuoto. Delle altre argomentazioni addotte si dirà, ove occorra, in seguito. F.

a. Con la duplica l'ente banditore ribadisce le proprie motivazioni. Sostiene che le indicazioni contenute nel bando (pos. 224.200) preannunciavano in modo chiaro ed esplicito che l'attribuzione della nota per il criterio CA1 sarebbe avvenuta a giudizio del committente. Dalla predetta posizione, come pure dal genere di intervento richiesto, emergeva in modo altrettanto chiaro che gli aspetti della logistica, del procedimento esecutivo e di sicurezza, avrebbero assunto un'importanza maggiore. Non essendosi nemmeno avvalso della facoltà di richiedere informazioni o porre domande al committente, l'insorgente non può ora pretendere che le prescrizioni vengano interpretate a suo piacimento. L'ente banditore h a quindi difeso il modus operandi applicato per valutare il controverso criterio dell'analisi del mandato e puntualizzato i motivi per i quali ha considerato il procedimento esecutivo proposto dal ricorrente oggettivamente irrealizzabile .

b. Il deliberatario, dal canto suo, non ha presentato ulteriori osservazioni. Considerato, in diritto 1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510) e il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP). 1.2. In quanto partecipante al concorso e secondo classificato il Consorzio SASS __________ è senz'altro legittimato a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). 1.3. Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Per le ragioni che verranno meglio esposte nel seguito, non occorre in particolare esperire una perizia sulla fattibilità e correttezza delle soluzioni proposte dal Consorzio insorgente. 2. 2.1. Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione devono prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'assegnazione della commessa al concorrente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e devono essere precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 130 I 241 consid. 5.1, 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Questa regola vale tanto per i concorsi a procedura libera, quanto per le gare ad invito e si applica a tutti i criteri di aggiudicazione (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6 e riferimenti). 2.2. Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando (cfr. anche art. 38 cpv. 3 LCPubb). La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2020.357/364 del 1° giugno 2021 consid. 12.1, 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1 e riferimenti). 3. 3.1. Come esposto in narrativa, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione (CA1) dell'analisi del mandato

- al quale è stato attribuito un fattore di ponderazione del 30% - il capitolato ha stabilito sette punti (tematiche) che i concorrenti avrebbero dovuto sviluppare e riprendere nel documento analisi di mandato (pos. 224.200 CPN 102). La medesima posizione del capitolato prevedeva inoltre che l'attribuzione della nota del criterio CA1 sarebbe avvenuta a giudizio del committente, in base alla scala prevista per la valutazione dei criteri non matematici. Ora, ancorché non esplicitato, appare evidente che i diversi aspetti che dovevano essere affrontati nell'analisi del mandato avrebbero contribuito alla determinazione del punteggio per questo criterio. 3.2. Secondo il rapporto di delibera del 15 giugno 2022 allestito dallo studio d'ingegneria __________, a ognuno dei parametri di giudizio (1-7) stabiliti dal capitolato per valutare il criterio dell'analisi di mandato, e per i quali era stata richiesta un'argomentazione, è stato attribuito un fattore di ponderazione per importanza: Tematiche Ponderazione 1 Logistica di cantiere ed aree occupate 10% 2 Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni 50% 3 Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa fuori esercizio delle due condotte 10% 4 Descrizione del procedimento di esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE 10% 5 Interventi mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza 15% 6 Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.1 dell'elenco prezzi 2.5% 7 Ulteriori particolarità e criticità ritenute importanti dall'offerente 2.5% Successivamente

- si legge nel rapporto - sulla base della scala dei giudizi citata nella pos. 224.100 delle Disposizioni particolari, è stata attribuita una nota per ognuna delle singole argomentazioni, ottenendo in definitiva una nota finale pari alla media ponderata delle singole note attribuite con arrotondamento alla mezza nota. Per ogni singola trattazione, è stata valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità di quanto proposto da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto argomentato è stato giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di informazioni fornite, la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di quanto proposto. In caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta giudicata non attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di valore, non attendibile). All'offerta del Consorzio insorgente e a quella del Consorzio deliberatario sono state attribuite le seguenti note: Tematica Consorzio S__________ Consorzio SASS __________ 1. Logistica di cantiere ed aree occupate 10% Tematica trattata si si Proposta attuabile si si Giudizio Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5) Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5) Nota 5 5 Osservazioni Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. Prevista deviazione Via __________. Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. Non prevista ventilazione. Gru a torre sopra a portale lato area L1. 2. Procedimento esecutivo di estrazione delle vecchie condotte e di posa delle nuove tubazioni 50% Tematica trattata si si Proposta attuabile si no Giudizio Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6) Privo di valore, non attendibile (1) Nota 6 1 Osservazioni Giudizio generale: Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. Previsto utilizzo di macchina Pipe Pusher. Viene trattato in modo esaustivo il tema legato alla rimozione del punto fisso in c.a., con elaborato grafico inerente al concetto di messa in sicurezza. Aspetti positivi del procedimento proposto +: + lavaggio condotte esistenti prima della rimozione; + poche lavorazioni interne al cunicolo (taglio tubi all'esterno); + nessun coinvolgimento delle tubazioni esistenti per le operazioni di estrazione/inserimento delle tubazioni; Aspetti negativi del procedimento proposto -:

- lento, nessun parallelismo di attività. Procedimento lento ma sicuro e svincolato delle tubazioni esistenti. Il tema del punto fisso zona portale S. __________ è chiaro ed è stato trattato. Sono stati individuati e trattati tutti i problemi principali. Il procedimento di funzionamento della macchina Pipe Pusher è stato altresì spiegato in modo chiaro all'incontro del 30.5.2022 h. 13:30. La nota (6) tiene conto anche della fattibilità oggettiva del procedimento cosi come del fatto che l'esposizione del procedimento è molto chiara. Giudizio generale Analisi chiara ed esaustiva coadiuvata da elaborati grafici. I procedimenti sono ben argomentati, presentata anche la relazione di calcolo. Non ci sono riferimenti al trattamento del punto fisso in c.a. lato portale S. __________. Il calcolo statico della condotta DN700 esistente non verifica lo schiacciamento determinato dall'uso del martinetto. Il calcolo non valuta le sollecitazioni pluriassali (T+V+M) e manca il coefficiente di carico (1.35). Nel calcolo è stato inserito solo il coefficiente di resistenza. Aspetti positivi del procedimento proposto +: + procedimento molto veloce perché si opera simultaneamente su 2 fronti. Aspetti negativi del procedimento esposto -:

- rimozione tubo DN800 coinvolgendo il tubo DN700 per l'appoggio delle rulliere e dei martinetti. Procedimento molto rischioso. In occasione dell'incontro del 30.05.2022 h. 15:00, il Consorzio non ha saputo fornire le necessarie garanzie;

- lavorazioni di taglio all'interno del cunicolo, taglio delle condotte con tagliere orbitale non realizzabile causa spazi insufficienti tra condotte e struttura cunicolo;

- molte lavorazioni all'interno del cunicolo;

- lavaggio delle condotte solo in area B1 (L1 escono sporche);

- come si può togliere tubazione DN700 da portale S. __________ in modo coassiale rispetto all'esistente se è già stata posata la nuova condotta DN800? Non è fattibile;

- interventi di risanamento del cunicolo previsti alla fine dei lavori con le nuove condotte montate (non fattibile, da eseguire contestualmente alla rimozione delle condotte). MOTIVAZIONE DELLA NON ATTUABILITÀ: il procedimento è rapido ma molto rischioso, dei 3 quello che fornisce meno garanzie. Il sistema proposto, oltre a non essere sicuro, per certi aspetti non è attuabile (impiego tagliere orbitale, appoggio su condotta DN700 e rimozione DN700 dopo posa DN800) e pertanto è giudicato non attendibile. In occasione della discussione e dei chiarimenti richiesti nell'incontro del 30.05.2022 h. 15:00, il Consorzio non è stato in grado di fornire le spiegazioni e le garanzie richieste. 3. Accorgimenti mirati a minimizzare la durata di messa fuori esercizio delle due condotte 10% Tematica trattata si si Proposta attuabile si si Giudizio Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti (4) Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5) Nota 4 5 Osservazioni Analisi chiara ed esaustiva. Nessun accorgimento particolare descritto. Indicate le potenzialità della macchina Pipe Pusher nell'inserire ed estrarre le condotte. Nessun parallelismo di attività ed operatività in orario normale di lavoro. Non sono state avanzate grandi riflessioni su come ridurre i tempi esecutivi. Analisi chiara ed esaustiva. Vengono indicati in modo chiaro gli accorgimenti pensati per ridurre i tempi. Accorgimenti previsti per ottimizzare i tempi: Doppia sciolta 06:00-14.00 / 14.00-22:00 (2 squadre su 2 turni): 2 cantieri indipendenti, uno operato da portale __________ e l'altro operato da portale S. __________. L'accorgimento di dividere il cantiere in 2 è una buona idea; resta il fatto che la concreta possibilità di ottenere la doppia sciolta lato portale S. __________ non è così scontata (problema rumori molesti). 4. Descrizione del procedimento di esecuzione delle saldature per l'accoppiamento delle nuove condotte/pezzi speciali in HDPE 10% Tematica trattata si si Proposta attuabile si si Giudizio Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6) Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6) Nota 6 6 Osservazioni Descrizione/analisi chiara ed esaustiva. Descrizione/analisi chiara ed esaustiva. 5. Interventi mirati al rispetto delle normative di sicurezza ed all'attuazione del concetto di sicurezza 15% Tematica trattata si si Proposta attuabile si si Giudizio Buono, soddisfa le aspettative, oltre la media delle offerte (5) Nettamente insufficiente (2) Nota 5 2 Osservazioni Analisi buona piuttosto succinta. Presentata analisi dei rischi e citato il tema di protezione delle infra esistenti. Il Consorzio prevede in ogni caso poche lavorazioni all'interno del cunicolo. Analisi molto succinta (la peggiore delle 3 offerte valide). Nessuna trattazione specifica legata all'opera ed al cunicolo. Sarebbe stata importante un'analisi esaustiva perché sono previste molte lavorazioni all'interno del cunicolo, tra le quali i tagli con tagliere orbitale. Di base non prevista ventilazione (molto strano); analisi rimandata alla Fase esecutiva. Per tal motivo l'analisi è giudicata insufficiente.

6. Analisi della plausibilità dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.2 dell'elenco prezzi sulla base delle circostanze del mercato 2.5% Tematica trattata no si Proposta attuabile si Giudizio Privo di valore, non attendibile (1) Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte (6) Nota 1 6 Osservazion i Il tema è stato trattato ma senza presentare in dettaglio l'analisi dei PU delle pos. 4.1 e 4.2. A tal proposito, la trattazione non soddisfa lo scopo della tematica richiesta. Analisi di dettaglio dei prezzi offerti alle pos. 4.1 e 4.2 (la migliore delle 3 offerte valide insieme a Cons. S. __________).

7. Ulteriori particolarità e criticità ritenute importanti dall'offerente 2.5% Tematica trattata no no Proposta attuabile Giudizio Privo di valore, non attendibile (1) Privo di valore, non attendibile (1) Nota 1 1 Osservazioni Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata. Nessuna ulteriore particolarità e criticità trattata. Le note così attribuite sono state in seguito modulate in funzione dei diversi fattori di ponderazione attribuiti ai parametri di giudizio (1-7): al Consorzio S__________ è stata di conseguenza attribuita la nota 5.50, mentre al Consorzio SASS __________ la nota 2.50, secondo un calcolo che può così essere semplificato: Consorzio S__________ Consorzio SASS __________ 1 5 * 0.10 = 0.5 5 * 0.10 = 0.5 2 6 * 0.50 = 3 1 * 0.50 = 0.5 3 4 * 0.10 = 0.4 5 * 0.10 = 0.5 4 6 * 0.10 = 0.6 6 * 0.10 = 0.6 5 5 * 0.15 = 0.75 2 * 0.15 = 0.3 6 1 * 0.025 = 0.025 6 * 0.025 = 0.15 7 1 * 0.025 = 0.025 1 * 0.025 = 0.025 Nota media 5.30 2.58 Nota criterio CA1 5.50 2.50 Fatte proprie tali valutazioni e tenuto conto del fattore di ponderazione (30%) preannunciato nel bando per il criterio CA1, l'ente banditore ha pertanto attribuito al Consorzio S__________ 1.65 punti, mentre ha assegnato solo 0.75 punti al Consorzio SASS __________. Il ricorrente contesta tale nota e il metodo di valutazione applicato, che non sarebbe stato preannunciato nelle prescrizioni di gara. A giusta ragione. 3.3. Pur tenendo conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, non v'è chi non veda come la predetta valutazione non possa essere tutelata. Se è ben vero che, come visto, il capitolato prevedeva in generale una scala delle note da 1 a 6, è altrettanto evidente che la pos. 224.200 CPN 102 non chiariva in che modo il committente intendeva attribuirle per il criterio dell'analisi del mandato. La prescrizione di gara oltre a non illustrare le modalità con le quali sarebbero stati apprezzati i sette elementi che dovevano figurare nel documento analisi di mandato, non preannunciava neppure se i predetti aspetti sarebbero stati valutati individualmente ed equamente o se ad alcuni di essi sarebbe stata attribuita maggiore importanza. Solo dal rapporto di delibera è emerso che per il calcolo della nota globale del criterio CA1, sono state attribuite delle ponderazioni ad ognuno dei 7 temi citati nei punti elencati alla pos. 224.200 delle Disposizioni particolari e per i quali è stata richiesta un'argomentazione, ritenendo evidentemente il pt. 2 l'argomento preponderante e centrale dell'analisi e che sulla base della scala dei giudizi citata nella pos. 224.100 delle Disposizioni particolari, è stata attribuita una nota per ognuna delle singole argomentazioni. Sempre dal medesimo documento è risultato che per ogni singola trattazione, è stata valutata in prima battuta la plausibilità e l'attendibilità di quanto proposto da ogni singolo offerente e successivamente, solo se quanto argomentato è stato giudicato attendibile, è stata valutata la completezza di informazioni fornite, la chiarezza di esposizione e la qualità complessiva di quanto proposto ritenuto che in caso di mancata trattazione del tema oppure di proposta giudicata non attuabile, è stata attribuita in automatico la nota 1 (Privo di valore, non attendibile; doc. I, pag. 4) . Occorre convenire con il ricorrente che tale metodo di valutazione non è stato esplicitato in alcuno modo negli atti concorsuali né poteva essere dedotto dalla formulazione della pos. 224.200 del capitolato. D'altro canto, la stessa committenza in questa sede ha affermato di avere nominato in data 18 maggio 2022 un Collegio d'esperti formato da 7 persone, di cui 5 ingegneri (…), incaricato di definire le modalità di dettaglio di valutazione del documento relativo all'analisi del mandato e di attribuire la relativa nota (cfr. risposta, pag. 7), il che rende assai verosimile l'ipotesi che l e offerte siano state valutate in base a parametri elaborati solo a posteriori. Nonostante le puntuali critiche mosse al riguardo dal ricorrente, con la duplica l'ente banditore si è limitato a sostenere che per la valutazione del criterio CA1 il gruppo d'esperti aveva utilizzato quanto indicato nel bando di gara, segnatamente la scala secondo Pos. 224.100 e il descrittivo secondo Pos. 224.200. Ciò che contrasta invero con le sue stesse affermazioni. La violazione del principio della trasparenza, derivante dalla mancata, preventiva definizione dei fattori di ponderazione dei singoli parametri di cui al criterio di aggiudicazione in parola e del loro metodo di valutazione, è pertanto evidente. Sebbene il RLCPubb/CIAP in vigore dal 1° gennaio 2020 non preveda più esplicitamente la necessità di predeterminare nei documenti di gara, accanto ai criteri di aggiudicazione, anche la scala e il metodo della loro valutazione (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. k RLCPubb/ CIAP in vigore fino al 31 dicembre 2019), secondo costante giurisprudenza l'assenza di tali elementi costituisce un difetto d'impostazione del capitolato, che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP; STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020). Il vizio è talmente importante che la decisione presa in esito ad una simile procedura è assolutamente nulla, al pari di tutto il procedimento in seno alla quale è stata adottata (JAAC 1999 I pag. 54; BR 2000, pag. 128 S39-40 e pag. 132 S53, con relative note di Esseiva; sull'intervento d'ufficio dell'autorità di ricorso cfr. pure Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Berna 2011, pag. 364; cfr. RtiD II-2019 n. 13 consid. 2.2, 52.2017.287 del 10 novembre 2017 consid. 5.2). Il fatto che il capitolato non sia stato impugnato non permette di approdare a diversa conclusione. Il Tribunale è tenuto a rilevare d'ufficio la violazione di formalità essenziali di procedura come quelle disattese dal committente (STA 52.2020.375 citata). Neppure il fatto che per la valutazione di questo criterio il collegio d'esperti avrebbe utilizzato il medesimo procedimento nei confronti di tutti i concorrenti può essere di giovamento al committente. Nel caso di specie, la mancata predeterminazione del metodo di valutazione di tutti i criteri di aggiudicazione è troppo importante per non comportare la nullità dell'aggiudicazione, resa in esito ad una procedura gravemente viziata e lesiva dei principi cardine che governano l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 67; STA 52.2021.53 del 10 maggio 2021 consid. 5.2). 3.4. Per questi motivi, il ricorso deve essere accolto senza disamina delle ulteriori censure del ricorrente. La decisione di aggiudicazione va quindi dichiarata nulla al pari della procedura concorsuale in seno alla quale è stata adottata. 4. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame. 5. La tassa di giustizia è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio deliberatario secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno inoltre al Consorzio ricorrente, patrocinato da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione dell'11 luglio 2022 del CO 4 che ha deliberato le opere da impresa generale per la sostituzione delle condotte nel cunicolo S__________ al Consorzio S__________ è dichiarata nulla assieme al concorso che l'ha preceduta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 9'000.- è posta a carico del CO 4 e dei membri del Consorzio S__________ in ragione di metà (fr. 4'500.-) ciascuno. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato.

3.   A titolo di ripetibili il CO 4 e i membri del Consorzio S__________ rifonderanno al ricorrente fr. 2'500.- ciascuno.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.   Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera