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52.2022.184

Licenza per la sostituzione di un impianto per la telefonia mobile

Ticino · 2022-05-04 · Italiano TI
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Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, istante in licenza (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali. I mezzi di prova genericamente sollecitati dalla ricorrente (informazioni delle parti, sopralluogo) non appaiono suscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della controversia.

E. 2.1 La legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100 ) prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva (principio operativo), applicabile a tutto il territorio cantonale. Tale norma esige che gli interventi si inseriscano nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (cfr. STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi, 52.2012.259 del 14 febbraio 2014 consid. 4). Per giurisprudenza, nell'interpretazione di tale concetto - di natura indeterminata - l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione a una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 citata consid. 5 e rimandi ; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi , La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La citata clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori (cfr. STF 1C_434/2012 del 28 marzo 2013 consid. 3.3, pubbl. in: ZBl 115/2014 pag. 441 segg.). Secondo l'Alta Corte, la citata clausola estetica non deve neppure assumere la funzione di una zona di pianificazione ed essere usata per mettere fuori gioco le prescrizioni edilizie vigenti e salvaguardare la pianificazione futura (cfr. STF 1C_434/2012 citata consid. 3.3). Il principio è applicato dall'UNP (art. 109 cpv. 1 lett. b RLST), nell'esame delle domande di costruzione che riguardano i progetti edilizi fuori dalle zone edificabili (art. 24 e 25 LPT), i nuclei, le rive dei laghi e i paesaggi d'importanza federale e cantonale e le zone edificabili, se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. a-c LST e 107 cpv. 2 RLST). Per il resto, all'interno della zona fabbricabile, tale principio è applicato dai Comuni, che possono richiedere il parere del Cantone (cfr. art. 109 cpv. 2 LST).

E. 2.2 In base all'art. 7 cpv. 2 NAPR, costruzioni, impianti e attrezzature in genere devono essere realizzati in modo che l'immagine del singolo oggetto e della sua collocazione nel sito di contorno risulti conforme a obiettivi di disegno qualificato dello spazio. La norma precisa (cpv. 3) che il linguaggio architettonico, i materiali e i colori sono elementi di progetto per il raggiungimento dell'obiettivo e che devono essere descritti e motivati nella relazione tecnica allegata alla domanda di costruzione.

E. 2.3 Per le antenne di telefonia mobile occorre considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche (cfr. STF 1C_98/2011 del 22 settembre 2011 consid. 6.1; Christoph Fritzsche/Peter Bösch/Thomas Wipf , Zürcher Planungs- und Baurecht, Zurigo 2011, pag. 674). Non può dunque essere applicato un metro di giudizio troppo severo, ma occorre tener conto anche dell'interesse pubblico a un'efficiente copertura di rete della telefonia mobile (cfr. STF 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2, 1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4 con rinvii). Nei territori urbani vi è una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che richiede la costruzione di antenne che devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (cfr. STF 1C_403/ 2010 citata consid. 3.2, 1C_118/2010 citata consid. 6.4. con rinvii; Fritzsche/Bösch/Wipf , op. cit., pag. 674; STA 52.2011.323 del 22 luglio 2013 consid. 3.4 ). Confrontata a domande di costruzione relative ad antenne di telefonia mobile, questa Corte ha avuto modo di stabilire che nell'ambito della valutazione dell'impatto sul paesaggio sono determinanti le caratteristiche del comparto ( residenziale) di situazione (laddove l'inserimento all'interno di un paesaggio protetto o di un insediamento di rimarchevole qualità estetica richiama esigenze d'integrazione maggiori rispetto al caso in cui le adiacenze siano caratterizzate da edifici di dimensioni, colori, fogge e coperture diverse, nonché da infrastrutture di vario tipo) , dell'impianto progettato (foggia, dimensioni, sviluppo), come pure dell'edificio sul quale l'antenna eventualmente insiste (cfr. STA 52.2016.332 del 22 novembre 2017 consid. 3.2).

E. 2.4 Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori a nozioni giuridiche indeterminate, il Tribunale giudica con pieno potere cognitivo, che esercita tuttavia con riserbo sia per la natura delle norme, sia per il rispetto dovuto all'autonomia comunale (nel caso delle NAPR). Nella misura in cui esse riservano alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato a esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Censurabili sono le interpretazioni sprovviste di ragioni oggettive, fondate su considerazioni estranee o procedenti da valutazioni lesive del diritto. Ove la valutazione estetica appaia plausibile, l'autorità di ricorso non può censurarla sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'istanza decidente (cfr. STF 1C_136/2010 del 17 maggio 2010 consid. 3.3.2, 1C_134/2007 del 24 gennaio 2008 consid. 4.2; STA 52.2018.548 del 29 maggio 2020 consid. 6.3).

E. 2.5 Il Municipio e il Governo hanno ritenuto che l'intervento non fosse autorizzabile, in quanto il nuovo supporto e le nuove antenne risulterebbero lesivi dell'art. 104 cpv. 2 LST (e dell'art.

E. 2.5.1 Occorre innanzitutto chiarire che la struttura avversata non può essere considerata il mero aggiornamento di quella preesistente. Si tratta in realtà di un nuovo impianto. Il palo e le antenne esistenti verranno infatti smantellate per lasciare spazio a un supporto ben più alto e dal diametro maggiore, leggermente spostato verso sud, sul quale verranno installate antenne di foggia diversa che operano secondo gli ultimi standard tecnologici. Contrariamente a quanto indicato dal Consiglio di Stato, la licenza edilizia che ha autorizzato la stazione telefonica esistente non vincola(va) di conseguenza le autorità, segnatamente dal profilo dell'ubicazione dell'impianto.

E. 2.5.2 Ferma questa premessa, le argomentazioni addotte dal Municipio e dal Consiglio di Stato con riferimento al problematico inserimento paesaggistico del supporto e delle antenne risultano fondate su un esame attento e oggettivo della fattispecie, soprattutto delle ripercussioni sul nucleo e sul vicino complesso monumentale, e non da un sentimento soggettivo o da una spiccata sensibilità. Ancorché l'aumento dell'altezza del supporto (ca. + 5.00 m), così come il suo spessore e il dimensionamento delle antenne, sarebbero dettati da ragioni di natura tecnica, resta il fatto che nelle vicinanze non vi sono impianti paragonabili per foggia e dimensioni. Essendo prevista lungo un pendio che digrada dolcemente verso le aree aperte del fondovalle, l'installazione sarà percepibile, in misura sicuramente superiore rispetto alla struttura esistente, anche a grandi distanze. Benché l'impianto attuale e il permesso che l'ha autorizzato non possano essere rimessi in discussione, la collocazione delle antenne nelle immediate vicinanze di un bene culturale di interesse cantonale e dell'imbocco di un pregevole nucleo, a ridosso di una zona residenziale (fronte est) caratterizzata da stabili di dimensioni contenute e da un'edificazione estensiva, è oggettivamente criticabile. Altrettanto discutibile è la scelta di sostituire quell'impianto con una nuova e più impattante stazione telefonica, da collocare sostanzialmente nella stessa posizione, esattamente tra l'insediamento tradizionale a nord e il complesso monumentale a sud. Le elevate qualità di quel comparto sono riconosciute e tutelate dall'ordinamento comunale (cfr. art. 43 NAPR sui beni culturali e 50 NAPR sugli interventi ammessi in zona nucleo; cfr. pure risoluzione governativa del 24 giugno 2009 n. 3112, che ha approvato il piano particolareggiato dei nuclei storici). Sessa figura inoltre nell'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere di importanza nazionale (ISOS; cfr. allegato 1 all'ordinanza riguardante l'ISOS del 13 novembre 2019 [OISOS; RS 451.12] nonché Dipartimento federale dell'Interno [curatore], ISOS Insediamenti di importanza nazionale - Repubblica e Cantone Ticino, vol. 2.2 Luganese, Berna 2006, pag. 415 segg.). Sebbene non vincolante per i privati, l'ISOS rappresenta un valido strumento scientifico per la valutazione dell'insediamento (cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1; STA 52.2015.540 del 12 ottobre 2016 consid. 3.5 con rif.). Nel dettaglio, l'inventario inserisce il mapp. __________70 nell'intorno circoscritto (I-Ci) II, al quale sono attribuiti la categoria di rilievo ab e l'obiettivo di salvaguardia a . Il fondo si trova inoltre immediatamente a ridosso di zone particolarmente pregevoli, ossia il perimetro edificato (P) 1 ( nucleo abitativo principale compatto, ordinato su stretto percorso asfaltato e rami divaricanti ), connotato da ottime qualità spaziali, storico-architettoniche e situazionali e da categoria di rilievo e obiettivo di salvaguardia A , e dell'I-Ci I ( promontorio vignato, primo piano per la chiesa parrocchiale sulla sommità e cornice al cimitero ), con categoria di rilievo e obiettivo di salvaguardia a (cfr. ISOS, pag. 421). L'ISOS ha identificato nella valutazione complessiva ottime qualità spaziali all'interno del nucleo principale per l'eccezionale coerenza del tracciato stradale principale strettamente definito da un'edificazione omogenea e pressoché integra e per la sua relazione con la chiesa parrocchiale e, ancora, per la posizione di questa su un promontorio e in genere per la stretta relazione tra topografia, tracciati stradali e edificazione (cfr. ISOS, pag. 426) . Di contro, lo stabile al mapp. __________70 figura tra gli elementi perturbanti, in quanto compromettente la leggibilità dei contorni storici (cfr. ISOS, pag. 422). L'aggiunta dell'attuale impianto telefonico ha oggettivamente peggiorato il grado di compromissione rilevato ai tempi dell'allestimento dell'ISOS; la nuova installazione non farebbe che aggravarlo ulteriormente. Tutt'altro che destituita di fondamento è in merito l'analisi del Municipio e dell'Esecutivo cantonale, che hanno rinvenuto problemi di concorrenza visiva tra il nuovo impianto telefonico e (il campanile del-) la Chiesa (cfr. fotomontaggi prodotti dall'istante). I gravi pregiudizi per le qualità paesaggistiche della zona, che hanno condotto le autorità al diniego del permesso, risultano così tutt'altro che insostenibili. Viste le rimarchevoli qualità estetico-architettoniche del comparto, che pongono esigenze d'integrazione accresciute, si giustificava, come evocato dall'Esecutivo comunale, la valutazione di potenziali ubicazioni alternative meno conflittuali (cfr. DTF 141 II 245 consid. 7.7). Alla stessa conclusione si giunge analizzando le raccomandazioni Impianti per la telefonia mobile e monumenti storici , edite dalla Commissione federale dei monumenti storici CFMS (secondo la versione del 12 marzo 2018), secondo le quali la collocazione di antenne telefoniche su monumenti o nel loro contesto sarebbe di principio da evitare e occorrerebbe in ogni caso valutare possibili ubicazioni alternative. Non risulta che la ricorrente si sia resa disponibile a una simile operazione. Le ragioni tecniche invocate non pretendono segnatamente l'assenza di collocazioni comunque idonee dal profilo della copertura di rete, ma più confacenti da quello paesaggistico. A maggior ragione il sito prescelto per il nuovo impianto non appare quindi il frutto di un compromesso tra l'esigenza di tutela del paesaggio e gli obblighi degli operatori telefonici prescritti dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, quanto piuttosto dipendere dal fatto che il mapp. __________78 è di proprietà del gruppo __________. Neppure l'invocata ponderazione dei contrapposti interessi permette così di ritenere che il contestato diniego del permesso sia lesivo del diritto. Esso non configura infatti un generico veto all'installazione delle antenne telefoniche sul territorio di Sessa, insensibile agli obblighi degli operatori telefonici prescritti dalla legislazione federale sulle telecomunicazioni, ma il frutto di un apprezzamento delle varie esigenze in gioco che ha fatto giustamente prevalere nel caso specifico la tutela del territorio e del paesaggio. 3. 3.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. 3.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere

E. 7 NAPR). L'Esecutivo comunale ha considerato che, soprattutto a causa del maggiore ingombro, l'impianto rappresenterebbe un elemento estraneo alle caratteristiche del paesaggio. Il Consiglio di Stato ha condiviso tale valutazione. A suo avviso, l'ingombro attuale sarebbe proporzionato alle caratteristiche del comparto, mentre superare tale limite avrebbe (…) delle ripercussioni a larga scala sul paesaggio pregiato del nucleo, creerebbe problemi di concorrenza visiva con il campanile e intralcerebbe il mantenimento di una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi (…) . Entrambe le autorità hanno posto l'accento sul fatto che il nuovo impianto produrrebbe un peggioramento della situazione dal profilo dell'inserimento paesaggistico.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2022.184

Lugano

17 luglio 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliere:

Mariano Morgani

RI 1

contro

la decisione del 4 maggio 2022 (n. 2189) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 14 aprile 2021 con la quale l'allora Municipio di Sessa le ha negato la licenza edilizia per la sostituzione dell'impianto per la telefonia mobile al mapp. __________8 del Comune di Tresa, sezione di Sessa;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     Il vicecancelliere