Commessa pubblica. Criterio di aggiudicazione "perfezionamento professionale"
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre sentire quali testi i dipendenti della ricorrente. Il carteggio completo trasmesso dalla committenza e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente forniscono al Tribunale tutti gli elementi utili per determinarsi con cognizione di causa.
E. 2.1 Giusta
l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore
dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali
il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi
di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,
la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il
perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di
aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei
documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di
legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. c
bis
del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che
la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione
dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in
ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che
informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a
LCPubb).
I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, devono
essere pertinenti con la commessa. Secondo l'art. 53 cpv. 3 è obbligatoria,
salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri che mirano a
premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla formazione
professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP). L'introduzione di quest'ultimo
criterio è da ricondurre all'approvazione da parte del Gran Consiglio, il 9
maggio 2016, di una mozione che chiedeva, per l'appunto, l'aggiunta di un
ulteriore criterio per le aziende che introducono nel mondo del lavoro i lavoratori
che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due anni.
Richiamato l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato
emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di
aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal
1° gennaio 2022 il Governo ha emanato una direttiva (criteri di aggiudicazione
inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo alla formazione
professionale e alla responsabilità sociale delle imprese). Esso ha decretato,
tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione inerente al
contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione del 3%,
stabilendo (cfr. FU n. 230 del 17 dicembre 2021, pag. 6 e n. 231 del 20
dicembre 2021, pag. 5):
La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i
lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da
meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi
o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto
della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro
il 30 settembre 2022 valgono i contratti di lavoro in vigore dal 1° luglio 2017
e per il concorsi con scadenza ulteriore quelli dal 1° luglio 2018.
E. 2.2 In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale can-tonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; 52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).
E. 3 La ricorrente contesta la valutazione della propria offerta per quanto attiene al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale per il quale ha indicato di avere due dipendenti. Rimprovera in particolare al committente di non aver tenuto conto dei propri collaboratori J__________ e P__________, che diplomati rispettivamente nel 2020 e 2021, stanno seguendo un secondo tirocinio. Segnala inoltre di avere alle dipendenze pure D__________, che potrebbe entrare in considerazione quale collaboratore in perfezionamento professionale.
E. 3.1 Il capitolato d'appalto annunciava il seguente metodo di valutazione del predetto criterio di aggiudicazione (cfr. pos. 224.720): Perfezionamento professionale Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 01.01.2021, criterio di valutazione no. 2. Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta. Esempio: Anno Numero dipendenti in perfezionamento Anno 5 1 (Marco) Anno 4 0 Anno 3 1 (Carlo) Anno 2 2 (Carlo, Luigi) Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) Totale
E. 3.2 Il committente, dopo aver verificato tramite la Divisione della formazione
professionale i dati riferiti al personale in formazione presso la ricorrente,
non ha considerato J__________ e P__________ ai fini del calcolo del punteggio
per il criterio di aggiudicazione, siccome legati all'azienda con un contratto
di tirocinio. J__________ ha conseguito un AFC il 31 agosto 2020 quale
installatore di impianti sanitari e sta attualmente svolgendo l'apprendistato
come installatore di riscaldamenti, mentre P__________, dopo aver ottenuto il
31 agosto 2021 l'AFC di installatore di riscaldamenti, è ora apprendista
progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento. L'ente appaltante ha
ritenuto che essi sono conteggiabili unicamente come apprendisti e non come
dipendenti in perfezionamento professionale, benché si tratti della seconda
formazione. A sostegno della sua tesi il committente cita la scheda informativa
criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)
redatta
dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (versione 1° gennaio 2022),
che rispondendo ad alcune domande frequenti, afferma che nel caso di un
dipendente che ha conseguito un AFC e sta effettuando una seconda formazione
ridotta per un altro settore, questo vada considerato come apprendista se ha
stipulato con la ditta un contratto di tirocinio. Se invece ha concluso un contratto
di lavoro, questo va considerato, secondo il predetto Ufficio, un dipendente in
formazione professionale. La valutazione del committente, conforme a queste
linee guida, peraltro richiamate negli atti di gara, è sostenibile. Questa non
appare lesiva del diritto avuto riguardo dello scopo dell'introduzione di
questo criterio, che mira a contrastare la disoccupazione giovanile premiando
le imprese che offrono, per almeno due anni, un'occupazione a giovani appena
formati (cfr. raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2016-2017, Vol. 1, pag.
22 segg., pag. 86 segg.). I due collaboratori della ricorrente, benché rimasti
alle dipendenze del datore di lavoro dopo aver ottenuto un AFC, seguono ancora
una formazione come apprendisti per il conseguimento di un altro titolo
professionale. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la loro
situazione non è identica a quella offerta dalle aziende che assumono
lavoratori senza esperienza dopo il conseguimento dell'attestato di capacità.
Nel caso di J__________ e P__________, non essendo assunti con un contratto di
lavoro per la professione per cui sono abilitati, appare preponderante
l'aspetto formativo; risulta pertanto corretto conteggiarli come apprendisti. La
censura va quindi respinta.
E. 3.3 La ricorrente sostiene di avere alle proprie dipendenze, a ben vedere, un terzo dipendente in perfezionamento professionale: D__________. In proposito, il committente osserva che il medesimo non ha sottoscritto contratti di tirocinio con alcuna azienda per l'ottenimento del diploma e quindi non può essere considerato ai fini del calcolo del punteggio. Dalla documentazione prodotta dall'insorgente emerge che D__________, classe 1989, è stato assunto dalla ricorrente con un contratto di lavoro di durata indeterminata a partire dal 1° gennaio 2018, nella funzione di montatore di impianti. Il medesimo ha conseguito l'AFC di installatore di impianti sanitari il 3 novembre 2021, senza prima aver svolto un tirocinio. Emerge pertanto che il medesimo è stato assunto dall'insorgente come dipendente già formato e non come apprendista. Anche la situazione di questo collaboratore, che ha ottenuto un AFC senza formazione professionale di base e dopo quasi quattro anni di lavoro con un regolare contratto (art. 34 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 [LFPr, RS 412.10] e art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 [OFPr; RS 412.101]) è sostanzialmente diversa da quella di un lavoratore alla prima esperienza professionale da diplomato. Anche questa censura va pertanto disattesa. 4. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2022 52.2022.152 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2022 52.2022.152 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2022 52.2022.152
Commessa pubblica. Criterio di aggiudicazione "perfezionamento professionale"
Incarto n. 52.2022.152 Lugano 6 settembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Fulvio Campello vicecancelliera: Giorgia Ponti statuendo sul ricorso del 13 maggio 2022 della RI 1 patrocinata da: PA 1 contro la decisione del 4 maggio 2022 (n. 2268) del Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa concernente le opere di impianto di riscaldamento e sanitario occorrenti al __________ di __________ alla CO 1; ritenuto, in fatto A. L'11 gennaio 2022 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica, ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di impianto di riscaldamento e sanitario occorrenti al __________ a __________ (FU 6/2022 pag. 4). Il bando annunciava che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione: - Economicità-prezzo 50% - Attendibilità dell'offerta 20% - Referenze ed esperienze 10% - Prontezza d'intervento 12% - Formazione apprendisti 5% - Perfezionamento professionale 3% B. Entro il termine utile sono giunte al committente dodici offerte di importi compresi tra fr. 141'099.73 e fr. 180'214.90. Dopo valutazione delle offerte ritenute valide, il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 1, la cui offerta di fr. 143'694.40 è giunta prima in graduatoria con 90.9 punti. C. Contro la predetta decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, giunta seconda classificata con un'offerta di fr. 153'846.25 che le è valso il punteggio di 90.3. Essa chiede l'annullamento della delibera e il rinvio degli atti al committente per nuova aggiudicazione in proprio favore, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che l'ente appaltante avrebbe valutato in maniera scorretta la propria offerta in relazione al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale, non avendo tenuto in considerazione che essa ha alle dipendenze due collaboratori formatisi da meno di due anni, come indicato in offerta. Apportate le dovute correzioni, la ricorrente si troverebbe prima in classifica con 91.3 punti. D. Il committente si oppone all'accoglimento del ricorso, sostenendo di aver valutato l'offerta secondo le regole di gara preannunciate. I collaboratori indicati dalla ricorrente quali dipendenti in perfezionamento professionale sono in realtà apprendisti in formazione, benché stiano seguendo un secondo apprendistato. Di conseguenza, essi possono essere conteggiati tra gli apprendisti, per il calcolo del relativo criterio di aggiudicazione, ma non tra i dipendenti in perfezionamento professionale. E. L'aggiudicataria ha preso posizione sul ricorso con osservazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito. F. Con il secondo scambio di allegati, la ricorrente e il committente hanno ribadito le proprie tesi. G. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche CO 3(UVCP) non ha presentato osservazioni. Considerato, in diritto 1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre sentire quali testi i dipendenti della ricorrente. Il carteggio completo trasmesso dalla committenza e l'ulteriore documentazione esibita dall'insorgente forniscono al Tribunale tutti gli elementi utili per determinarsi con cognizione di causa. 2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. c bis del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, devono essere pertinenti con la commessa. Secondo l'art. 53 cpv. 3 è obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri che mirano a premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla formazione professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP). L'introduzione di quest'ultimo criterio è da ricondurre all'approvazione da parte del Gran Consiglio, il 9 maggio 2016, di una mozione che chiedeva, per l'appunto, l'aggiunta di un ulteriore criterio per le aziende che introducono nel mondo del lavoro i lavoratori che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due anni. Richiamato l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato emana annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal 1° gennaio 2022 il Governo ha emanato una direttiva (criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle imprese). Esso ha decretato, tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di aggiudicazione inerente al contributo alla formazione professionale con valore di ponderazione del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 230 del 17 dicembre 2021, pag. 6 e n. 231 del 20 dicembre 2021, pag. 5): La sua valutazione deve essere fatta conteggiando i lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale da meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 mesi o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro il 30 settembre 2022 valgono i contratti di lavoro in vigore dal 1° luglio 2017 e per il concorsi con scadenza ulteriore quelli dal 1° luglio 2018. 2.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale can-tonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; 52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.). 3. La ricorrente contesta la valutazione della propria offerta per quanto attiene al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale per il quale ha indicato di avere due dipendenti. Rimprovera in particolare al committente di non aver tenuto conto dei propri collaboratori J__________ e P__________, che diplomati rispettivamente nel 2020 e 2021, stanno seguendo un secondo tirocinio. Segnala inoltre di avere alle dipendenze pure D__________, che potrebbe entrare in considerazione quale collaboratore in perfezionamento professionale. 3.1. Il capitolato d'appalto annunciava il seguente metodo di valutazione del predetto criterio di aggiudicazione (cfr. pos. 224.720): Perfezionamento professionale Per la valutazione del criterio "perfezionamento professionale", fa stato la scheda informativa del centro di consulenza LCPubb (https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/bando/documentazione-di-gara/), valida a partire dal 01.01.2021, criterio di valutazione no. 2. Per il perfezionamento professionale fa stato il totale di quelli avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni. I cinque anni sono calcolati a partire dalla data di scadenza d'inoltro dell'offerta. Esempio: Anno Numero dipendenti in perfezionamento Anno 5 1 (Marco) Anno 4 0 Anno 3 1 (Carlo) Anno 2 2 (Carlo, Luigi) Anno 1 (corrente) 1 (Luigi) Totale 5 3.2. Il committente, dopo aver verificato tramite la Divisione della formazione professionale i dati riferiti al personale in formazione presso la ricorrente, non ha considerato J__________ e P__________ ai fini del calcolo del punteggio per il criterio di aggiudicazione, siccome legati all'azienda con un contratto di tirocinio. J__________ ha conseguito un AFC il 31 agosto 2020 quale installatore di impianti sanitari e sta attualmente svolgendo l'apprendistato come installatore di riscaldamenti, mentre P__________, dopo aver ottenuto il 31 agosto 2021 l'AFC di installatore di riscaldamenti, è ora apprendista progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento. L'ente appaltante ha ritenuto che essi sono conteggiabili unicamente come apprendisti e non come dipendenti in perfezionamento professionale, benché si tratti della seconda formazione. A sostegno della sua tesi il committente cita la scheda informativa criterio di aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%) redatta dall'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (versione 1° gennaio 2022), che rispondendo ad alcune domande frequenti, afferma che nel caso di un dipendente che ha conseguito un AFC e sta effettuando una seconda formazione ridotta per un altro settore, questo vada considerato come apprendista se ha stipulato con la ditta un contratto di tirocinio. Se invece ha concluso un contratto di lavoro, questo va considerato, secondo il predetto Ufficio, un dipendente in formazione professionale. La valutazione del committente, conforme a queste linee guida, peraltro richiamate negli atti di gara, è sostenibile. Questa non appare lesiva del diritto avuto riguardo dello scopo dell'introduzione di questo criterio, che mira a contrastare la disoccupazione giovanile premiando le imprese che offrono, per almeno due anni, un'occupazione a giovani appena formati (cfr. raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2016-2017, Vol. 1, pag. 22 segg., pag. 86 segg.). I due collaboratori della ricorrente, benché rimasti alle dipendenze del datore di lavoro dopo aver ottenuto un AFC, seguono ancora una formazione come apprendisti per il conseguimento di un altro titolo professionale. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la loro situazione non è identica a quella offerta dalle aziende che assumono lavoratori senza esperienza dopo il conseguimento dell'attestato di capacità. Nel caso di J__________ e P__________, non essendo assunti con un contratto di lavoro per la professione per cui sono abilitati, appare preponderante l'aspetto formativo; risulta pertanto corretto conteggiarli come apprendisti. La censura va quindi respinta. 3.3. La ricorrente sostiene di avere alle proprie dipendenze, a ben vedere, un terzo dipendente in perfezionamento professionale: D__________. In proposito, il committente osserva che il medesimo non ha sottoscritto contratti di tirocinio con alcuna azienda per l'ottenimento del diploma e quindi non può essere considerato ai fini del calcolo del punteggio. Dalla documentazione prodotta dall'insorgente emerge che D__________, classe 1989, è stato assunto dalla ricorrente con un contratto di lavoro di durata indeterminata a partire dal 1° gennaio 2018, nella funzione di montatore di impianti. Il medesimo ha conseguito l'AFC di installatore di impianti sanitari il 3 novembre 2021, senza prima aver svolto un tirocinio. Emerge pertanto che il medesimo è stato assunto dall'insorgente come dipendente già formato e non come apprendista. Anche la situazione di questo collaboratore, che ha ottenuto un AFC senza formazione professionale di base e dopo quasi quattro anni di lavoro con un regolare contratto (art. 34 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 [LFPr, RS 412.10] e art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 [OFPr; RS 412.101]) è sostanzialmente diversa da quella di un lavoratore alla prima esperienza professionale da diplomato. Anche questa censura va pertanto disattesa. 4. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dall'insorgente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera