Sanzione disciplinare
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100).
Certa è la legittimazione attiva del
ricorrente, personalmente e
direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104
LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL
165.100). Il gravame, tempestivo (art.
68 cpv. 1
LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure l'insorgente
sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. Il ricorrente sostiene
anzitutto che il procedimento disciplinare sia prescritto, posto che la
decisione di utilizzare la medesima rubrica del notaio P__________ risalirebbe
al 1996. D'altra parte, rileva, la controversa violazione non potrebbe essere
considerata perdurante, visto, da un lato, che da ben oltre dieci anni il
notaio P__________ si sarebbe creato una propria nuova rubrica e,
dall'altro, che nemmeno la Commissione pretende ch'egli stesso dovesse
ritrascrivere in altri volumi le proprie rubriche dal 1996.
2.1. Giusta l'art. 100 LN, l'azione
disciplinare si
prescrive in un anno dal giorno in cui la Commissione di disciplina notarile è
venuta a conoscenza dei fatti contestati (cpv. 1), ritenuto che la prescrizione
è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità (cpv. 2). L'azione
disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti
contestati (cpv. 3), a meno che la violazione delle regole professionali
costituisca reato, nel qual caso il termine di prescrizione più lungo previsto
dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare (cpv. 4).
Assente
nella previgente normativa, l'istituto della prescrizione è stato introdotto
con l'attuale LN, ispirandosi alla regolamentazione prevista nella legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS
935.61; cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla legge sul notariato,
pag. 18, ad art. 97 seg.). In particolare, l'art. 100 cpv. 3 LN ricalca l'art.
19 cpv. 3 LLCA. Con riferimento a tale disposto, la dottrina ha già avuto modo
di stabilire che, in caso di comportamenti ripetuti o continuati, il punto di
partenza del termine di dieci anni può essere fissato ispirandosi all'art. 98
del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Di modo che, se
l'attività è ripetuta, la prescrizione corre dal giorno dell'ultimo atto (cfr.
art. 98 lett. b CP per analogia); se invece il comportamento costitutivo di una
violazione delle regole professionali ha avuto una certa durata, la
prescrizione corre dal giorno in cui è cessato (cfr. art. 98 lett. c CP per
analogia; cfr.
François Bohnet/Vincent
Marte-net
, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2110;
Tomas Poledna
, in: Fellmann/Zindel
[curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 6 ad art. 19).
2.2. In concreto, sebbene la decisione di utilizzare la medesima rubrica del
notaio P__________ risalga al 1996, il ricorrente non nega di continuare
tuttora a rubricare i suoi atti notarili nella stessa rubrica in cui figurano
quelli dell'altro notaio. Vista la reiterazione del suo comportamento e la
continuità della situazione così venutasi a creare, la prescrizione assoluta di
dieci anni non è quindi ancora intervenuta. E ciò a prescindere dal fatto che
il collega in questione, ripresa l'attività notarile temporaneamente sospesa,
abbia iniziato una nuova rubrica, in cui ha riportato gli atti originariamente
iscritti in quella qui controversa.
3. 3.1. La violazione dei
doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare.
C
orollario della vigilanza assicurata dallo
Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di
preservare la fiducia del pubblico,
la
responsabilità
disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr.
STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi).
3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1
LN
prevede
la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione
dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione
professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la
fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione
giudica tutte le violazioni alla legge sul
notariato,
al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle
norme
deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel
corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio
1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara
base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio,
concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme
deontologiche (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n.
18 consid. 2.2 e rimandi). I doveri professionali del notaio non sono solo
quelli definiti come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve
ossequiare nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme
riguardanti la conservazione degli atti e la tenuta dei registri imposti dalla
legge (cfr.
Mooser
, op. cit.,
n. 336 seg.;
Peter Ruf
, Notariatsrecht, Langenthal
1995, n. 1130; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013,
in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.).
3.3. Il notaio è responsabile della conservazione degli originali degli atti
autentici che istrumenta (cfr. art. 29-30 RN per rimando dell'art. 54 LN), in
modo da garantire la loro consultazione, come mezzi di prova, e il rilascio di
copie autentiche. Al fine di facilitare la loro conservazione, gli atti rogati
devono essere numerati secondo l'ordine cronologico della loro istrumentazione,
in modo da potere essere iscritti (con la menzione dei relativi inserti) a
rubrica subito dopo la loro sottoscrizione (cfr. art. 31 RN; cfr. pure
Mooser
, op. cit., n. 265).
L'art. 59 LN impone in particolare al notaio di tenere separatamente le
rubriche relative agli istromenti e ai brevetti, rinviando per le modalità al
regolamento (cfr. art. 42 e segg. RN). Secondo l'art. 42 cpv. 1 RN, la rubrica
dei pubblici istromenti (a) consiste in un registro, con facciate numerate e
distinte in colonne (destinate a ricevere una serie di indicazioni relative
all'atto), dove si iscrivono cronologicamente gli istromenti pubblicati, mentre
la rubrica dei brevetti notarili (b) riporta, tra le altre, anche l'indicazione
della persona che ha ritirato l'originale dell'atto. Tutte le iscrizioni devono
portare un numero progressivo, che va riportato nell'originale dell'atto (cfr.
art. 24 cpv. 7 terza frase, 31 e 42 cpv. 2 RN). Le rubriche sono firmate dal
notaio e contrassegnate con il tabellionato, apposto in calce a ogni pagina
completata (art. 43 cpv. 3). Esse consentono una visione d'insieme
dell'attività del notaio, di cui costituiscono un mezzo di controllo
nell'ottica della sicurezza delle relazioni giuridiche. In quanto tale, sono
soggette all'esame dell'autorità di sorveglianza, il cui compito è così
facilitato. Il loro scopo è di potere all'occorrenza verificare in ogni momento
e con sicurezza che un determinato atto pubblico non sia un falso ma che sia
davvero stato istrumentato dal notaio, rispettivamente che sia effettivamente
stato da lui conservato (cfr.
Mooser
,
op. cit., n. 274;
Glatthard
, in:
Stephan Wolf, Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 2-3
ad art. 27 NG e n. 1 ad art. 69 NV;
Ruf
,
op. cit., n. 1645 e 1652). Secondo l'art. 86 cpv. 1 LN, le rubriche,
gli atti originali ricevuti dal notaio e
gli allegati relativi, sono di sua proprietà e il notaio deve assicurarne il
deposito e la conservazione con la massima cura e non è autorizzato per nessuna
ragione a spossessarsene.
Ogni notaio - anche se esercita insieme ad
altri colleghi - tiene ed è quindi responsabile delle proprie rubriche (cfr.
pure
Ruf
, op. cit., n. 1650). Come
già accennato, la tenuta irregolare delle rubriche - che costituiscono esse
stesse degli atti autentici che godono di forza probante accresciuta ai sensi
dell'art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210; cfr.
Mooser
, op. cit., n. 275;
Glatthard
, op. cit., n. 5 ad art. 27 NG)
- può ingaggiare la responsabilità disciplinare (oltre che penale) del notaio
(cfr.
Mooser
, op. cit., n. 276 e
278b;
Ruf
, op. cit., n. 1130). Il
regolamento ricorda in particolare che è passibile di procedimento disciplinare
il notaio che non tiene
costantemente
aggiornate le rubriche (cfr. art. 42 cpv. 3 RN) o che omette le iscrizioni, o
non le iscrive in ordine cronologico, o con data non corrispondente alla realtà
(cfr. art. 44 RN).
3.4. Ora, dagli atti emerge che, in occasione dell'ispezione effettuata presso
il ricorrente, le ispettrici notarili hanno constatato ch'egli aveva utilizzato
la medesima rubrica del notaio P__________. In particolare, la rubrica dei
rogiti riportava i rogiti del notaio P__________ (dal n. 1 al n. 72) e, dopo
due pagine lasciate in bianco, quelli dell'insorgente (dal n. 1 in avanti).
Anche la rubrica dei brevetti riportava i brevetti del notaio P__________ (dal
n. 1 al n. 258) e, nuovamente dopo due pagine lasciate in bianco, quelli del
ricorrente (dal n. 1 in avanti).
La Commissione ha ritenuto che, avendo utilizzato la rubrica del notaio
P__________, l'insorgente avesse violato la regola secondo cui ogni notaio deve
disporre delle
proprie
rubriche, senza poterle condividerle con altri.
Ha precisato che un tale utilizzo non è consentito neppure se un notaio non è
più in attività. Ha quindi concluso che
la soluzione di proseguire con le
iscrizioni degli atti e dei brevetti del notaio RI 1 sulle rubriche dei rogiti
e dei brevetti “propri” al notaio P__________
non fosse conforme all'art.
42 RN e si ponesse in palese contrasto con il sistema che il legislatore ha
voluto istituire in materia di rubriche.
Il ricorrente contesta che il suo agire configuri una violazione sanzionabile
disciplinarmente, tanto più che la fattispecie non ricadrebbe in quelle
previste dagli art. 42 cpv. 3 e 44 RN.
A torto.
Anzitutto, perché la punibilità della violazione addebitatagli discende
direttamente dall'art. 20 LN, che come visto sanziona tutti gli atti commessi
dal notaio in violazione dei suoi doveri, tra cui rientra anche quello di tenere
rubriche in maniera precisa e aggiornata (cfr. art. 59 LN e 42 cpv. 3 RN), ciò
che implica evidentemente che ogni pubblico ufficiale disponga delle proprie
(cfr.
supra
, consid. 3.2 e 3.3). Il notaio deve infatti anche assicurare
il deposito e la conservazione delle rubriche (oltre che degli atti originali
ricevuti e dei relativi allegati) con la massima cura e non è autorizzato per
nessuna ragione a spossessarsene (cfr. art. 86 cpv. 1 LN; cfr. pure art. 43
cpv. 4 RN). In concreto, non disponendo di rubriche proprie, ma facendo capo a
quelle di un altro notaio, completate per di più in malo modo (lasciando due
pagine bianche a separare gli atti dell'uno e dell'altro professionista), è
piuttosto evidente che il notaio non ha assolto i suoi doveri; non ha
segnatamente creato le premesse per una corretta tenuta e conservazione delle
rubriche (sue oltre che del collega), disattendendo nel contempo anche l'art.
42 cpv. 3 RN richiamato dalla Commissione. Proprio il fatto che, ripresa
l'attività notarile, il notaio P__________ non fosse più in possesso delle
proprie rubriche e che sia quindi stato costretto a ritrascrivere su nuovi supporti
gli atti precedentemente istrumentati, dimostra l'irregolarità della
condivisione e la violazione da parte del ricorrente dei suoi doveri
professionali. Il notaio deve in effetti rimanere libero di nominare, in caso
di cessazione o sospensione dell'attività, il depositario dei suoi atti (cfr.
art. 30 cpv. 1 e 87 LN) come pure delle sue rubriche, senza che ciò possa
impedire un'eventuale successiva ripresa del ministero. Il “librone”, sulla cui
copertina figura il nome del notaio e su cui egli appone la propria firma e il
proprio tabellionato in calce a ogni pagina completata (cfr. art. 43 cpv. 3 RN),
deve insomma sempre consentire una visione d'insieme della sua attività,
nell'ottica della sicurezza delle relazioni giuridiche. In un sistema tanto rigoroso
- in cui ogni caso di errore nelle rubriche che non sia d'ortografia deve
essere notificato alla Commissione per il notariato che provvede alla sanatoria
(cfr. art. 43 cpv. 2 RN) e in cui il notaio non può spossessarsi delle rubriche
ma solo rilasciarne fotocopia su decisione definitiva della competente autorità
(cfr. art. 43 cpv. 4 RN) -, si deve effettivamente convenire con la Commissione
che la condivisione di una rubrica notarile per semplice decisione degli
interessati è in definitiva contraria all'insieme dell'ordinamento istituito in
materia (cfr. pure risposta, pag. 2).
4. Ferme queste premesse,
resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente.
4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le
misure disciplinari seguenti:
-
l'avvertimento;
-
l'ammonimento;
- la
multa fino a fr. 20'000.-;
- la
sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da
pubblicarsi sul Foglio ufficiale.
La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o
con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN).
L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari
devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il
grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e
in genere il comportamento del notaio.
La Commissione gode di un certo
margine di apprezzamento
nella scelta della misura disciplinare, nella
fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione
dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al
rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in
generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre
considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di
principio
non è tanto quello di
punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di
garantire che in futuro questi eserciti in maniera
ineccepibile la sua funzione -
e scegliere il provvedimento adatto,
necessario e proporzionato a tale fine.
La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura
e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica
funzione. L'autorità terrà in particolare conto della
colpa
del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio
ha svolto la sua funzione in precedenza,
così come del comportamento da
lui tenuto durante la procedura disciplinare
(cfr.
STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti).
4.2. In concreto, è innegabile che il ricorrente
abbia ripetutamente infranto
una
norma attinente all'attività di notaio e ciò
sull'arco di oltre 25 anni
. Cionondimeno, la violazione può tutto sommato
ancora essere considerata lieve. Inoltre, a favore del ricorrente depone l'assenza
di precedenti disciplinari.
Alla luce di tutto
quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'ammonimento pronunciato
dalla Commissione. La sanzione così commisurata, tra le più lievi misure previste
dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle
circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della
proporzionalità (vista, in particolare, la reiterazione del comportamento
illecito; cfr., per analogia,
Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 2155). Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del
ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi
deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente
conferma della decisione impugnata.
5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta
a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili.
Per
questi motivi,
decide:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.12.2022 52.2022.14 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.12.2022 52.2022.14 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.12.2022 52.2022.14
Sanzione disciplinare
Incarto n. 52.2022.14 Lugano 22 dicembre 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi vicecancelliera: Barbara Maspoli statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2022 dell'RI 1 contro la decisione del 10 dicembre 2021 (n. 20.2021.12) con cui la Commissione di disciplina notarile ha pronunciato nei suoi confronti un ammonimento a titolo di sanzione disciplinare; ritenuto, in fatto A.
a. A seguito di un'ispezione notarile, il 12 aprile 2021 la presidente degli ispettori notarili ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) che il notaio RI 1 non disponeva di una propria rubrica dei rogiti, ma utilizzava quella del notaio P__________, che anni prima aveva (temporaneamente) rinunciato all'attività notarile.
b. Preso atto della segnalazione, il 29 aprile 2021 la Commissione ha aperto nei confronti di RI 1 un procedimento disciplinare. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato la violazione addebitatagli. Ha anzitutto puntualizzato di non avere mai condiviso lo studio con il notaio P__________, che aveva cessato la propria attività diversi anni prima che lui diventasse notaio, designando quale depositario dei rogiti il padre G__________ (che li conservava nello studio __________). Ha inoltre spiegato che, al momento dell'apertura della propria rubrica (nel 1996), era stato deciso di utilizzare il librone del notaio P__________, verosimilmente poiché all'epoca era escluso che quest'ultimo riprendesse a esercitare la professione. Ha comunque precisato che non sarebbe possibile confondere la parte relativa ai suoi rogiti con quella del notaio P__________, dichiarandosi semmai disposto a consegnare al collega le pagine originali della sua rubrica. C. Con decisione del 10 dicembre 2021, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 un ammonimento. La precedente istanza ha ritenuto che, utilizzando la rubrica del notaio P__________, l'interessato avesse violato l'obbligo del pubblico ufficiale di disporre di una propria rubrica per gli istromenti e i brevetti da lui rogati. Avuto riguardo all'assenza di precedenti disciplinari, lo ha quindi sanzionato con un ammonimento. D. Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In sintesi, l'insorgente ritiene che la sanzione irrogatagli non sia legittima: la legge non comminerebbe infatti sanzioni per altre azioni o omissioni in relazione con la rubrica al di fuori di quelle previste dagli art. 42 cpv. 3 e 44 del regolamento sul notariato del 25 marzo 2015 (RN; RL 952.110). Del resto, nessuna norma stabilirebbe come debbano essere fisicamente rilegate le rubriche notarili e su quale supporto debbano essere tenute. Pur ammettendo che la scelta di utilizzare lo stesso volume rilegato del notaio P__________, lasciando alcune pagine vuote, per rubricare i suoi atti notarili si sia rivelata chiaramente inopportuna, nega che configuri una violazione sanzionabile disciplinarmente, tanto più che il notaio G__________ aveva la responsabilità di conservare nello studio la rubrica del figlio. In ogni caso, alla pronuncia di una sanzione osterebbe la prescrizione dell'azione disciplinare. E. In sede di risposta, la Commissione si è riconfermata nella propria decisione con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. F. Non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia dell'insorgente a presentare una replica. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Neppure l'insorgente sollecita del resto l'assunzione di particolari mezzi di prova.
2. Il ricorrente sostiene anzitutto che il procedimento disciplinare sia prescritto, posto che la decisione di utilizzare la medesima rubrica del notaio P__________ risalirebbe al 1996. D'altra parte, rileva, la controversa violazione non potrebbe essere considerata perdurante, visto, da un lato, che da ben oltre dieci anni il notaio P__________ si sarebbe creato una propria nuova rubrica e, dall'altro, che nemmeno la Commissione pretende ch'egli stesso dovesse ritrascrivere in altri volumi le proprie rubriche dal 1996. 2.1. Giusta l'art. 100 LN, l'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui la Commissione di disciplina notarile è venuta a conoscenza dei fatti contestati (cpv. 1), ritenuto che la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità (cpv. 2). L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati (cpv. 3), a meno che la violazione delle regole professionali costituisca reato, nel qual caso il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare (cpv. 4). Assente nella previgente normativa, l'istituto della prescrizione è stato introdotto con l'attuale LN, ispirandosi alla regolamentazione prevista nella legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61; cfr. Messaggio n. 6491 del 5 aprile 2011 sulla legge sul notariato, pag. 18, ad art. 97 seg.). In particolare, l'art. 100 cpv. 3 LN ricalca l'art. 19 cpv. 3 LLCA. Con riferimento a tale disposto, la dottrina ha già avuto modo di stabilire che, in caso di comportamenti ripetuti o continuati, il punto di partenza del termine di dieci anni può essere fissato ispirandosi all'art. 98 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Di modo che, se l'attività è ripetuta, la prescrizione corre dal giorno dell'ultimo atto (cfr. art. 98 lett. b CP per analogia); se invece il comportamento costitutivo di una violazione delle regole professionali ha avuto una certa durata, la prescrizione corre dal giorno in cui è cessato (cfr. art. 98 lett. c CP per analogia; cfr. François Bohnet/Vincent Marte-net, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 2110; Tomas Poledna, in: Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 6 ad art. 19). 2.2. In concreto, sebbene la decisione di utilizzare la medesima rubrica del notaio P__________ risalga al 1996, il ricorrente non nega di continuare tuttora a rubricare i suoi atti notarili nella stessa rubrica in cui figurano quelli dell'altro notaio. Vista la reiterazione del suo comportamento e la continuità della situazione così venutasi a creare, la prescrizione assoluta di dieci anni non è quindi ancora intervenuta. E ciò a prescindere dal fatto che il collega in questione, ripresa l'attività notarile temporaneamente sospesa, abbia iniziato una nuova rubrica, in cui ha riportato gli atti originariamente iscritti in quella qui controversa.
3. 3.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. C orollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi). 3.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. Quest'ultima puntualizzazione - assente nel corrispondente art. 126 n. 1 della previgente legge sul notariato del 23 febbraio 1983 (vLN; BU 1985, 217) - è stata aggiunta al fine di conferire una chiara base legale in merito al perseguimento delle violazioni ai doveri del notaio, concetto il cui contenuto può essere individuato anche facendo capo alle norme deontologiche (cfr. STA 52.2018.536 del 20 dicembre 2019, in: RtiD II-2020 n. 18 consid. 2.2 e rimandi). I doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti la conservazione degli atti e la tenuta dei registri imposti dalla legge (cfr. Mooser, op. cit.,
n. 336 seg.; Peter Ruf, Notariatsrecht, Langenthal 1995, n. 1130; cfr. pure sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.). 3.3. Il notaio è responsabile della conservazione degli originali degli atti autentici che istrumenta (cfr. art. 29-30 RN per rimando dell'art. 54 LN), in modo da garantire la loro consultazione, come mezzi di prova, e il rilascio di copie autentiche. Al fine di facilitare la loro conservazione, gli atti rogati devono essere numerati secondo l'ordine cronologico della loro istrumentazione, in modo da potere essere iscritti (con la menzione dei relativi inserti) a rubrica subito dopo la loro sottoscrizione (cfr. art. 31 RN; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 265). L'art. 59 LN impone in particolare al notaio di tenere separatamente le rubriche relative agli istromenti e ai brevetti, rinviando per le modalità al regolamento (cfr. art. 42 e segg. RN). Secondo l'art. 42 cpv. 1 RN, la rubrica dei pubblici istromenti (a) consiste in un registro, con facciate numerate e distinte in colonne (destinate a ricevere una serie di indicazioni relative all'atto), dove si iscrivono cronologicamente gli istromenti pubblicati, mentre la rubrica dei brevetti notarili (b) riporta, tra le altre, anche l'indicazione della persona che ha ritirato l'originale dell'atto. Tutte le iscrizioni devono portare un numero progressivo, che va riportato nell'originale dell'atto (cfr. art. 24 cpv. 7 terza frase, 31 e 42 cpv. 2 RN). Le rubriche sono firmate dal notaio e contrassegnate con il tabellionato, apposto in calce a ogni pagina completata (art. 43 cpv. 3). Esse consentono una visione d'insieme dell'attività del notaio, di cui costituiscono un mezzo di controllo nell'ottica della sicurezza delle relazioni giuridiche. In quanto tale, sono soggette all'esame dell'autorità di sorveglianza, il cui compito è così facilitato. Il loro scopo è di potere all'occorrenza verificare in ogni momento e con sicurezza che un determinato atto pubblico non sia un falso ma che sia davvero stato istrumentato dal notaio, rispettivamente che sia effettivamente stato da lui conservato (cfr. Mooser, op. cit., n. 274; Glatthard, in: Stephan Wolf, Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Berna 2009, n. 2-3 ad art. 27 NG e n. 1 ad art. 69 NV; Ruf, op. cit., n. 1645 e 1652). Secondo l'art. 86 cpv. 1 LN, le rubriche, gli atti originali ricevuti dal notaio e gli allegati relativi, sono di sua proprietà e il notaio deve assicurarne il deposito e la conservazione con la massima cura e non è autorizzato per nessuna ragione a spossessarsene. Ogni notaio - anche se esercita insieme ad altri colleghi - tiene ed è quindi responsabile delle proprie rubriche (cfr. pure Ruf, op. cit., n. 1650). Come già accennato, la tenuta irregolare delle rubriche - che costituiscono esse stesse degli atti autentici che godono di forza probante accresciuta ai sensi dell'art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210; cfr. Mooser, op. cit., n. 275; Glatthard, op. cit., n. 5 ad art. 27 NG)
- può ingaggiare la responsabilità disciplinare (oltre che penale) del notaio (cfr. Mooser, op. cit., n. 276 e 278b; Ruf, op. cit., n. 1130). Il regolamento ricorda in particolare che è passibile di procedimento disciplinare il notaio che non tiene costantemente aggiornate le rubriche (cfr. art. 42 cpv. 3 RN) o che omette le iscrizioni, o non le iscrive in ordine cronologico, o con data non corrispondente alla realtà (cfr. art. 44 RN). 3.4. Ora, dagli atti emerge che, in occasione dell'ispezione effettuata presso il ricorrente, le ispettrici notarili hanno constatato ch'egli aveva utilizzato la medesima rubrica del notaio P__________. In particolare, la rubrica dei rogiti riportava i rogiti del notaio P__________ (dal n. 1 al n. 72) e, dopo due pagine lasciate in bianco, quelli dell'insorgente (dal n. 1 in avanti). Anche la rubrica dei brevetti riportava i brevetti del notaio P__________ (dal
n. 1 al n. 258) e, nuovamente dopo due pagine lasciate in bianco, quelli del ricorrente (dal n. 1 in avanti). La Commissione ha ritenuto che, avendo utilizzato la rubrica del notaio P__________, l'insorgente avesse violato la regola secondo cui ogni notaio deve disporre delle proprie rubriche, senza poterle condividerle con altri. Ha precisato che un tale utilizzo non è consentito neppure se un notaio non è più in attività. Ha quindi concluso che la soluzione di proseguire con le iscrizioni degli atti e dei brevetti del notaio RI 1 sulle rubriche dei rogiti e dei brevetti “propri” al notaio P__________ non fosse conforme all'art. 42 RN e si ponesse in palese contrasto con il sistema che il legislatore ha voluto istituire in materia di rubriche. Il ricorrente contesta che il suo agire configuri una violazione sanzionabile disciplinarmente, tanto più che la fattispecie non ricadrebbe in quelle previste dagli art. 42 cpv. 3 e 44 RN. A torto. Anzitutto, perché la punibilità della violazione addebitatagli discende direttamente dall'art. 20 LN, che come visto sanziona tutti gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri, tra cui rientra anche quello di tenere rubriche in maniera precisa e aggiornata (cfr. art. 59 LN e 42 cpv. 3 RN), ciò che implica evidentemente che ogni pubblico ufficiale disponga delle proprie (cfr. supra, consid. 3.2 e 3.3). Il notaio deve infatti anche assicurare il deposito e la conservazione delle rubriche (oltre che degli atti originali ricevuti e dei relativi allegati) con la massima cura e non è autorizzato per nessuna ragione a spossessarsene (cfr. art. 86 cpv. 1 LN; cfr. pure art. 43 cpv. 4 RN). In concreto, non disponendo di rubriche proprie, ma facendo capo a quelle di un altro notaio, completate per di più in malo modo (lasciando due pagine bianche a separare gli atti dell'uno e dell'altro professionista), è piuttosto evidente che il notaio non ha assolto i suoi doveri; non ha segnatamente creato le premesse per una corretta tenuta e conservazione delle rubriche (sue oltre che del collega), disattendendo nel contempo anche l'art. 42 cpv. 3 RN richiamato dalla Commissione. Proprio il fatto che, ripresa l'attività notarile, il notaio P__________ non fosse più in possesso delle proprie rubriche e che sia quindi stato costretto a ritrascrivere su nuovi supporti gli atti precedentemente istrumentati, dimostra l'irregolarità della condivisione e la violazione da parte del ricorrente dei suoi doveri professionali. Il notaio deve in effetti rimanere libero di nominare, in caso di cessazione o sospensione dell'attività, il depositario dei suoi atti (cfr. art. 30 cpv. 1 e 87 LN) come pure delle sue rubriche, senza che ciò possa impedire un'eventuale successiva ripresa del ministero. Il “librone”, sulla cui copertina figura il nome del notaio e su cui egli appone la propria firma e il proprio tabellionato in calce a ogni pagina completata (cfr. art. 43 cpv. 3 RN), deve insomma sempre consentire una visione d'insieme della sua attività, nell'ottica della sicurezza delle relazioni giuridiche. In un sistema tanto rigoroso
- in cui ogni caso di errore nelle rubriche che non sia d'ortografia deve essere notificato alla Commissione per il notariato che provvede alla sanatoria (cfr. art. 43 cpv. 2 RN) e in cui il notaio non può spossessarsi delle rubriche ma solo rilasciarne fotocopia su decisione definitiva della competente autorità (cfr. art. 43 cpv. 4 RN) -, si deve effettivamente convenire con la Commissione che la condivisione di una rubrica notarile per semplice decisione degli interessati è in definitiva contraria all'insieme dell'ordinamento istituito in materia (cfr. pure risposta, pag. 2).
4. Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente. 4.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti: - l'avvertimento; - l'ammonimento;
- la multa fino a fr. 20'000.-;
- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti). 4.2. In concreto, è innegabile che il ricorrente abbia ripetutamente infranto una norma attinente all'attività di notaio e ciò sull'arco di oltre 25 anni . Cionondimeno, la violazione può tutto sommato ancora essere considerata lieve. Inoltre, a favore del ricorrente depone l'assenza di precedenti disciplinari. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare l'ammonimento pronunciato dalla Commissione. La sanzione così commisurata, tra le più lievi misure previste dall'art. 97 cpv. 1 LN, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità (vista, in particolare, la reiterazione del comportamento illecito; cfr., per analogia, Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2155). Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.
5. 5.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. 5.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza. Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dall'insorgente, resta interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Commissione di disciplina notarile, 6500 Bellinzona, Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera