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52.2022.116

Commesse pubbliche. Aggiudicazione delle prestazioni di progettazione. Modifica dell'offerta. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 2C_913/2022 del 3 agosto 2023)

Ticino · 2022-04-06 · Italiano TI
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Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 la decisione del 6 aprile 2022 (n. 1704) con cui il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa concernente le prestazioni di progettazione per la realizzazione della tappa prioritaria della Rete Tram-Treno del Luganese al Consorzio C__________ è annullata;

E. 1.2 gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di fr. 10'000.- è posta a carico dello Stato e dei membri del Consorzio C__________ in ragione di un mezzo (fr. 5'000.-) ciascuno. Al ricorrente è restituito l'anticipo versato. A titolo di ripetibili, lo Stato e i membri del Consorzio C__________ rifonderanno al ricorrente l'importo complessivo di fr. 5'000.-, in ragione di fr. 2'500.- ciascuno.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni dell'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

E. 2 Secondo il ricorrente, la decisione di aggiudicazione sarebbe lesiva del principio della parità di trattamento siccome il committente non avrebbe adottato misure sufficienti per compensare il vantaggio del Consorzio deliberatario, che era già stato coinvolto nelle fasi di progetto precedenti. Il suo pregresso coinvolgimento avrebbe favorito il Consorzio aggiudicatario, in particolare nell'operazione di ripresa dei dati e dei documenti forniti dai mandanti, nonché nell'analisi del progetto definitivo. Lo dimostrerebbe il fatto che il Consorzio deliberatario, per la fase di ripresa del progetto definitivo, ha offerto un quantitativo di sole 10'221 ore, corrispondenti a un importo di fr. 1'022'100.-, sensibilmente inferiore rispetto alla media delle altre offerte (15'869 ore, fr. 1'586'900.-). L'esperienza dei consorziati nelle precedenti fasi del progetto avrebbe permesso al deliberatario di ottimizzare i costi, offrendo un prezzo particolarmente vantaggioso. Al proposito, il committente osserva che il Consorzio deliberatario non ha proposto un prezzo sensibilmente più basso degli altri offerenti per le prestazioni menzionate, ma è semmai il ricorrente ad aver previsto un dispendio di tempo fuori scala. Sia l'ente appaltante sia l'aggiudicatario eccepiscono la tardività della censura dell'insorgente.

E. 2.1 Secondo l'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, l'inoltro dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni di legge e del bando. La norma scaturisce direttamente dal principio della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 Cost.). È inoltre riconducibile al principio della sicurezza del diritto. Sarebbe invero contrario a tali principi concedere ai concorrenti la possibilità di rimettere in discussione le regole della gara ancora nell'ambito di ricorsi proposti contro le decisioni adottate successivamente dal committente. La rinuncia ad agire dei concorrenti esplica in linea di massima effetti preclusivi (RDAT I-2002 n. 24). Il principio della buona fede e della sicurezza giuridica impongono ai concorrenti anche l'obbligo di segnalare tempestivamente al committente errori manifesti o comunque facilmente riconoscibili compiuti durante lo svolgimento della competizione, pena l'impossibilità di avvalersene al momento dell'aggiudicazione (DTF 130 I 241 consid. 4.3). Eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto nel caso di contestazioni rivolte contro prescrizioni di gara che ledono in modo particolarmente grave l'ordinamento sulle commesse pubbliche, oppure contro prescrizioni di cui i concorrenti non potevano prevedere compiutamente la portata (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 3.1.1, 52.2011.327 del 16 agosto 2011 consid. 3.1, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.2).

E. 2.2 Come esposto in narrativa, il committente ha annunciato nel bando di concorso gli studi autorizzati a partecipare alla gara pur essendo stati coinvolti nelle fasi di progetto precedenti. Si tratta di tre società e dei membri del Consorzio __________, unitamente ai suoi submandatari specialisti. Ha giustificato tale modo di procedere con il motivo che il risultato del loro lavoro in quelle fasi era stato pubblicato e a disposizione di tutti i concorrenti. Esso ha inoltre concesso un termine ampio per l'inoltro delle offerte, per consentire a tutti di acquisire le stesse conoscenze. Tale prescrizione di gara era chiara. Il ricorrente non l'ha impugnata e ha partecipato al concorso senza eccepire alcunché; le sue odierne censure sono pertanto tardive. Inutilmente esso si lamenta del fatto di non aver ottenuto risposta a una domanda inoltrata al committente entro il termine utile per farlo, con cui ha chiesto come sarebbe stata garantita la parità di trattamento tra gli offerenti preimplicati e gli altri , dopo aver premesso che per la fase di ripresa e aggiornamento del progetto definitivo gli studi coinvolti nelle fasi precedenti dispongono di un evidente importante vantaggio sia dal punto di vista della ripresa intellettuale, sia dal punto di vista della ripresa degli elaborati grafici, necessitando indubbiamente di un tempo inferiore per portare a termine questa fase di progetto . Non occorre approfondire la ragione per cui questa domanda, inviata per posta elettronica, non abbia ottenuto risposta. Intanto la tesi dell'ente appaltante secondo cui per un problema tecnico non è stata recapitata appare plausibile e accreditata dalla documentazione da esso prodotta in questa sede. Secondariamente, spettava semmai al ricorrente sollecitare un riscontro una volta ricevute le risposte a tutte le domande poste dagli altri concorrenti. L'invio di tale quesito dimostra piuttosto che il medesimo aveva ben compreso la portata della prescrizione di gara e i potenziali effetti denunciati in questa sede. Esso non può nemmeno essere seguito quando sostiene che non poteva aspettarsi la composizione del Consorzio aggiudicatario, formato quasi esclusivamente da soggetti già precedentemente coinvolti. Il Consorzio C__________ è formato da otto studi, di cui cinque già implicati nelle fasi progettuali precedenti e autorizzati a partecipare. Di questi cinque, tre erano membri del consorzio __________ e uno era submandatario specialista del medesimo gruppo. L'insorgente poteva quindi senz'altro aspettarsi che questi studi, che già si erano uniti in consorzio una volta o avevano collaborato come subappaltatori, avrebbero potuto formare un nuovo gruppo mandatario per partecipare alla gara d'appalto. La censura dell'insorgente è pertanto manifestamente tardiva.

E. 3 Va inoltre respinta la censura riferita allo scorporo delle prestazioni relative al passaggio a livello Tropical nel Comune di Agno. Tale circostanza non ha influito sull'allestimento delle offerte, tant'è che il deliberatario ha inserito i costi corrispondenti a tale oggetto.

E. 4.1 Secondo l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k RLCPubb/CIAP prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità. Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art. 10 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli. I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei. L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1, 52.2015.369 del 23 ottobre 2015 e 52.2010.267 del 23 agosto 2010).

E. 4.2 I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. L'offerente che non adempie ai criteri di idoneità deve essere escluso dalla procedura (art. 25 lett. a della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 [LCPubb; RL 730.100], applicabile alle procedure rette dal CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4 cpv. 4 della stessa legge).

E. 4.3 Per l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, l'offerta, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte . Al momento della loro apertura le offerte devono risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa ( STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse (cfr. STA 52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 4.2, 52.2011.4 del 25 gennaio 2011 consid. 3.1). Una diversa conclusione, che permettesse di aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 3 lett. b CIAP (vedi pure art. 11 lett. a CIAP). L'ordinamento delle commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi cardine delle procedure di aggiudicazione le prescrizioni di forma devono essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei concorrenti. L a conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate ( STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1; RtiD I- 2014

n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018 ; Matteo Cassina , Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34 ). In questo senso, difetti che non si ripercuotono direttamente sul rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per rimediarvi (per tutto quanto sopra cfr. Peter Galli/ André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner , Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler , Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph Jäger, Auschluss vom Verfahren

– Gründe und der Rechstsschutz, in: Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014, Zurigo 2014, n. 53 e segg. pag. 345 e seg.; Daniela Lutz , Die fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und Fallstricke in: Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2008, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170 del 9 aprile 2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).

E. 5 Il ricorrente ha formulato una serie di critiche sull'offerta del deliberatario. In particolare, sostiene che la referenza presentata per dimostrare l'idoneità dello specialista degli impianti di manutenzione dei veicoli ferroviari (MF) non sarebbe valida in quanto concerne un progetto che non dispone di componenti indispensabili per la manutenzione del materiale rotabile.

E. 5.1 Le condizioni di gara ponevano specifici criteri di idoneità in capo allo specialista MF, che sono di seguito riportati (CI 3.2.7, pag. 16). CI 3.2.7 Specialista Impianti di manutenzione dei veicoli ferroviari (MF) Requisiti : - Formazione: Master of Science o Bachelor in ingegneria (ETH, SUP o equivalente) oppure almeno 15 anni di attività in una azienda ferroviaria. - Esperienza professionale: min.

E. 5.2 L'offerta del Consorzio C__________ forniva una descrizione dettagliata del progetto apportato a titolo di referenza dello specialista MF. Dopo averla esaminata, il committente l'ha ritenuta non conforme alle esigenze poste dagli atti di gara. Come detto, le offerte che giungono al committente devono essere allestite in modo completo e vanno di principio valutate sulla base dei documenti presentati. La mancata conformità della referenza con i severi requisiti posti dall'ente banditore non costituisce un vizio irrilevante o un errore formale di poco conto. La designazione di un oggetto di referenza rappresenta un elemento sostanziale determinante per la verifica dell'idoneità del concorrente. La scelta della referenza più adatta incombe all'offerente, che determina in questo modo l'oggetto di valutazione da sottoporre al committente. Come rileva l'ente appaltante, la prassi di questo Tribunale ammette che la dimostrazione di un criterio di idoneità possa di principio essere portata anche dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, a condizione che il requisito sia adempiuto già a quel momento (cfr. STA 52.2018.342 consid. 2.2). Ciò non può condurre tuttavia alla modifica di elementi essenziali dell'offerta, quale è la designazione dell'oggetto di referenza (cfr. BR 2020 p 117 n. 121; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2020.00879 del 4 marzo 2021 consid. 5.1.2). Il committente, facendo uso della sua facoltà di indagine, avrebbe potuto senz'altro richiedere ulteriore documentazione a comprova della conformità della referenza con le esigenze poste. La sostituzione della stessa corrisponde invece a una modifica vera e propria dell'offerta e non può essere tollerata. L'offerta del Consorzio C__________ andava quindi esclusa dalla gara. La censura è quindi fondata e comporta l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della decisione di delibera. Resta ora da esaminare se la commessa possa essere aggiudicata direttamente all'insorgente. 6. 6.1. L'aggiudicatario sostiene che il ricorrente meriterebbe l'esclusione per aver compilato in modo erroneo l'allegato 5 del fascicolo dichiarazioni dell'offerente . Da un lato, non avrebbe indicato i nominativi degli studi specialisti (submandatari), ma solo quelli dei consorziati. Dall'altro lato avrebbe unito due posizioni (Studio responsabile GCS e Studio responsabile GCE, attributi entrambe a RI 4) che sul modulo ufficiale trasmesso ai concorrenti risultavano separate, proponendo poi un altro studio responsabile GCE (RI 5), che andava invece designato come “eventuale altro studio”. 6.2. La critica è infondata. L'indicazione degli studi responsabili da parte del ricorrente è chiara e non presta il fianco a fraintendimenti. Il fatto che esso si sia discostato dall'impostazione del committente su un punto marginale, sostituendo l'accezione di eventuale altro studio con studio responsabile GCE non costituisce all'evidenza un vizio suscettibile di invalidare l'offerta. Lo stesso vale per l'omessa indicazione degli studi specialisti su tale documento. Innanzitutto, gli stessi sono stati menzionati, con tutti i dati necessari, nelle apposite schede del fascicolo dichiarazioni dell'offerente (pag. 10 segg.). Inoltre, l'allegato 5 (atto di costituzione del gruppo mandatario) imponeva la firma delle ditte consorziate, non anche degli specialisti. Soltanto i membri degli studi dovevano infatti confermare la loro adesione al consorzio, di cui gli specialisti, in quanto submandatari, non fanno parte, come precisato dalle condizioni di gara (fascicolo condizioni d'appalto punto 2.6.). Gli altri studi partecipanti (progettisti settoriali) indicati nell'offerta quali membri del gruppo (quindi senza gli specialisti submandatari) confermano la loro adesione tramite la sottoscrizione dell'atto di costituzione del gruppo mandatario. 7. L'aggiudicatario sostiene che l'offerta dell'insorgente debba essere esclusa anche per un vizio nella designazione dei sostituti delle persone chiave. Questi, a suo dire, dovevano essere attivi presso lo stesso studio del professionista da sostituire. In due casi il ricorrente ha indicato sostituti provenienti da studi diversi. 7.1. Con riferimento al criterio di aggiudicazione organizzazione dell'offerente, le condizioni d'appalto prevedevano che la valutazione sarebbe avvenuta per metà in base all'organigramma del gruppo mandatario e per l'altra metà in base al profilo professionale delle persone chiave proposte, inclusi i loro sostituti. I concorrenti erano quindi tenuti ad allegare l'organigramma previsto per il progetto e i curricula vitae corredati da diplomi e certificati di tutti i rappresentanti scelti per ricoprire le funzioni chiave e dei loro sostituti (condizioni d'appalto, pag 21, punto CA 3). L'aggiudicatario fonda la sua tesi sull'indicazione rilasciata dal committente con la risposta a una domanda giunta da un concorrente e contenuta, assieme alle altre, nel documento del 29 ottobre 2021 trasmesso a tutti i partecipanti. Nr. domanda risposta 19 Con riferimento ai sostituti delle figure CI3.1.1 - CI3.1.8, l'offerente parte dal presupposto che per essi non valgano vincoli di appartenenza allo studio a cui appartiene la persona di riferimento di cui rappresenta il sostituto designato. Si chiede di confermare. No, tranne il “SCP”, i sostituti devono appartenere al medesimo studio della persona da sostituire. Per i sostituti non è comunque chiesta alcuna referenza o formazione specifica minima. Il Consorzio ricorrente ha designato quale capoprogetto operativo (CPO) __________, di RI 1 e quale suo sostituto __________ di RI 2. Quale ingegnere progettista responsabile impiantistica genio civile ha scelto __________ di RI 3, il cui sostituto è __________ di RI 2. Contrariamente a quanto sostiene l'aggiudicatario, la designazione di due sostituti non appartenenti allo stesso studio non costituisce un motivo di esclusione dell'offerta. Innanzitutto il fascicolo con le condizioni di appalto non poneva alcuna esigenza particolare in merito. La prescrizione contenuta nelle risposte alle domande giunte al committente non comminava affatto l'esclusione delle offerte che non si fossero attenute all'indicazione di designare sostituti dello stesso studio delle persone chiave. Le caratteristiche dei sostituti dei professionisti giocavano del resto un ruolo unicamente nella valutazione del criterio di aggiudicazione organizzazione dell'offerente , ma non incidevano sull'idoneità del gruppo mandatario. Tant'è che nella valutazione dell'offerta del Consorzio insorgente, il committente ha segnalato quale punto debole in relazione all'organizzazione il fatto che il CPO e il suo sostituto provengano da due studi diversi (cfr. tabella con valutazione del criterio CA3). Il ricorrente è quindi stato penalizzato nella valutazione del criterio per questa circostanza. Su questo punto, la decisione non è quindi lesiva del diritto. 8. Secondo l'aggiudicatario, due offerte dei submandatari del ricorrente, annesse all'offerta di quest'ultimo, sarebbero lacunose. Mancherebbero infatti molte informazioni essenziali, oltre alla controfirma del ricorrente. Inoltre, il prezzo offerto dai submandatari sarebbe sproporzionato e lascerebbe pensare che il ricorrente intenda in realtà subappaltare più prestazioni di quelle indicate (e permesse). Le cifre esposte dimostrerebbero pure che l'offerta non è plausibile: la ditta capofila, secondo l'atto di costituzione del consorzio, dovrebbe svolgere il 35% delle prestazioni prese a carico direttamente dal gruppo mandatario, esclusi i subappalti, ossia poco meno di 5 milioni. Tuttavia, le sue competenze si ridurrebbero alla coordinazione generale del progetto e alla progettazione in ambito di tecnica ferroviaria, prestazioni che possono essere quantificate in soli fr. 2'840'000.-. Questi motivi avrebbero dovuto condurre all'esclusione del Consorzio dalla gara. 8.1. Il divieto di subappalto sancito dall'art. 24 cpv. 2 LCPubb è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario, che è valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto non è tuttavia assoluto. In applicazione dell'art. 24 cpv. 3 LCPubb, gli atti di gara possono prevedere la possibilità di subappalto. In tale evenienza, la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente dall'offerente (lett. b). Secondo giurisprudenza costante, gli offerenti possono infatti affidare a terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in proprio dall'offerente (RtiD I-2016 n. 13; STA 52.2019.595 del 20 febbraio 2020 consid. 4.2, 52.2017.316 del 14 febbraio 2018 consid. 2.3, 52.2016.442 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1). 8.2. Le condizioni di gara vietavano il ricorso al subappalto per le seguenti prestazioni di progettazione principali inerenti (condizioni d'appalto, pag. 6): · tutto il genio civile: galleria e portali, ponti e viadotto, manufatti in genere, officina e tracciati stradali e ciclopedonali; · tecnica ferroviaria: tracciato e binari; · impiantistica genio civile: impianti elettrici, ventilazione, antincendio, sicurezza, ecc. Il submandato era invece ammesso per le prestazioni specialistiche sotto elencate: · ambiente (accompagnamento ambientale); · tecnica ferroviaria: linea di contatto, alimentazione e messa a terra, impianti di sicurezza, cavi di tratta, impianti di comunicazione e videosorveglianza, telecomando; · geotecnica, geologia e idrogeologia; · esercizio ferroviario; · architetto; · traffico; · impiantistica edificio: impianti elettrici, ventilazione, sanitario, antincendio, videosorveglianza, ecc. Le condizioni di gara richiamavano poi gli art. 24 LCPubb, 37 e 39 RLCPubb/CIAP, ricordando che le offerte dei subappaltatori e tutta la documentazione relativa al pagamento degli oneri sociali e al rispetto delle condizioni di lavoro dei submandatari dovevano essere allegate all'offerta. 8.3. Le offerte dei subappaltatori incaricati delle prestazioni della tecnica ferroviaria, ossia linea di contatto, alimentazione e messa a terra (LC) , nonché impianti di sicurezza (IS) e telecomando (TC) , sono effettivamente scarne. Come osserva l'aggiudicatario, queste non presentano il nome del mandante a cui sono destinate, non descrivono nel dettaglio le prestazioni e, nel caso delle prestazioni IS e TC non figura nemmeno il nome della ditta subappaltatrice. Tali lacune non sono tuttavia atte a inficiare la validità dell'offerta del Consorzio ricorrente. Innanzitutto, né la legge né le condizioni di gara pongono esigenze specifiche rispetto a come debba essere presentata l'offerta del submandatario (cfr. art. 24 LCPubb). Inoltre, entrambe le offerte mostrano il prezzo complessivo, ossia l'elemento essenziale dell'offerta e un'intestazione dalla quale è possibile comprendere il tipo di prestazione subappaltata. Se è vero che per quanto attiene alle prestazioni IS e TC, l'offerta non menziona il nome dell'azienda submandataria, è pur vero che il ricorrente ha designato la S__________ AG, rispettivamente il suo direttore __________ E__________ nel fascicolo dichiarazione degli offerenti e che l'offerta risulta sottoscritta da quest'ultimo assieme al responsabile delle vendite. Irrilevante, infine, che queste non siano state sottoscritte per accettazione dal ricorrente: i concorrenti sono infatti tenuti ad annettere l'offerta dei subappaltatori alla propria, non già un contratto concluso. 8.4. Per quanto riguarda infine all'entità delle prestazioni subappaltate in relazione alle prestazioni di tecnica ferroviaria si rileva che queste assommano a fr. 1'500'000 per IS e TC e 1'700'000.- per LC, a fronte di circa fr. 5'000'000.- previsti per l'insieme delle prestazioni di questo settore specialistico. Effettivamente si tratta di somme importanti, che superano la metà del totale delle prestazioni della tecnica ferroviaria. Tuttavia questo elemento, in assenza di altri indizi, non è atto a dimostrare che il ricorrente abbia inteso subappaltare anche prestazioni afferenti al tracciato e ai binari per cui il subappalto non era ammesso. Nemmeno si può considerare che il ricorrente subappalti la parte preponderante della commessa: innanzitutto perché ha indicato, come detto, di affidare ad altri soltanto le opere per cui il subappalto è stato autorizzato dal committente, secondariamente occorre semmai porre a confronto il costo delle prestazioni subappaltate con il prezzo complessivo (oltre fr. 20'000'000.-) e non solo con la parte riguardante la tecnica ferroviaria. Quale responsabile di queste prestazioni il ricorrente ha designato nell'organigramma la ditta capofila: non vi è ragione di credere che si tratti di un'indicazione falsa. Né si può seguire l'aggiudicatario nella sua tesi volta a dimostrare l'inattendibilità dell'offerta per una contraddizione interna delle cifre esposte. La ripartizione degli onorari tra i membri del consorzio è una questione che attiene a strategie commerciali interne; quanto segnalato dall'aggiudicatario non è indizio che il consorzio non sia in grado di eseguire la commessa al prezzo offerto. La censura va quindi disattesa. 9. L'aggiudicatario sostiene che lo specialista dei cavi di tratta designato dal ricorrente, __________, non sia più alle dipendenze dello studio consorziato RI 2, e questo già da prima della scadenza del concorso (il 24 novembre 2021). Esso avrebbe infatti terminato l'attività presso lo stesso a ottobre 2021 e aperto una nuova società. Il ricorrente avrebbe quindi fornito false indicazioni e andrebbe escluso. Il ricorrente ha contestato la tesi dell'aggiudicatario, producendo un contratto di lavoro sottoscritto il 12 novembre 2021 e con effetto dal 1° novembre 2021. Precisa inoltre che il dipendente è autorizzato a svolgere attività per conto della sua società nel tempo residuo. Avendo il ricorrente dimostrato che __________ è legato allo studio consorziato da un contratto di lavoro, la censura dell'insorgente cade nel vuoto.

E. 10 anni. Competenze specifiche : Una referenza riguardante la progettazione di un edificio industriale o artigianale simile all'officina FLP in oggetto, con le seguenti caratteristiche: - Completato negli ultimi 20 anni o in fase di collaudo. - Importo complessivo, esclusa la sistemazione esterna, ≥ 5 mio CHF - Fasi SIA svolte: 41 e 51. - Funzione assunta: architetto progettista. Le regole di gara riportavano inoltre le seguenti definizioni, al fine di agevolare la comprensione dei concorrenti sul giudizio delle referenze, precisando che , indipendentemente dal significato che potrebbe essere dato da un vocabolario e/o da eventuali possibili precedenti di giurisprudenza, i Mandanti intendono adottare, con la dovuta flessibilità, per l'idoneità (condizioni di gara, pag. 18, punto n. 3.4) . Oggetto analogo Dello stesso tipo e dello stesso ordine di grandezza (praticamente uguale). Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una luce di 80 m, “analogo” significa: passerella pedonale (non ponte carrozzabile) con una luce di almeno 50 m. Anche i materiali e il sistema statico devono corrispondere. Oggetto simile Dello stesso tipo ma con diversità di grandezza e/o materiale, ecc. (è diverso ma ci assomiglia). Se l'oggetto dato è una passerella pedonale con una luce di 80 m, “simile” può essere per esempio un ponte, un cavalcavia o un sottopasso. Oggetto paragonabile È un'altra cosa, ma che presenta caratteristiche e problematiche similari, dalle quali si potrebbe desumere una sufficiente capacità dell'autore per realizzare anche l'oggetto dato, (un po' ci assomiglia; se ha fatto bene quello, dovrebbe riuscire a risolvere anche questo). Se l'oggetto dato è una passerella, potrebbe essere per esempio una soletta di una palestra con luce notevole o la copertura di uno stadio, oggetti anche molto diversi ma la cui complessità riprende in parte i temi dati. In considerazione dell'ampio spettro di possibilità è necessario definire oggetti paragonabili soprattutto le opere di architettura, raramente analoghe o simili per referenze come quelle del presente contesto. Oggetto di importo superiore o uguale a CHF ..... Si intende il costo dell'opera (Baukosten) di tutte le parti progettate e realizzate dall'ingegnere. Se l'oggetto dato è una passerella, l'importo comprende oltre al corpo del manufatto anche le fondazioni, gli ancoraggi, le rampe di accesso e i raccordi ai percorsi esistenti. Sono esclusi IVA, espropri, imprevisti e onorari.

E. 10.1 Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3).

E. 10.2 Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP; cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta: - la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate; - una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate; - una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2012.386 citata consid. 2.2). Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73 del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

E. 10.3 Le condizioni di gara ponevano i seguenti criteri di idoneità in capo al CPR, allo specialista IS e all'architetto. CI 3.1.1 Capoprogetto Responsabile (CPR) Requisiti : - Collaboratore o titolare dello studio capofila. - Formazione: Master of Science in ingegneria civile conseguito in una scuola politecnica federale ETH o in un istituto equivalente (livello A). - Esperienza professionale: min.

E. 11.1 Per dimostrare l'idoneità del proprio capoprogetto __________, il ricorrente ha presentato la referenza concernente il progetto della Galleria di base del __________, comparto __________ e __________. L'aggiudicatario sostiene che in tale progetto __________ non avrebbe svolto il ruolo di capoprogetto nella fase 41. Dalle informazioni esposte nel fascicolo di offerta si evincerebbe che la fase 41 si è svolta per il comparto __________ dal 1999 al 2001, mentre per il comparto __________ dal 2004 al 2005. __________, sempre stando alle dichiarazioni allegate all'offerta, avrebbe svolto il ruolo di capoprogetto solo dal 2005 al 2016, dopo aver ricoperto la funzione di ingegnere e progettista. Di conseguenza, non può avere operato come capoprogetto nella fase 41 per nessuno dei comparti. Oltre a difettare di una valida referenza, il capoprogetto non avrebbe conoscenze dell'italiano paragonabili al livello C1.

E. 11.2 La tesi dell'aggiudicatario non può essere seguita. Innanzitutto, annessa all'offerta del ricorrente vi è una scheda di referenza certificata dal committente (e meglio dal capo comparto __________ di __________) dalla quale risulta che __________ ha ricoperto il ruolo di capoprogetto dal 2005 al 2016 per le fasi SIA 4+5 (cfr. partizione 14 del classificatore n. 2, pag. 33/101). Il medesimo rappresentante del committente ha pure sottoscritto la scheda di referenza presentata dallo studio capofila, da cui risulta, come rilevato dall'aggiudicatario, che la fase 41 per il comparto __________ ha avuto luogo dal 2004 al 2005 (cfr. partizione 14 del classificatore n. 2, pag. 21/101). Da ciò emerge che almeno dal 2005 __________ se ne è occupato in veste di capoprogetto. La referenza va quindi ammessa.

E. 11.3 Per quanto attiene infine alle competenze linguistiche, le condizioni di gara non ponevano esigenze troppo severe in punto alla prova che i concorrenti dovevano portare a dimostrazione del requisito, dichiarando sufficiente un test on-line e riservando in caso di dubbio al committente la facoltà di verificare il livello di conoscenza della lingua tramite una convocazione e un esame (cfr. condizioni di gara, pag. 11). Secondo l'insorgente non sarebbe attendibile che __________, dal cui curriculum vitae non risultano né studi di italiano né mandati a sud delle alpi, abbia conoscenze linguistiche del livello richiesto. Il ricorrente, conformemente alle disposizioni di gara, ha allegato all'offerta il risultato di un test online da cui risulta un livello C1 di conoscenza dell'italiano. Se è vero che lo stesso non costituisce una prova inconfutabile delle effettive conoscenze del capoprogetto, è pur vero che al committente era riservato ampio potere di apprezzamento sull'eventualità di convocare la persona designata per verificare le sue competenze. Il semplice fatto che il curriculum vitae del capoprogetto non indichi esperienze di lavoro in regioni di lingua italiana ancora non doveva far sorgere il dubbio al committente che il medesimo avesse fornito indicazioni false. Su questo punto, la decisione del committente non può essere censurata, né occorre sentire __________ in questa sede per testarne le conoscenze linguistiche.

E. 12.1 L'aggiudicatario contesta pure la referenza addotta dal ricorrente per lo specialista IS, __________ E__________ di S__________ AG consistente nel progetto __________ , Galleria di base del __________, Sistema eBlock, Adeguamento interblocchi, Integrazione ETCS, Livello 0 - Livello 2. Sostiene che questa non copre la fase SIA 41. Lo specialista non avrebbe inoltre assunto il ruolo di ingegnere progettista di impianti di sicurezza, che sarebbe invece stato ricoperto dalle  __________ SA e da un consorzio di cui la S__________ AG non ha fatto parte. Infine, il progetto non può essere ritenuto di complessità simile a quello oggetto della commessa. La referenza, spiega l'aggiudicatario, concerne lo sviluppo di un'interfaccia che permette il dialogo tra due apparecchi, trasmettendo informazioni in modo digitale da un interlocking elettronico a un interlocking a relais. Secondo l'aggiudicatario, questo non avrebbe niente a che vedere con le prestazioni d'ingegnere progettista del sistema di segnalamento di una linea ferroviaria o tranviaria. Dal punto di vista della complessità e della tecnologia degli impianti di sicurezza, la linea del __________ non potrebbe essere paragonata a quella in appalto.

E. 12.2 Preso atto delle critiche dell'aggiudicatario, il ricorrente ha precisato che esso ha frainteso le informazioni sul progetto indicato a titolo di referenza. Questo riguarda una fase dei lavori in cui __________ SA era incaricata della progettazione e realizzazione degli impianti di sicurezza di interfaccia toccati dalla messa in esercizio della nuova galleria di base del __________, e meglio della riprogettazione degli impianti di sicurezza della rete esistente. La referenza non concerne il progetto stesso degli impianti di sicurezza della galleria di base del __________, realizzato in precedenza, bensì il mandato commissionato da __________ SA a T__________ R__________ AG con il compito di riprogettare e realizzare gli impianti di sicurezza. Quest'ultima ditta ha poi dato mandato a S__________ AG di curare tutte le fasi di progettazione, appalto, esecuzione test e messa in servizio dei nuovi impianti di sicurezza di interfaccia della galleria di base del __________, e meglio gli impianti di __________ e __________. Gli atti di appalto sono stati elaborati da __________ E__________. Produce quindi un'e-mail di __________ della T__________ R__________ __________ AG che conferma che __________ E__________ ha lavorato al progetto degli impianti di sicurezza della linea di base del __________ nella fase SIA 41. La scheda di referenza compilata dal ricorrente in relazione all'idoneità di __________ E__________ contiene una descrizione del progetto, delle attività svolte dallo specialista, oltre che una spiegazione sui motivi che renderebbero la referenza adatta a dimostrare la competenza dello stesso (dichiarazioni dell'offerente, pag. 68 segg.). Nel documento è indicato T__________ G__________ AG come committente. Un'analoga scheda di referenza è inoltre stata allegata all'offerta, sottoscritta da __________, general project manager della T__________ R__________ AG, che ha certificato la soddisfazione del committente. Dalla descrizione del progetto, ma soprattutto da quella fornita dall'insorgente nelle sue comparse scritte, sembra tuttavia che il committente finale non fosse la T__________ R__________ AG, che pare aver assunto il ruolo di subappaltante, quanto piuttosto __________ SA, rispettivamente __________. Sebbene le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle prestazioni svolte e in particolare al coinvolgimento dell'ing. __________ E__________ in qualità di progettista nella fase 41 del progetto non appaiono d'acchito inverosimili e sono attestati quantomeno da T__________ R__________ AG, resta il fatto che il Tribunale, in assenza di elementi raccolti in questo senso dal committente, non dispone di una cognizione sufficiente per respingere le censure dell'aggiudicatario. Lo stesso vale per le critiche relative all'oggetto stesso della referenza, che il deliberatario non ritiene di complessità simile al progetto in appalto. A questo proposito, il ricorrente nulla ha eccepito. Benché con la descrizione della referenza fornita in sede di offerta siano stati evidenziati i punti di forza della stessa, manca una motivazione del committente sulla conformità della referenza in relazione al suo grado di complessità, che implicitamente ha ritenuto simile all'oggetto della commessa. Né esso si è premurato, come avrebbe potuto fare, di spiegare in questa sede i motivi della sua scelta rimanendo totalmente silente in merito. Di conseguenza, al Tribunale non è possibile verificare se l'ente appaltante abbia esercitato in modo corretto il proprio potere di apprezzamento in relazione a questo aspetto. Già per questo motivo, la Corte non dispone di sufficienti elementi per aggiudicare direttamente la commessa al ricorrente, eventualità a cui in ogni caso il committente si è opposto chiedendo di poter rivalutare le offerte in caso di accoglimento del gravame. Gli atti gli vanno quindi ritornati per nuova decisione di aggiudicazione, dopo aver eventualmente esperito approfondimenti sulla referenza contestata.

E. 13 Per quanto attiene infine all'architetto designato dal Consorzio insorgente, l'aggiudicatario sostiene che la sua referenza ( Stazione __________, risanamento del fabbricato viaggiatori ) non risponde ai criteri stabiliti, non trattandosi di un edificio industriale o artigianale simile all'officina FLP oggetto dell'appalto. La struttura avrebbe infatti esigenze funzionali e di contenuti ben differenti rispetto a un'officina di manutenzione dei treni. Al proposito, l'insorgente evidenza i compiti a carico dell'architetto e afferma che il concetto architettonico riguarda una struttura ferroviaria completa, corrispondente a quanto indicato a titolo di referenza per il proprio specialista. Anche in questo caso, dalla documentazione concorsuale non è possibile dedurre quali riflessioni hanno condotto la committenza a ritenere idonea la referenza presentata. Le uniche indicazioni stringate sono riassunte in una tabella (partizione 2 dell'incarto) nella quale il committente ha vistato i requisiti che ha ritenuto soddisfatti e che si presenta come segue: Persona proposta Progetto/Opera di referenza Osservazioni del Gruppo di valutazione __________ __________ Immobili - Stazione __________ di __________ Importo complessivo dell'opera non indicato nella scheda a pagina 92/108 Il candidato è idoneo? SI Studio/ Ditta: __________ v Edificio industriale o artigianale simile officina FLP Tipo di oggetto Risanamento del fabbric. Viaggiatori x Imp. Complessivo escl. Sist. Est. min. CHF 5 mio Importo CHF n.a v Completato da max. 20 anni o in collaudo Anno d'ultimazione 2014 v Fase SIA 41 svolta SIA 41 Si v Fase SIA 51 svolta SIA 51 Si v Funzione assunta: architetto progettista Funzione assunta Architetto progettista e DL Da queste informazioni non risulta innanzitutto verificato l'importo complessivo dell'opera. Inoltre, non si può desumere quali elementi la stazione appaltante abbia preso in considerazione per ammettere la conformità della referenza ai presupposti prestabiliti e in particolare la similitudine con l'officina FLP. Il Tribunale non è quindi in grado di verificare se la stazione appaltante abbia esercitato correttamente il proprio potere di apprezzamento nel caso concreto, ritenuto che non può sostituirsi in questa valutazione al committente, che in questa sede non si è espresso al proposito (art. 16 cpv. 1 e 2 CIAP). Il committente, a cui vanno retrocessi gli atti per nuova decisione, si chinerà pertanto nuovamente su questa referenza e fornirà un'adeguata motivazione delle proprie conclusioni.

E. 14 Visto quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata va quindi annullata e gli atti sono retrocessi al committente per nuova aggiudicazione (art. 18 cpv. 1 CIAP), previa assunzione delle eventuali informazioni mancanti. L'ente appaltante prenderà in considerazione tutte le offerte rimaste in gara.

E. 15 L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

E. 16 Il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, con esito aperto, comporta che il ricorrente vada ritenuto parte vincente. La tassa di giustizia è quindi posta a carico dello Stato e dei membri del Consorzio C__________, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Essi rifonderanno pure al Consorzio insorgente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto . Di conseguenza:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2022.116

Lugano

10 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

RI 1

RI 2

RI 3

RI 4

RI 5

contro

la decisione del 6 aprile 2022 (n. 1704) del Consiglio di Stato che in esito a pubblico concorso ha aggiudicato la commessa concernente le prestazioni di progettazione per la realizzazione della tappa prioritaria della Rete Tram-Treno del Luganese al Consorzio C__________;

Per questi motivi,

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera