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52.2021.80

Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione e rettifica errori aritmetici

Ticino · 2021-05-10 · Italiano TI
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Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione e rettifica errori aritmetici

Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 1 4.5 4.25

E. 4 3.75

E. 6 5.75 5.5 5.25 5

E. 7 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 >7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 che i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in perfezionamento professionale alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni; l'insorgente ne ha indicati 10 mentre l'aggiudicataria nessuno; che dal rapporto di valutazione del committente risulta che quest'ultimo, per assegnare il punteggio alla ricorrente per il predetto criterio, ha considerato 4 dipendenti in formazione professionale su un totale di 65 collaboratori dell'azienda; le ha quindi attribuito la nota 4.5 basandosi sulla tabella sopra riportata; che la ragione per cui il committente abbia conteggiato unicamente 4 dipendenti in formazione professionale a fronte di una dichiarazione di 10 non è data di sapere, esso non lo spiega nemmeno in questa sede; che sia come sia, volendo tenere conto di 10 dipendenti in formazione professionale, l'insorgente avrebbe ottenuto la nota 6, ossia 0.18 punti; che appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della deliberataria, che considera 0 dipendenti in formazione su 10 impiegati totali e le attribuisce quindi la nota 2.5; che pur rettificando la graduatoria, la ricorrente resterebbe in seconda posizione con 5.435 punti a fronte dei 5.635 dell'aggiudicataria; che l'insorgente sostiene infine che il committente avrebbe a torto omesso di comunicare agli altri concorrenti le correzioni operate sull'offerta della deliberataria, contrariamente a quanto annunciato nel capitolato d'appalto, inficiando in modo grave la trasparenza della procedura di delibera; che secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

E. 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta agli atti; che nel foglio di correzione dell'elenco prezzi, a pag. 1 del capitolato, la stazione appaltante ha specificato che durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti; che nel caso concreto il committente ha corretto alcuni errori di calcolo nell'offerta dell'aggiudicataria, che è per finire risultata più economica di fr. 5'685.75 rispetto al prezzo indicato e riportato sul verbale di apertura delle offerte; nel merito delle correzioni, che appaiono del tutto legittime, la ricorrente non ha eccepito alcunché; che la mancata informazione ai concorrenti della rettifica è destinata a rimanere senza conseguenze; l'annullamento della delibera per una disattenzione di tale natura costituirebbe, nell'evenienza concreta, un inammissibile eccesso di formalismo: la stretta applicazione di regole procedurali non sarebbe infatti giustificata da alcun interesse degno di protezione, diverrebbe fine a sé stessa e complicherebbe in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale; che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 700.-).

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.05.2021 52.2021.80 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.05.2021 52.2021.80 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.05.2021 52.2021.80

Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione e rettifica errori aritmetici

Incarto n. 52.2021.80 Lugano 10 maggio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Giorgia Ponti statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2021 della RI 1 contro la decisione dell'8 febbraio 2021 del Municipio del Comune di CO 2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere di trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del restauro del bagno pubblico alla ditta CO 1; ritenuto, in fatto che il 27 novembre 2020 il Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di trattamento e filtraggio per i giochi d'acqua occorrenti nell'ambito del restauro del bagno pubblico (FU __________/2020, pag. __________ segg.); che l'avviso di gara annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione: - economicità - prezzo                             50% - qualità dell'imprenditore                        17% - referenze per lavori analoghi                 15% - prontezza di intervento                          10% - formazione apprendisti 5% - perfezionamento professionale 3% che entro il termine utile sono giunte al committente tre offerte, tra cui quella della RI 1, di fr. 233'571.15 e quella della CO 1, di fr. 231'127.-; che, previa esclusione di un'offerta per inidoneità del concorrente e dopo rettifica degli errori aritmetici in quella presentata dalla CO 1, il committente ha deliberato la commessa a quest'ultima ditta, giunta prima in graduatoria con 5.635 punti, per un importo di fr. 225'441.25; che contro la predetta risoluzione è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, la cui offerta di fr. 233'571.15 si è posizionata al secondo rango con 5.39 punti; che l'insorgente chiede l'annullamento della decisione e la conseguente aggiudicazione in proprio favore; contesta la valutazione delle offerte in relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale, ponderato al 3%, e sostiene che il committente avrebbe dovuto comunicarle che avrebbe proceduto alla correzione degli errori aritmetici nell'offerta dell'aggiudicataria; che all'accoglimento del gravame si oppone il committente, che conferma la correttezza delle proprie valutazioni e dello svolgimento della procedura; che l'aggiudicataria non si è invece espressa; che la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso formulata dall'insorgente è stata respinta dal giudice delegato con decisione del 25 marzo 2021; che la ricorrente non ha replicato; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; che in quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine; che la ricorrente contesta innanzitutto la valutazione delle offerte in relazione al criterio di aggiudicazione relativo alla formazione professionale; che le disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato d'appalto rimandavano alla scheda tecnica informativa del 1° gennaio 2020 emanata dal Dipartimento del territorio per quanto attiene alla valutazione del criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale (pag. 9, pos. 224.900); che questa scheda tecnica informativa prevede di assegnare la nota per il suddetto criterio con il metodo illustrato nella tabella sottostante: Fascia numero dipendenti 1-3 4-7 8-12 13-20 21-30 31-45 46-65 66-90 >90 Totale numero lavoratori in formazione professionale 0 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 1 4.5 4.25 4 3.75 3.5 3 2.5 2.25 2 2 5.5 5.25 4.75 4.25 4 3.75 3.5 3.25 3 3 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 4 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 5 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 4.75 4.5 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 5.25 5 7 6 6 6 6 6 6 6 5.75 5.5 >7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 che i concorrenti erano tenuti a indicare il numero di collaboratori in perfezionamento professionale alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni; l'insorgente ne ha indicati 10 mentre l'aggiudicataria nessuno; che dal rapporto di valutazione del committente risulta che quest'ultimo, per assegnare il punteggio alla ricorrente per il predetto criterio, ha considerato 4 dipendenti in formazione professionale su un totale di 65 collaboratori dell'azienda; le ha quindi attribuito la nota 4.5 basandosi sulla tabella sopra riportata; che la ragione per cui il committente abbia conteggiato unicamente 4 dipendenti in formazione professionale a fronte di una dichiarazione di 10 non è data di sapere, esso non lo spiega nemmeno in questa sede; che sia come sia, volendo tenere conto di 10 dipendenti in formazione professionale, l'insorgente avrebbe ottenuto la nota 6, ossia 0.18 punti; che appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della deliberataria, che considera 0 dipendenti in formazione su 10 impiegati totali e le attribuisce quindi la nota 2.5; che pur rettificando la graduatoria, la ricorrente resterebbe in seconda posizione con 5.435 punti a fronte dei 5.635 dell'aggiudicataria; che l'insorgente sostiene infine che il committente avrebbe a torto omesso di comunicare agli altri concorrenti le correzioni operate sull'offerta della deliberataria, contrariamente a quanto annunciato nel capitolato d'appalto, inficiando in modo grave la trasparenza della procedura di delibera; che secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta agli atti; che nel foglio di correzione dell'elenco prezzi, a pag. 1 del capitolato, la stazione appaltante ha specificato che durante l'esame delle offerte il committente deve rettificare unicamente eventuali errori aritmetici, previa comunicazione a tutti i concorrenti; che nel caso concreto il committente ha corretto alcuni errori di calcolo nell'offerta dell'aggiudicataria, che è per finire risultata più economica di fr. 5'685.75 rispetto al prezzo indicato e riportato sul verbale di apertura delle offerte; nel merito delle correzioni, che appaiono del tutto legittime, la ricorrente non ha eccepito alcunché; che la mancata informazione ai concorrenti della rettifica è destinata a rimanere senza conseguenze; l'annullamento della delibera per una disattenzione di tale natura costituirebbe, nell'evenienza concreta, un inammissibile eccesso di formalismo: la stretta applicazione di regole procedurali non sarebbe infatti giustificata da alcun interesse degno di protezione, diverrebbe fine a sé stessa e complicherebbe in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale; che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto; che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è posta a carico della ricorrente, a cui è restituito l'anticipo versato in eccesso (fr. 700.-).

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera