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52.2021.367

Sanzione disciplinare

Ticino · 2021-07-23 · Italiano TI
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Sanzione disciplinare

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014,

n. 336 seg.).

3.   3.1. Tra i doveri professionali del notaio vi è anche l'obbligo di verità. L'atto autentico deve dunque essere conforme alla verità (cfr. anche art. 5 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015; RL 952.205). Ne va della sicurezza del diritto, fondata segnatamente sull'art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'obbligo di verità è anche il corollario dell'obbligo di fedeltà che incombe al notaio nei confronti dello Stato che gli ha delegato una parte del potere pubblico. Deriva dal diritto privato federale e s'impone ai Cantoni quale esigenza minima. Si può pure dedurre dal principio generale della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101] e 2 cpv. 1 CC; cfr. Mooser, op. cit., n. 177). 3.2. Nell'ambito di un atto di constatazione, qual è la redazione di un processo verbale di un'assemblea generale (cfr. Mooser, op. cit., n. 710; sui casi in cui è necessaria la forma autentica, cfr. Helke Drenckhan, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, Basilea 2014, n. 60.12), le indicazioni che il notaio protocolla, fondandosi sulle proprie constatazioni, devono corrispondere alla realtà (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; cfr. pure art. 5 cpv. 1 seconda frase LN). Ciò presuppone che il notaio si sia assicurato personalmente della realtà dei fatti che constata (cfr. Mooser, op. cit., n. 178). Per questi ultimi, egli assume un obbligo di verità assoluto (cfr. Mooser, op. cit., nota n. 520). Se si limita a riprendere le indicazioni fornitegli dal presidente o dagli scrutatori, deve farlo fedelmente al fine di adempiere al suo obbligo di verità (cfr. Mooser, op. cit., n. 207 e n. 711d). In tal caso, un obbligo di verità incombe anche al presidente rispettivamente agli scrutatori (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1107, 2864, 2881 segg., 3004 e 3006 seg.). Il notaio deve sempre far emergere dal processo verbale - il cui contenuto minimo è stabilito dall'art. 702 cpv. 2 CO - s e la constatazione è stata fatta da lui (che può ingaggiare la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 317 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) o dal presidente (che può, dal canto suo, rendersi colpevole del reato previsto dall'art. 253 CP; cfr. Mooser, op. cit., n. 711d). 3.3. Se si tratta di un'assemblea universale (cfr. art. 701 CO), tutti gli azionisti o i loro rappresentanti devono essere presenti, ciò di cui il notaio è chiamato a dare atto (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; Walter A. Stoffel, L'instrumentation des actes authentiques en droit de societés, in: Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007, pag. 207) . La verifica della loro presenza - che deve evidentemente perdurare durante l'intera assemblea (cfr. Peter Voser, Notarielle Pflichten bei gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen, in: Jürg Schmid, Gesellschaftsrecht und Notar, Zurigo 2016, pag. 142, 144 e 152) - come pure quella della capacità civile dei votanti e della regolarità dei poteri di rappresentanza dei presenti incombono in primo luogo al consiglio di amministrazione (cfr. art. 702 cpv. 1 CO; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 711d; Etienne Jeandin, La profession de notaire, Zurigo 2017, pag. 80 e pag. 203 seg.; Voser, op. cit., pag. 142 e 150; Stoffel, op. cit., pag. 207 segg.; Brückner, op. cit., n. 2808, 2863). Il notaio non è tenuto a procedere a queste verifiche; può e deve fidarsi delle affermazioni del presidente (perlomeno quando tale ruolo è assunto, come di regola, da un membro del consiglio di amministrazione), che deve fedelmente riportare nel processo verbale, senza doverle verificare di persona (cfr. Mooser, op. cit., n. 711d; Jeandin, op. cit., pag. 204; Voser, op. cit., pag. 142 e 153; Lukas Glanzmann/Claudia Walz Claudia, Entwicklungen und Tendenzen, in: Schmid, op. cit., pag. 33 seg.; Stoffel, op. cit., pag. 206 seg., 209; Brückner, op. cit., n. 2779, 2822 e 3004). Resta riservato il caso in cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del presidente. In quel caso, deve procedere personalmente a una verifica sommaria (cfr. Jeandin, op. cit., pag. 203; Voser, op. cit., pag. 142; Stoffel, op. cit., pag. 209; Brückner, op. cit., n. 2858, 2864 e 2888). Se rileva che, a dispetto di quanto dichiarato da chi la presiede, l'assemblea universale non è regolare, il notaio non può rogare l'atto ed è tenuto a indicarlo (cfr. Mooser, op. cit., n. 711d; Brückner, op. cit.,

n. 1107, 2776 e 3008; cfr. pure DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa, 120 IV 199 consid. 3d). Quanto appena illustrato vale anche per la constatazione delle delibere dell'assemblea (cfr. Jeandin, op. cit., pag. 203; Brückner, op. cit., n. 2779 e 2 857; Stoffel, op. cit., pag. 206). 3.4. I n caso di azioni al portatore, la legittimazione avviene mediante presentazione delle azioni, ritenuto tuttavia che il consiglio di amministrazione ha la possibilità di stabilire un altro modo di provare il possesso (cfr. 689 a cpv. 2 CO): di regola, ciò avviene tramite una banca che rilascia un attestato di deposito delle relative azioni o mediante consegna delle azioni alla sede della società per la durata dell'assemblea generale (cfr. Glanzmann/ Walz, op. cit., pag. 34; Roland von Büren/Walter A. Stoffel/ Rolf H. Weber, Grundriss des Aktienrechts, III ed., Zurigo 2011, n. 527 seg.).

4.   4.1. Come accennato in narrativa, nella decisione impugnata la Commissione ha essenzialmente rimproverato al notaio RI 1 di non avere proceduto a nessuna verifica circa la rappresentanza di tutti gli azionisti all'assemblea universale della __________ SA, malgrado fosse a conoscenza di circostanze che imponevano ulteriori chiarimenti. L'11 luglio 2014, pochi mesi prima della rogazione dell'atto, sarebbe infatti stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi proprio alla titolarità delle azioni della società. Ha dunque ritenuto che, a fronte di tale fatto e dell'urgenza della messa in liquidazione della società, il notaio non potesse limitarsi a riportare nell'atto pubblico le affermazioni del presidente, dando per scontato che l'amministratore unico fosse il rappresentante legittimato a decidere per tutti gli azionisti, senza alcuna verifica sulla reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di legittimazione del comparente. Ha inoltre criticato alcune formulazioni utilizzate nell'atto: oltre a quella con cui ha riportato la constatazione del presidente circa la presenza delle azioni (anziché degli azionisti), ha in particolare disapprovato quella che induceva a credere che la constatazione di tale presenza fosse avvenuta realmente (e non si fosse trattato di una semplice dichiarazione del presidente, non accertata dal notaio). 4.2. L'insorgente lamenta che la precedente istanza gli abbia a torto rimproverato di avere agito in malafede, rilevando come il suo interrogatorio dell'11 luglio 2014 riguardasse la falsificazione di un suo brevetto e non la titolarità delle azioni della __________ SA (benché il falso fosse stato apposto su un contratto di compravendita di azioni della stessa). Contesta inoltre che l' "urgenza" della sottoscrizione dell'atto avrebbe dovuto far nascere in lui dei sospetti. Eccessivamente formaliste sarebbero poi le critiche della Commissione circa la formulazione dell'accertamento del carattere totalitario dell'assemblea.

5.   5.1. Come visto (cfr. supra, consid. 3.2), per dottrina, se durante un'assemblea societaria, il notaio effettua lui stesso delle constatazioni, deve assicurarsi personalmente ch'esse corrispondano alla realtà. Diverso è se il notaio si limita a riportare a verbale (e indicare come tale) la constatazione effettuata dal presidente dell'assemblea: in tal caso, non sussiste di principio alcun obbligo di verificarne la correttezza. In particolare, in caso di assemblea universale giusta l'art. 701 CO, non sussiste alcun obbligo di verificare che la constatazione - che incombe al presidente - secondo cui tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati corrisponda alla realtà. Resta riservato il caso in cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle affermazioni del presidente (cfr. supra, consid. 3.3). In concreto, la Commissione non ha rimproverato al ricorrente la violazione di un obbligo generale del notaio di constatare, nell'ambito dell'istrumentazione di un verbale di assemblea generale universale, che tutti gli azionisti fossero presenti o rappresentati. Obbligo che, come visto, non è dato per legge, ritenuto che è il presidente ad assumere tale ruolo di verifica. Gli ha invece rimproverato di avere riportato nel controverso verbale le affermazioni del presidente senza procedere ad alcuna verifica circa la reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di legittimazione del comparente, malgrado dovesse nutrire dei dubbi circa il fatto che tutti gli azionisti fossero effettivamente rappresentati, dato che l'11 luglio 2014 (ovvero pochi mesi prima dell'assemblea in questione, tenutasi il 23 dicembre successivo), era stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi proprio alla titolarità delle azioni della società. Il ricorrente sostiene che il tema di quel verbale - che la Commissione non avrebbe neppure letto (lasciandosi fuorviare da un successivo verbale dell'8 ottobre 2020) - non fosse tanto la titolarità delle azioni della __________ SA, quanto piuttosto la falsificazione di un suo brevetto. 5.2. Ora, è ben vero che la Commissione si è essenzialmente fondata sul verbale dell'8 ottobre 2020 e solo indirettamente su quello dell'11 luglio 2014, a cui il primo faceva esplicito riferimento (cfr. in particolare, pag. 3, righe da 1 a 6, e pag. 4, righe da 23 a 27) e che l'insorgente ha prodotto soltanto in questa sede. Vero è pure che il tema di quel verbale era in primo luogo la falsificazione di un brevetto del ricorrente. D'altra parte, non si può trascurare che il brevetto falsificato (autentica di firme di P__________ e del compratore) concerneva proprio un contratto di compravendita di una parte del capitale azionario della __________ SA. Non si può quindi biasimare la Commissione per avere ritenuto che anche il verbale dell'11 luglio 2014 riguardasse fatti di rilevanza penale (…) concernenti proprio la titolarità delle azioni della società oggetto del rogito (cfr. risposta, pag. 1, oltre che decisione impugnata, pag. 5, consid. 4.3). Tant'è che, a ben vedere, non lo nega neppure il ricorrente, pur limitandosi a rilevare che tale aspetto è stato toccato solo marginalmente (cfr. replica, pag. 2). In queste circostanze, a torto l'insorgente si è accontentato di informare della falsificazione emersa P__________, il quale aveva immediatamente manifestato stupore e sconcerto, precisando che avrebbe fatto i passi necessari per chiarire la questione (cfr. verbale MP dell'11 luglio 2014 pag. 2, righe da 39 a 44). Non avendo più avuto alcuna notizia in merito, il notaio non poteva in particolare prestarsi, solo cinque mesi dopo, a rogare un verbale di un'assemblea universale degli azionisti che ha sancito la messa in liquidazione della società. E ciò senza neppure verificare se P__________ - amministratore unico della società - potesse effettivamente rappresentare tutte le azioni. A ciò aggiungasi che, come rilevato dalla precedente istanza, il ricorrente risulta avere verbalizzando che "il presidente personalmente costata che (…) (b) la totalità delle azioni della società (…) è presente", lasciando così effettivamente intendere che la constatazione sia avvenuta realmente, ciò che tuttavia non è possibile visto che le azioni erano depositate in banca (cfr. verbale MP P__________ del 23 settembre 2020, pag. 6, righe 8-9 in cui dà atto che le azioni non erano presenti). Al di là della formulazione - non del tutto felice (preferibile sarebbe senz'altro stata quella proposta dalla Commissione, secondo cui avrebbe dovuto essere indicato che il presidente "dichiara" che tutti gli "azionisti" sono presenti) - e a prescindere dal tema dell'urgenza (di cui anche il ricorrente aveva invero apparentemente già dato atto, cfr. verbale MP dell'8 ottobre 2020, pag. 3 in fine e 4), occorre convenire con la Commissione che, nelle concrete circostanze, il ricorrente non poteva limitarsi a riportare le affermazioni del presidente, senza procedere a ulteriori verifiche circa la legittimazione del fiduciario a rappresentare tutti gli azionisti. Anziché limitarsi ad avere l'impressione, senza peraltro avere alcuna conoscenza della fattispecie, che P__________ e la __________ SA fossero in un qualche modo stati vittima dell'agire delittuoso di terze persone (cfr. replica, pag. 3), ben avrebbe dovuto dubitare delle sue affermazioni e verificare la loro veridicità. E ciò a prescindere dal fatto che, venendo nominato liquidatore, avrebbe continuato a rappresentare la società (cfr. ricorso, pag. 7). Del resto, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, la messa in liquidazione non era affatto un atto "neutro" per la società (cfr. verbale dell'8 ottobre 2020, pag. 4, righe da 28 a 31). Avendo istrumentato l'atto qui in discussione nonostante i dubbi che avrebbe dovuto nutrire, l'insorgente è incorso in una violazione del suo dovere di verità.

6.   Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente. 6.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.534 citata consid. 9.1, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti). 6.2. In concreto, è innegabile che il notaio RI 1, omettendo le verifiche che gli si imponevano nelle concrete circostanze, ha infranto in modo grave delle norme attinenti all'attività di notaio, venendo meno al suo obbligo di verità, fondamentale per il corretto adempimento del suo ruolo istituzionale. Ciò vale a maggior ragione se si considera che la violazione commessa ha costretto il segnalante a promuovere una causa civile per annullare gli effetti nefasti dell'atto rogato (cfr. verbale del 22 giugno 2020 della Pretura di Lugano, sezione 1, da cui si evince che la causa è stata evasa nel senso che è stata accertata la nullità dell'assemblea generale tenutasi il 23 dicembre 2014). Neppure si possono trascurare le imprecisioni commesse nella formulazione delle clausole del rogito. A favore dell'insorgente depone invece l'assenza di precedenti disciplinari in ambito notarile. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

7.   7.1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. 7.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.02.2022 52.2021.367 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.02.2022 52.2021.367 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.02.2022 52.2021.367

Sanzione disciplinare

Incarto n. 52.2021.367 Lugano 10 febbraio 2022 2 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matea Pessina, Sarah Socchi vicecancelliera: Barbara Maspoli statuendo sul ricorso del 13 settembre 2021 dell'RI 1 contro la decisione del 23 luglio 2021 (n. 20.2020.24) con cui la Commissione di disciplina notarile gli ha inflitto una multa di fr. 2'500.- a titolo di sanzione disciplinare; ritenuto, in fatto A.

a. In data 23 dicembre 2014 il notaio RI 1 ha recepito in forma notarile un verbale di assemblea generale straordinaria della società __________ SA, con sede a __________. Il verbale fa stato del fatto che l'assemblea è stata presieduta da P__________, amministratore unico della società, il quale ha personalmente constatato che la totalità delle azioni della società, e cioè 100 (cento) azioni al portatore, da nominali CHF 1'000.- (mille) cadauna, è presente (lettera b). Di conseguenza l'assemblea è stata ritenuta universale ai sensi dell'art. 701 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). In quell'occasione la società è stata messa in liquidazione e l'amministratore unico ha dimissionato per essere nominato liquidatore. Tali modifiche sono poi state iscritte nel registro di commercio.

b. Il 20 novembre 2020, __________ - che ha indicato di essere, sin dalla sua costituzione, l'azionista unico della SA - ha segnalato alla Commissione di disciplina notarile (Commissione) l'operato del notaio, cui ha rimproverato di aver certificato, erroneamente e/o falsamente, la presenza della totalità del pacchetto azionario durante l'assemblea di liquidazione della __________ SA, il 23 dicembre 2014 . E ciò malgrado le azioni fossero in realtà sempre state custodite - in una cassetta di sicurezza a lui intestata prima e sotto sigillo notarile poi - presso una banca di Lugano. Il segnalante ha altresì illustrato come, in esito alle iniziative legali da lui intraprese, la Pretura di Lugano abbia per finire accertato la nullità dell'assemblea, ordinando la reiscrizione della società nel registro di commercio. Ha inoltre annotato di avere frattanto revocato ogni mandato fiduciario a suo tempo conferito a P__________, nei cui confronti era pure stato aperto, su sua iniziativa, un procedimento penale per amministrazione infedele aggravata (subordinatamente amministrazione infedele), falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, nell'ambito del quale il notaio RI 1 è stato sentito in qualità di persona informata sui fatti. Ha infine rilevato come la messa in liquidazione della A__________ SA gli abbia cagionato una serie di danni (quantificati in circa fr. 51'000.- e Euro 61'000.- complessivi). B.

a. Preso atto della segnalazione, il 27 novembre 2020 la Commissione ha aperto nei confronti del notaio RI 1 un procedimento disciplinare.

b. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha respinto ogni addebito mosso nei suoi confronti. Sulla scorta di un contributo dottrinale, ha anzitutto rilevato che la constatazione della presenza di tutti gli azionisti o dei loro rappresentanti incombe al consiglio di amministrazione, mentre il notaio, in buona fede, si limita a prenderne atto, senza avere l'obbligo di verificarla. Ha poi annotato come lo scopo delle norme concernenti l'assemblea totalitaria sia quello di tutelare gli azionisti minoritari assenti, non invece quello di garantire i terzi (segnatamente il registro di commercio) circa la veridicità delle constatazioni del verbale assembleare. Ha in particolare negato che il notaio abbia una "Vertrauensstellung" nei confronti dell'ufficiale del RC, sostenendo che possa e debba invece fidarsi delle affermazioni del presidente dell'assemblea. Nello specifico, ha rilevato di non avere avuto alcun dubbio riguardo al fatto che in occasione dell'assemblea l'amministratore unico fosse il rappresentante dell'azionista unico della società (peraltro costituita con suo rogito tramite la fiduciaria per cui P__________ lavora), sostenendo di avere agito in perfetta buona fede. C.   Con decisione del 23 luglio 2021, la Commissione ha pronunciato nei confronti del notaio RI 1 una multa di fr. 2'500.-. Ricordata la sua competenza prettamente disciplinare, la precedente istanza ha anzitutto escluso di potersi esprimere circa un'eventuale responsabilità civile del notaio. Pur riconoscendo che la verifica della presenza degli azionisti all'assemblea generale di una SA spetta in primo luogo al consiglio di amministrazione, ha tuttavia ritenuto che, in concreto, il notaio fosse a conoscenza di circostanze che imponevano ulteriori chiarimenti. Gli ha quindi rimproverato di avere istrumentato il qui controverso verbale dando per scontato che l'amministratore unico fosse il rappresentante legittimato a decidere per tutti gli azionisti, senza alcuna verifica sulla reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di legittimazione del comparente. Criticate altresì alcune formulazioni utilizzate nell'atto, ha quindi concluso che il pubblico ufficiale fosse incorso in una violazione del suo obbligo di verità. La sanzione è stata commisurata avuto riguardo alla gravità della violazione, alla mancata presa di coscienza della stessa e all'assenza di precedenti dell'interessato. D.   Avverso la predetta decisione, il notaio RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento rispettivamente postulando l'accertamento della nullità della sanzione. L'insorgente contesta la conclusione cui è giunta la precedente istanza, sostenendo di non avere avuto motivi per dubitare della qualità del comparente di rappresentante dell'azionista e di avere quindi agito in perfetta buona fede. Respinge inoltre le critiche della Commissione circa la formulazione dell'accertamento del carattere totalitario dell'assemblea, che ritiene eccessivamente formaliste. E.   Con la risposta, la precedente istanza si è riconfermata nel provvedimento impugnato, limitandosi a rilevare che il verbale d'interrogatorio prodotto dal ricorrente soltanto in questa sede non modificava in alcun modo la valutazione della fattispecie e la correttezza della decisione. F.   In replica, l'insorgente ha sostanzialmente ribadito le sue tesi e conclusioni. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 104 LN e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 104 LN e 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). L'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali, integrate dal verbale d'interrogatorio davanti al Ministero pubblico dell'11 luglio 2014, prodotto dal ricorrente. Non occorre invece dar seguito alla richiesta, invero formulata soltanto a titolo eventuale, di richiamare l'intero incarto penale n. __________ e di procedere all'audizione della procuratrice pubblica titolare di quell'inchiesta.

2.   2.1. La violazione dei doveri che incombono al notaio è sanzionata a livello disciplinare. C orollario della vigilanza assicurata dallo Stato al fine di garantire l'esercizio irreprensibile della professione e di preservare la fiducia del pubblico, la responsabilità disciplinare del notaio è regolata esaustivamente dal diritto cantonale (cfr. STA 52.2017.337 del 22 novembre 2017 consid. 3.1 e rimandi). 2.2. In Ticino, l'art. 20 cpv. 1 LN prevede la repressione in via disciplinare degli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore in relazione agli obblighi professionali o la fiducia che in lui ripone il pubblico. La norma precisa che la Commissione giudica tutte le violazioni alla legge sul notariato, al regolamento, alla legge sulla tariffa notarile, alle norme deontologiche e allo statuto. I doveri professionali del notaio non sono solo quelli definiti come tali nella LN, bensì tutte le regole che il notaio deve ossequiare nell'esercizio della sua attività, quali ad esempio le norme riguardanti le singole procedure di istrumentazione (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern del 19 marzo 2013, in: ZBGR 95/2014 pag. 242 consid. 4.1 e rif.; Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, II ed., Berna 2014,

n. 336 seg.).

3.   3.1. Tra i doveri professionali del notaio vi è anche l'obbligo di verità. L'atto autentico deve dunque essere conforme alla verità (cfr. anche art. 5 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine dei Notai del Cantone Ticino del 18 giugno 2015; RL 952.205). Ne va della sicurezza del diritto, fondata segnatamente sull'art. 9 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210). L'obbligo di verità è anche il corollario dell'obbligo di fedeltà che incombe al notaio nei confronti dello Stato che gli ha delegato una parte del potere pubblico. Deriva dal diritto privato federale e s'impone ai Cantoni quale esigenza minima. Si può pure dedurre dal principio generale della buona fede (cfr. art. 5 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101] e 2 cpv. 1 CC; cfr. Mooser, op. cit., n. 177). 3.2. Nell'ambito di un atto di constatazione, qual è la redazione di un processo verbale di un'assemblea generale (cfr. Mooser, op. cit., n. 710; sui casi in cui è necessaria la forma autentica, cfr. Helke Drenckhan, in: Handbuch Schweizer Aktienrecht, Basilea 2014, n. 60.12), le indicazioni che il notaio protocolla, fondandosi sulle proprie constatazioni, devono corrispondere alla realtà (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; cfr. pure art. 5 cpv. 1 seconda frase LN). Ciò presuppone che il notaio si sia assicurato personalmente della realtà dei fatti che constata (cfr. Mooser, op. cit., n. 178). Per questi ultimi, egli assume un obbligo di verità assoluto (cfr. Mooser, op. cit., nota n. 520). Se si limita a riprendere le indicazioni fornitegli dal presidente o dagli scrutatori, deve farlo fedelmente al fine di adempiere al suo obbligo di verità (cfr. Mooser, op. cit., n. 207 e n. 711d). In tal caso, un obbligo di verità incombe anche al presidente rispettivamente agli scrutatori (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, n. 1107, 2864, 2881 segg., 3004 e 3006 seg.). Il notaio deve sempre far emergere dal processo verbale - il cui contenuto minimo è stabilito dall'art. 702 cpv. 2 CO - s e la constatazione è stata fatta da lui (che può ingaggiare la sua responsabilità penale ai sensi dell'art. 317 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937; CP; RS 311.0) o dal presidente (che può, dal canto suo, rendersi colpevole del reato previsto dall'art. 253 CP; cfr. Mooser, op. cit., n. 711d). 3.3. Se si tratta di un'assemblea universale (cfr. art. 701 CO), tutti gli azionisti o i loro rappresentanti devono essere presenti, ciò di cui il notaio è chiamato a dare atto (cfr. Mooser, op. cit., n. 207; Walter A. Stoffel, L'instrumentation des actes authentiques en droit de societés, in: Ausgewählte Fragen zum Beurkundungsverfahren, Zurigo 2007, pag. 207) . La verifica della loro presenza - che deve evidentemente perdurare durante l'intera assemblea (cfr. Peter Voser, Notarielle Pflichten bei gesellschaftsrechtlichen Beurkundungen, in: Jürg Schmid, Gesellschaftsrecht und Notar, Zurigo 2016, pag. 142, 144 e 152) - come pure quella della capacità civile dei votanti e della regolarità dei poteri di rappresentanza dei presenti incombono in primo luogo al consiglio di amministrazione (cfr. art. 702 cpv. 1 CO; cfr. pure Mooser, op. cit., n. 711d; Etienne Jeandin, La profession de notaire, Zurigo 2017, pag. 80 e pag. 203 seg.; Voser, op. cit., pag. 142 e 150; Stoffel, op. cit., pag. 207 segg.; Brückner, op. cit., n. 2808, 2863). Il notaio non è tenuto a procedere a queste verifiche; può e deve fidarsi delle affermazioni del presidente (perlomeno quando tale ruolo è assunto, come di regola, da un membro del consiglio di amministrazione), che deve fedelmente riportare nel processo verbale, senza doverle verificare di persona (cfr. Mooser, op. cit., n. 711d; Jeandin, op. cit., pag. 204; Voser, op. cit., pag. 142 e 153; Lukas Glanzmann/Claudia Walz Claudia, Entwicklungen und Tendenzen, in: Schmid, op. cit., pag. 33 seg.; Stoffel, op. cit., pag. 206 seg., 209; Brückner, op. cit., n. 2779, 2822 e 3004). Resta riservato il caso in cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle dichiarazioni del presidente. In quel caso, deve procedere personalmente a una verifica sommaria (cfr. Jeandin, op. cit., pag. 203; Voser, op. cit., pag. 142; Stoffel, op. cit., pag. 209; Brückner, op. cit., n. 2858, 2864 e 2888). Se rileva che, a dispetto di quanto dichiarato da chi la presiede, l'assemblea universale non è regolare, il notaio non può rogare l'atto ed è tenuto a indicarlo (cfr. Mooser, op. cit., n. 711d; Brückner, op. cit.,

n. 1107, 2776 e 3008; cfr. pure DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa, 120 IV 199 consid. 3d). Quanto appena illustrato vale anche per la constatazione delle delibere dell'assemblea (cfr. Jeandin, op. cit., pag. 203; Brückner, op. cit., n. 2779 e 2 857; Stoffel, op. cit., pag. 206). 3.4. I n caso di azioni al portatore, la legittimazione avviene mediante presentazione delle azioni, ritenuto tuttavia che il consiglio di amministrazione ha la possibilità di stabilire un altro modo di provare il possesso (cfr. 689 a cpv. 2 CO): di regola, ciò avviene tramite una banca che rilascia un attestato di deposito delle relative azioni o mediante consegna delle azioni alla sede della società per la durata dell'assemblea generale (cfr. Glanzmann/ Walz, op. cit., pag. 34; Roland von Büren/Walter A. Stoffel/ Rolf H. Weber, Grundriss des Aktienrechts, III ed., Zurigo 2011, n. 527 seg.).

4.   4.1. Come accennato in narrativa, nella decisione impugnata la Commissione ha essenzialmente rimproverato al notaio RI 1 di non avere proceduto a nessuna verifica circa la rappresentanza di tutti gli azionisti all'assemblea universale della __________ SA, malgrado fosse a conoscenza di circostanze che imponevano ulteriori chiarimenti. L'11 luglio 2014, pochi mesi prima della rogazione dell'atto, sarebbe infatti stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi proprio alla titolarità delle azioni della società. Ha dunque ritenuto che, a fronte di tale fatto e dell'urgenza della messa in liquidazione della società, il notaio non potesse limitarsi a riportare nell'atto pubblico le affermazioni del presidente, dando per scontato che l'amministratore unico fosse il rappresentante legittimato a decidere per tutti gli azionisti, senza alcuna verifica sulla reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di legittimazione del comparente. Ha inoltre criticato alcune formulazioni utilizzate nell'atto: oltre a quella con cui ha riportato la constatazione del presidente circa la presenza delle azioni (anziché degli azionisti), ha in particolare disapprovato quella che induceva a credere che la constatazione di tale presenza fosse avvenuta realmente (e non si fosse trattato di una semplice dichiarazione del presidente, non accertata dal notaio). 4.2. L'insorgente lamenta che la precedente istanza gli abbia a torto rimproverato di avere agito in malafede, rilevando come il suo interrogatorio dell'11 luglio 2014 riguardasse la falsificazione di un suo brevetto e non la titolarità delle azioni della __________ SA (benché il falso fosse stato apposto su un contratto di compravendita di azioni della stessa). Contesta inoltre che l' "urgenza" della sottoscrizione dell'atto avrebbe dovuto far nascere in lui dei sospetti. Eccessivamente formaliste sarebbero poi le critiche della Commissione circa la formulazione dell'accertamento del carattere totalitario dell'assemblea.

5.   5.1. Come visto (cfr. supra, consid. 3.2), per dottrina, se durante un'assemblea societaria, il notaio effettua lui stesso delle constatazioni, deve assicurarsi personalmente ch'esse corrispondano alla realtà. Diverso è se il notaio si limita a riportare a verbale (e indicare come tale) la constatazione effettuata dal presidente dell'assemblea: in tal caso, non sussiste di principio alcun obbligo di verificarne la correttezza. In particolare, in caso di assemblea universale giusta l'art. 701 CO, non sussiste alcun obbligo di verificare che la constatazione - che incombe al presidente - secondo cui tutti gli azionisti sono presenti o rappresentati corrisponda alla realtà. Resta riservato il caso in cui il notaio abbia motivo di dubitare della veridicità delle affermazioni del presidente (cfr. supra, consid. 3.3). In concreto, la Commissione non ha rimproverato al ricorrente la violazione di un obbligo generale del notaio di constatare, nell'ambito dell'istrumentazione di un verbale di assemblea generale universale, che tutti gli azionisti fossero presenti o rappresentati. Obbligo che, come visto, non è dato per legge, ritenuto che è il presidente ad assumere tale ruolo di verifica. Gli ha invece rimproverato di avere riportato nel controverso verbale le affermazioni del presidente senza procedere ad alcuna verifica circa la reale presenza delle azioni al portatore o sull'esistenza di un'altra forma di legittimazione del comparente, malgrado dovesse nutrire dei dubbi circa il fatto che tutti gli azionisti fossero effettivamente rappresentati, dato che l'11 luglio 2014 (ovvero pochi mesi prima dell'assemblea in questione, tenutasi il 23 dicembre successivo), era stato interrogato dal Ministero pubblico su fatti relativi proprio alla titolarità delle azioni della società. Il ricorrente sostiene che il tema di quel verbale - che la Commissione non avrebbe neppure letto (lasciandosi fuorviare da un successivo verbale dell'8 ottobre 2020) - non fosse tanto la titolarità delle azioni della __________ SA, quanto piuttosto la falsificazione di un suo brevetto. 5.2. Ora, è ben vero che la Commissione si è essenzialmente fondata sul verbale dell'8 ottobre 2020 e solo indirettamente su quello dell'11 luglio 2014, a cui il primo faceva esplicito riferimento (cfr. in particolare, pag. 3, righe da 1 a 6, e pag. 4, righe da 23 a 27) e che l'insorgente ha prodotto soltanto in questa sede. Vero è pure che il tema di quel verbale era in primo luogo la falsificazione di un brevetto del ricorrente. D'altra parte, non si può trascurare che il brevetto falsificato (autentica di firme di P__________ e del compratore) concerneva proprio un contratto di compravendita di una parte del capitale azionario della __________ SA. Non si può quindi biasimare la Commissione per avere ritenuto che anche il verbale dell'11 luglio 2014 riguardasse fatti di rilevanza penale (…) concernenti proprio la titolarità delle azioni della società oggetto del rogito (cfr. risposta, pag. 1, oltre che decisione impugnata, pag. 5, consid. 4.3). Tant'è che, a ben vedere, non lo nega neppure il ricorrente, pur limitandosi a rilevare che tale aspetto è stato toccato solo marginalmente (cfr. replica, pag. 2). In queste circostanze, a torto l'insorgente si è accontentato di informare della falsificazione emersa P__________, il quale aveva immediatamente manifestato stupore e sconcerto, precisando che avrebbe fatto i passi necessari per chiarire la questione (cfr. verbale MP dell'11 luglio 2014 pag. 2, righe da 39 a 44). Non avendo più avuto alcuna notizia in merito, il notaio non poteva in particolare prestarsi, solo cinque mesi dopo, a rogare un verbale di un'assemblea universale degli azionisti che ha sancito la messa in liquidazione della società. E ciò senza neppure verificare se P__________ - amministratore unico della società - potesse effettivamente rappresentare tutte le azioni. A ciò aggiungasi che, come rilevato dalla precedente istanza, il ricorrente risulta avere verbalizzando che "il presidente personalmente costata che (…) (b) la totalità delle azioni della società (…) è presente", lasciando così effettivamente intendere che la constatazione sia avvenuta realmente, ciò che tuttavia non è possibile visto che le azioni erano depositate in banca (cfr. verbale MP P__________ del 23 settembre 2020, pag. 6, righe 8-9 in cui dà atto che le azioni non erano presenti). Al di là della formulazione - non del tutto felice (preferibile sarebbe senz'altro stata quella proposta dalla Commissione, secondo cui avrebbe dovuto essere indicato che il presidente "dichiara" che tutti gli "azionisti" sono presenti) - e a prescindere dal tema dell'urgenza (di cui anche il ricorrente aveva invero apparentemente già dato atto, cfr. verbale MP dell'8 ottobre 2020, pag. 3 in fine e 4), occorre convenire con la Commissione che, nelle concrete circostanze, il ricorrente non poteva limitarsi a riportare le affermazioni del presidente, senza procedere a ulteriori verifiche circa la legittimazione del fiduciario a rappresentare tutti gli azionisti. Anziché limitarsi ad avere l'impressione, senza peraltro avere alcuna conoscenza della fattispecie, che P__________ e la __________ SA fossero in un qualche modo stati vittima dell'agire delittuoso di terze persone (cfr. replica, pag. 3), ben avrebbe dovuto dubitare delle sue affermazioni e verificare la loro veridicità. E ciò a prescindere dal fatto che, venendo nominato liquidatore, avrebbe continuato a rappresentare la società (cfr. ricorso, pag. 7). Del resto, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, la messa in liquidazione non era affatto un atto "neutro" per la società (cfr. verbale dell'8 ottobre 2020, pag. 4, righe da 28 a 31). Avendo istrumentato l'atto qui in discussione nonostante i dubbi che avrebbe dovuto nutrire, l'insorgente è incorso in una violazione del suo dovere di verità.

6.   Ferme queste premesse, resta da statuire in merito alla sanzione da infliggere al ricorrente. 6.1. In caso di violazione della legge notarile, l'art. 97 cpv. 1 LN prevede le misure disciplinari seguenti:

- l'avvertimento;

- l'ammonimento;

- la multa fino a fr. 20'000.-;

- la sospensione dall'esercizio o il divieto definitivo di esercitare, misure da pubblicarsi sul Foglio ufficiale. La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio del notariato o con il divieto definitivo di esercitare (art. 97 cpv. 2 LN). L'art. 98 cpv. 1 LN precisa che nella commisurazione delle misure disciplinari devono essere considerati la rilevanza del fatto, l'intensità del dolo, il grado della colpa, nonché le possibili conseguenze derivanti dalle mancanze e in genere il comportamento del notaio. La Commissione gode di un certo margine di apprezzamento nella scelta della misura disciplinare, nella fissazione dell'importo di un'eventuale multa o della durata della sospensione dall'esercizio della professione. L'autorità deve tuttavia attenersi al rispetto dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento e, in generale, la sanzione deve rispondere a un interesse pubblico. Occorre considerare lo scopo che la sanzione disciplinare deve raggiungere - che di principio non è tanto quello di punire il trasgressore, quanto piuttosto quello di garantire che in futuro questi eserciti in maniera ineccepibile la sua funzione - e scegliere il provvedimento adatto, necessario e proporzionato a tale fine. La sanzione deve essere fissata in maniera appropriata in funzione della natura e della gravità della violazione dei doveri legati all'esercizio della pubblica funzione. L'autorità terrà in particolare conto della colpa del trasgressore, degli interessi minacciati o lesi, del modo in cui il notaio ha svolto la sua funzione in precedenza, così come del comportamento da lui tenuto durante la procedura disciplinare (cfr. STA 52.2018.534 citata consid. 9.1, 52.2016.158 del 21 aprile 2017 consid. 5.1 e riferimenti). 6.2. In concreto, è innegabile che il notaio RI 1, omettendo le verifiche che gli si imponevano nelle concrete circostanze, ha infranto in modo grave delle norme attinenti all'attività di notaio, venendo meno al suo obbligo di verità, fondamentale per il corretto adempimento del suo ruolo istituzionale. Ciò vale a maggior ragione se si considera che la violazione commessa ha costretto il segnalante a promuovere una causa civile per annullare gli effetti nefasti dell'atto rogato (cfr. verbale del 22 giugno 2020 della Pretura di Lugano, sezione 1, da cui si evince che la causa è stata evasa nel senso che è stata accertata la nullità dell'assemblea generale tenutasi il 23 dicembre 2014). Neppure si possono trascurare le imprecisioni commesse nella formulazione delle clausole del rogito. A favore dell'insorgente depone invece l'assenza di precedenti disciplinari in ambito notarile. Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica pertanto di confermare la multa inflitta dalla Commissione. La sanzione così commisurata, situata nella fascia inferiore di quanto previsto dalla norma, risulta tutto sommato opportunamente ragguagliata alle circostanze del caso concreto e senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Tiene adeguatamente conto dell'incensuratezza del ricorrente e appare sufficiente a richiamarlo al rispetto dei principi deontologici che sono stati in concreto disattesi.

7.   7.1. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. 7.2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera