Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del giudizio impugnato, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAmm). Se egli fosse legittimato a ricorrere davanti al Consiglio di Stato è invece questione di merito (cfr. consid. 2). Riservato quanto detto al consid. 1.3, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è quindi ricevibile in ordine.
E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione, presente e passata, dei luoghi e dell'oggetto delle contestazioni emerge con sufficiente chiarezza dalle fotografie agli atti, dalle immagini visibili su Google Maps e Google Street View (cfr. a quest'ultimo riguardo, STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5, 1C_138/2014 del 3 ottobre 2014 consid. 2.3, 1C_326/2011 del 22 marzo 2012 consid. 2.1) e dalle immagini pubblicate sul geoportale dell'Ufficio federale della topografia swisstopo: map.geo.admin.ch, "SWISSIMAGE Viaggio nel tempo". A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare quindi idoneo ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
E. 1.3 Oggetto del presente giudizio è unicamente la decisione del 18 maggio/10 giugno 2020, confermata del Consiglio di Stato, di negare la necessità di avviare una procedura di rilascio del permesso edilizio, ovvero di sollecitare l'inoltro di una domanda di costruzione (in sanatoria), per le piante che sorgono all'interno dei mapp. __________ e __________. Nella misura in cui il ricorrente chiede che sia fatto ordine di inoltrare una domanda di costruzione (pure) per la siepe a confine con la strada, la domanda, nuova, è irricevibile (art. 70 cpv. 2 LPAmm).
E. 2 pto. n. 2.1). Riallacciandosi al previgente art. 38 NAPR 1983, abrogato nel 1995, che prevedeva una limitazione dell'altezza degli edifici posti a valle dei punti panoramici (nel senso che l'altezza al colmo, misurata a mezzaria della costruzione, non doveva superare la quota stradale), la norma ha in sostanza reintrodotto una limitazione dell'altezza massima degli edifici principali posti a valle delle tratte panoramiche, la quale, misurata in mezzeria della facciata posta longitudinalmente alla strada, non deve oltrepassare 1.00 m dalla quota stradale. Ha inoltre esteso tale limitazione d'altezza ad altre opere, precisando che vale anche per le costruzioni accessorie, per ogni tipo di cinta, nonché siepi e piantagioni. Ciò detto, secondo il ricorrente il termine piantagioni rinvia chiaramente alle piante a dimora sul fondo . A suo avviso, la norma, il cui scopo sarebbe d'impedire la limitazione della vista, non si applicherebbe dunque soltanto alle piante (siepi o altre piantagioni) messe a dimora sul confine, ma anche a quelle situate all'interno dei fondi. Da qui la necessità di avviare la procedura di autorizzazione a posteriori. Il Municipio sostiene invece che le piante in esame non sottostanno alla norma poiché messe a dimora prima della sua adozione (cfr. risposta del 30 agosto 2021, pto. 2.4). Afferma nondimeno che è abbastanza pacifico che in applicazione delle NAPR attualmente in vigore una piantagione come quella in questione non verrebbe autorizzata (cfr. duplica del 24 novembre 2011, pto. 2). Implicitamente ed indirettamente, l'Esecutivo comunale sembra quindi dare atto - non per il caso concreto, ma in termini generali - della necessità di un permesso (pure) per le piante messe a dimora all'interno delle proprietà lungo le tratte panoramiche. Tesi, questa, che appare invero in contrasto con quella espressa nel quadro della procedura sfociata nel giudizio governativo (n. 1123) del 27 febbraio 2019 (cfr. consid. D.2 e E.2; cfr. pure duplica del 25 novembre 2021 dei resistenti, pag. 5 seg.), ove il Municipio aveva sostenuto che l'art. 29 cpv. 8 NAPR, oltre agli edifici principali ed accessori, sarebbe fondamentalmente applicabile soltanto alle opere di cinta, a prescindere che siano formate da muri (o altri elementi pieni analoghi) o da siepi o altre tipologie di piantagioni. Ora, pur dando atto al ricorrente che l'art. 29 cpv. 8 NAPR è finalizzato a preservare la godibilità del panorama lungo le tratte panoramiche, la tesi ricorsuale, secondo cui tale norma si applicherebbe indistintamente a tutte le piante, a prescindere dalla loro ubicazione, ed osterebbe quindi a qualsiasi pianta presente sui fondi a valle delle tratte panoramiche che oltrepassa la quota di 1.00 m dalla quota stradale, non appare supportata né dai materiali legislativi né dallo scopo della norma. Dai primi, che invero non si confrontano espressamente con la problematica delle piantagioni , non emerge affatto la volontà di impedire la messa a dimora di qualsiasi pianta suscettibile di elevarsi al di sopra del citato limite, rispettivamente di imporne la capitozzatura una volta raggiunto tale livello (cfr., in merito alle conseguenze della capitozzatura, doc. 9 citato: Compendio alle perizie tecniche del giugno 2020, pag. 6). Neppure lo scopo della norma lo pretende. Come giustamente sostengono i resistenti, le piante/gli alberi sono invero un elemento qualificato e qualificante del paesaggio e, quindi, del panorama che la norma intende tutelare. L'obiettivo di preservare la vista sul piano di Magadino ed il lago non può dunque sfociare nella limitazione generalizzata auspicata dal ricorrente, che, in pratica, equivarrebbe quantomeno a un divieto di essenze d'alto fusto. Chiaramente il vincolo collegato alle tratte panoramiche definite dal piano regolatore implica tuttavia dei limiti e, fatto salvo quando indicato al consid. 6, impone per principio d'intervenire, preventivamente o a posteriori, perlomeno laddove la messa a dimora di piante all'interno di un fondo comporti, a seguito della loro disposizione sul terreno e della loro densità, un effetto di schermatura paragonabile a quello di un'opera di cinta o di un edificio. In difetto, il vincolo in discussione sarebbe facilmente eludibile, arretrando dal confine le siepi o le altre piantagioni ad esse assimilabili. Deve quindi trattarsi di una barriera vegetale di una certa consistenza, tale da impedire concretamente la visuale, come esplicitato in altri ordinamenti comunali (cfr. art. 20 cpv. 4 delle norme particolari d'attuazione del piano regolatore intersezionale di Capriasca). Non basta dunque che qualche tronco o fronda si frapponga tra l'osservatore e lo scenario antistante. Preservato è il panorama, che, come detto, comprende anche il mondo vegetale, non la vista libera da qualsiasi ostacolo arboreo. Ferme queste premesse, in concreto occorre rilevare che sui mapp. __________ e __________ sono presenti, oltre alla siepe di lauroceraso a confine con la strada e con la part. __________, svariate essenze, in particolare: tre cipressi, un acero palmato, due camelie, un rododendro arboreo, un'araucaria del Cile, un nespolo del Giappone, una camelia, alcune palme nonché arbusti di vario genere (cfr. fotografie agli atti e immagini reperibili su Google Maps e Google Street View; cfr. pure, doc. 6 e 9 annessi alla risposta del 10 settembre 2020 dei resistenti davanti al Governo). Perlopiù arretrate dalla strada e disposte in punti differenti del giardino (cfr. doc. 9 citato: Compendio alle perizie tecniche del giugno 2020, pag. 10 seg., planimetria in scala 1:300), queste essenze (di alto fusto) non appaiono suscettibili, quand'anche superino l'altezza di un metro dal piano stradale, di ostacolare la godibilità del panorama tutelata dall'art. 29 cpv. 8 NAPR. Tutto sommato, non si distinguono dalla ricca vegetazione presente nel comparto collinare di Brissago, caratterizzato da un'edificazione estensiva contornata da importanti spazi verdi (cfr. fotografie agli atti e immagini reperibili su Google Map e Google Street View). Rientrano inoltre nel normale sfruttamento di un giardino privato situato in zona edificabile. In quanto tali, non generano dunque particolari ripercussioni sull'ambiente circostante e sul paesaggio, tali da esigere, in base all'art. 22 cpv. 1 LPT, un permesso edilizio. Da questo profilo, la fattispecie in esame si discosta in maniera evidente dai casi in cui il Tribunale federale e questa Corte hanno ritenuto che la messa a dimora di piante soggiacesse all'obbligo di licenza edilizia. Lo stesso non può dirsi, invece, del complesso di vegetazione mista di piante ed arbusti, composto prevalentemente da ceppi di lauroceraso - ossia la stessa essenza della siepe
- sviluppatisi in forma arborea (cfr. doc. 9 citato: Perizia tecnica del settembre 2016, pag. 6 e Perizia tecnica del settembre 2017, pag. 3 e 8), presente nello spazio - lungo ca. 19.00 m (cfr. SIFTI) - intercorrente tra il sub. B del mapp. __________ e il confine con la part. __________, nell'angolo sud-ovest del mapp. __________. Complesso di vegetazione, questo, che, per disposizione e densità, crea di fatto un effetto di schermatura paragonabile a quello di una siepe (cfr. planimetria menzionata; doc. 9: Perizia tecnica del settembre 2017, pag. 3 seg. e 8; fotografie agli atti) e che, nella misura in cui s'eleva oltre l'altezza di un metro dal piano stradale, non può essere considerato irrilevante dal profilo dell'art. 22 cpv. 1 LPT, tenuto conto della sensibilità dei luoghi derivante dall'entrata in vigore dell'art. 29 cpv. 8 NAPR. Ciò detto, è pertanto a torto che il Governo, che non si è peraltro confrontato con la particolare situazione dei fondi dei resistenti, ubicati a valle di una tratta panoramica, ha genericamente escluso l'esigenza di un permesso (anche) per questa porzione di vegetazione. Se, in concreto, si potesse/possa comunque prescindere dalla presentazione di una domanda in sanatoria, è questione che verrà esaminata al consid. 6. 5.2. In Ticino, la legge edilizia cantonale del 15 gennaio 1940 (LE 1940; BU 1940, 242) non conteneva disposizioni specifiche relative alle piante e, in particolare, a quelle messe a dimora all'interno dei fondi. Con la LE del 19 febbraio 1973 (LE 1973; BU 1974, 49), in vigore dal 1° marzo 1974, la situazione non è sostanzialmente mutata. L'art. 8 cpv. 2 si limitava infatti a contemplare la possibilità che i regolamenti edilizi comunali prevedessero l'obbligo di uno speciale permesso per l'abbattimento di determinate specie di alberi o gruppi d'alberi che concorrevano a formare la bellezza e la caratteristica del paesaggio. Norma, questa, ulteriormente precisata nell'art. 6 del regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 (RLE 1974). D'altro canto, l'art. 37 cpv. 1 lett. f RLE 1974 prevedeva che le opere di cinta (tra cui rientrano le siepi vegetali) aventi un'altezza inferiore a 1 m erano esenti da qualsiasi permesso, mentre quelle aventi un'altezza non superiore a 1.50 m erano soggette a (procedura di) notifica in base all'art. 36 cpv. 1 lett. c. A loro volta, la vigente LE del 13 marzo 1991 (RL 705.100), in vigore dal 1° gennaio 1993, e il relativo regolamento di applicazione del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) hanno lasciato essenzialmente invariata la situazione. L'art. 6 cpv. 1 n. 4 RLE ribadisce infatti che le opere di cinta sono assoggettate alla procedura della notifica nella zona edificabile. Nulla di particolare è poi deducibile dall'art. 3 lett. g RLE, secondo cui non soggiace a licenza edilizia la sistemazione di orti e giardini con le usuali attrezzature di arredo . A prescindere dal fatto che, come detto (cfr. consid. 5.1.1), il diritto cantonale non potrebbe esentare da permesso ciò che richiede un'autorizzazione in base all'art. 22 cpv. 1 LPT, la norma non concerne elementi vegetali, ancorché la messa a dimora di piante possa anch'essa costituire una forma di arredo, ma elementi (impianti, strutture, ecc.) artificiali ( attrezzature ), prodotti dall'uomo, e destinati al normale sfruttamento di un orto o giardino privato (come, ad esempio, giochi per bambini , ecc.). Tutto considerato, il diritto cantonale non porta dunque a conclusioni diverse rispetto a quanto indicato sopra.
6. Di principio, le domande di costruzione in sanatoria vanno giudicate sulla base del diritto in vigore al momento della realizzazione, a meno che quello posteriore risulti più favorevole (cfr. al riguardo: DTF 123 II 248 consid. 3a/bb; STF 1C_179/2013 del 15 agosto 2013 consid. 1.2; cfr. tra tante, STA 52.2021.29 citata consid. 6, 52.2018.21 del 25 febbraio 2019 consid. 5.3; Scolari , op. cit., n. 1282 ad art. 43 LE). Come accennato, l'art. 29 cpv. 8 NAPR è entrato in vigore con l'approvazione della variante da parte del Consiglio di Stato in data 12 febbraio 2008. Precedentemente, non vi era alcuna restrizione per le piante messe a dimora all'interno dei fondi a valle delle tratte panoramiche. Unicamente gli edifici (tra il 1983 ed il 1995) e le cinte (dal 1995) erano infatti soggetti a limitazioni destinate a preservare la vista. Ora, considerato che quantomeno a far tempo dagli anni '90 del secolo scorso il complesso di vegetazione qui in discussione presentava dimensioni sostanzialmente analoghe a quelle odierne (cfr. immagini aeree del 1989, 1995 e 1999 pubblicate sul geoportale federale di swisstopo; cfr. doc. 6 e doc. 9 citati), ne consegue anzitutto che al momento della loro piantagione le controverse piante sono state messe a dimora in modo formalmente e materialmente legittimo, non essendo (ancora) soggette a permesso rispettivamente non ostandovi a quel tempo alcuna norma di diritto materiale. Nella misura in cui l'art. 29 cpv. 8 NAPR non era ancora entrato in vigore, non sussisteva infatti alcun interesse ad un controllo preventivo (cfr. supra, consid. 5.1.5), né alcun contrasto (segnatamente dal profilo dell'altezza) con il diritto materiale. D'altro canto, l'art. 29 cpv. 8 NAPR non era/è di principio applicabile alla fattispecie retroattivamente, ostandovi il principio di non retroattività delle leggi (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3c; Matthias Kradolfer , Rückwirkung im Verwaltungsrecht, in: Recht 2022, pag. 55 segg., 59). Dalla norma non può in particolare essere dedotto l'obbligo di capitozzare o potare le piante preesistenti, divenute in constrasto con il nuovo diritto, come del resto non è previsto - nessuno lo pretende - di intervenire con misure di demolizione parziale sulle costruzioni (muri di cinta e edifici) preesistenti che non dovessero rispettare la nuova disposizione. Quantomeno nella misura in cui le loro dimensioni sono rimaste sostanzialmente analoghe, la sua entrata in vigore non ha dunque esplicato conseguenze sul complesso di piante qui in esame. Esse restano quindi legali dal profilo formale e, in quanto in contrasto con i nuovi limiti d'altezza, beneficiano comunque, come giustamente sostiene il Municipio, della tutela delle situazioni acquisite (cfr. STA 52.2000.167 del 7 gennaio 2002 consid. 6; Konrad Willi , Die Besitzstandsgarantie für vorschriftswidrige Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzonen, Zurigo 2003, pag. 26; Magdalena Ruoss Fierz , Massnahmen gegen illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo 1999, pag. 31; cf
r. pure Lukas Roos , Pflanzen im Nachbarrecht, Zurigo 2002, in: ZStP-Zürcher Studien zum Privatrecht, Band.
n. 176, pag. 233 segg., 235). Diversamente da quanto preteso, non porta ad altro risultato il fatto che nel tempo, per loro natura, le piante crescano, e questo già solo perché in concreto non risulta che a far tempo dall'entrata in vigore dell'art. 29 cpv. 8 NAPR la situazione si sia modificata in modo rilevante. Da questo punto di vista si deve ritenere che le piante, perlomeno nella misura in cui mantengono essenzialmente lo stesso sviluppo, siano in linea di principio protette nella loro situazione finché non muoiano o vengano tagliate (art. 66 cpv. 1 LST; cfr. Roos , op. cit, pag. 235). Restano riservati i casi in cui sussista un problema di polizia delle costruzioni in senso stretto, segnatamente qualora costituiscano un pericolo per la circolazione e sicurezza stradali (cfr. STA 52.2011.191 del 1° febbraio 2012 consid. 2.1 e 2.4), ciò che nessuno pretende nella fattispecie. In queste circostanze, non risulta quindi giustificato avviare una procedura di rilascio del permesso a posteriori.
E. 2.1 L'art. 8 cpv. 1 LE prevede, tra l'altro, che contro il rilascio della licenza edilizia può fare opposizione ogni persona che dimostri un interesse legittimo. Coloro che in base al precitato articolo hanno fatto opposizione sono inoltre legittimati a ricorrere davanti al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 2 LE). La legittimazione a fare opposizione e a ricorrere in materia edilizia si giudica secondo gli stessi criteri: occorre cioè un interesse legittimo. Secondo costante giurisprudenza, l'opponente non è dunque legittimato a ricorrere soltanto perché nel termine di pubblicazione ha manifestato la sua avversione alla domanda di costruzione; il riconoscimento della sua legittimazione attiva presuppone anche ch'egli appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività. Esige inoltre che sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere. Oltre a essersi tempestivamente opposto alla domanda, l'opponente che ricorre deve quindi cumulativamente dimostrare: (a) di versare in una situazione per cui risulta toccato dalla decisione impugnata in modo particolare, ossia in misura superiore a quella degli altri membri della comunità e (b) di essere portatore di un interesse degno di protezione a contestare gli inconvenienti che gli derivano dalla decisione, ritenuto che un interesse di mero fatto è sufficiente. È invece esclusa l' actio popularis (DTF 133 II 409 consid. 3.1 con rinvii; cfr., fra le tante, STA 52.2012.482 del 26 aprile 2013 con rinvii, 5 2.2002.52/54/55/56/75 del 4 febbraio 2003 consid. 2.1). N on basta pertanto che il ricorso venga inoltrato unicamente a favore di un interesse generale della comunità, segnatamente all'applicazione corretta del diritto (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.3; STF 1C_2/2015 del 9 gennaio 2015 consid. 3). Tale giurisprudenza, applicabile mutatis mutandis a chi chiede al Municipio di accertare che un'opera non è sorretta da una licenza edilizia, rispettivamente sollecita l'avvio della procedura di rilascio del permesso, nell'ambito della quale possa far valere i suoi diritti, conserva tuttora la sua valenza in applicazione dell'art. 65 cpv. 1 LPAmm. Norma, quest'ultima, che, analogamente al diritto processuale federale cui è ispirata (cfr., in particolare, art. 89 cpv. 1 lett. b e c della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), prevede espressamente che ha diritto di ricorrere chi, segnatamente, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Nell'interesse di una congruente interpretazione di questi concetti del diritto processuale federale e cantonale, e considerato che la legittimazione attiva presso le istanze cantonali non può essere più restrittiva che dinanzi all'Alta Corte (cfr. art. 111 cpv. 1 LTF), il Tribunale tiene conto della giurisprudenza federale in tema di legittimazione ricorsuale dei vicini e delle persone toccate da immissioni (cfr. STA 52.2015.61 del 15 novembre 2016 in RtiD II-2017
n. 12 consid. 2.1 e 2.2, 52.2016.601 del 6 febbraio 2018 consid. 2.1; cfr. pure: STF 1C_22/2017 del 29 agosto 2017 consid. 3).
E. 2.2 e rimandi; STA 52.2016.62 del 16 dicembre 2016 consid. 2.2; René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler , Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Eine Übersicht über die Rechtsprechung zur materiellen Beschwerdebefugnis Dritter im öffentlichen Verfahrensrecht, Berna 2018, n. 65 e 98 segg. e rimandi).
E. 2.3 Nel caso concreto, è fuor di dubbio che il ricorrente, quale proprietario del mapp. __________ situato a monte di via __________, alle spalle quindi dei fondi dei resistenti, si trova in una relazione particolarmente stretta e intensa con l'oggetto del contendere, segnatamente dal profilo spaziale, senz'altro superiore a quella degli altri membri della comunità. Avendo egli inoltre eccepito gli inconvenienti dal profilo della visuale che le controverse piante gli arrecherebbero, nulla osta a ritenerlo portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a contestare il mancato avvio della procedura di rilascio del permesso edilizio, premessa indispensabile per poi dolersi dei pretesi pregiudizi che la contestata situazione gli causerebbe. Diversamente da quanto assumono i resistenti, non porta ad altra conclusione il tempo trascorso dalla messa a dimora delle piante. Aspetto, questo, che non è di rilievo ai fini della legittimazione, ma semmai per il merito della questione. Ferme queste premesse, quantomeno nel risultato, la decisione del Governo di ammettere la legittimazione ricorsuale dell'insorgente va esente da critiche. Se sia a giusta ragione che l'Esecutivo cantonale ha tutelato il diniego municipale di avviare una procedura di rilascio del permesso in sanatoria, è questione (di merito) che verrà esaminata in appresso (cfr., in particolare, consid. 5 e 6).
3. 3.1. Preliminarmente vanno disattese le generiche censure con cui il ricorrente lamenta denegata giustizia, un accertamento errato e arbitrario dei fatti e una violazione del divieto d'arbitrio, dato che queste censure si esauriscono in sostanza in una critica delle decisioni municipale e governativa impugnate, che a torto avrebbero negletto la portata delle controverse piante e la necessità di un permesso. Se le contestate decisioni siano da tutelare, quantomeno nel risultato, è oggetto dei successivi considerandi. 3.2. Pure da rigettare è l'eccezione, accennata superficialmente, di carente motivazione. In effetti, nella propria risoluzione il Consiglio di Stato, seppur succintamente, ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di confermare la decisione municipale. Stabilito che lo scritto del 10 giugno 2020 del Municipio costituisce una decisione (impugnabile), l'Esecutivo cantonale ha escluso che le piante presenti sui fondi costituissero delle costruzioni soggette a licenza edilizia, rilevando in particolare che le piante in esame, di generi differenti, piantate in diversi punti del fondo e messe a dimora nel corso degli anni '50-'60, non costituirebbero una barriera equiparabile a una recinzione. Inoltre, trattandosi di vegetali viventi, destinati a una continua crescita, ha reputato che la loro esistenza fosse difficilmente esaminabile in base a parametri edificatori fissi . La circostanza che il ricorrente non condivida queste deduzioni non significa ovviamente che si sia confrontati con una motivazione insufficiente. La fondatezza o meno delle considerazioni sviluppate dal Governo è questione che attiene al merito. Del resto, il ricorso e la replica presentati dimostrano che l'insorgente ha potuto impugnare con cognizione di causa il giudizio governativo. Non sussiste quindi alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
4. 4.1. L'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria è una decisione amministrativa, incoercibile, mediante la quale l'autorità, accertato che una determinata opera edilizia non è sorretta da un valido permesso, sollecita il proprietario a collaborare all'accertamento formale della sua conformità col diritto materiale concretamente applicabile. Essenzialmente, il suo scopo è quindi quello di promuovere l'apertura di un procedimento destinato a stabilire se l'opera e/o l'utilizzazione formalmente abusive, siccome prive di un titolo che le autorizzi, possano beneficiare di un permesso in sanatoria oppure, in caso negativo, configurino una violazione materiale della legge, suscettibile di giustificare l'adozione di misure di ripristino di una situazione conforme al diritto applicabile. Anche nei casi dubbi l'autorità è tenuta a esigere l'avvio di una procedura volta al rilascio della licenza edilizia a posteriori. Spesso è in effetti solo nell'ambito di una valutazione più approfondita, come quella derivante dall'esame di una domanda di costruzione, che è possibile cogliere le implicazioni giuridiche di una determinata costruzione e/o utilizzazione (cfr. RtiD I-2006 n. 34 consid. 1.2.2; RDAT I-1994 n. 58 consid. 2c; STA 52.2017.469 del 12 ottobre 2018 consid. 2.1, 52.2012.473 del 25 novembre 2013 consid. 3.2) e stabilire se l'intervento in questione necessiti concretamente di un'autorizzazione (cfr. STA 52.2017.469 citata consid. 2.1 e rinvii). 4.2. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non è, di principio, soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori sussiste in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la sua utilizzazione) fosse conforme al diritto è difatti rilevante allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] e art. 86 del relativo regolamento di applicazione del 20 dicembre 2011 [RLst; RL 701.110]; cfr. pure, per gli edifici fuori della zona edificabile, DTF 136 II 359 consid. 6; STF 1A.17/2004 del 19 maggio 2004 consid. 2.2.5-2.2.7, pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384 segg. con commento redazionale; STF 1C_514/2011 del 6 giugno 2012 consid. 5.4 ). Di norma, il proprietario gravato dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso (STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 3.2, 52.2017.469 citata consid. 2.2). 4.3. Il ricorrente ha invano sollecitato il Municipio affinché chiedesse ai vicini qui resistenti l'inoltro di una domanda in sanatoria per le piante presenti sui mapp. __________ e __________. In primo luogo si tratta quindi di vedere se le piante esistenti all'interno del giardino esigono un'autorizzazione edilizia, ciò che le autorità inferiori hanno negato. In seconda battuta, in caso di risposta affermativa, si tratterà poi di valutare se sussistano ragioni (divieto di effetto retroattivo, tempo trascorso dalla messa a dimora, ecc.) che si oppongono alla controversa richiesta.
5. 5.1. 5.1.1. Il 1° gennaio 1980 è entrata in vigore la LPT. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità. L'estensione dell'obbligo di autorizzazione è doppiamente delimitata e limitata: da un lato sotto il profilo dell'oggetto ( edifici e impianti ), dall'altro sotto quello del tipo d'intervento ( costruiti o trasformati ). Ciò vale sia all'interno, sia all'esterno della zona edificabile. L'art. 22 cpv. 1 LPT è direttamente applicabile. L'obbligo di autorizzazione ivi previsto costituisce un'esigenza minima, non lascia spazio a esigenze meno restrittive da parte del diritto cantonale. I Cantoni non possono quindi esonerare dall'obbligo di autorizzazione ciò che, ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT, richiede un permesso; possono invece definire in modo più ampio le opere e gli interventi soggetti a permesso (cfr. STF 1C_424/2016 citata consid. 2.1.1, 1C_509/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 2.3.1). Ne discende che, q ualora la necessità di un permesso edilizio per un determinato edificio o impianto, rispettivamente per un certo tipo d'intervento, sussista già in base all'art. 22 cpv. 1 LPT, non occorre ulteriormente verificare se anche il diritto cantonale richieda un tale permesso. 5.1.2. Il diritto federale non precisa ulteriormente l a nozione di edifici e impianti. Per costante giurisprudenza, sono considerati tali quelle installazioni artificiali, durature, legate al suolo in modo relativamente saldo e atte ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichino considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravino le opere di urbanizzazione, sia che risultino pregiudizievoli per l'ambiente. Determinante ai fini della valutazione è l'importanza globale del progetto dal profilo spaziale e della pianificazione. Decisiva è dunque la questione a sapere se l'opera, secondo l'andamento ordinario delle cose, comporti delle conseguenze tali per cui sussiste un interesse della collettività o dei vicini ad un controllo preventivo. La procedura di rilascio del permesso deve in effetti permettere all'autorità di controllare preventivamente la conformità di un progetto con il piano di utilizzazione e le altre leggi determinanti (DTF 139 II 134 consid. 5.2). In tale ottica, s ono d'importanza significativa per la valutazione delle incidenze sul territorio in particolare la natura e la sensibilità del luogo e dei dintorni in cui è prevista la realizzazione del progetto (DTF 139 II 134 consid. 5.2; STF 1A.202/2003 del 17 febbraio 2004 consid. 3.1; Bernhard Waldmann, Bauen ohne Baubewilligung? Von klaren und den Zweifelsfällen, Schweizerischen Baurechtstagung 2017, pag. 41; Bernhard Waldmann/Peter Hänni , Handkommentar Raumplanungsgesetz , Berna 2006, ad art. 22 n. 12). 5.1.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, può essere giustificato di considerare le piante come un impianto soggetto a licenza edilizia, analogamente alla modifica del suolo determinata da recinzioni, barriere, stagni, ecc.. In taluni casi, la piantumazione di alberi può in effetti comportare una modifica artificiale, duratura e significativa del paesaggio. Se questo è il caso, dipende dall'impatto concreto che la piantagione ha sull'ambiente circostante, segnatamente dal profilo estetico. In particolare, si deve tener conto dell'importanza e del tipo di piante in questione, della superficie da loro occupata, della loro densità nonché della loro disposizione e integrazione nell'ambiente circostante (cfr. STF 1C_424/2016 del 27 marzo 2017 consid. 2.1.2, parz. pubbl. in: ZBl 118/2017, pag. 554 segg., con commento di Arnold Marti ; STF 1C_325/2016 del 25 novembre 2016 consid. 2.1 con rinvii; 1A.77/2003 del 18 luglio 2003 consid. 3.3). Il Tribunale federale ha ad esempio ritenuto che la realizzazione di un giardino in zona agricola, nella forma di un vero e proprio parco paesaggistico, su un'area precedentemente adibita all'agricoltura, costituisce un intervento rilevante sul paesaggio e sulla destinazione agricola del terreno (cfr. STF 1A.276/2006 del 25 aprile 2007 consid. 5.2). Da qui la necessità di un controllo preventivo e, quindi, di un permesso edilizio. Il giardino in esame era costituito da un filare di 37 alberi da frutta, piantati lungo i limiti sud ed ovest del fondo, di due frutteti composti rispettivamente da 5 e da 15 alberi e di un orto di 750 m
E. 7.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va respinto.
E. 7.2 Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Quest'ultimo rifonderà inoltre ai resistenti e al CO 3, assistiti da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-, già anticipata in misura di fr. 1'500.-, è posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà inoltre fr. 2'000.- sia ai resistenti sia al CO 3 a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2021.268
Lugano
2 ottobre 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Federico Lantin
RI 1
contro
la risoluzione del 19 maggio 2021 (n. 2526) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione del 18 maggio/10 giugno 2020 con la quale il Municipio di Brissago ha respinto la sua richiesta di ingiungere a CO 1 e CO 2 l'inoltro di una domanda di costruzione a posteriori per la messa a dimora di piante ai mapp. __________ e __________ di quel Comune;
4.2. L'obbligo di richiedere la licenza edilizia per qualsiasi intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni non è, di principio, soggetto a perenzione. L'interesse ad accertare se le costruzioni formalmente illegali possano essere autorizzate a posteriori sussiste in effetti anche a distanza di tempo. Sapere se la costruzione (o la sua utilizzazione) fosse conforme al diritto è difatti rilevante allorquando si tratta di decidere in merito a interventi successivi (cfr. art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 [LST; RL 701.100] e art. 86 del relativo regolamento di applicazione del 20 dicembre 2011 [RLst; RL 701.110]; cfr. pure, per gli edifici fuori della zona edificabile,DTF 136 II 359 consid. 6;STF 1A.17/2004 del 19 maggio 2004consid.2.2.5-2.2.7, pubbl. in: ZBl 106/2005 pag. 384 segg. con commentoredazionale; STF1C_514/2011 del 6 giugno 2012 consid. 5.4). Di norma, il proprietario gravato dall'ordine d'inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non può quindi pretendere che sia annullato per il solo fatto che reputa perenta qualsiasi azione di ripristino (demolizione) per effetto del lungo tempo trascorso (STA 52.2018.545 del 13 ottobre 2020 consid. 3.2, 52.2017.469 citata consid. 2.2).
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere