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52.2021.176

Dipendente comunale. Disdetta del rapporto di impiego. Decisione confermata dal Tribunale federale (STF 8C_49/2023 del 7 giugno 2023)

Ticino · 2021-03-10 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente interessato dalla decisione governativa impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100; art. 209 lett. b LOC). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm; art. 213 LOC), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La fattispecie emerge con sufficiente chiarezza dal carteggio trasmesso dal Consiglio di Stato e dalla documentazione prodotta dalle parti.

E. 2 confermata in STF 8C_411/2009 del 6 novembre 2009; cfr. Guido Corti , inadempimento dei doveri di servizio: sanzioni disciplinari e provvedimenti amministrativi, Parere del 12 luglio 1995, in: RDAT II/1995 p. 275).

E. 2.1 I dipendenti comunali sono di principio nominati ogni quadriennio, ovvero a tempo determinato, con scadenza generale del rapporto d'impiego sei mesi dopo le elezioni comunali (art. 125 e 127 LOC). La riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle elezioni, il Municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma. Questa può avvenire solo per giustificati motivi (art. 127 cpv. 3 LOC). Il motivo addotto per giustificare la mancata conferma non richiede una colpa specifica del dipendente o una violazione puntuale dei doveri di servizio; determinate è che il licenziamento risulti sorretto da motivi oggettivamente sostenibili. La disdetta può quindi intervenire quando il dipendente non è più in grado di assolvere il proprio compito o quando si instaura una situazione incompatibile con il buon andamento del servizio, che pregiudica il compiuto soddisfacimento dell'interesse pubblico curato dall'amministrazione. Sono motivi giustificati, ad esempio, l'obiettiva incapacità o inettitudine a esplicare le mansioni inerenti alla sua qualifica o comunque a svolgere il lavoro per il quale il pubblico dipendente è stato assunto o formato, lo scarso rendimento e in particolare la palese inefficienza del funzionario; e ancora un'incompatibilità ambientale, dovuta a dissapori gravi con i colleghi o ad attriti con i superiori, nociva all'andamento del servizio, e in modo più generale qualsiasi comportamento che costituisce un ostacolo obiettivo alla prosecuzione del rapporto d'impiego ( STA 52.2017.518 del 27 giugno 2019 consid. 4 confermata in STF 8C_275/2021 del 4 giugno 2021, 52.2009.77 del 26 marzo 2009 consid.

E. 2.2 Per l'art. 135 cpv. 1 LOC i rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti. Il Comune di RI 1 si è dotato del ROD, il quale si applica a tutti i dipendenti ad eccezione dei docenti delle scuole elementari e materne e dei dipendenti della casa per anziani (art. 1 ROD). Il rapporto di impiego di questi ultimi, fino al 31 dicembre 2020, era infatti disciplinato dal ROCPA. Per quanto attiene alla fine del rapporto di impiego, l'art. 43 ROCPA riprende il regime della scadenza quadriennale delle nomine instaurato dall'art. 127 LOC. Diversamente, l'art. 75 ROD prevede la possibilità di disdire il rapporto di impiego dei dipendenti nominati, in presenza di giustificati motivi, per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi. Tra i giustificati motivi, l'art. 75 cpv. 2 lett. c ROD contempla qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti (cfr. anche art. 60 cpv. 3 lett. g LORD).

E. 3 L'autorità di nomina ha licenziato il dipendente facendo capo all'art. 75 cpv. 2 lett. c ROD, applicato a titolo suppletorio. Il Consiglio di Stato, accogliendo il gravame di CO 1 ha annullato la disdetta, ritenendo che non vi fosse alcuna lacuna nel ROCPA che legittimasse di ricorrere alle norme del ROD. Esso ha considerato che il regime instaurato dall'ormai abrogato ROCPA corrisponde al sistema ancorato nella LOC, ciò che non permette di definirlo desueto o incompleto. La tesi del Consiglio di Stato è pienamente condivisibile. Il legislatore comunale ha chiaramente escluso l'applicazione del ROD ai dipendenti attivi in casa anziani, i quali erano assoggettati al ROCPA, che regolava in modo esaustivo le modalità di disdetta dei dipendenti nominati. Non è appellandosi all'autonomia comunale e all'ampio potere di apprezzamento riservato all'autorità di nomina in questo ambito che il Municipio può rinunciare ad applicare le disposizioni che reggono il rapporto di impiego del dipendente della casa anziani per sceglierne altre atte a risolvere la situazione a proprio vantaggio. Le censure del ricorrente sono quindi infondate.

E. 4 Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del Comune (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm), che rifonderà congrue ripetibili al resistente (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, resta a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2021.176

Lugano

12 dicembre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

vicecancelliera:

Giorgia Ponti

RI 1

contro

la decisione del 10 marzo 2021 (n. 1146) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso di CO 1 avverso la risoluzione del 23 ottobre 2019 con cui il Municipio del Comune di RI 1 ha disdetto il suo rapporto di impiego;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera