opencaselaw.ch

52.2021.154

Commessa pubblica. Rettifica dei prezzi esposti dall'offerente

Ticino · 2021-03-31 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Commessa pubblica. Rettifica dei prezzi esposti dall'offerente

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo versato agli atti dalla committenza e la documentazione prodotta dalla ricorrente permettono al Tribunale di esprimersi con piena cognizione di causa.

E. 2.1 Secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta agli atti.

E. 2.2 In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale can-tonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.).

E. 2.10 del capitolato). Il fatto che anche altre due offerenti abbiano compilato il modulo d'offerta come l'insorgente non permette di giungere ad altra conclusione. La stazione appaltante ha applicato la correzione a tutti i concorrenti che hanno impropriamente indicato il prezzo valido per un solo anno quale importo finale ottenendo così cifre confrontabili fra loro con parametri univoci. La rettifica del prezzo dell'offerta dell'insorgente non viola quindi il diritto. La censura va pertanto disattesa.

E. 3 Ore supplementari / imprevisti 50 Totale ore 410 Tariffa oraria CHF/h …………….. Totale parziale …………….. IVA 7.7% …………….. Totale IVA compresa …………….. Nota bene: Le ore delle attività 1, 2, e 3 sono definite dal committente. Quelle dell'attività 3 saranno utilizzate previa autorizzazione del committente. RICAPITOLAZIONE Totale mandato di accompagnamento a livello grafico e di attività di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure" per il periodo aprile 2021 - dicembre 2023 CHF ……………… IVA 7.7 %                                                              CHF ……..……….. ___________________________________________________ IMPORTO TOTALE OFFERTA 2021/2023, IVA inclusa CHF ……..……….. NB: Gli eventuali ribassi e/o sconti devono essere calcolati nei prezzi esposti. Non sono ammessi eventuali ribassi e/o sconti supplementari indicati dopo il totale, pena l'esclusione dell'offerta dal concorso (art. 42 RLCPubb/CIAP).

E. 3.1 Il modulo d'offerta di cui all'allegato 2 del fascicolo di gara si presentava come segue: Descrizione attività Ore annue offerte 1. Analisi della situazione 40 2. Piano di comunicazione e misure campagna di prevenzione 320

E. 3.2 La ricorrente ha compilato la tabella proponendo una tariffa oraria di fr. 90.-, per un totale di fr. 36'900.- senza IVA, rispettivamente fr. 39'741.30 con IVA. Nella ricapitolazione ha inserito i medesimi totali. Come esposto in narrativa, il committente ha corretto l'importo di cui alla ricapitolazione, moltiplicando per 3 il prezzo offerto. Ora, se è vero che il menzionato documento non indicava espressamente che per esporre il prezzo totale di cui alla ricapitolazione occorreva moltiplicare la cifra risultante dalla tabella per 3, è pur vero che era precisato trattarsi del prezzo complessivo per il periodo 2021/2023. Dall'altro lato, la tabella soprastante specificava il quantitativo di ore annue, che non potevano quindi riferirsi all'intera durata del mandato. Non si presta inoltre a confusione la richiesta di proporre una tariffa oraria (fr./h), unico parametro lasciato alla libera scelta degli offerenti siccome il totale delle ore era stabilito preventivamente dal committente. L'odierna tesi della ricorrente, secondo cui la tariffa da essa esposta corrispondeva in realtà di fr./h 30.- ed è stata indicata in fr./h 90.- per tenere conto della durata del mandato appare pretestuosa e poco credibile. Avendo essa proposto un prezzo orario di fr. 90.-, per un totale (su 410 ore) di fr. 39'741.30 (con IVA), il committente non poteva che moltiplicare questo importo per 3, al fine di tenere conto dell'insieme delle prestazioni da svolgersi sull'arco di tutta la durata del mandato. D'altronde, in caso di dubbio sulle modalità di compilazione dell'offerta, l'insorgente avrebbe potuto chiedere delucidazioni al committente (cfr. pos.

E. 4 Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà all'aggiudicataria, rappresentata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.07.2021 52.2021.154 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.07.2021 52.2021.154 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.07.2021 52.2021.154

Commessa pubblica. Rettifica dei prezzi esposti dall'offerente

Incarto n. 52.2021.154 Lugano 9 luglio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Giorgia Ponti statuendo sul ricorso del 16 aprile 2021 della RI 1 patrocinata da:   PA 1 contro la decisione del 31 marzo 2021 (n. 1698) del Consiglio di Stato che, in esito a una procedura di concorso su invito, ha deliberato il mandato per l'accompagnamento a livello grafico e di attività di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure" per il periodo 2021-2023 alla CO 1; ritenuto, in fatto A. L'11 febbraio 2021 la Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ha invitato sei ditte, tra cui la CO 1 e la RI 1, a presentare un'offerta per il mandato di accompagnamento a livello grafico e di attività di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure" per il periodo 2021-2023. Oggetto del mandato è la definizione di una nuova campagna di prevenzione degli incidenti nei corsi d'acqua e nei laghi del territorio cantonale, particolarmente frequenti durante l'estate. Il capitolato d'oneri trasmesso alle imprese indicava che il concorso, impostato secondo la procedura su invito, era assoggettato alla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100). Gli offerenti erano tenuti a esporre la tariffa oraria applicabile al mandato nell'allegato 2 al capitolato, da moltiplicare per il quantitativo di ore annue esposto dal committente. Il documento prevedeva poi una ricapitolazione in cui indicare il prezzo totale per il periodo aprile 2021 - dicembre 2023. B. Entro il termine indicato sono rientrate al committente sei offerte. Scorto un errore di compilazione dell'offerta della RI 1, il committente ha corretto il prezzo di fr. 39'471.30 da questa proposto in fr. 119'223.80. Dopo aver escluso tre offerte, l'Ente appaltante ha deliberato la commessa alla CO 1, la cui offerta di fr. 74'183.75 si è posizionata al primo rango. C. La RI 1, seconda classificata, è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro la decisione di delibera, di cui chiede l'annullamento e, in via principale, la conseguente aggiudicazione in proprio favore. In via subordinata domanda il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, mentre in via ancor più subordinata l'accertamento dell'illiceità del contratto eventualmente concluso tra il committente e l'aggiudicataria. Il tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che la committenza non avrebbe dovuto correggere il prezzo offerto, che era invece da intendere quale cifra globale per i tre anni di mandato. La ricorrente non avrebbe compreso che le ore indicate dal committente (410) erano annue, ritenuto che si tratta di un quantitativo importante che poteva in buona fede lasciar pensare fosse riferito all'intero periodo di durata del mandato. A torto l'autorità avrebbe quindi moltiplicato per 3 il prezzo, che era invece da considerare valido e attendibile per l'insieme delle prestazioni da eseguirsi sui tre anni. Valutata correttamente, l'offerta dell'insorgente avrebbe ottenuto il primo posto in graduatoria. D. All'accoglimento del ricorso si sono opposti il committente e l'aggiudicataria, difendendo la bontà delle correzioni apportate dalla stazione appaltante all'offerta dell'insorgente. All'evidenza, sostengono, essa ha indicato il prezzo per un solo anno, che andava quindi moltiplicato per tre, per tenere conto di tutta la durata del mandato. E. Il 10 maggio 2021 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, concedendo al committente di adottare misure di esecuzione dell'aggiudicazione limitatamente all'anno 2021. F. Con la replica e la duplica, insorgente e committente hanno ribadito le proprie tesi con precisazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso. Considerato, in diritto 1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo versato agli atti dalla committenza e la documentazione prodotta dalla ricorrente permettono al Tribunale di esprimersi con piena cognizione di causa. 2. 2.1. Secondo l'art. 42 cpv. 3 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 730.110), il committente rettifica semplici errori aritmetici registrando la correzione in un verbale che resta agli atti. 2.2. In materia di commesse pubbliche il ricorso al Tribunale can-tonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento, e l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 38 cpv. 1 LCPubb). Il controllo dell'apprezzamento da parte di questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima, che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile, siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli riferiti alla parità di trattamento o alla proporzionalità (cfr. DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34; STA 52.2019.585 del 13 febbraio 2020 consid. 3.1, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 3; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2. ed., Bellinzona 2002, n. 407 seg.). 3. 3.1. Il modulo d'offerta di cui all'allegato 2 del fascicolo di gara si presentava come segue: Descrizione attività Ore annue offerte 1. Analisi della situazione 40 2. Piano di comunicazione e misure campagna di prevenzione 320 3. Ore supplementari / imprevisti 50 Totale ore 410 Tariffa oraria CHF/h …………….. Totale parziale …………….. IVA 7.7% …………….. Totale IVA compresa …………….. Nota bene: Le ore delle attività 1, 2, e 3 sono definite dal committente. Quelle dell'attività 3 saranno utilizzate previa autorizzazione del committente. RICAPITOLAZIONE Totale mandato di accompagnamento a livello grafico e di attività di comunicazione per la campagna di prevenzione "Acque sicure" per il periodo aprile 2021 - dicembre 2023 CHF ……………… IVA 7.7 %                                                              CHF ……..……….. ___________________________________________________ IMPORTO TOTALE OFFERTA 2021/2023, IVA inclusa CHF ……..……….. NB: Gli eventuali ribassi e/o sconti devono essere calcolati nei prezzi esposti. Non sono ammessi eventuali ribassi e/o sconti supplementari indicati dopo il totale, pena l'esclusione dell'offerta dal concorso (art. 42 RLCPubb/CIAP). 3.2. La ricorrente ha compilato la tabella proponendo una tariffa oraria di fr. 90.-, per un totale di fr. 36'900.- senza IVA, rispettivamente fr. 39'741.30 con IVA. Nella ricapitolazione ha inserito i medesimi totali. Come esposto in narrativa, il committente ha corretto l'importo di cui alla ricapitolazione, moltiplicando per 3 il prezzo offerto. Ora, se è vero che il menzionato documento non indicava espressamente che per esporre il prezzo totale di cui alla ricapitolazione occorreva moltiplicare la cifra risultante dalla tabella per 3, è pur vero che era precisato trattarsi del prezzo complessivo per il periodo 2021/2023. Dall'altro lato, la tabella soprastante specificava il quantitativo di ore annue, che non potevano quindi riferirsi all'intera durata del mandato. Non si presta inoltre a confusione la richiesta di proporre una tariffa oraria (fr./h), unico parametro lasciato alla libera scelta degli offerenti siccome il totale delle ore era stabilito preventivamente dal committente. L'odierna tesi della ricorrente, secondo cui la tariffa da essa esposta corrispondeva in realtà di fr./h 30.- ed è stata indicata in fr./h 90.- per tenere conto della durata del mandato appare pretestuosa e poco credibile. Avendo essa proposto un prezzo orario di fr. 90.-, per un totale (su 410 ore) di fr. 39'741.30 (con IVA), il committente non poteva che moltiplicare questo importo per 3, al fine di tenere conto dell'insieme delle prestazioni da svolgersi sull'arco di tutta la durata del mandato. D'altronde, in caso di dubbio sulle modalità di compilazione dell'offerta, l'insorgente avrebbe potuto chiedere delucidazioni al committente (cfr. pos. 2.10 del capitolato). Il fatto che anche altre due offerenti abbiano compilato il modulo d'offerta come l'insorgente non permette di giungere ad altra conclusione. La stazione appaltante ha applicato la correzione a tutti i concorrenti che hanno impropriamente indicato il prezzo valido per un solo anno quale importo finale ottenendo così cifre confrontabili fra loro con parametri univoci. La rettifica del prezzo dell'offerta dell'insorgente non viola quindi il diritto. La censura va pertanto disattesa. 4. Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà all'aggiudicataria, rappresentata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico. La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera