Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Pacifica è l'abilitazione a insorgere della RI 1, che rientra nel novero delle organizzazioni legittimate a opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LE e, pertanto, anche a ricorrere ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LE (cfr. al riguardo: STA 52.2017.192 del 19 luglio 2017 consid. 2). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.
E. 1.2 Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della lite emergono con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo genericamente sollecitato dal resistente non appare idoneo a portare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio.
E. 2 se si considerano insieme le part. PART 3 e PART 4, frammentate a livello di facciate; cfr. mappa catastale e immagini reperibili sul geoportale swisstopo, Google Street View e Google Earth, cfr. al riguardo: STF 1C_593/2020 del 12 maggio 2021 consid. 2.1, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5). Così pure gli altri stabili citati dal resistente, situati a sud di via A__________ (part.PART 7, PART 8 ePART 9). Non ne va diversamente per gli altri edifici menzionati dal Governo, collocati invece più a nord (part.PART 10, PART 11 ePART 12), con un'unica infelice eccezione determinata dallo stabile (non residenziale) interamente vetrato (part.PART 13) posto lungo via P__________, invero avulso dal contesto, che non può evidentemente essere preso a modello (cfr. immagini citate e mappa catastale). Se è pur vero che le costruzioni che rispettano i parametri di zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel paesaggio solo perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti - e benché vi sarebbe da chiedersi se ciò non debba soprattutto valere quando un progetto prescinda dall'uso di bonus sugli indici pianificatori - ciò non toglie che su terreni che risultano ancora significativi per il particolare contesto in cui si collocano, come in concreto, non è senz'altro possibile accorpare più superfici di fondi al fine di proporre volumi fuori scala. A ciò aggiungasi che nella fattispecie non può essere trascurato che a incidere negativamente sull'impatto dello stabile concorre di tutta evidenza pure la facciata nord: essa forma infatti una lunga stecca di quasi 47 m, con moduli in serie e ripetitivi, che su questo versante non potrà che determinare un "effetto diga". Fronte svilente che, abbinato alle smisurate dimensioni del blocco, non trova eguali in tutto il quartiere. A torto le precedenti istanze non hanno considerato tali aspetti, concentrandosi più che altro sulla fascia di verde (10 m) prevista lungo via M__________, che perlomeno cerca di conservare l'affaccio attuale verso le vie del quartiere , allontanando il più possibile il condominio dalla strada . Tale fascia ( parco ) - enfatizzata anche dalla relazione tecnica, ma che invero quantomeno dimezza il giardino esistente sui fondi - non può evidentemente restituire al complesso l'inserimento che non ha. Per le sue esigue dimensioni, non è neppure seriamente atta a nasconderlo (cfr. rendering, incarto Municipio doc. 4.5, in cui il condominio, nonostante la presenza di alcuni alberi, resta percettibile in tutta la sua estensione e altezza; cfr. pure fotomontaggio prodotto in questa sede). Tanto meno a mitigarne l'impatto sul lato nord rispettivamente verso il pregevole pendio a est, su cui s'affaccerà in posizione dominante. Eloquenti risultano in tal senso le considerazioni espresse in prima battuta dall'UBC (cfr. avviso del 20 giugno 2017, poi riformulato a richiesta del Municipio), che aveva anche rilevato l'importanza di questo versante orientale, su cui si erge il complesso dell'Hotel __________ con l'ampio parco (hotel [part.PART 14], dépendence [part.PART 15] e albergo e ostello M__________ [part.PART 16], tutelati quali beni culturali L 47-49, cfr. piano del paesaggio e art. 34 NAPR): in particolare, aveva osservato come anche rispetto ad esso la nuova edificazione per tipologia, volume e ubicazione risultasse particolarmente invasiva (cfr. incarto municipale, doc. 33). Opinione che, per quanto formulata al di fuori del quadro della tutela dei beni culturali, resta comunque sintomatica nel contesto della valutazione paesaggistica dell'enorme blocco che, come visto, è stato più che altro concepito con motivazioni di privacy e visuali per i residenti, che non con un reale sforzo di inserirsi nell'insediamento. In conclusione, la valutazione estetica effettuata dalle precedenti istanze, che hanno in gran parte fatto astrazione degli aspetti di cui si è detto, non può essere tutelata, in quanto insostenibile. E ciò a prescindere dagli ulteriori argomenti (riferiti anche al significato storico e urbanistico delle ville da demolire) sviluppati dalla ricorrente (cfr. pareri degli arch. B__________, K__________, A__________, membri della RI 1) e delle censure riguardanti le finiture. Ne discende che il giudizio impugnato va annullato, unitamente alla licenza edilizia rilasciata dal Municipio.
E. 2.1 La LST prevede all'art. 104 cpv. 2 una clausola estetica positiva ( principio operativo ) applicabile a tutto il territorio cantonale. Secondo tale norma, le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa. L'art. 100 RLST precisa che l'inserimento ordinato e armonioso si verifica quando l'intervento si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi . Il principio è applicato dall'UNP nell'esame delle domande di costruzione che riguardano le zone edificabili se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. c LST). È tra l'altro considerato tale un progetto che comporta un intervento su una superficie superiore ai 2000 m
E. 2.2 Per giurisprudenza, nell'interpretazione del concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio l'autorità non deve affidarsi alla sua sensibilità soggettiva, ma deve fondarsi su criteri oggettivi, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione del diritto di costruire (cfr. DTF 114 la 343 consid. 4b; STA 52.2014.63 del 23 febbraio 2015 consid. 3.3, confermata da: STF 1C_195/2015 dell'11 maggio 2015; STA 52.2013.35 del 3 novembre 2014 consid. 5 e rimandi; Lorenzo Anastasi/Davide Socchi , La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013, pag. 367 seg.). La clausola estetica possiede una portata autonoma e va attuata in aggiunta alle vigenti prescrizioni edilizie. Essa non deve comunque svuotare di ogni contenuto, in maniera generalizzata, le prescrizioni edilizie dei piani regolatori. In tal senso, il Tribunale federale ha ripetutamente rilevato che le costruzioni che rispettano le prescrizioni di zona non possono essere considerate contrarie all'obbligo di inserirsi adeguatamente nel contesto paesaggistico soltanto perché comportano volumi e sfruttamenti maggiori di quelli degli edifici circostanti (cfr. DTF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 114 consid. 3d; STA 52.2010.147 del 24 agosto 2010, consid. 3.3.1 confermata da STF 1C_442-448/2010 del 16 settembre 2011, in: RtiD I-2012 n. 11 consid. 3.3; A nastasi/Socchi , op. cit., pag. 359 con rinvii). Occorre bensì che lo sfruttamento delle possibilità edificatorie vigenti appaia irragionevole, come, ad esempio, quando si tratta di proteggere un sito, un edificio o un insieme di costruzioni che presentano qualità estetiche notevoli, mancanti all'immobile progettato o messe in pericolo dalla sua realizzazione (cfr. STF 1C_258/2017 del 28 agosto 2017 consid. 6.2 con rimandi).
E. 2.3 Il concetto d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio costituisce una nozione giuridica indeterminata che, come tale, conferisce all'autorità decidente una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del suo contenuto normativo. Chiamato a statuire sull'interpretazione data dalle istanze inferiori, il Tribunale giudica di per sé con pieno potere di cognizione, che esercita tuttavia con riserbo. Nella misura in cui la norma riserva alle autorità di prime cure anche un certo margine discrezionale, il sindacato di legittimità che questo Tribunale è chiamato ad esprimere è invece circoscritto alla violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). Ove la valutazione estetica appaia plausibile, questa Corte non può dunque censurarla, sostituendo il suo apprezzamento a quello dell'autorità decidente (cfr. DTF 100 Ia 82 consid. 4a; 96 I 369 consid. 4; consid. 5.2 e 5.3; STA 52.2015.67 del 22 dicembre 2016, consid. 6.3; 52.2013.35 del 3 novembre 2014, consid. 5.3 e rimandi).
E. 2.4 In concreto, come visto in narrativa, il progetto prevede di demolire le due case esistenti sui fondi part. PART 1 e PART 2 ed edificare al loro posto un imponente stabile d'appartamenti, oltre a una villa con piscina. Il palazzo, a pianta essenzialmente a "L" (di 1'166.7 m
E. 2.5 Chiamato a esprimersi sul progetto, l'UNP, data la situazione pianificatoria, ha preavvisato favorevolmente il complesso, viste pure le scelte relative a materiali e finiture , chiedendo comunque una rifinitura con intonaco di colore chiaro e la realizzazione del parco entro la fine dei lavori (avviso del 10 novembre 2017, pag. 8). Pur ritenendo eccessivi i parametri edificatori ammessi dal PR nel comparto, ha osservato che il progetto perlomeno cerca di conservare l'affaccio attuale verso le vie del quartiere , allontanando il più possibile il condominio dalla strada (avviso citato pag. 10, sub osservazione alle opposizioni). Considerazione, questa, che ha ribadito anche davanti al Governo, dove ha precisato che, alla luce delle quantità edificatorie (...) concesse dalla pianificazione vigente da un lato e (…) della mancata tutela degli edifici dall'altro, da parte nostra abbiamo fatto il possibile per garantire perlomeno la conservazione della caratteristica cinta e dello sfondo verde disegnato a parco immediatamente adiacente alla strada (cfr. risposta UDC) . Anche il Municipio si è pronunciato positivamente sull'inserimento estetico del condominio, in particolare vista l'asserita presenza nelle adiacenze di palazzi di analoghe dimensioni privi di caratteristiche omogenee e la realizzazione della fascia di vegetazione (con conservazione delle opere di cinta, cfr. risposta al Governo). Conclusioni che, come visto in narrativa, l'Esecutivo cantonale ha essenzialmente fatto proprie, affermando anche la sola competenza del Municipio a esprimersi sull'inserimento del complesso ( essendo i fondi inseriti in un comparto edificabile senza particolari peculiarità ).
E. 2.6 Ora, contrariamente a quanto ritenuto dall'Esecutivo cantonale, certo è anzitutto che in concreto, essendo in discussione un progetto che comporta un intervento su una superficie di quasi 4'000 m
E. 2.7 Ferme queste premesse, in concreto non è in particolare dato di vedere come l'enorme blocco monolitico a "L" (con area di 1'166.7 m
E. 3.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la contestata licenza nonché la decisione governativa che la conferma.
E. 3.2 Dato l'esito, la tassa di giustizia è a carico del resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). All'insorgente, non patrocinata, non sono assegnate ripetibili (art. 49 LPAmm). Il Comune non deve contribuire al pagamento della tassa, essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare i suoi interessi pecuniari (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, sono annullate: 1.1. la decisione del 21 ottobre 2020 (n. 5513) del Consiglio di Stato; 1.2. la licenza edilizia del 4 gennaio 2018 rilasciata dal Municipio di Lugano.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico di CO 1. Alla ricorrente va restituito l'importo versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2020.560
Lugano
28 novembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Sabina Ghidossi
RI 1
contro
la decisione del 21 ottobre 2020 (n. 5513) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 4 gennaio 2018 con cui il Municipio di Lugano ha rilasciato a CO 1 la licenza edilizia per uno stabile d'appartamenti e una villa (part. PART 1 e PART 2);
Per questi motivi,
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera