Commesse pubbliche. Bando di concorso. Criterio di idoneità ammissibile
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione della ricorrente, ditta attiva nel settore della commessa, a contestare il bando di concorso è certa (art. 37 lett. a LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame è rivolto contro una disposizione di gara inserita nel capitolato d'appalto, che l'insorgente sostiene di aver ricevuto il 20 ottobre 2020 per posta semplice. Il committente non ha messo in dubbio la veridicità di quest'affermazione, che va quindi data per corretta. Il gravame, inoltrato entro il termine di 10 giorni da quando la ricorrente ha avuto conoscenza della predetta regola di gara, risulta tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb) ed è quindi ricevibile in ordine.
E. 1.2 Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti fornisce al Tribunale sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa.
E. 2.1 Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso e i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14).
E. 2.2 In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento . I criteri di idoneità servono ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.
E. 2.3 Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 cpv. 1 lett. b LCPubb). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018 consid. 3.3, 52.2011.603 del 23 febbraio 2012 pubblicata in: RtiD II-2012, n. 27 consid. 2.1; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413).
E. 3.1 Le opere oggetto della commessa comprendono l'impermeabilizzazione del tetto mediante la fornitura e la posa di un manto di materiale sintetico cosiddetto TPO . Tra gli altri criteri di idoneità il committente esige in capo ai concorrenti il possesso di almeno 6 certificati di abilitazione alla posa di questo specifico manto sintetico rilasciati dalla ditta fornitrice. A giudizio della ricorrente, tale esigenza sarebbe ingiustificata e sproporzionata, non richiedendo l'esecuzione della commessa un numero così importante di personale qualificato.
E. 3.2 Il criterio di idoneità ha lo scopo di garantire che l'esecuzione della commessa sia affidata a operai qualificati: esso appare senz'altro pertinente. Nella misura in cui mettono in discussione l'esigenza in quanto tale dei certificati di abilitazione, le critiche dell'insorgente devono quindi essere respinte. Effettivamente, dal profilo quantitativo (6 certificati) il requisito può sembrare severo. A maggior ragione se si considera che, a garanzia della qualità delle prestazioni da fornire, i concorrenti devono comunque apportare una referenza per un'opera analoga. La durata dei lavori prevista incide inoltre nella valutazione dell'offerta, essendo oggetto di un criterio di aggiudicazione ponderato al 17%. Un maggior numero di operai specializzati impiegati sul cantiere avvantaggerà pertanto i concorrenti nel punteggio finale. Poste queste premesse, non si può ancora concludere che il criterio di idoneità stabilito dal committente sia sproporzionato. Le motivazioni addotte dal medesimo sull'importanza delle opere di impermeabilizzazione e sulle dimensioni, non trascurabili, della superficie da trattare (730 m 2) appaiono tutto sommato sostenibili. Non vi sono del resto indizi che tale clausola sia di ostacolo alla libera concorrenza; è per contro plausibile che sul territorio svizzero vi siano più ditte del settore in grado di fornire le prestazioni oggetto del concorso. Considerato il margine di apprezzamento di cui dispone il committente nella definizione della cerchia dei partecipanti alla gara, il bando di concorso va tutelato. Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 4 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
E. 5 La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f. LTF.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.01.2021 52.2020.497 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.01.2021 52.2020.497 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.01.2021 52.2020.497
Commesse pubbliche. Bando di concorso. Criterio di idoneità ammissibile
Incarto n. 52.2020.497 Lugano 20 gennaio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Giorgia Ponti statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2020 della RI 1 contro il bando di concorso indetto il 6 ottobre 2020 dal Municipio del Comune di CO 1 per aggiudicare le opere di impermeabilizzazione, isolamento e di lattoniere occorrenti per il risanamento del tetto della casa comunale; ritenuto, in fatto A. Il 6 ottobre 2020 il Municipio del Comune di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di impermeabilizzazione, isolamento e di lattoniere occorrenti per il risanamento del tetto della casa comunale (FU __________ pag. __________ segg.). L'avviso di gara invitava le ditte interessate ad annunciarsi presso il committente entro il 14 ottobre 2020, segnalando che la documentazione d'appalto sarebbe stata loro inviata il giorno successivo. Il documento indicava pure la possibilità di inoltrare ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro il bando di concorso entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. L'avviso di gara annunciava quale criterio di idoneità soltanto il domicilio o la sede in Svizzera dei concorrenti (n. 4). Il capitolato d'appalto trasmesso agli interessati prevedeva invece i seguenti criteri di idoneità (CPN 102, pos. 223): 223.100 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall'art. 34 del RLCPubb, con la firma dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Inoltre autorizzano le preposte Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli. 223.200 A i concorsi sottoposti alla LCPubb possono partecipare unicamente le ditte, rispettivamente i consorzi/subappaltanti formati da ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera. 223.300 I concorrenti sono tenuti a produrre una dichiarazione - della Commissione paritetica competente - comprovante il rispetto del contratto collettivo di lavoro per la/le seguenti categorie: Impermeabilizzazione-lattoniere. 223.400 L'offerente deve avere realizzato almeno un'opera di impermeabilizzazione con manti TPO per un importo IVA inclusa maggiore o uguale di CHF 200'000.- realizzata e terminata (ossia collaudo effettuato) negli ultimi 10 anni. 223.500 È vietata la possibilità di utilizzare personale delle agenzie interinali o notificati. 223.600 Certificato di abilitazione alla posa di manti tipo TPO rilasciato dalla ditta fornitrice ai partecipanti (minimo 6 certificati con esame superato). B. Contro il bando di concorso insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1 chiedendo l'annullamento della pos. 223.600 del capitolato d'appalto, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Sostiene che il criterio di idoneità contestato, con cui il committente ha richiesto il possesso di almeno 6 certificati di abilitazione alla posa di manti tipo TPO, sia ingiustificato. Infatti, i quantitativi richiesti permetterebbero di eseguire l'opera con due soli operai specializzati in dieci giorni lavorativi. Tempistiche perfettamente compatibili con la durata indicativa dell'esecuzione dei lavori annunciata nel bando (da marzo a maggio 2021). C. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, difendendo la bontà del criterio di idoneità, formulato per garantire la realizzazione delle opere da parte di personale qualificato. Considerando la notevole superficie oggetto dell'intervento (ca. 730 m 2), la sensibilità del genere di opera la cui imperfetta esecuzione potrebbe causare importanti danni in futuro e della necessità di posare un importante impianto fotovoltaico successivamente al risanamento del tetto, la richiesta di 6 certificati di abilitazione alla posa dei materiali specifici sarebbe congrua e pertinente. D. Con la replica, la ricorrente ha ribadito che l'esigenza posta sarebbe sproporzionata per rapporto all'ampiezza dei lavori oggetto del concorso, sostenendo che tale criterio di idoneità avrebbe l'effetto di limitare la concorrenza, impedendo la partecipazione alla gara a concorrenti che, pur presentando un materiale che rispetta le caratteristiche imposte dal committente, non sono in grado di presentare tale certificazione. Per ottenere tale attestato occorre infatti seguire corsi facoltativi, organizzati, a mente sua, da un'unica ditta in Svizzera. E. Il committente ha rinunciato a presentare una duplica. Considerato, in diritto 1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione della ricorrente, ditta attiva nel settore della commessa, a contestare il bando di concorso è certa (art. 37 lett. a LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame è rivolto contro una disposizione di gara inserita nel capitolato d'appalto, che l'insorgente sostiene di aver ricevuto il 20 ottobre 2020 per posta semplice. Il committente non ha messo in dubbio la veridicità di quest'affermazione, che va quindi data per corretta. Il gravame, inoltrato entro il termine di 10 giorni da quando la ricorrente ha avuto conoscenza della predetta regola di gara, risulta tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb) ed è quindi ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La documentazione prodotta dalle parti fornisce al Tribunale sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. 2. 2.1. Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente pubblico si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la prestazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso e i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982 n. 14). 2.2. In virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 1 lett. c del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento . I criteri di idoneità servono ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze. 2.3. Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 cpv. 1 lett. b LCPubb). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018 consid. 3.3, 52.2011.603 del 23 febbraio 2012 pubblicata in: RtiD II-2012, n. 27 consid. 2.1; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo 2002, n. 413). 3. 3.1. Le opere oggetto della commessa comprendono l'impermeabilizzazione del tetto mediante la fornitura e la posa di un manto di materiale sintetico cosiddetto TPO . Tra gli altri criteri di idoneità il committente esige in capo ai concorrenti il possesso di almeno 6 certificati di abilitazione alla posa di questo specifico manto sintetico rilasciati dalla ditta fornitrice. A giudizio della ricorrente, tale esigenza sarebbe ingiustificata e sproporzionata, non richiedendo l'esecuzione della commessa un numero così importante di personale qualificato. 3.2. Il criterio di idoneità ha lo scopo di garantire che l'esecuzione della commessa sia affidata a operai qualificati: esso appare senz'altro pertinente. Nella misura in cui mettono in discussione l'esigenza in quanto tale dei certificati di abilitazione, le critiche dell'insorgente devono quindi essere respinte. Effettivamente, dal profilo quantitativo (6 certificati) il requisito può sembrare severo. A maggior ragione se si considera che, a garanzia della qualità delle prestazioni da fornire, i concorrenti devono comunque apportare una referenza per un'opera analoga. La durata dei lavori prevista incide inoltre nella valutazione dell'offerta, essendo oggetto di un criterio di aggiudicazione ponderato al 17%. Un maggior numero di operai specializzati impiegati sul cantiere avvantaggerà pertanto i concorrenti nel punteggio finale. Poste queste premesse, non si può ancora concludere che il criterio di idoneità stabilito dal committente sia sproporzionato. Le motivazioni addotte dal medesimo sull'importanza delle opere di impermeabilizzazione e sulle dimensioni, non trascurabili, della superficie da trattare (730 m 2) appaiono tutto sommato sostenibili. Non vi sono del resto indizi che tale clausola sia di ostacolo alla libera concorrenza; è per contro plausibile che sul territorio svizzero vi siano più ditte del settore in grado di fornire le prestazioni oggetto del concorso. Considerato il margine di apprezzamento di cui dispone il committente nella definizione della cerchia dei partecipanti alla gara, il bando di concorso va tutelato. Il ricorso deve quindi essere respinto. 4. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame. 5. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f. LTF.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera