Sanzione disciplinare
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 novembre 2019 consid. 5.1.2 e rif.).
Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare
al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera
unilaterale e parziale. Può intervenire in rappresentanza dei propri clienti
anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri. Entro
certi limiti ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione,
fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino
inutilmente offensive (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2,
2
C_507/2019
citata consid. 5.1.3, 2C_907/2017 del 13 marzo 2018 consid. 3.2,
2C_103/2016
del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1).
2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego
di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi
comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Un
diligente esercizio della professione presuppone che l'avvocato, visto il
particolare ruolo che ricopre, dia prova di un certo riserbo ed eviti di
favorire un inasprimento della lite. Un comportamento inutilmente aggressivo
dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la
professione con cura e diligenza e può, in determinate circostanze,
giustificare una sanzione disciplinare per violazione dell'art. 12 lett. a
LLCA. Da un lato, il fatto di esasperare inutilmente la controparte,
irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del
cliente. L'avvocato è d'altra parte corresponsabile del buon funzionamento
dello Stato di diritto e deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi
alla controparte (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.3, 130 II 270 consid. 3.2.2; STF
2C_307/2019 citata consid. 7.1.3,
2
C_507/2019 citata consid. 5.1.3, 2C_907/2017
citata consid. 3.2,
2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67
consid. 2.2.2).
2.3. Di principio, il semplice avvio di una procedura esecutiva non costituisce
di per sé un atto contrario all'art. 12 lett. a LLCA, anche se l'iscrizione nel
registro delle esecuzioni può essere spiacevole per l'escusso. Ne va
diversamente soltanto qualora l'esecuzione sia abusiva.
Secondo costante giurisprudenza, un tale abuso può
essere ravvisato solo in casi eccezionali,
ove sia
manifesto che il creditore agisce per
scopi che non hanno la minima relazione con la procedura esecutiva, in specie
per angariare deliberatamente l'escusso (cfr. STF
5A_773/2014 del 10
luglio 2015 consid. 3.2 e rimandi). Ciò è segnatamente il caso se il creditore
mira soltanto a danneggiare l'attendibilità creditizia del (presunto) debitore rispettivamente
a rovinarne il buon nome oppure quando a scopo vessatorio pone in esecuzione un
importo del tutto eccessivo (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, 130 II 270 consid.
32.2, 115 III 18 consid. 3b; STF 2C_507/2019 citata consid. 5.1.4 e rif.).
2.4.
I principi testé esposti sono essenzialmente
ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la
professione
nel rispetto delle leggi,
con cura e diligenza, in piena indipendenza
e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto
nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto
nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come
pure a livello di norme deontologiche (le quali,
pur non avendo valore normativo,
nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a
livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione
delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid.
2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1;
STF
4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati;
Bohnet/Martenet,
op. cit., n. 296)
.
In particolare, giusta l'art. 1 CSD, l'avvocato esercita la
sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento
giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua
credibilità (cpv. 2).
3. 3.1. In concreto, dagli
atti emerge che il ricorrente è subentrato il 18 ottobre 2016 quale patrocinatore
di G__________ nella causa successoria introdotta dal segnalante. Già l'8
marzo 2017, informando il collega di non avere potuto fare altro che tenere
nell'arringa finale del litigio la linea da lui assunta, dopo avergli ricordato
la giurisprudenza federale in materia di termini di perenzione dell'azione di
riduzione, si è rivolto a lui in questi termini:
"Appare quindi piuttosto evidente che la
petizione è stata inoltrata in ritardo. Anche nel merito l'azione di riduzione
non appare sostenuta da corrette argomentazioni, non essendo stato dato modo al
pretore di ricostruire l'intero asse ereditario a partire dal quale calcolare
le legittime. Da ultimo, nell'ipotesi remota che la petizione sia tempestiva,
appare deludente che non si siano poste delucidazioni al perito circa la
modesta valutazione degli immobili" (cfr. doc. BB).
In effetti, con sentenza
del 25 luglio 2018, il pretore del Distretto di Lugano ha respinto la
petizione, accertando l'intervenuta perenzione della causa (doc. H).
Sempre dalle tavole processuali risulta che il 17 agosto successivo l'insorgente
si è rivolto al segnalante comunicandogli di ritenerlo responsabile di aver
perso il predetto termine. Messa a conoscenza di tale scritto, l'assicurazione
RC del denunciante (__________) ha integralmente respinto i rimproveri
formulati nei confronti del proprio assicurato (cfr. scritto del 28 agosto 2018
sub doc. M), mantenendo la sua posizione anche dopo un ulteriore scambio di
corrispondenza e un incontro con il ricorrente avvenuto l'11 settembre 2018. In
seguito, l'insorgente ha trattato per quasi un anno con il patrocinatore delle
controparti nella causa successoria al fine di definire comunque una
liquidazione tra gli eredi. In quel contesto avrebbe pure appurato la
sussistenza dell'ulteriore rimprovero già mosso al segnalante (adagiatosi,
senza contestarla, su una perizia giudiziaria che avrebbe sottostimato un bene
immobile compreso nell'asse ereditario, cfr. osservazioni del 15 novembre 2019,
nota 5, pag. 6).
Non vedendo soluzioni imminenti
,
in vista della
causa in responsabilità
(cfr. doc. R e doc. 1), il 13/19 agosto 2019 ha
quindi fatto spiccare nei confronti del denunciante un precetto esecutivo di
fr. 1'754'047.-, oltre interessi, al quale quest'ultimo ha interposto
opposizione totale.
Il ricorrente ha sin da subito sostenuto che lo scopo della sua iniziativa era
quello di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione già nell'ambito della
causa in responsabilità, evidenziando il fatto che il collega lo aveva già in
precedenza costretto a una procedura esecutiva per l'incasso di ripetibili che
non si decideva a versare e che si era trascinata in più procedimenti (cfr.
doc. R, pag. 1-2 e 4-5). Quanto all'importo posto in esecuzione, ha sempre spiegato
che la somma corrisponde a quella che, a causa dell'errore professionale del
collega, non è stata riconosciuta ad G__________ nella successione in
questione:
"L'intervenuta prescrizione ha privato il
mio assistito di 30/128 dell'eredità e dei relativi frutti. L'importo reclamato
è la differenza tra i 9/128 che verranno liquidati nell'ambito della
successione […] e quanto avrebbe dovuto ricevere il mio assistito (ben oltre […]
la somma di fr. 1'000'000.00 calcolata non si capisce bene come dall'avv. B__________
nella sua tardiva petizione" (cfr. doc. R, pag. 2).
Già in precedenza aveva puntualmente
giustificato l'ammontare del predetto importo, evidenziando tra l'altro come
esso dipendesse dalla diversa stima (fondata su due offerte d'acquisto ben
superiori rispetto al valore indicato dal perito giudiziario e fatto valere in
causa dal segnalato) di un immobile facente parte della massa ereditaria (avente
un valore complessivo di oltre 7 milioni di franchi; cfr. scritto del 13 agosto
2019 alla __________ sub doc. 1).
3.2. Ora, premesso che
l'avvio di una procedura esecutiva può costituire una violazione del dovere
dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza soltanto nei
casi eccezionali in cui la stessa sia da considerare abusiva, contrariamente a
quanto concluso dalla precedente istanza, non si ravvisa in concreto alcuna
violazione dell'art. 12 lett. a LLCA da parte dell'insorgente. Egli ha infatti
chiaramente spiegato che lo scopo del precetto esecutivo era quello di
portarsi
avanti nella pratica
, ossia di guadagnare tempo ottenendo già con la
sentenza di merito nella causa di risarcimento danni il rigetto definitivo
dell'opposizione. Tale spiegazione appare del tutto plausibile, ritenuto pure
come il segnalante abbia ripetutamente dimostrato di non sottomettersi alle
decisioni negative emanate nei suoi confronti, costringendo la controparte a
intraprendere la via esecutiva (con diversi strascichi procedurali) per
ottenere soddisfazione delle proprie pretese (cfr. plichi doc. E e F). Non si
può pertanto ritenere che con la notifica del precetto esecutivo qui in
discussione per conto del suo cliente l'insorgente abbia
manifestamente perseguito uno scopo senza
alcuna attinenza con la procedura esecutiva. Non può in particolare essere
considerato che egli abbia voluto deliberatamente angariarlo,
con
l'unico intento di rovinarne la reputazione o di danneggiarne l'attendibilità
creditizia. Diversamente dalla fattispecie di cui alla DTF 140 III 481 (cfr. in
particolare consid. 2.3.3), l'agire del ricorrente non appare contrario al
principio della buona fede ritenuto che, se è vero che vi erano stati dei contatti
con l'assicurazione RC del segnalante, questa aveva a più riprese fermamente
respinto le pretese avanzate contro di lui (ancora il 23 agosto e il 22 ottobre
2019, cfr. doc. 3 e doc. U). Mai, contrariamente a quanto sembra assumere la
Commissione, il ricorrente ha invece giustificato la scelta della via esecutiva
con la necessità di interrompere una prescrizione (ciò che ha anzi
espressamente escluso, cfr. osservazioni, pag. 6). Neppure può essere ritenuto
che l'importo posto in esecuzione sia del tutto eccessivo. Seppur superiore a
quello fatto valere dal segnalante con l'istanza di conciliazione (fr.
almeno
1'312'500.-
), poi ridotto nella petizione ad
almeno fr. 1'016'362.-
(cfr. doc. H), esso appare comunque in rapporto con i valori oggetto del
contendere, come chiaramente e ripetutamente spiegato dal ricorrente (cfr. doc.
1; doc. R, pag. 2; ricorso, pag. 9), il quale oltre a far valere la
responsabilità del segnalante per aver fatto perimere la causa successoria, lo ritiene
responsabile anche per non avere chiesto l'importo corretto nella petizione. Al
proposito va in generale ricordato che quale mandatario l'avvocato è
responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli (art. 398 cpv. 2 del codice delle obbligazioni
del 30 marzo 1911; CO; RS 220)
e
risponde del danno che causa violando i suoi obblighi di diligenza e fedeltà
(cfr. DTF 134 III 534 consid. 3.2.2, 127 III 357 consid. 1b con rinvii). La
giurisprudenza riconosce che una mancanza ai doveri professionali nell'ambito
di una rappresentanza in giudizio (come ad esempio il mancato rispetto di un
termine di perenzione o di prescrizione) può comportare una responsabilità dell'avvocato,
in particolare se viene dimostrato che la causa sarebbe stata vinta se il
mandatario non avesse violato il suo obbligo di diligenza (cfr. al riguardo:
STF 4A_659/2018 del 15 luglio 2019 consid. 3.1, 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016
consid. 3 e rimandi; cfr. pure sentenza II CCA inc. n. 12.2016.61 del 21 luglio
2017 consid. 9 e rinvii). Premesso che non spetta evidentemente a questo
Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza o meno della pretesa fatta
concretamente valere dal cliente del ricorrente (cfr. per analogia, DTF 140 III
481 consid. 2.3.1), alla luce di tutto quanto precede, non è in ogni caso
possibile affermare che la controversa esecuzione forzata appaia addirittura
vessatoria. Tantomeno può essere considerata un mezzo per esercitare pressione
sull'assicurazione __________ al fine di muoverla a intervenire per risarcire
il danno. La stessa non può dunque essere considerata abusiva. Nulla muta il
fatto che la causa di risarcimento danni non fosse (almeno a quel momento) ancora
stata promossa: al di là dei problemi di finanziamento evocati dal ricorrente,
non appare peraltro del tutto inverosimile che, a fronte della segnalazione
effettuata dal collega, egli abbia voluto evitare che l'avvio della causa
giudiziaria potesse essere letto
come un gesto irrispettoso nei confronti
della Commissione di disciplina ed un'ulteriore violazione delle regole
(cfr.
ricorso, pag. 9).
Assunzione del mandato a
favore della ex controparte (b)
4. 4.1. Giusta l'
art. 12 lett. c
LLCA, l'avvocato evita
qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone
con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti
del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr.
STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e
patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della
professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA
- secondo cui l'avvoca
to esercita la
professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito
dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II
108 consid. 3 e rimandi, 130
II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza
limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto
gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF
1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi).
4.2. D
a questo dovere generale di
fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia
rappresentanza. L'avvocato non può in
generale
rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui
sussiste una connessione fattuale, parti che hanno
interessi contrapposti
, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente
né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale
federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio
vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente
- un altro mandato (cfr.
Giovanni Andrea
Testa
, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes
gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il
divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i
quali sussiste una
connessione fattuale,
bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid.
3;
Walter
Fellmann,
in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum
Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011
,
n. 103 e segg. ad art. 12;
Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, II ed.,
Berna 2017, n. 388).
Il divieto della doppia rappresentanza in giudizio di parti con
interessi contrapposti è assoluto. L'avvocato non può svolgere una tale doppia
rappresentanza nemmeno qualora entrambe le parti ne siano a conoscenza e vi
acconsentano, ritenuto che sussiste sempre il pericolo che a posteriori una di
esse abbia la sensazione che i suoi interessi non siano stati sufficientemente
salvaguardati (cfr.
Testa
, op.
cit., pag. 107 e 115 seg.).
4.3.
Il dovere di
fedeltà verso il mandante perdura
anche dopo la fine del rapporto contrattuale,
pertanto la
possibilità di
agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata
dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità
del singolo caso, ritenuto che egli può accettare il nuovo incarico soltanto se
è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto
a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto
professionale (cfr. STF
2C_427/2009 del 23 marzo 2010 consid. 2.2 e
rinvii, 2A.535/2005 del 17
febbraio 2006
consid
. 3.1 e rif.; cfr. pure STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid.
5.1.3, confermata da STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1; STA 52.2018.409
del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio
2020 consid. 7 e rimandi).
4.4. Nessun problema si pone invece di regola quando l'avvocato, terminato un
mandato, assume la tutela degli interessi della ex controparte
, a
condizione che il nuovo mandato non abbia alcuna connessione con il precedente e
la riservatezza di tutte le informazioni del precedente cliente sia garantita (cfr.
Fellmann
, Anwaltsrecht, n. 415;
cfr. pure
Bohnet/Martenet
, op.
cit., n. 1445). Si tratta in particolare di casi in cui l'avvocato viene
incaricato dalla ex controparte di agire nei confronti di un terzo e il mandato
non ha nulla a che vedere con il suo ex cliente (cfr.
Testa
, op. cit., pag. 120 seg.).
4.5.
Il rischio di incorrere
in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto
ancorché non materializzato.
Non è quindi
necessario che nel caso di specie questo
rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato
in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr.
DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF
1B_510/2018
citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.4,
confermata dal TF
).
4.6.
I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati
dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche.
L'art. 11 CSD ricorda in particolare il dovere dell'avvocato di evitare
ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli
di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati.
Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve
essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di
più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi
sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un
conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o
quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al
mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2).
L'art.
13 CSD
riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato
di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente
rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti
clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.
5. 5.1. Nella decisione
impugnata, la Commissione ha ritenuto che, assumendo la difesa penale di G__________
dopo che aveva patrocinato i suoi familiari in altri procedimenti penali contro
di lui, il ricorrente fosse incorso in un conflitto d'interessi, vietato
dall'art. 12 lett. c LLCA, evidenziando come
i mandati penali assunti
dall'avv. RI 1 abbiano un comun denominatore: benché non trattasi degli stessi
reati penali, essi hanno la stessa origine, ossia i comportamenti del signor G__________
(vuoi contro i propri famigliari, vuoi contro l'avv. B__________)
. Ha in
particolare considerato che l'accordo dei familiari non fosse sufficiente per
evitare la violazione di tale norma, ritenuta la sua finalità di tutela della
fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati, tanto più che la
particolare
(potenzialmente conflittuale) situazione familiare del signor G__________ è una
volta di più confermata dal più recente scritto del fratello
(doc. HH).
Altrettanto irrilevante ha reputato il fatto che non si sia realizzato alcun
reale pregiudizio. Ha al contrario ritenuto significativo che anche il
procuratore pubblico si sia chinato sulla questione.
5.2. Il ricorrente contesta la conclusione cui è pervenuta la precedente
istanza, sostenendo che nulla vieterebbe a un avvocato di difendere una ex
controparte in una pratica che non riguarda i propri clienti, per di più dopo
aver ottenuto il loro accordo e senza aver loro causato alcun pregiudizio o
messo in pericolo il segreto professionale, dal quale sarebbe peraltro stato
liberato. Rileva poi che, al momento di assumere il nuovo mandato, le querele
penali della madre e del fratello di G__________ nei suoi confronti erano già
state ritirate. Censura inoltre l'accertamento operato dalla Commissione,
secondo cui sarebbe stato il magistrato inquirente a sollevare spontaneamente
il problema di un potenziale conflitto d'interessi, evidenziando che la
questione sarebbe invece stata portata alla sua attenzione dal segnalante stesso.
A tal proposito sottolinea comunque come il procuratore pubblico, sentita la
sua presa di posizione, abbia continuato il procedimento fino all'emanazione
del decreto di non luogo a procedere, senza nulla eccepire. Ricordato come la
competenza di esaminare la capacità di un avvocato di assumere un mandato
professionale spetti all'autorità di procedura, disconosce quindi in concreto
alla Commissione qualsiasi competenza a esprimersi in proposito dal profilo
disciplinare.
5.3. Ora, dagli atti emerge che il 18 ottobre 2016 si tenne un incontro alla
presenza di G__________, di sua madre e di suo fratello nonché dell'avv. RI 1.
In quell'occasione gli interessati decisero anzitutto, di comune accordo, di
cessare le azioni
nei confronti di __________
(
invero avviate con il
solo scopo di "proteggerlo" in un momento complicato della sua vita
;
cfr. dichiarazioni sub doc. B-C). Sempre di comune accordo, stabilirono che il
ricorrente avrebbe assunto il patrocinio di G__________, sia nella citata causa
successoria nei confronti degli zii (rivelatasi poi perenta), che nella
procedura penale aperta su querela/denuncia del segnalante (espressamente
menzionata nelle dichiarazioni sub doc. A-C). Procedure, queste, che da quanto
risulta dalle tavole processuali non avevano alcuna relazione con i mandati
penali precedentemente svolti dall'insorgente per conto dei familiari di G__________
e a quel punto conclusi con il ritiro delle querele. In concreto non si è dunque
in presenza di una situazione in cui l'avvocato rappresenta contemporaneamente
interessi divergenti. Neppure si tratta, come correttamente rilevato nel
gravame, del caso in cui l'avvocato si trova ad agire contro un ex cliente. Il
ricorrente ha infatti assunto la difesa di una sua ex controparte contro terzi
(gli zii nella procedura civile rispettivamente il segnalante in quella penale)
in procedimenti che nulla hanno a che vedere con il precedente mandato a favore
dei suoi familiari, che hanno peraltro acconsentito e addirittura richiesto il
suo intervento. Non si tratta quindi neppure di una situazione in cui gli ex
clienti potrebbero avere a posteriori la sensazione che i loro interessi non
siano stati adeguatamente tutelati, né in cui potrebbero essere utilizzate a
favore del nuovo cliente delle conoscenze apprese nello svolgimento del
precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale (ritenuto che la
madre e il fratello, ex clienti dell'insorgente, non sono parte né all'azione
di riduzione promossa in nome e per conto di G__________ contro i suoi zii, né
al procedimento penale avviato a seguito della querela/denuncia del segnalante).
In queste circostanze non è dunque ravvisabile alcun conflitto d'interesse
(cfr.
supra
, consid. 4.4). Significativo in questo senso - seppur non decisivo
(nella misura in cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la decisione
sulla capacità di postulare di un avvocato, che spetta all'autorità incaricata
del merito della causa, non riveste natura disciplinare e non esclude quindi la
pronuncia di una sanzione da parte della Commissione; cfr. DTF 138 II 162
consid. 2.5.1; STF 2A.560/2004 del 1 febbraio 2005 consid. 8; STA 90.2014.38
del 9 ottobre 2015 consid. 2.1;
Bohnet/Martenet
,
op. cit., n. 1465 segg.) - appare il fatto che anche il procuratore pubblico
incaricato di trattare la querela/denuncia del segnalante nei confronti di G__________,
sebbene al corrente della concreta situazione, dopo avere sentito il ricorrente
in proposito, abbia ritenuto di procedere nei suoi incombenti senza negargli la
facoltà di difendere l'imputato.
6. 6.1. Sulla base delle
considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente
annullamento della decisione impugnata.
6.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 e 6 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza,
la decisione del 19 maggio 2020 (n. 300) della Commissione di disciplina degli
avvocati è annullata.
2. Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr.
1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2021 52.2020.341 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2021 52.2020.341 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2021 52.2020.341
Sanzione disciplinare
Incarto n. 52.2020.341 Lugano 8 luglio 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Barbara Maspoli statuendo sul ricorso del 30 giugno 2020 dell'RI 1 contro la decisione del 19 maggio 2020 (n. 300) con cui la Commissione di disciplina degli avvocati gli ha inflitto una multa di fr. 800.- a titolo di sanzione disciplinare; ritenuto, in fatto A.
a. Con scritto del 18 settembre 2019, l'avv. B__________, già patrocinatore di G__________ in una causa successoria rivelatasi poi perenta, ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati (Commissione) il comportamento dell'avv. RI 1, che gli era nel frattempo subentrato. Al collega ha in particolare rimproverato (a) di aver fatto spiccare nei suoi confronti, per conto del suo assistito, un precetto esecutivo temerario e ingiustificato all'unico scopo di esercitare pressione sulla sua assicurazione di responsabilità civile (affinché risarcisse il danno asseritamente riconducibile a un suo errore professionale). Lo ha inoltre accusato (b) di essere incorso in un conflitto d'interessi per avere assunto la difesa di G__________ in un procedimento penale (dipendente da una querela/denuncia dell'avv. B__________) solo pochi mesi dopo che egli stesso aveva sporto alcune denunce nei suoi confronti, per conto della madre e del fratello.
b. Preso atto di tale segnalazione, il 24 settembre 2019 la Commissione ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un procedimento disciplinare per possibile violazione degli art. 12 lett. a della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), 16 della legge sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100) e 1 del codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD; cura e diligenza) nonché 12 lett. c LLCA, 16 LAvv e 11, 12 e 13 CSD (conflitto d'interessi).
c. Chiamato a pronunciarsi in merito, l'interessato ha contestato ogni addebito mosso contro di lui. Ha in particolare rilevato di essere stato incaricato di occuparsi delle pratiche successorie di G__________, come pure della difesa dei suoi interessi nella procedura penale avviata dal collega, con il pieno accordo della madre e del fratello, sottolineando di non avere in alcun modo nuociuto ai loro interessi. L'invio del precetto esecutivo - il cui scopo non sarebbe affatto stato quello di mettere sotto pressione l'assicurazione RC del segnalante - sarebbe avvenuto in vista dell'avvio della causa civile per il risarcimento del danno (superiore al valore di causa) provocato dal collega (che, sbagliando, avrebbe introdotto troppo tardi l'azione di riduzione), precisamente per portarsi avanti nella pratica, visto che quest'ultimo lo aveva già costretto a promuovere una procedura esecutiva per l'incasso di ripetibili riconosciutegli dalla Pretura. B. Tenuto conto dell'ulteriore scambio di allegati, con decisione del 19 maggio 2020 la Commissione ha condannato l'avv. RI 1 al pagamento di una multa disciplinare di fr. 800.-. Dopo aver minuziosamente esposto il quadro giuridico applicabile, la precedente istanza ha ritenuto che il segnalato avesse disatteso gli art. 12 lett. a e c LLCA. Quanto alla violazione del dovere di cura e diligenza (a), ha in particolare spiegato che l'importo del precetto esecutivo (fr. 1'754'047.-) era sproporzionato rispetto ai valori in gioco (fr. 1'312'500.- rispettivamente 1'016'362.-), escludendo comunque che vi fosse una reale necessità di intraprendere la via esecutiva (visto che vi erano in atto delle trattative con l'assicurazione RC e che non vi era alcun termine scadente a breve da interrompere). Con riferimento al conflitto d'interessi (b), ha ritenuto determinante che all'origine dei diversi mandati penali assunti dal segnalato vi fossero sempre dei comportamenti di G__________ (dapprima contro i propri familiari e poi contro il denunciante). Irrilevante sarebbero invece sia l'accordo delle parti che l'assenza di un reale pregiudizio. La sanzione è stata commisurata tenendo conto della gravità media dell'infrazione e dell'assenza di precedenti. C. Avverso la predetta decisione, l'avv. RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente, sottolineando di essere stato ammesso come difensore dal procuratore pubblico incaricato di trattare la denuncia del segnalante, cui sarebbe spettata la competenza esclusiva di esaminare la sua capacità di postulare, contesta anzitutto la competenza della Commissione a decidere in merito all'asserito conflitto d'interessi. Conflitto che in ogni caso nega, osservando come il procedimento penale in cui rappresenta ora la sua ex controparte non abbia nulla a che vedere con il precedente, ormai concluso, in cui patrocinava i suoi familiari. Sarebbero del resto stati proprio questi ultimi a chiedergli di assumere il nuovo mandato, al quale non sono parti. Nega di avere mai nuociuto ad G__________ o ai suoi familiari o messo in pericolo il segreto professionale, dal quale sarebbe peraltro stato liberato dai suoi ex clienti. Ribadisce le ragioni per cui, pur essendo superiore rispetto ai valori in causa, la pretesa fatta valere con il precetto esecutivo, peraltro già respinta dall'assicurazione RC del collega, non sarebbe sproporzionata, così come i motivi che avrebbero reso necessario l'avvio della procedura esecutiva. D. In sede di risposta, la Commissione ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi integralmente nel provvedimento impugnato. Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 LAvv. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dalla decisione impugnata, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non occorre in particolare procedere all'audizione testimoniale del presidente dell'Ordine degli avvocati (che il ricorrente stesso propone di assumere solo se ritenuto necessario), in quanto non appare idonea ad apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per l'esito della controversia. Invio del precetto esecutivo (a)
2. 2.1. L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola vale per tutti gli ambiti della sua attività professionale e concerne, oltre al rapporto con il proprio cliente, anche i contatti con le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (cfr. STF 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 7.1 con rimandi; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011, n. 12 ad art. 12; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n. 1161). Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.1; STF 2C_50/2019 del 16 gennaio 2020 consid. 4.2 e rinvii, 2 C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1.2 e rif.). Il principale dovere professionale che incombe all'avvocato è quello di tutelare al meglio gli interessi del proprio cliente. A tal fine egli agisce in maniera unilaterale e parziale. Può intervenire in rappresentanza dei propri clienti anche in modo energico e, per quanto necessario, adottare toni duri. Entro certi limiti ha diritto anche all'esagerazione o addirittura alla provocazione, fintanto che le sue esternazioni abbiano un'incidenza sul caso e non si rivelino inutilmente offensive (cfr. STF 2C_307/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 7.1.2, 2 C_507/2019 citata consid. 5.1.3, 2C_907/2017 del 13 marzo 2018 consid. 3.2, 2C_103/2016 del 30 agosto 2016 consid. 3.2.1 e rimandi; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.1). 2.2. L'adempimento dei doveri professionali non giustifica tuttavia l'impiego di qualsiasi mezzo. L'avvocato deve infatti astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere la dignità della professione. Un diligente esercizio della professione presuppone che l'avvocato, visto il particolare ruolo che ricopre, dia prova di un certo riserbo ed eviti di favorire un inasprimento della lite. Un comportamento inutilmente aggressivo dell'avvocato disattende generalmente il suo dovere di esercitare la professione con cura e diligenza e può, in determinate circostanze, giustificare una sanzione disciplinare per violazione dell'art. 12 lett. a LLCA. Da un lato, il fatto di esasperare inutilmente la controparte, irrigidendo così ulteriormente i fronti, non può rispondere all'interesse del cliente. L'avvocato è d'altra parte corresponsabile del buon funzionamento dello Stato di diritto e deve pertanto astenersi dal portare attacchi eccessivi alla controparte (cfr. DTF 144 II 473 consid. 4.3, 130 II 270 consid. 3.2.2; STF 2C_307/2019 citata consid. 7.1.3, 2 C_507/2019 citata consid. 5.1.3, 2C_907/2017 citata consid. 3.2, 2C_103/2016 citata consid. 3.2.2; RtiD I-2018 n. 67 consid. 2.2.2). 2.3. Di principio, il semplice avvio di una procedura esecutiva non costituisce di per sé un atto contrario all'art. 12 lett. a LLCA, anche se l'iscrizione nel registro delle esecuzioni può essere spiacevole per l'escusso. Ne va diversamente soltanto qualora l'esecuzione sia abusiva. Secondo costante giurisprudenza, un tale abuso può essere ravvisato solo in casi eccezionali, ove sia manifesto che il creditore agisce per scopi che non hanno la minima relazione con la procedura esecutiva, in specie per angariare deliberatamente l'escusso (cfr. STF 5A_773/2014 del 10 luglio 2015 consid. 3.2 e rimandi). Ciò è segnatamente il caso se il creditore mira soltanto a danneggiare l'attendibilità creditizia del (presunto) debitore rispettivamente a rovinarne il buon nome oppure quando a scopo vessatorio pone in esecuzione un importo del tutto eccessivo (DTF 140 III 481 consid. 2.3.1, 130 II 270 consid. 32.2, 115 III 18 consid. 3b; STF 2C_507/2019 citata consid. 5.1.4 e rif.). 2.4. I principi testé esposti sono essenzialmente ricordati anche dall'art. 16 LAvv - giusta il quale l'avvocato esercita la professione nel rispetto delle leggi, con cura e diligenza, in piena indipendenza e si dimostra degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento - come pure a livello di norme deontologiche (le quali, pur non avendo valore normativo, nella misura in cui riflettono una concezione largamente diffusa a livello nazionale, costituiscono una fonte d'ispirazione per l'interpretazione delle regole professionali sancite dallo Stato; cfr. DTF 136 III 296 consid. 2.1, 130 II 270 consid. 3.1.1; STF 4P.36/2004 del 7 maggio 2004 consid. 3.2 e rinvii ivi citati; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 296) . In particolare, giusta l'art. 1 CSD, l'avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all'ordinamento giuridico (cpv. 1), astenendosi da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità (cpv. 2).
3. 3.1. In concreto, dagli atti emerge che il ricorrente è subentrato il 18 ottobre 2016 quale patrocinatore di G__________ nella causa successoria introdotta dal segnalante. Già l'8 marzo 2017, informando il collega di non avere potuto fare altro che tenere nell'arringa finale del litigio la linea da lui assunta, dopo avergli ricordato la giurisprudenza federale in materia di termini di perenzione dell'azione di riduzione, si è rivolto a lui in questi termini: "Appare quindi piuttosto evidente che la petizione è stata inoltrata in ritardo. Anche nel merito l'azione di riduzione non appare sostenuta da corrette argomentazioni, non essendo stato dato modo al pretore di ricostruire l'intero asse ereditario a partire dal quale calcolare le legittime. Da ultimo, nell'ipotesi remota che la petizione sia tempestiva, appare deludente che non si siano poste delucidazioni al perito circa la modesta valutazione degli immobili" (cfr. doc. BB). In effetti, con sentenza del 25 luglio 2018, il pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione, accertando l'intervenuta perenzione della causa (doc. H). Sempre dalle tavole processuali risulta che il 17 agosto successivo l'insorgente si è rivolto al segnalante comunicandogli di ritenerlo responsabile di aver perso il predetto termine. Messa a conoscenza di tale scritto, l'assicurazione RC del denunciante (__________) ha integralmente respinto i rimproveri formulati nei confronti del proprio assicurato (cfr. scritto del 28 agosto 2018 sub doc. M), mantenendo la sua posizione anche dopo un ulteriore scambio di corrispondenza e un incontro con il ricorrente avvenuto l'11 settembre 2018. In seguito, l'insorgente ha trattato per quasi un anno con il patrocinatore delle controparti nella causa successoria al fine di definire comunque una liquidazione tra gli eredi. In quel contesto avrebbe pure appurato la sussistenza dell'ulteriore rimprovero già mosso al segnalante (adagiatosi, senza contestarla, su una perizia giudiziaria che avrebbe sottostimato un bene immobile compreso nell'asse ereditario, cfr. osservazioni del 15 novembre 2019, nota 5, pag. 6). Non vedendo soluzioni imminenti, in vista della causa in responsabilità (cfr. doc. R e doc. 1), il 13/19 agosto 2019 ha quindi fatto spiccare nei confronti del denunciante un precetto esecutivo di fr. 1'754'047.-, oltre interessi, al quale quest'ultimo ha interposto opposizione totale. Il ricorrente ha sin da subito sostenuto che lo scopo della sua iniziativa era quello di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione già nell'ambito della causa in responsabilità, evidenziando il fatto che il collega lo aveva già in precedenza costretto a una procedura esecutiva per l'incasso di ripetibili che non si decideva a versare e che si era trascinata in più procedimenti (cfr. doc. R, pag. 1-2 e 4-5). Quanto all'importo posto in esecuzione, ha sempre spiegato che la somma corrisponde a quella che, a causa dell'errore professionale del collega, non è stata riconosciuta ad G__________ nella successione in questione: "L'intervenuta prescrizione ha privato il mio assistito di 30/128 dell'eredità e dei relativi frutti. L'importo reclamato è la differenza tra i 9/128 che verranno liquidati nell'ambito della successione […] e quanto avrebbe dovuto ricevere il mio assistito (ben oltre […] la somma di fr. 1'000'000.00 calcolata non si capisce bene come dall'avv. B__________ nella sua tardiva petizione" (cfr. doc. R, pag. 2). Già in precedenza aveva puntualmente giustificato l'ammontare del predetto importo, evidenziando tra l'altro come esso dipendesse dalla diversa stima (fondata su due offerte d'acquisto ben superiori rispetto al valore indicato dal perito giudiziario e fatto valere in causa dal segnalato) di un immobile facente parte della massa ereditaria (avente un valore complessivo di oltre 7 milioni di franchi; cfr. scritto del 13 agosto 2019 alla __________ sub doc. 1). 3.2. Ora, premesso che l'avvio di una procedura esecutiva può costituire una violazione del dovere dell'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza soltanto nei casi eccezionali in cui la stessa sia da considerare abusiva, contrariamente a quanto concluso dalla precedente istanza, non si ravvisa in concreto alcuna violazione dell'art. 12 lett. a LLCA da parte dell'insorgente. Egli ha infatti chiaramente spiegato che lo scopo del precetto esecutivo era quello di portarsi avanti nella pratica, ossia di guadagnare tempo ottenendo già con la sentenza di merito nella causa di risarcimento danni il rigetto definitivo dell'opposizione. Tale spiegazione appare del tutto plausibile, ritenuto pure come il segnalante abbia ripetutamente dimostrato di non sottomettersi alle decisioni negative emanate nei suoi confronti, costringendo la controparte a intraprendere la via esecutiva (con diversi strascichi procedurali) per ottenere soddisfazione delle proprie pretese (cfr. plichi doc. E e F). Non si può pertanto ritenere che con la notifica del precetto esecutivo qui in discussione per conto del suo cliente l'insorgente abbia manifestamente perseguito uno scopo senza alcuna attinenza con la procedura esecutiva. Non può in particolare essere considerato che egli abbia voluto deliberatamente angariarlo, con l'unico intento di rovinarne la reputazione o di danneggiarne l'attendibilità creditizia. Diversamente dalla fattispecie di cui alla DTF 140 III 481 (cfr. in particolare consid. 2.3.3), l'agire del ricorrente non appare contrario al principio della buona fede ritenuto che, se è vero che vi erano stati dei contatti con l'assicurazione RC del segnalante, questa aveva a più riprese fermamente respinto le pretese avanzate contro di lui (ancora il 23 agosto e il 22 ottobre 2019, cfr. doc. 3 e doc. U). Mai, contrariamente a quanto sembra assumere la Commissione, il ricorrente ha invece giustificato la scelta della via esecutiva con la necessità di interrompere una prescrizione (ciò che ha anzi espressamente escluso, cfr. osservazioni, pag. 6). Neppure può essere ritenuto che l'importo posto in esecuzione sia del tutto eccessivo. Seppur superiore a quello fatto valere dal segnalante con l'istanza di conciliazione (fr. almeno 1'312'500.-), poi ridotto nella petizione ad almeno fr. 1'016'362.- (cfr. doc. H), esso appare comunque in rapporto con i valori oggetto del contendere, come chiaramente e ripetutamente spiegato dal ricorrente (cfr. doc. 1; doc. R, pag. 2; ricorso, pag. 9), il quale oltre a far valere la responsabilità del segnalante per aver fatto perimere la causa successoria, lo ritiene responsabile anche per non avere chiesto l'importo corretto nella petizione. Al proposito va in generale ricordato che quale mandatario l'avvocato è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220) e risponde del danno che causa violando i suoi obblighi di diligenza e fedeltà (cfr. DTF 134 III 534 consid. 3.2.2, 127 III 357 consid. 1b con rinvii). La giurisprudenza riconosce che una mancanza ai doveri professionali nell'ambito di una rappresentanza in giudizio (come ad esempio il mancato rispetto di un termine di perenzione o di prescrizione) può comportare una responsabilità dell'avvocato, in particolare se viene dimostrato che la causa sarebbe stata vinta se il mandatario non avesse violato il suo obbligo di diligenza (cfr. al riguardo: STF 4A_659/2018 del 15 luglio 2019 consid. 3.1, 4A_693/2014 del 4 febbraio 2016 consid. 3 e rimandi; cfr. pure sentenza II CCA inc. n. 12.2016.61 del 21 luglio 2017 consid. 9 e rinvii). Premesso che non spetta evidentemente a questo Tribunale pronunciarsi sulla fondatezza o meno della pretesa fatta concretamente valere dal cliente del ricorrente (cfr. per analogia, DTF 140 III 481 consid. 2.3.1), alla luce di tutto quanto precede, non è in ogni caso possibile affermare che la controversa esecuzione forzata appaia addirittura vessatoria. Tantomeno può essere considerata un mezzo per esercitare pressione sull'assicurazione __________ al fine di muoverla a intervenire per risarcire il danno. La stessa non può dunque essere considerata abusiva. Nulla muta il fatto che la causa di risarcimento danni non fosse (almeno a quel momento) ancora stata promossa: al di là dei problemi di finanziamento evocati dal ricorrente, non appare peraltro del tutto inverosimile che, a fronte della segnalazione effettuata dal collega, egli abbia voluto evitare che l'avvio della causa giudiziaria potesse essere letto come un gesto irrispettoso nei confronti della Commissione di disciplina ed un'ulteriore violazione delle regole (cfr. ricorso, pag. 9). Assunzione del mandato a favore della ex controparte (b)
4. 4.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. L'obbligo di fedeltà nei confronti del cliente è molto ampio e si estende a tutti gli aspetti del mandato (cfr. STF 2P.318/2006 del 27 luglio 2007 consid. 11.1). Il divieto di rappresentare e patrocinare interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense, collegato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA
- secondo cui l'avvoca to esercita la professione con cura e diligenza -, al precetto d'indipendenza sancito dall'art. 12 lett. b LLCA (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3 e rimandi, 130 II 87 consid. 4.2), come pure all'art. 13 LLCA, che impone all'avvocato, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, il segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (cfr. STF 1B_510/2018 del 14 marzo 2019 consid. 2.1 e rimandi). 4.2. D a questo dovere generale di fedeltà e indipendenza deriva in particolare l'obbligo di evitare la doppia rappresentanza. L'avvocato non può in generale rappresentare nella stessa vertenza o in procedure tra cui sussiste una connessione fattuale, parti che hanno interessi contrapposti, poiché non potrebbe allora adoperarsi completamente né per l'uno né per l'altro cliente. Ma non solo. Secondo il Tribunale federale, in base all'art. 12 lett. c LLCA all'avvocato è pure di principio vietato agire in giustizia contro un cliente per il quale svolge - contemporaneamente
- un altro mandato (cfr. Giovanni Andrea Testa, Die zivil- und standesrechtlichen Pflichten des Rechtsanwaltes gegenüber dem Klienten, Zurigo 2000, pag. 103 e 107). Dal profilo personale il divieto della doppia rappresentanza non si limita infatti a procedimenti tra i quali sussiste una connessione fattuale, bensì copre ogni forma di interessi contrastanti (cfr. DTF 134 II 108 consid. 3; Walter Fellmann, in Fellmann/Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed., Zurigo 2011,
n. 103 e segg. ad art. 12; Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II ed., Berna 2017, n. 388). Il divieto della doppia rappresentanza in giudizio di parti con interessi contrapposti è assoluto. L'avvocato non può svolgere una tale doppia rappresentanza nemmeno qualora entrambe le parti ne siano a conoscenza e vi acconsentano, ritenuto che sussiste sempre il pericolo che a posteriori una di esse abbia la sensazione che i suoi interessi non siano stati sufficientemente salvaguardati (cfr. Testa, op. cit., pag. 107 e 115 seg.). 4.3. Il dovere di fedeltà verso il mandante perdura anche dopo la fine del rapporto contrattuale, pertanto la possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve essere verificata dall'avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso, ritenuto che egli può accettare il nuovo incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale (cfr. STF 2C_427/2009 del 23 marzo 2010 consid. 2.2 e rinvii, 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid . 3.1 e rif.; cfr. pure STA 52.2019.368 del 9 dicembre 2020 consid. 5.1.3, confermata da STF 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.1; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.2, confermata da STF 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7 e rimandi). 4.4. Nessun problema si pone invece di regola quando l'avvocato, terminato un mandato, assume la tutela degli interessi della ex controparte, a condizione che il nuovo mandato non abbia alcuna connessione con il precedente e la riservatezza di tutte le informazioni del precedente cliente sia garantita (cfr. Fellmann, Anwaltsrecht, n. 415; cfr. pure Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1445). Si tratta in particolare di casi in cui l'avvocato viene incaricato dalla ex controparte di agire nei confronti di un terzo e il mandato non ha nulla a che vedere con il suo ex cliente (cfr. Testa, op. cit., pag. 120 seg.). 4.5. Il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi non deve essere puramente astratto, bensì concreto ancorché non materializzato. Non è quindi necessario che nel caso di specie questo rischio si sia realizzato e che l'avvocato abbia eseguito il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (cfr. DTF 135 II 145 consid. 9.1; STF 1B_510/2018 citata consid. 2.1 e rimandi; STA 52.2018.409 del 7 agosto 2019 consid. 2.4, confermata dal TF). 4.6. I principi testé esposti, oltre ad essere ricordati dall'art. 16 LAvv, sono essenzialmente recepiti anche a livello di norme deontologiche. L'art. 11 CSD ricorda in particolare il dovere dell'avvocato di evitare ogni conflitto tra gli interessi del suo cliente, i propri interessi e quelli di altre persone con le quali intrattiene rapporti professionali o privati. Anche l'art. 12 CSD ribadisce il concetto secondo cui l'avvocato non deve essere nello stesso affare il consulente, il rappresentante o il difensore di più di un cliente, se vi è un conflitto di interessi tra gli interessati o vi sia il rischio che ne sorga uno (cpv. 1), precisando che, quando sorge un conflitto di interessi, un rischio di violazione del segreto professionale o quando la sua indipendenza rischia di essere lesa, l'avvocato rinuncia al mandato conferitogli dai clienti interessati (cpv. 2). L'art. 13 CSD riprende anche il concetto secondo cui l'avvocato non può accettare il mandato di un nuovo cliente se il segreto professionale dovuto a un precedente cliente rischia di essere violato o quando la conoscenza degli affari di precedenti clienti potrebbe causare loro un pregiudizio.
5. 5.1. Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, assumendo la difesa penale di G__________ dopo che aveva patrocinato i suoi familiari in altri procedimenti penali contro di lui, il ricorrente fosse incorso in un conflitto d'interessi, vietato dall'art. 12 lett. c LLCA, evidenziando come i mandati penali assunti dall'avv. RI 1 abbiano un comun denominatore: benché non trattasi degli stessi reati penali, essi hanno la stessa origine, ossia i comportamenti del signor G__________ (vuoi contro i propri famigliari, vuoi contro l'avv. B__________) . Ha in particolare considerato che l'accordo dei familiari non fosse sufficiente per evitare la violazione di tale norma, ritenuta la sua finalità di tutela della fiducia del pubblico nei confronti degli avvocati, tanto più che la particolare (potenzialmente conflittuale) situazione familiare del signor G__________ è una volta di più confermata dal più recente scritto del fratello (doc. HH). Altrettanto irrilevante ha reputato il fatto che non si sia realizzato alcun reale pregiudizio. Ha al contrario ritenuto significativo che anche il procuratore pubblico si sia chinato sulla questione. 5.2. Il ricorrente contesta la conclusione cui è pervenuta la precedente istanza, sostenendo che nulla vieterebbe a un avvocato di difendere una ex controparte in una pratica che non riguarda i propri clienti, per di più dopo aver ottenuto il loro accordo e senza aver loro causato alcun pregiudizio o messo in pericolo il segreto professionale, dal quale sarebbe peraltro stato liberato. Rileva poi che, al momento di assumere il nuovo mandato, le querele penali della madre e del fratello di G__________ nei suoi confronti erano già state ritirate. Censura inoltre l'accertamento operato dalla Commissione, secondo cui sarebbe stato il magistrato inquirente a sollevare spontaneamente il problema di un potenziale conflitto d'interessi, evidenziando che la questione sarebbe invece stata portata alla sua attenzione dal segnalante stesso. A tal proposito sottolinea comunque come il procuratore pubblico, sentita la sua presa di posizione, abbia continuato il procedimento fino all'emanazione del decreto di non luogo a procedere, senza nulla eccepire. Ricordato come la competenza di esaminare la capacità di un avvocato di assumere un mandato professionale spetti all'autorità di procedura, disconosce quindi in concreto alla Commissione qualsiasi competenza a esprimersi in proposito dal profilo disciplinare. 5.3. Ora, dagli atti emerge che il 18 ottobre 2016 si tenne un incontro alla presenza di G__________, di sua madre e di suo fratello nonché dell'avv. RI 1. In quell'occasione gli interessati decisero anzitutto, di comune accordo, di cessare le azioni nei confronti di __________ (invero avviate con il solo scopo di "proteggerlo" in un momento complicato della sua vita; cfr. dichiarazioni sub doc. B-C). Sempre di comune accordo, stabilirono che il ricorrente avrebbe assunto il patrocinio di G__________, sia nella citata causa successoria nei confronti degli zii (rivelatasi poi perenta), che nella procedura penale aperta su querela/denuncia del segnalante (espressamente menzionata nelle dichiarazioni sub doc. A-C). Procedure, queste, che da quanto risulta dalle tavole processuali non avevano alcuna relazione con i mandati penali precedentemente svolti dall'insorgente per conto dei familiari di G__________ e a quel punto conclusi con il ritiro delle querele. In concreto non si è dunque in presenza di una situazione in cui l'avvocato rappresenta contemporaneamente interessi divergenti. Neppure si tratta, come correttamente rilevato nel gravame, del caso in cui l'avvocato si trova ad agire contro un ex cliente. Il ricorrente ha infatti assunto la difesa di una sua ex controparte contro terzi (gli zii nella procedura civile rispettivamente il segnalante in quella penale) in procedimenti che nulla hanno a che vedere con il precedente mandato a favore dei suoi familiari, che hanno peraltro acconsentito e addirittura richiesto il suo intervento. Non si tratta quindi neppure di una situazione in cui gli ex clienti potrebbero avere a posteriori la sensazione che i loro interessi non siano stati adeguatamente tutelati, né in cui potrebbero essere utilizzate a favore del nuovo cliente delle conoscenze apprese nello svolgimento del precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale (ritenuto che la madre e il fratello, ex clienti dell'insorgente, non sono parte né all'azione di riduzione promossa in nome e per conto di G__________ contro i suoi zii, né al procedimento penale avviato a seguito della querela/denuncia del segnalante). In queste circostanze non è dunque ravvisabile alcun conflitto d'interesse (cfr. supra, consid. 4.4). Significativo in questo senso - seppur non decisivo (nella misura in cui, contrariamente a quanto preteso nel gravame, la decisione sulla capacità di postulare di un avvocato, che spetta all'autorità incaricata del merito della causa, non riveste natura disciplinare e non esclude quindi la pronuncia di una sanzione da parte della Commissione; cfr. DTF 138 II 162 consid. 2.5.1; STF 2A.560/2004 del 1 febbraio 2005 consid. 8; STA 90.2014.38 del 9 ottobre 2015 consid. 2.1; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465 segg.) - appare il fatto che anche il procuratore pubblico incaricato di trattare la querela/denuncia del segnalante nei confronti di G__________, sebbene al corrente della concreta situazione, dopo avere sentito il ricorrente in proposito, abbia ritenuto di procedere nei suoi incombenti senza negargli la facoltà di difendere l'imputato.
6. 6.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. 6.2. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 19 maggio 2020 (n. 300) della Commissione di disciplina degli avvocati è annullata.
2. Non si preleva alcuna tassa di giustizia. Al ricorrente va retrocesso l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera