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52.2020.105

Divieto d'uso

Ticino · 2020-01-22 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE; art. 65 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2 Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dall'incarto relativo alla procedura sfociata nel giudizio del 25 febbraio 2019 (n. 52.2018.21) di questo Tribunale, noto alle parti. 2.1. Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne il rispetto (cfr. Adelio Scolari , Commentario, II ed., Cadenazzo 1996, n. 1277 ad art. 43 LE). L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demoli-zione non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1, 1C_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2). 2.2. Al fine di impedire che un'opera edilizia venga utilizzata in modo abusivo dal profilo non soltanto formale (mancanza del permesso), ma anche sostanziale, segnatamente poiché destinata a un uso contrario alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione, l'autorità deve per principio emanare un divieto, ovvero un provvedimento d'imperio, che ingiunga al proprietario di astenersi dall'utilizzarla in quel modo. A differenza dell'ordine di sospendere un'utilizzazione formalmente abusiva, un divieto d'uso, di natura analoga a un ordine di rettifica o di demolizione, si fonda sull'art. 43 LE e presuppone una preventiva verifica (da esperire di regola nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria) della conformità dell'utilizzazione instaurata senza permesso con il diritto materiale concretamente applicabile, a meno che il contrasto con quest'ultimo risulti evidente e incontestabile (cfr. STA 52.2018.314 del 14 settembre 2018 consid. 3.1, 52.2015.519 del 5 agosto 2016 in RtiD I-2017 n. 15 consid. 4.1 e rimandi, 52.2008.409 del 6 marzo 2009 in RtiD II-2009 n. 23 consid. 2).

E. 2 3.1. In concreto, il Municipio ha impartito alla ricorrente un divieto, fondato sull'art. 43 LE, di utilizzare i fondi sui quali continua a esercitare la propria attività di deposito e lavorazione degli inerti, in palese contrasto con le norme comunali, nonostante i dinieghi di licenza edilizia del 29 settembre 2016 sfociati nella sentenza di questo Tribunale del 25 febbraio 2019 di cui si è detto in narrativa (cfr. pure sua risposta al Governo). L'ordine, motivato anche con le molestie e i disagi derivanti ai fondi circostanti (cfr. pure risposta del Municipio al Governo), è stato tutelato dal Governo, il quale l'ha in sostanza ritenuto corretto e conforme al principio di proporzionalità. La conclusione resiste alle critiche dell'insorgente, che in questa sede mette anzitutto in discussione l'esistenza dell'accertamento dell'illiceità della propria attività. La censura è del tutto infondata. 3.2. Come rettamente ricordato dalle precedenti istanze, è infatti manifesto che l'esistenza della violazione materiale dell'intera piazza di lavorazione degli inerti è già stata compiutamente accertata con i predetti rifiuti del permesso, cresciuti in giudicato a seguito del citato giudizio di questo Tribunale. Questa Corte, esprimendosi sui diversi interventi che erano stati realizzati negli anni sui fondi (scostandosi palesemente dalle autorizzazioni rilasciate nel 2005 e 2007, cfr. STA 52.2018.21 citata consid. 4), ha infatti ritenuto che l'attività della RI 1, con tutte le relative opere, fosse assimilabile a un'attività industriale molesta, non conforme alle prescrizioni della zona di situazione, tanto in base al vecchio quanto al nuovo PR. In particolare ha ritenuto che l'insediamento non rispettasse la funzione delle zone Ar3 e J2 e il divieto di depositi (art. 39 lett. m NAPR) secondo il piano regolatore del 1984, e che non fosse nemmeno conforme alla zona industriale I approvata con risoluzione governativa del 15 aprile 2015 (n. 1550; cfr. STA 52.2018.21 citata consid. 6 e 7). Pianificazione, quest'ultima, che era a quel momento entrata in vigore per effetto dell'art. 31 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100), nonostante contro la stessa fossero stati interposti alcuni ricorsi al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. STA 52.2018.21 citata consid. 6.2). Nel frattempo quest'ultimo ha invero accolto tali impugnative, annullando la predetta decisione del 2015 del Consiglio di Stato, al quale ha retrocesso gli atti per nuova decisione (cfr. STA 90.2015.47/64-67 del 30 aprile 2021); ne discende che per i fondi in questione è attualmente tornato a far stato il precedente assetto pianificatorio (PR 1984; cfr. STA 52.2018.21 citata consid. 6.2 con rinvio alla risoluzione governativa del 23 agosto 2005, in particolare dispositivo n. 2 e 3 e pag. 21, 30 e 90 e allegato 1). Tale circostanza è tuttavia irrilevante ai fini della presente fattispecie, considerato che il centro di deposito e lavorazione degli inerti, come appena ricordato, si pone in urto anche con tale ordinamento. A ciò aggiungasi che, nel precedente giudizio, questo Tribunale ha inoltre chiaramente stabilito che l'attività industriale che l'insorgente aveva sviluppato sui fondi sull'arco di più di un decennio - senza autorizzazione e nonostante gli svariati ordini di sospensione dei lavori - non era un impianto al beneficio della tutela delle situazioni acquisite (che poteva quindi prevalersi del vecchio art. della 72 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 [LALPT; BU 1990, 365] o degli art. 66 LST e 86 del relativo regolamento). Inoltre, quand'anche su una minima parte della part. __________ vi fosse già stato un deposito di inerti (tutelato nella situazione di fatto), era manifesto che l'insediamento di un vero e proprio centro di frantumazione, miscelatura e stoccaggio di inerti (che tratta più di 10'000 t/anno di materiale), esteso all'intera superficie dei fondi in oggetto, ne avesse radicalmente sovvertito l'identità (STA 52.2018.21 citata consid. 8). Questa Corte ha infine chiaramente escluso, tutelando la decisione municipale, che il centro potesse beneficiare di una deroga (STA 52.2018.21 citata consid. 9), in assenza di una situazione eccezionale e ritenuto in ogni caso preponderante sull'interesse prettamente economico dell'insorgente quello pubblico e privato dei vicini a non permettere un'attività che produce immissioni moleste e un generale degrado del comparto. In queste circostanze, non è pertanto dato di vedere quale altra completa valutazione o procedura edilizia occorrerebbe ancora esperire per accertare l'illiceità dell'attività in questione, che è invece già stata compiutamente vagliata e decisa. 3.3. Ferme queste premesse, è certo che il divieto d'uso in oggetto risulti del tutto giustificato e conforme al principio di proporzionalità. Esso s'avvera infatti come l'unica misura idonea e necessaria a impedire che l'insorgente continui indifferente a trattare e stoccare ingenti quantitativi di materiali sui predetti fondi, nonostante i rifiuti del permesso di cui sopra. E ciò fintanto che non avrà rimosso tutte le opere e gli impianti non autorizzati (come il Municipio sembra peraltro averle ordinato nel frattempo, cfr. decisione del 25 maggio 2020 di cui al doc. 16). A maggior ragione s'impone questa conclusione se si considera che, come già accertato nel precedente giudizio, l'attività è fonte di immissioni moleste per i fondi vicini (rumori, polveri, ecc.) e squalificante per il paesaggio circostante. Non portano invece ad altra conclusione le conseguenze economiche derivanti dal provvedimento all'insorgente, la quale ponendo l'autorità di fronte al fatto compiuto da tempo ben doveva attendersi di essere confrontata con una simile ingiunzione di cessazione dell'attività. Non è quindi dato di vedere per quale motivo dovrebbe esserle ancora concesso un anno di tempo per il ritorno nella legalità . Tanto meno a fronte di non meglio precisate capacità residue dei fondi o progetti che dovrebbero permetterle di inscatolare l'intera attività in nuovi capannoni industriali, la cui realizzazione appare comunque tutt'altro che scontata e imminente. 3.4. In conclusione, il giudizio impugnato che ha tutelato il divieto d'uso municipale deve pertanto essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto.

E. 3 4.1. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico dell'insorgente, la quale è inoltre tenuta a rifondere ad CO 1 e al Comune, non dotato di un servizio giuridico, adeguate ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. L'insorgente è inoltre tenuta a rifondere ad CO 1 e al Comune di Muzzano la somma di fr. 1'800.- ciascuno a titolo di ripetibili per questa sede.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2020.105

Lugano

12 maggio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

vicecancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2020 della

RI 1

contro

la decisione del 22 gennaio 2020 (n. 383) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la risoluzione del 5 giugno 2019 con cui il Municipio di Muzzano le ha vietato l'uso dei fondi part. __________, __________, __________ e __________;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            La vicecancelliera