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52.2019.9

Commesse pubbliche. Omessa indicazione di un prezzo totale dovuta ad una carenza d'impaginazione del capitolato. L'esclusione dalla gara configura un eccesso di formalismo e viola il principio della proporzionalità

Ticino · 2018-12-21 · Italiano TI
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Commesse pubbliche. Omessa indicazione di un prezzo totale dovuta ad una carenza d'impaginazione del capitolato. L'esclusione dalla gara configura un eccesso di formalismo e viola il principio della proporzionalità

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 dicembre 2018 del Municipio di CO 2 è annullata; 1.2.   gli atti sono rinviati al committente per nuova delibera previa valutazione complessiva dell'offerta della ricorrente.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 500.- e del Comune di CO 2 per il resto (fr. 1'500.-). Alla ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2019 52.2019.9 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2019 52.2019.9 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.04.2019 52.2019.9

Commesse pubbliche. Omessa indicazione di un prezzo totale dovuta ad una carenza d'impaginazione del capitolato. L'esclusione dalla gara configura un eccesso di formalismo e viola il principio della proporzionalità

Incarto n. 52.2019.9 Lugano 3 aprile 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Paola Passucci statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2019 della RI 1 contro la decisione del 21 dicembre 2018 del Municipio di CO 2, che in esito al concorso indetto per aggiudicare gli interventi di ingegneria naturalistica necessari per il consolidamento della __________ in zona __________, quartiere di __________, ha escluso l'insorgente e aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________; ritenuto, in fatto che il 30 agosto 2018 il Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento della __________ in zona __________, quartiere di __________ (FU

n. __________ pag. __________); che il bando (n. 4) specificava che la commessa sarebbe stata attribuita al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1) economicità- prezzo                                                       50%

2) attendibilità dei prezzi dell'offerta                                    22%

3) referenze                                                                       20%

4) formazione apprendisti 5%

5) perfezionamento professionale 3% che il capitolato e modulo d'offerta, alla pos. 233.001 CPN 111 (lavori a regia, pag. 39), chiedeva ai concorrenti di specificare la somma degli importi dei materiali secondo i prezzi a regia; che mediante il modulo "correzioni dell'elenco prezzi" annesso al capitolato (pag. 2) i concorrenti venivano resi attenti sul fatto che correzioni o cancellature dei prezzi unitari e/o globali, come pure l'omissione dei prezzi unitari e/o globali avrebbero comportato l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione; che entro i termini prestabiliti sono pervenute al committente due offerte, quella della RI 1 di __________ (RI 1), di fr. 74'414.92, e quella della CO 1 di __________ (CO 1), ammontante a fr. 92'292.60; che alla pos. 233.001 dell'elenco prezzi la RI 1 ha esposto il prezzo unitario dei materiali (up = 0.65), omettendo tuttavia di esporre il prezzo complessivo; che il 21 dicembre 2018 il Municipio di CO 2, fondandosi sul rapporto di verifica tecnico-economica allestito dall'Ufficio tecnico, ha risolto di escludere dalla gara l'offerta della RI 1 poiché incompleta (manca la cifra relativa alla Pos. CPN 102 233.001 pag. 39 dell'Elenco prezzi), e di aggiudicare i lavori alla CO 1, classificatasi al primo posto con 4.90 punti per l'importo di fr. 92'292.60.-; che contro la predetta decisione la RI 1, la cui offerta è stata comunque valutata, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'aggiudicazione ad essa della commessa; il tutto previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame; che la ricorrente ha affermato di non aver esposto il prezzo totale della pos. 233.001 dell'elenco prezzi per il fatto che mancavano i relativi puntini dove poter indicare tale somma; a differenza del prezzo unitario, ha sottolineato l'insorgente, il calcolo della moltiplica non era richiesto dai puntini e non è quindi stato espresso dall'impresa PS che non può ora quindi essere esclusa per non aver presentato quanto non richiesto; che a mente dell'insorgente, l'estromissione decisa dalla committenza, eccessivamente formale, va quindi annullata; donde la necessità di rivalutare le offerte in relazione ai (soli) criteri 1 e 2, gli altri essendo già stati oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio tecnico; la correzione da apportare - ha soggiunto la RI 1 esponendo anche i relativi calcoli - è tale da sovvertire la graduatoria, permettendole di scavalcare la rivale; che la stazione appaltante ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, richiamandosi al contenuto degli art. 40 cpv. 1 e 42 cpv. 1 lett. d del regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ed annotando che le condizioni di gara erano chiare e nessuno le ha contestate né ha chiesto, pur avendone la possibilità, delucidazioni o spiegazioni; che la CO 1 si è rimessa al giudizio del Tribunale senza formulare particolari osservazioni; che l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente; che con la replica l'insorgente ha contestato la tesi avversa, ribadito e precisato la propria con motivazioni di cui si dirà, ove occorresse, nei considerandi seguenti; che con la duplica il committente si è limitato a ribadire quanto esposto in sede di risposta; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; che in quanto partecipante alla gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm, RL 165.100); la potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA 52.2010.11 del 15 marzo 2010); che con questa precisazione il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm); che notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire l'aggiudicazione; una diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al principio di legalità, anche ai principi della parità di trattamento e di trasparenza, che governano l'intero ordinamento delle commesse pubbliche; la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che deve soddisfare le prescrizioni di gara; che giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo; il capitolato d'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta; che offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018); resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I- 2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34); che nel caso in esame le prescrizioni di gara (pos. 251.100 CPN 102) stabilivano che i concorrenti dovevano inoltrare una copia originale del capitolato fornito con gli eventuali rispettivi allegati, debitamente compilato manualmente in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto; che il foglio di correzione integrato nel capitolato di appalto sanciva espressamente che l'omessa indicazione dei prezzi unitari e/o totali avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara; che la ricorrente ha tralasciato il prezzo totale della pos. 233.001 dell'elenco prezzi (pag. 39), indicando solo il prezzo unitario (up = 0.65); che ritenendo impossibile valutare l'esatto importo offerto e pertanto incompleta l'offerta, il 21 dicembre 2018 il Municipio di CO 2 ha risolto di escludere la ricorrente; che siffatto provvedimento non può essere tutelato; a questo proposito occorre rilevare che il capitolato non prevedeva un apposito spazio per inserire il prezzo complessivo della pos. 233.001, presente invece alle pos. 222.001 e 244.001 che la ricorrente ha infatti rettamente compilato; che così come impostato, l'elenco prezzi poteva in buona fede indurre i concorrenti a credere - erroneamente - che per la posizione incriminata bastasse indicare il (solo) prezzo unitario; che lo stesso ente banditore dà del resto atto di non aver predisposto i "puntini" dell'importo della posizione 233.001 CPN 111 esattamente in linea con quelli degli altri importi richiesti per la moltiplicazione; contrariamente a quanto afferma, non si può per contro sostenere che la loro disposizione (attaccati a quelli del fattore di ribasso) e dimensione (lunghezza almeno doppia rispetto a quelli delle altre posizioni) rendesse senz'altro comprensibile la necessità di esporre la cifra corrispondente, come ha giustamente fatto la deliberataria; che le carenze d'impaginazione del capitolato imponevano alla stazione appaltante di far uso di una ragionevole tolleranza, ammettendo anche l'offerta della ricorrente, ancorché priva dell'esposizione del prezzo complessivo (fr. 975.-) della pos. 233.001, facilmente ottenibile moltiplicando per 0.65 la quantità dei materiali (1'500.-) stimata dalla stazione appaltante; il dato mancante riguardava peraltro una posizione secondaria, sia per l'entità (circa l'1,292 %) sia per l'importanza dei lavori; che in simili circostanze, l'applicazione rigorosa della sanzione dell'esclusione

- benché esplicitamente comminata dal capitolato di appalto in caso di omessa indicazione dei prezzi totali - configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità, l'offerente essendo palesemente stata indotta in errore dalla mancanza di chiarezza del capitolato (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni U 16/105 del 20 febbraio 2017 consid. 6.2); che a torto il Municipio di CO 2 ha quindi scartato l'offerta in esame; avrebbe dovuto prenderla in considerazione per un importo corretto di fr. 75'465.-; che stando così le cose, il ricorso deve essere parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto e rinviando gli atti al committente affinché valuti l'offerta della ricorrente, allestisca la classifica e proceda ad una nuova delibera; che l'emanazione della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa; che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente e del committente proporzionalmente al loro grado di soccombenza, fermo restando che la deliberataria ne va esente essendosi rimessa al giudizio del Tribunale (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.   Di conseguenza: 1.1.   la decisione del 21 dicembre 2018 del Municipio di CO 2 è annullata; 1.2.   gli atti sono rinviati al committente per nuova delibera previa valutazione complessiva dell'offerta della ricorrente.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dell'insorgente nella misura di fr. 500.- e del Comune di CO 2 per il resto (fr. 1'500.-). Alla ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese processuali.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera