opencaselaw.ch

52.2019.646

Bando di concorso (ad invito) per la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per autobus. Specifiche tecniche. In concreto, la violazione degli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP non ha portato ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti

Ticino · 2020-06-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Bando di concorso (ad invito) per la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per autobus. Specifiche tecniche. In concreto, la violazione degli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP non ha portato ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 La ricorrente critica innanzitutto il fatto che il concorso sia stato impostato unicamente sulla base del criterio del minor prezzo . A mente sua, oggetto della commessa non sarebbero dei beni ampiamente standardizzati.

E. 3.1 Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a

favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi

criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di

servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,

la compatibilità ambientale e il valore tecnico. Trattandosi di beni ampiamenti

standardizzati, soggiunge il cpv. 3, l'aggiudicazione della commessa può

avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una questione

giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di apprezzamento

che il Tribunale può sindacare unicamente nei sopra ricordati termini (cfr.

consid. 2), dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico

indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del

solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni

ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla

possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr.

Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner

, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo 2013,

n. 832 e 879; STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid. 3.1 con riferimenti

alle sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2014.701 del 7

maggio 2015 consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11 settembre 2003 consid. 3,

decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6 luglio 2005, pubblicata in

BR 2007, pag. 199 e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque

permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far

capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1

LCPubb. Per ciò fare, possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che

caratterizzano la prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia,

non invece requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le

referenze o la formazione degli apprendisti. Lo standard comune richiesto è

dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi dalle esigenze qualitative

imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi

dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr. riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali citati).

E. 3.2 In concreto, la commessa in questione riguarda

la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per gli autobus, che il

committente ha elencato suddividendolo in quattro categorie di prodotti (server,

telecamere, cassetti estraibili per hard disk di ricambio e hard disk), dei

quali ha definito in modo preciso la marca e il modello e indicato le quantità occorrenti.

L'insorgente contesta che i prodotti da fornire -

impianti di

videosorveglianza professionali, con apparecchiature specifiche da montare

unicamente su bus, treni, tram e metropolitane con specifiche molto particolari,

incluso la registrazione del percorso, il sistema gravitazionale che registra

le accelerazioni e decelerazioni anomale, il collegamento satellitare che

registra il percorso, il collegamento via telefono mobile per la visione da

remoto ed il collegamento Wifi per la verifica dello stato del sistema

-

rappresentino dei beni ampiamente standardizzati. A torto, tuttavia.

Come rileva a ragione la committente,

non è corretto considerare i

beni oggetto della gara in esame non ampiamente standardizzati per il solo

fatto che il sistema di videosorveglianza nel suo insieme è un sistema di una

certa complessità.

Oggetto di fornitura sono infatti i singoli elementi che

lo compongono, dei quali l'ente banditore ha fornito una descrizione ben precisa

ed univoca (vedi le sigle dei modelli indicati nel modulo d'offerta). Trattasi

in altri termini di componenti prodotte in serie su larga scala industriale. Il

fatto che i singoli prodotti siano in sé complessi dal profilo tecnologico è

assolutamente ininfluente e non permette da solo di escludere che gli stessi

possano essere qualificati come beni ampiamente standardizzati. L'unico

criterio d'aggiudicazione fissato nel concorso (minor prezzo) si basa quindi su

di un parametro valutabile in modo oggettivo e permette di salvaguardare i

principi che governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare

da un punto di vista della trasparenza, della parità di trattamento e della

concorrenza efficace tra concorrenti. Da questo profilo, gli atti di gara non

ledono quindi il diritto.

4.   4.1. La ricorrente ritiene

inoltre che il bando sia carente poiché menzionerebbe la sola fornitura delle

varie componenti necessarie a dotare un certo numero di autobus di un sistema

di videosorveglianza senza per contro contemplare altre prestazioni di servizio

da parte della ditta fornitrice correlate alla messa in funzione di questi

impianti, che a suo avviso sarebbero assolutamente essenziali, quali ad esempio

la fornitura delle istruzioni relative alla posa dell'impianto di base, la

programmazione totale del sistema ed i relativi test generali degli impianti,

l'istruzione del personale CO 1 (per quanto concerne le manipolazioni ed il

prelievo delle registrazioni dalle apparecchiature) e l'installazione del

software sui PC della CO 1 per permettere la visualizzazione delle

registrazioni.

4.2. La tesi non può essere seguita. Già si è detto sopra (cfr. consid. 2) di

come nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore

disponga di un ampio margine discrezionale, che l'autorità di ricorso può

censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di

una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere

d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb).

Contrariamente a quanto eccepisce

la ricorrente, la scelta della stazione appaltante di chiedere delle offerte unicamente

per la fornitura delle varie componenti del sistema di videosorveglianza da

installare sugli autobus della CO 1 sfugge a qualsiasi critica. Nella medesima

non è infatti ravvisabile

un uso

scorretto del vasto

potere

di

apprezzamento

di cui

dispone il committente nella definizione dell'oggetto della commessa che

intende mettere a concorso

.

Il

solo fatto che dal profilo pratico potrebbe eventualmente essere preferibile

delegare alla ditta fornitrice anche l'esecuzione delle operazioni necessarie

per rendere operativo il sistema di videosorveglianza così come la sua

manutenzione non permette ancora di ravvisare nella decisione dell'ente

banditore, di escludere dalla gara questo genere di prestazioni per affidarne l'esecuzione

ai propri dipendenti, una violazione del diritto.

A questo proposito non

occorre accertare in questa sede se il personale interno della CO 1 sia alla

fin fine sufficientemente formato per operare correttamente ed in modo autonomo

su tali aspetti. Di eventuali operazioni errate da parte dei suoi collaboratori

sarà infatti, se del caso, la committente a doversene assumere la

responsabilità. Ragione per la quale non occorre richiamare la distinta del

personale tecnico della CO 1 specificamente formato nel settore

dell'elettronica come postulato in triplica dalla ricorrente.

5.   Non trova miglior sorte il

gravame laddove l'insorgente contesta l'omessa predeterminazione di criteri di

idoneità di natura particolare per gli offerenti.

L'unico criterio che poteva essere imposto, e che è dato tacitamente

dall'invito alla gara, è quello della capacità di fornire i prodotti richiesti.

Dal momento che la ricorrente non sostiene di non essere in grado di offrire

quanto preteso nel bando, né solleva critiche al riguardo riferite alle altre

ditte invitate, non si vede quale altro criterio la committenza avrebbe dovuto imporre,

oltre a quelli di idoneità generale previsti dalla legge. Una simile omissione

neppure arreca danno alla ricorrente, che in qualità di rivenditrice (anche)

del marchio in questione è senz'altro in grado di fornire tutti i prodotti

richiesti. Nulla muta che si tratti di impianti tecnici speciali atteso che, come

detto sopra, ai concorrenti il committente ha chiesto unicamente di fornirli,

non già anche di metterli in opera.

6.   Per finire la ricorrente

critica pure il fatto che nel querelato bando la committente abbia chiesto la

fornitura di prodotti di una determinata fabbricazione e di un ben preciso

modello.

6.1. Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994

(AAP; RS 0.632.231.422), le

specifiche tecniche che definiscono

le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto,

come la qualità, le proprietà d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i

simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i

processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle

procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non

devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non

necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto

(cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se

del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto

piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche

descrittive; e (b)

basate su norme

internazionali, se esistono, oppure, in caso

contrario, su regolamenti

tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle

costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge la

norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti,

modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati,

tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili

per descrivere le condizioni dell'appalto e purché nel fascicolo di gara

figurino espressioni quali "o l'equivalente".

Per le commesse edili e le forniture, dispone il

diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme

professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e

riconosciute dalle categorie professionali (art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

Nell'allestimento del capitolato è in particolare

vietato -

a meno

che ciò non sia giustificato dal

particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino

prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino

marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni

del genere,

accompagnate dalla menzione "o equival

ente"

sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione

dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni

sufficientemente precise (art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di

precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di

condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti

(STA 52.2018.528 del 28 gennaio 2019 consid. 4.1;

Galli/Moser/Lang/Steiner

, op. cit., n.

405 segg.). Deroghe sono ammesse qualora: (a) le norme, i benestare tecnici

svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna

disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o

qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo

soddisfacente la conformità di un prodotto

a

tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure

(b) quando le apparecchiature già impiegate dai committenti impongono l'uso di

prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al va

lore

complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia

che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o

specificazioni (art. 16 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

6.2. Ora, come esposto in narrativa,

l'ente

banditore ha redatto i documenti del concorso in modo assai preciso menzionando

per ciascuna categoria di prodotti richiesti un determinato modello di una ben specifica

marca.

Agendo in

questo modo esso non

si è dunque attenuto al divieto

sancito,

a titolo di regola generale, dagli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.

Nel caso di specie tale circostanza non è però tale da inficiare la validità

del querelato bando. In effetti nella misura in cui

la CO 1 ha indetto, in modo peraltro del

tutto legittimo visto il valore indicativo di circa fr. 80'000.-, una procedura

di concorso ad invito (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb) e tutte e quattro le

ditte da essa interpellate sono

in grado di fornire i prodotti che

intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta di specificare nel

dettaglio i medesimi, indicandone marca e modello, non ha portato ad alcuna

limitazione illecita della cerchia dei potenziali

concorrenti. Ne deriva dunque che la finalità dell'art. 16

RLCPubb/CIAP - norma che mira in definitiva solo ad evitare che il committente

possa ostacolare l'accesso al mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione

di specifiche tecniche troppo precise - non è stata in alcun modo disattesa all'occorrenza,

per cui anche sotto questo profilo l'avversato bando sfugge alle critiche della

ricorrente.

A ciò si deve aggiungere che la decisione di pretendere

la fornitura di

prodotti

specifici

di una determinata marca è

dettata dalla volontà di CO 1 di completare la dotazione di tutti i suoi

autobus con il medesimo sistema di videosorveglianza già installato su buona

parte dei suoi veicoli, per l'impiego del quale essa dispone già di personale interno

formato, di periferiche di utilizzo e gestione, nonché di parti di ricambio.

Ora, una simile scelta

si giustifica

per i

diversi vantaggi tecnici e gestionali, oltre che per quelli

economici già sostenuti, che verrebbero meno nel caso in cui una parte della

flotta di veicoli fosse equipaggiata con un impianto diverso

.

Si tratta pertanto di ragioni del

tutto pertinenti

volte ad assicurare

uniformità alla flotta e continuità al personale interno che si occupa

dell'utilizzo di questi sistemi di sorveglianza

.

E. 7.1 Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di adozione di misure provvisionali.

E. 7.2 La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), la quale verserà alla CO 1, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. 3. La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2020 52.2019.646 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2020 52.2019.646 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2020 52.2019.646

Bando di concorso (ad invito) per la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per autobus. Specifiche tecniche. In concreto, la violazione degli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP non ha portato ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti

Incarto n. 52.2019.646 Lugano 25 giugno 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Matteo Cassina, vicepresidente, Matea Pessina, Sarah Socchi vicecancelliera: Paola Passucci statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 della RI 1 patrocinata da: contro il bando del concorso ad invito indetto dalla CO 1 per aggiudicare la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per autobus; ritenuto, in fatto A. Il 6 dicembre 2019 la CO 1 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la RI 1, ad inoltrare entro il 19 dicembre seguente un'offerta per la fornitura di materiale per la videosorveglianza mobile per autobus. La lettera di invito indicava che il concorso era retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e fissava quale unico criterio di aggiudicazione il prezzo. Il modulo d'offerta, da compilare, si presentava come segue: Marca Modello Qtà Prezzo unitario netto CHF (IVA esclusa) Prezzo totale netto CHF (IVA esclusa) Hanwha Techwin (Samsung) Server TRM-810S mobile NVR 14 ............................ ............................ Hanwha Techwin (Samsung) Telecamera IP fisheye XNF 8010 RVM 52 ............................ ............................ Hanwha Techwin (Samsung) Cassetto estraibile per hard disk di ricambio 3 ............................ ............................ Hanwha Techwin (Samsung) Hard Disk SATA 2.5'' SSD 2TB compatibile con server TRM-810S. 17 ............................ ............................ TOTALE DELLE POSIZIONI (IVA esclusa) ………………………………………… Il documento indicava le seguenti condizioni particolari: - A titolo di completamento dei sistemi di videosorveglianza già presenti su buona parte della flotta di autobus, vengono richiesti prodotti specifici di una determinata marca e modello. Per l'impiego di tali prodotti CO 1 dispone già di personale interno formato, di periferiche di utilizzo e gestione, nonché di parti di ricambio. - Non sono ammesse varianti (in particolari offerte di altri prodotti) e offerte parziali. - La validità dell'offerta è di 6 mesi. - Sui prodotti forniti è richiesta una garanzia di almeno 24 mesi valevole dalla data di consegna. B. La RI 1 ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo il suddetto bando di concorso, chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente sostiene per cominciare che la scelta di ritenere quale unico criterio di aggiudicazione il prezzo violi la legislazione sulle commesse pubbliche. Nega in sostanza che i prodotti oggetto di fornitura possano essere considerati come dei beni standardizzati. Esprime critiche pure in punto alle disposizioni che prevedono la fornitura di prodotti di una ben determinata fabbricazione. A mente sua, sarebbe infatti possibile procurare delle apparecchiature professionali equivalenti ed addirittura tecnicamente superiori, oltretutto a prezzi inferiori a quelle richieste dal committente. Contesta inoltre l'assenza nel bando di criteri di idoneità per gli offerenti, nonostante si tratti di impianti tecnici speciali. Reputa infine il bando carente giacché menziona solo la fornitura e non indica nessun'altra prestazione da parte della ditta fornitrice, invero assolutamente essenziale. Alla medesima dovrebbe anche competere l'impartizione delle istruzioni relative alla posa dell'impianto di base (cablaggi, posizioni, ecc.), la programmazione totale del sistema e l'esecuzione dei relativi test generali degli impianti, non foss'altro che per motivi di sostenibilità della garanzia di 24 mesi sulle apparecchiature fornite. Operazioni, queste, che il personale tecnico della CO 1 non sarebbe a suo dire in grado di eseguire in modo autonomo. C.

a. Al gravame si è opposta la committente, rilevando per cominciare di aver deciso di procedere all'acquisto tramite concorso ad invito del solo materiale hardware per sostituire 14 impianti di prima generazione con impianti di marca Hanwha Techwin (Samsung), alla luce del fatto che circa la metà della flotta di 73 bus attualmente in sua dotazione risulta già equipaggiata con un simile impianto. Rileva che i prodotti oggetto di fornitura sono descritti in modo preciso e univoco negli atti del concorso e costituiscono dei beni ampiamente standardizzati. Ritiene di aver quindi operato in modo corretto fissando quale unico criterio di aggiudicazione il prezzo. A suo dire la procedura scelta non sarebbe suscettibile di favorire una o l'altra delle ditte invitate, le quali sono tutte in grado di fornire quanto richiesto. Sottolinea i diversi vantaggi tecnici, gestionali ed economici che l'hanno indotta a richiedere la fornitura di determinati beni piuttosto che di altri; vantaggi che verrebbero meno con un impianto di nuova marca. Alcuni nuovi bus, soggiunge, sono peraltro già stati equipaggiati direttamente dal loro costruttore __________ (__________ AG) con degli impianti di videosorveglianza di marca Hanwha Techwin (Samsung). La stazione appaltante sostiene inoltre che trattandosi di una commessa di fornitura, l'indicazione di specifici criteri di idoneità sia del tutto inutile. Rileva per finire di aver voluto unicamente acquistare il materiale hardware, e non già di ricevere dal fornitore altre prestazioni - come ad esempio il montaggio o una qualsivoglia manipolazione - che il personale CO 1 è in grado di svolgere autonomamente e con successo. I prodotti in questione permettono inoltre una configurazione semplice grazie alla procedura guidata e un software molto intuitivo. Per gli stessi esistono inoltre chiare e complete istruzioni d'uso.

b. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche è invece rimasto silente. D. Con la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni, puntualizzandole ulteriormente.

a. La ricorrente, facendo riferimento alla commessa concernente la fornitura, installazione e configurazione di 12 impianti di videosorveglianza per autobus aggiudicatale nel 2017 dalla CO 1 (cfr. inc. 52.2017.215), ribadisce in buona sostanza che la committente non sarebbe in grado di gestire autonomamente l'installazione e la messa in funzione di simili impianti. In quell'occasione, la CO 1 aveva infatti eseguito solo operazioni elementari quali l'estrazione dell'hard disk dalla slitta del server, la lettura dei dati dell'hard disk in ufficio mediante un apparecchio fornitole dalla ricorrente ed il reinserimento dell'hard disk nella slitta. L'insorgente si era invece occupata delle manutenzioni ordinarie ed era intervenuta in caso di guasti per aggiornare e sbloccare l'hardware. Ribadisce che i prodotti richiesti dall'ente banditore sono degli impianti professionali specifici per bus, treni e metropolitane e che proprio per la loro complessità richiedono un'installazione e configurazione particolari che solo personale tecnico istruito, segnatamente con conoscenze in elettronica, telematica ed informatica e con esperienza nel settore, è in grado di effettuare.

b. L'ente banditore puntualizza dal canto suo che il fatto che la ricorrente fosse intervenuta nell'ambito di riparazioni di garanzia dei prodotti Hanwa Techwin (Samsung) precedentemente forniti, non dimostra minimamente che CO 1 non se ne sarebbe potuta occupare con il proprio personale. Al riguardo, rileva di avere alle sue dipendenze oltre 30 collaboratori operanti nell'area tecnica, che è peraltro stata potenziata con risorse interne qualificate e specificatamente formate per svolgere qualsiasi attività attinente all'oggetto del concorso. E. Delle ulteriori argomentazioni addotte dalle parti in sede di triplica e quadruplica si dirà, all'occorrenza, in appresso. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto operante nel campo degli impianti di videosorveglianza e invitata a partecipare alla gara, la RI 1 è senz'altro legittimata a contestare gli elementi del bando (art. 37 lett. a LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). 1.2. Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza istruttoria. Per le ragioni di cui si dirà meglio nel seguito, non occorre in particolare richiamare la distinta del personale tecnico della CO 1 specificamente formati nel settore dell'elettronica come postulato in triplica dalla ricorrente. 1.3. Come specificato dalla stessa committente nella lettera di invito, alla presente fattispecie si applicano la LCPubb e il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2019 (cfr. in questo senso la disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017 della LCPubb; BU 2019, 211).

2.   Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente banditore si rivolge ad una cerchia più o meno indeterminata di potenziali interessati per invitarli ad inoltrare delle offerte, rispettivamente delle candidature, per l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la presentazione di servizi. Esso costituisce un insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti - comprendenti nel caso di specie la lettera di invito e il modulo d'offerta - costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore, quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso ed i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento tra i concorrenti (DTF 125 I 203 segg.; RDAT II-1997 n. 47, II-1994

n. 5). Per il resto, nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore dispone di un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede. In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il bando e i relativi documenti di gara, il Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non disattendano i principi cardine dell'ordinamento delle commesse pubbliche non siano insostenibili, in quanto fondate su considerazioni estranee alla materia, che non operino distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettano in definitiva di esprimere un giudizio oggettivo e ponderato sulla bontà dell'offerta. Il controllo dell'opportunità, come precisa la legge stessa all'art. 38 cpv. 2 LCPubb, è escluso (cfr. STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 2, 52.2015.498 dell'8 gennaio 2016 consid. 2, 52.2013.189 del 18 giugno 2013 consid. 2, 52.2010.444 del 3 maggio 2011, pubbl. in RtiD II-2011 n. 8 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002,

n. 413). 3. La ricorrente critica innanzitutto il fatto che il concorso sia stato impostato unicamente sulla base del criterio del minor prezzo . A mente sua, oggetto della commessa non sarebbero dei beni ampiamente standardizzati. 3.1. Secondo l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'eco-nomicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. Trattandosi di beni ampiamenti standardizzati, soggiunge il cpv. 3, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo. L'esistenza delle condizioni per procedere in quest'ultimo modo è una questione giuridica per la quale la committenza dispone di un margine di apprezzamento che il Tribunale può sindacare unicamente nei sopra ricordati termini (cfr. consid. 2), dal momento che si tratta di applicare un concetto giuridico indeterminato. In ogni caso, la possibilità di aggiudicazione sulla base del solo criterio del minor prezzo, ammissibile non solo per la fornitura di beni ma anche per commesse edili o per prestazioni di servizio, dipende dalla possibilità di standardizzazione della prestazione (cfr. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3. ed., Zurigo 2013,

n. 832 e 879; STA 52.2016.79 del 22 giugno 2016 consid. 3.1 con riferimenti alle sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo VB.2014.701 del 7 maggio 2015 consid. 3.1 e VB.2003.116 dell'11 settembre 2003 consid. 3, decisione del Canton Argovia AGVE 2005, n. 50 del 6 luglio 2005, pubblicata in BR 2007, pag. 199 e seg.). La standardizzazione della prestazione deve dunque permettere alla stazione appaltante di deliberare la commessa anche senza far capo, di massima, ai criteri di aggiudicazione indicati all'art. 32 cpv. 1 LCPubb. Per ciò fare, possono quindi entrare in considerazione solo aspetti che caratterizzano la prestazione stessa, come la qualità, l'estetica o l'ecologia, non invece requisiti riferiti puramente alle stesse ditte concorrenti, quali le referenze o la formazione degli apprendisti. Lo standard comune richiesto è dunque la somma di diversi fattori dettati vuoi dalle esigenze qualitative imposte dalle norme del relativo settore in cui la commessa si situa, vuoi dagli specifici criteri precisati dal committente (cfr. riferimenti giurisprudenziali e dottrinali citati). 3.2. In concreto, la commessa in questione riguarda la fornitura di materiale per videosorveglianza mobile per gli autobus, che il committente ha elencato suddividendolo in quattro categorie di prodotti (server, telecamere, cassetti estraibili per hard disk di ricambio e hard disk), dei quali ha definito in modo preciso la marca e il modello e indicato le quantità occorrenti. L'insorgente contesta che i prodotti da fornire - impianti di videosorveglianza professionali, con apparecchiature specifiche da montare unicamente su bus, treni, tram e metropolitane con specifiche molto particolari, incluso la registrazione del percorso, il sistema gravitazionale che registra le accelerazioni e decelerazioni anomale, il collegamento satellitare che registra il percorso, il collegamento via telefono mobile per la visione da remoto ed il collegamento Wifi per la verifica dello stato del sistema - rappresentino dei beni ampiamente standardizzati. A torto, tuttavia. Come rileva a ragione la committente, non è corretto considerare i beni oggetto della gara in esame non ampiamente standardizzati per il solo fatto che il sistema di videosorveglianza nel suo insieme è un sistema di una certa complessità. Oggetto di fornitura sono infatti i singoli elementi che lo compongono, dei quali l'ente banditore ha fornito una descrizione ben precisa ed univoca (vedi le sigle dei modelli indicati nel modulo d'offerta). Trattasi in altri termini di componenti prodotte in serie su larga scala industriale. Il fatto che i singoli prodotti siano in sé complessi dal profilo tecnologico è assolutamente ininfluente e non permette da solo di escludere che gli stessi possano essere qualificati come beni ampiamente standardizzati. L'unico criterio d'aggiudicazione fissato nel concorso (minor prezzo) si basa quindi su di un parametro valutabile in modo oggettivo e permette di salvaguardare i principi che governano la materia, ribaditi all'art. 1 LCPubb, in particolare da un punto di vista della trasparenza, della parità di trattamento e della concorrenza efficace tra concorrenti. Da questo profilo, gli atti di gara non ledono quindi il diritto.

4.   4.1. La ricorrente ritiene inoltre che il bando sia carente poiché menzionerebbe la sola fornitura delle varie componenti necessarie a dotare un certo numero di autobus di un sistema di videosorveglianza senza per contro contemplare altre prestazioni di servizio da parte della ditta fornitrice correlate alla messa in funzione di questi impianti, che a suo avviso sarebbero assolutamente essenziali, quali ad esempio la fornitura delle istruzioni relative alla posa dell'impianto di base, la programmazione totale del sistema ed i relativi test generali degli impianti, l'istruzione del personale CO 1 (per quanto concerne le manipolazioni ed il prelievo delle registrazioni dalle apparecchiature) e l'installazione del software sui PC della CO 1 per permettere la visualizzazione delle registrazioni. 4.2. La tesi non può essere seguita. Già si è detto sopra (cfr. consid. 2) di come nella definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore disponga di un ampio margine discrezionale, che l'autorità di ricorso può censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Contrariamente a quanto eccepisce la ricorrente, la scelta della stazione appaltante di chiedere delle offerte unicamente per la fornitura delle varie componenti del sistema di videosorveglianza da installare sugli autobus della CO 1 sfugge a qualsiasi critica. Nella medesima non è infatti ravvisabile un uso scorretto del vasto potere di apprezzamento di cui dispone il committente nella definizione dell'oggetto della commessa che intende mettere a concorso . Il solo fatto che dal profilo pratico potrebbe eventualmente essere preferibile delegare alla ditta fornitrice anche l'esecuzione delle operazioni necessarie per rendere operativo il sistema di videosorveglianza così come la sua manutenzione non permette ancora di ravvisare nella decisione dell'ente banditore, di escludere dalla gara questo genere di prestazioni per affidarne l'esecuzione ai propri dipendenti, una violazione del diritto. A questo proposito non occorre accertare in questa sede se il personale interno della CO 1 sia alla fin fine sufficientemente formato per operare correttamente ed in modo autonomo su tali aspetti. Di eventuali operazioni errate da parte dei suoi collaboratori sarà infatti, se del caso, la committente a doversene assumere la responsabilità. Ragione per la quale non occorre richiamare la distinta del personale tecnico della CO 1 specificamente formato nel settore dell'elettronica come postulato in triplica dalla ricorrente.

5.   Non trova miglior sorte il gravame laddove l'insorgente contesta l'omessa predeterminazione di criteri di idoneità di natura particolare per gli offerenti. L'unico criterio che poteva essere imposto, e che è dato tacitamente dall'invito alla gara, è quello della capacità di fornire i prodotti richiesti. Dal momento che la ricorrente non sostiene di non essere in grado di offrire quanto preteso nel bando, né solleva critiche al riguardo riferite alle altre ditte invitate, non si vede quale altro criterio la committenza avrebbe dovuto imporre, oltre a quelli di idoneità generale previsti dalla legge. Una simile omissione neppure arreca danno alla ricorrente, che in qualità di rivenditrice (anche) del marchio in questione è senz'altro in grado di fornire tutti i prodotti richiesti. Nulla muta che si tratti di impianti tecnici speciali atteso che, come detto sopra, ai concorrenti il committente ha chiesto unicamente di fornirli, non già anche di metterli in opera.

6.   Per finire la ricorrente critica pure il fatto che nel querelato bando la committente abbia chiesto la fornitura di prodotti di una determinata fabbricazione e di un ben preciso modello. 6.1. Secondo l'art. VI dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994 (AAP; RS 0.632.231.422), le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche dei prodotti o servizi che saranno oggetto di un appalto, come la qualità, le proprietà d'impiego, la sicurezza e le dimensioni, i simboli, la terminologia, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, o i processi e metodi di produzione, come pure le prescrizioni relative alle procedure di valutazione della conformità definite dalle entità contraenti, non devono essere stabilite, adottate o applicate allo scopo di creare ostacoli non necessari al commercio internazionale, né in modo tale che abbiano tale effetto (cpv. 1). Le specifiche tecniche prescritte dalle entità contraenti sono, se del caso: (a) definite in funzione delle proprietà d'impiego del prodotto piuttosto che in funzione della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive; e (b) basate su norme internazionali, se esistono, oppure, in caso contrario, su regolamenti tecnici nazionali, su norme nazionali riconosciute o su codici delle costruzioni (cpv. 2). Non devono essere richiesti o menzionati, soggiunge la norma (cpv. 3), marchi di fabbrica o commercio né nomi commerciali, brevetti, modelli o tipi speciali, né origini o produttori o fornitori determinati, tranne quando non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o intellegibili per descrivere le condizioni dell'appalto e purché nel fascicolo di gara figurino espressioni quali "o l'equivalente". Per le commesse edili e le forniture, dispone il diritto cantonale, il capitolato d'appalto deve basarsi sulle norme professionali in vigore ed essere allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali (art. 11 cpv. 1 RLCPubb/CIAP). Nell'allestimento del capitolato è in particolare vietato - a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto della commessa - introdurvi prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equival ente" sono ammesse soltanto nei casi in cui non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise (art. 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esigenza di precisione del capitolato deve evitare di tradursi nell'imposizione di condizioni tali da limitare illecitamente la cerchia dei potenziali concorrenti (STA 52.2018.528 del 28 gennaio 2019 consid. 4.1; Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 405 segg.). Deroghe sono ammesse qualora: (a) le norme, i benestare tecnici svizzeri o europei o le specificazioni tecniche comuni non includano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare o a tali specificazioni tecniche comuni, oppure (b) quando le apparecchiature già impiegate dai committenti impongono l'uso di prodotti non compatibili, o il cui costo risulti sproporzionato rispetto al va lore complessivo della commessa, purché venga consensualmente definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme, benestare o specificazioni (art. 16 cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 6.2. Ora, come esposto in narrativa, l'ente banditore ha redatto i documenti del concorso in modo assai preciso menzionando per ciascuna categoria di prodotti richiesti un determinato modello di una ben specifica marca. Agendo in questo modo esso non si è dunque attenuto al divieto sancito, a titolo di regola generale, dagli art. VI cpv. 3 AAP e 16 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. Nel caso di specie tale circostanza non è però tale da inficiare la validità del querelato bando. In effetti nella misura in cui la CO 1 ha indetto, in modo peraltro del tutto legittimo visto il valore indicativo di circa fr. 80'000.-, una procedura di concorso ad invito (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LCPubb) e tutte e quattro le ditte da essa interpellate sono in grado di fornire i prodotti che intende acquistare, si deve ritenere che la sua scelta di specificare nel dettaglio i medesimi, indicandone marca e modello, non ha portato ad alcuna limitazione illecita della cerchia dei potenziali concorrenti. Ne deriva dunque che la finalità dell'art. 16 RLCPubb/CIAP - norma che mira in definitiva solo ad evitare che il committente possa ostacolare l'accesso al mercato dei possibili offerenti attraverso l'imposizione di specifiche tecniche troppo precise - non è stata in alcun modo disattesa all'occorrenza, per cui anche sotto questo profilo l'avversato bando sfugge alle critiche della ricorrente. A ciò si deve aggiungere che la decisione di pretendere la fornitura di prodotti specifici di una determinata marca è dettata dalla volontà di CO 1 di completare la dotazione di tutti i suoi autobus con il medesimo sistema di videosorveglianza già installato su buona parte dei suoi veicoli, per l'impiego del quale essa dispone già di personale interno formato, di periferiche di utilizzo e gestione, nonché di parti di ricambio. Ora, una simile scelta si giustifica per i diversi vantaggi tecnici e gestionali, oltre che per quelli economici già sostenuti, che verrebbero meno nel caso in cui una parte della flotta di veicoli fosse equipaggiata con un impianto diverso . Si tratta pertanto di ragioni del tutto pertinenti volte ad assicurare uniformità alla flotta e continuità al personale interno che si occupa dell'utilizzo di questi sistemi di sorveglianza . 7. 7.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere respinto. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda di adozione di misure provvisionali. 7.2. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), la quale verserà alla CO 1, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. 3. La ricorrente verserà alla CO 1 fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

4.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera