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52.2019.599

Elezione di ballottaggio dei deputati al Consiglio degli Stati - procedura preparatoria

Ticino · 2020-06-03 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 29 ottobre per posta priority , data determinante secondo il ricorrente, ed è addirittura inferiore a quella dei pochi comuni che hanno potuto spedire il materiale per posta prioritaria già il 25/26 ottobre 2019: Buste inviate all'estero Votanti 20 ottobre 17 novembre Differenza tra il primo turno e il ballottaggio assoluta % Comuni in esame 115 26 18 8 -30.8 Tutti i comuni 8476 2436 1673 -763

- 31.3 Comuni invio entro 29 ottobre* 7032 2008 1388 -620 -30.9 Comuni invio 25/26 ottobre 299 80 49 -49 -36.8 * non è considerato Comano, che ha spedito il materiale in due date differenti, né Grancia. Ciò detto, posto che una parte delle schede è comunque sia stata votata, persino laddove gli invii sono stati effettuati il 4 e il 6 novembre, e che la riduzione di votanti dall'estero in questi comuni rispetto al primo turno è in linea con quella generale, si potrebbe già escludere che la tempistica e la modalità degli invii in questione abbiano effettivamente avuto conseguenze preclusive per i loro destinatari. 4.2. Notoriamente una partecipazione del 100% degli elettori a un'elezione è irrealistica. È altrettanto notorio che la partecipazione al ballottaggio per il Consiglio degli Stati è inferiore a quella del primo turno (cfr. https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/elezione/archivio/ ). Ciò si è verificato anche nell'elezione in esame sia, come appena visto, per gli elettori all'estero sia per il complesso dei votanti. Nel caso concreto, anche volendo ammettere che la partecipazione al ballottaggio fosse stata la medesima di quella al primo turno, all'appello mancherebbero solamente 8 schede, che manifestamente sarebbero state insufficienti per colmare il divario di 46 voti tra la seconda e il terzo classificato. A medesima conclusione si giunge analizzando la partecipazione degli elettori cui è stato inviato il materiale di voto all'estero, che al secondo turno, nei sette citati comuni, si è fermata al 15.7% (18/ 115*100), mentre in generale si è attestata al 19.8 % (1'673/8'476 * 100), percentuale identica a quella riscontrata nei comuni che hanno inviato il materiale di voto all'estero entro il 29 ottobre 2019 (1'399/7'070*100). Ora, anche volendo applicare ai 115 invii in parola il tasso di partecipazione più elevato del 20% circa, al più sarebbero rientrate 23 schede, vale a dire comunque tre in meno rispetto al primo turno e cinque in più di quelle effettivamente rientrate. Per poter modificare il risultato, conseguendo almeno un pareggio tra i candidati secondo e terzo classificato, in questi comuni si sarebbe dovuto registrare al secondo turno più che un raddoppio dei votanti dall'estero (18+46=64, pari a oltre il 55% delle 115 buste inviate, percentuale superiore a quella dell'intero corpo elettorale, ferma al 47.84%, e mai raggiunta nelle ultime cinque volte dal complesso degli elettori per il turno di ballottaggio) e, inoltre, che tutti questi elettori votassero per Filippo Lombardi e nessuno per Marina Carobbio Guscetti. Ciò che è assolutamente inverosimile. Anche sotto questo profilo, anche se si volesse ammettere un'irregolarità nell'invio del materiale di voto per questi comuni, ciò non avrebbe comunque sia avuto influenza sull'esito dell'elezione. 4.3. A ciò s'aggiunge che la maggior parte delle buste relative ai sette comuni in questione è comunque sia stata inviata verso l'Europa. Se anche il materiale di voto non fosse giunto dieci giorni prima dell'elezione (il 7 novembre 2019), la rilevanza dell'eventuale ritardo andrebbe comunque relativizzata. Dev'essere infatti considerato che in presenza di un turno di ballottaggio, cui non sono ammessi nuovi candidati (art. 64 cpv. 4 LEDP), i loro profili e le loro posizioni sono ben note già dal primo turno. Il processo di formazione della volontà politica del cittadino è dunque ormai ampiamente consolidato, con il che obiettivamente il compito dell'elettore può essere svolto molto celermente. Oltretutto, in concreto, si trattava di esprimere due preferenze con soli quattro candidati tra cui scegliere. Spetta poi anche al cittadino che intende usufruire della possibilità di votare per corrispondenza attivarsi e utilizzare i mezzi di spedizione celere. La legge non impone particolari modalità, proprio per permettere all'avente diritto di voto all'estero di poter far capo a servizi di spedizione privati più efficienti, ancorché più costosi, laddove quelli postali non lo fossero (art. 23 cpv. 1 LEDP; Messaggio 7185, pag. 2600; cfr. anche BVR 2011 pag. 529 consid. 4.6).

5.   In definitiva il ricorso, infondato, per quanto ricevibile dev'essere respinto. Non si preleva la tassa di giustizia, come da prassi (art. 47 LPAmm ; RtiD I-2019

n. 3 ). L'assenza di parti vincenti patrocinate esclude l'assegnazione di ripetibili (art. 49 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.   Non si preleva alcuna tassa di giustizia né si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            Il vicecancelliere

E. 29.10 3 3 Economy 0 - 0 0 Ponte Capriasca 6.11 19 15 Priority 4 Priority 9 7 Totale 115 91 24 26 18 Totale invii economy 71

4.   Per quanto concerne il dettaglio dei sette comuni interessati, la situazione può essere riassunta come segue. In tutti questi comuni le variazioni del catalogo elettorale complessivo tra il primo e il secondo turno sono molto contenute, financo nulle ( https://www4.ti.ch/generale/dirittipolitici/elezione/archivio/ ). 4.1. Ferme queste premesse, si osserva anzitutto che globalmente gli invii effettuati dopo il 31 ottobre 2019 rispettivamente per posta economy concernono 110 invii (91 + 24, dedotti i 5 invii prioritari di Grancia). In secondo luogo si può constatare come al primo turno abbiano votato 26 elettori, mentre al secondo turno il loro numero è sceso a 18, dunque di 8 unità. Ciò corrisponde a una riduzione del 30.8%, che è perfettamente in linea con quella avvenuta per gli elettori all'estero nel complesso dei comuni ticinesi, rispettivamente di quei comuni che hanno inviato il materiale di voto entro il

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2019.599

Lugano

3 giugno 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

GiovanMaria Tattarletti, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 20 novembre 2019 dell'

Ricorrente

contro

l'operato delle cancellerie comunali dei comuni del Cantone Ticino in materia di tempestività dell'invio del materiale di voto agli elettori all'estero per il turno di ballottaggio del 17 novembre 2019 relativo all'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati;

È importante sapere che a livello pratico, in occasione delle elezioni, il Servizio dei diritti politici prende contatto con La Posta e da essa riceve una tabella in cui sono riportati i termini di recapito del materiale di voto a dipendenza delle opzioni di invio (posta A, posta B, ecc.). Questa tabella è trasmessa ai comuni, che si organizzano in modo da consegnare il materiale di voto a La Posta secondo una tempistica che consenta a quest'ultima un recapito tempestivo dello stesso, cioè nel pieno rispetto dei termini imposti dal diritto federale. È chiaro che la posta può sbagliare, ma casi simili sono poi regolati dal rapporto contrattuale che ha con i comuni.

La maggioranza della Commissione

La maggioranza della Commissione (8 membri) aderisce pienamente alla versione del Consiglio di Stato. A parte il fatto che occorre essere conformi al diritto federale, essa ritiene importante mantenere la tempistica di ricezione proposta dal Governo, la quale è rivolta in particolare ai comuni affinché non speculino fino all'ultimo giorno per l'invio del materiale di voto.

Circa eventuali ricorsi contro presunte ritardate spedizioni del materiale di voto - un argomento sollevato dalla minoranza commissionale - sono già successi alcuni casi simili, ma i comuni interessati sono sempre riusciti a dimostrare che avevano trasmesso per tempo il materiale di voto.

La minoranza della Commissione

ipotesi di emendamento [n. 5]: art. 18 cpv. 1 nuova LEDP

Art. 18 cpv. 1

Invio1La cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto il materiale di voto al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione.

La minoranza della Commissione (3 membri) reputa che i termini previsti per il ricevimento del materiale di voto da parte degli aventi diritto (al minimo 3 e al massimo 4 settimane prima) non possono essere garantiti, a maggior ragione per i cittadini ticinesi (o svizzeri) residenti all'estero. In tal senso un cittadino, se non ricevesse il materiale di voto 3 settimane prima del giorno dell'elezione o della votazione, potrebbe contestare al Municipio di non averlo spedito in tempo, ciò che risulta inaccettabile.

Non si può verificare quando l'elettore riceve il materiale di voto; per contro, la data di spedizione da parte del comune può essere controllata.

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere