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52.2019.597

Stanziamento di un credito da parte del Consiglio comunale per l'acquisto di due fondi - interesse pubblico - carattere non speculativo

Ticino · 2019-10-16 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 del fondovalle riqualificato. 6.3.5. Il Comune, in definitiva, è dunque mosso da interessi pubblici, diversi da quello di un privato in un'economia di mercato, che vanno ben oltre l’arco temporale del cantiere e la possibilità di acquistare un bene a prezzo vantaggioso per ricavarne il massimo reddito possibile. Prezzo che, inoltre, non è avvenuto nell'ambito di una normale contrattazione tra privati, ma facendo capo a un'autorità arbitrale chiamata a stimarne il valore. Né la compravendita vien conclusa nell'ottica di un immediato guadagno. Anche alla luce della discussione avvenuta in Consiglio comunale emerge che l'acquisto è dettato dalla volontà di proseguire nella strada collaborativa con l'Ufficio federale, volta alla ricerca di soluzioni condivise e vantaggiose per la collettività locale, di rilanciare la struttura oggi dismessa attraverso interventi volti a migliorare l'attrattività di zona, mettendola in un primo tempo in locazione in modo da recuperare gran parte dell'investimento, per poi poter chinarsi con un progetto di valenza pubblica in relazione alla riqualifica del fondovalle. 6.4. Per quanto concerne invece i rischi finanziari, tenendo conto anche degli approfondimenti operati dalla Commissione della gestione, è possibile ritenere che essi siano tutto sommato contenuti. Innanzitutto va considerato che il prezzo d'acquisto, come appena ricordato, è quello calcolato dalla Commissione federale di stima che ha agito quale Tribunale arbitrale tra l'USTRA e i privati. Il valore dell'immobile è stato valutato in fr. 3'730'000, mentre la conclusione della compravendita è vincolata alla sottoscrizione di un contratto di locazione con l'USTRA della durata minima di 10 anni per un canone annuo di fr. 290.750.-. Durata per la quale, inoltre, sarà in vigore un'importante garanzia di fr. 300'000.-, alla quale vi è già sin d'ora l'accordo di far capo per gli interventi di sistemazione dell'ascensore e dell'impianto di riscaldamento. Ciò significa che al termine della durata minima del contratto (concluso con un conduttore senz'altro affidabile) il Comune avrà già recuperato i 3/4 dell'investimento, restando un residuo di fr. 930'000.-. In meno di tredici anni, pertanto, sarà possibile il rientro dell'intero importo investito. Infine, il solo mapp. __________ ha un valore si stima (notoriamente inferiore a quello reale) di fr. 1'537'201.-, superiore all'investimento residuo da recuperare al termine della durata minima decennale anni del contratto di locazione. 6.5. Ne discende che la concessione del credito contestato non è contrario al divieto di speculazione di cui all'art. 168 LOC. La decisione governativa impugnata, che conferma quella del Legislativo di __________, va confermata siccome immune da violazioni del diritto.

E. 7.1 Il ricorso deve dunque essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa - peraltro dato per legge

- è superata.

E. 7.2 La tassa di giustizia segue la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si giustifica l'assegnazione di ripetibili al Comune che ha rinunciato a presentare risposta e duplica (art. 49 cpv. 1 e 2 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipati dal ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2019.597

Lugano

3 aprile 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

vicecancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 16 ottobre 2019 (n. 5126) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione del 30 aprile 2019 con cui il Consiglio comunale di CO 2 ha stanziato un credito di fr. 3'730'000.- per l'acquisto dei mapp. ________ e __________ di quel Comune (Hotel A__________ e terreno complementare);

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                            Il vicecancelliere