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52.2019.483

Tassa d'uso canalizzazioni - principio di causalità

Ticino ·18 · · Italiano TI
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Incarto n.52.2019.483

Lugano

18 dicembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Matea Pessina

cancelliera:

Elisa Bagnaia

RI 1

contro

la decisione del 28 agosto 2019 (n. 4122) del Consiglio di Stato, che accoglie il gravame dell'insorgente avverso la risoluzione resa su reclamo il 29 gennaio 2019 dal Municipio di __________ in materia di tassa d'uso delle canalizzazioni per il 2016;

1.  “L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all'art. 110 LALIA.

2.  La tassa è fissata, per ordinanza, dal Municipio sulla base dei risultati d'esercizio.

3.  La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.20 e fr. 0.80 per mc. di acqua potabile consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore all'1.0‰ e superiore al 2.5‰ di tale valore, ritenuto un minimo di fr. 100.--

4.  Per i fondi aperti della zona edificabile e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui una quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sui valori di stima variabile tra il 1.0%0 e il 2.5%0 del detto valore, ritenuto un minimo di fr. 50.-.

5.  Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP istallati negli edifici.

6.  Fa stato il consumo dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

7.  La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

8.  È ammessa la stipulazione di una convenzione tra il Municipio e l'Azienda privata, nel caso di Aziende o Stabilimenti di particolare importanza per il Comune. La convenzione deve regolare la tassa d'uso dovuta.

9.  In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta “pro rata temporis”.

10.Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo i cpv. 3 e 4 e l'intensità d'uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa.

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

La presidente                                                         La cancelliera