Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 146 cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992 (LOP; RL 188.100), la legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100) e il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm e art. 151 cpv. 3 LOP), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal richiamo del verbale, di cui già s'è detto (art. 25 cpv. 1 LPAmm). La richiesta di estromissione della documentazione prodotta con la replica è priva di fondamento, visto che la LPAmm non esclude questa possibilità.
E. 2 La ricorrente ritiene violato il suo diritto di essere sentita poiché il Consiglio di Stato non si sarebbe confrontato con le motivazioni da essa addotte a sostegno del diniego dello stato di patrizio, imputandole argomentazioni mai avanzate. La censura non appare destituita di pregio se già solo si considera che il Governo non disponeva in realtà dell'intero verbale della seduta, ciò che ha fatto sì che si pronunciasse senza aver potuto esaminare la pag. n. 80, dove figura parte della discussione circa la candidatura in esame, sul cui contenuto si tornerà in seguito. Fondata su un accertamento lacunoso e superficiale dei fatti determinanti, in linea di principio la decisione andrebbe retrocessa alla precedente istanza, ai fini di completare l'istruttoria e di garantire appieno il doppio grado di giudizio. Tuttavia il Tribunale ritiene di dover sanare la violazione in parola, soprattutto alla luce del fatto che la vertenza si trascina ormai dal 2015. Inoltre, il giudice delegato ha richiamato agli atti le pagine mancanti del verbale, offrendo alle parti la possibilità di esprimersi. Infine, i motivi di ricorso sollevati nell'impugnativa concernono la violazione del diritto secondo l'art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm, che comprende anche la verifica dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento, rispettivamente l'inesatto o incompleto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti (lett. b del medesimo disposto). Il potere cognitivo di questa Corte è dunque in concreto il medesimo di quello del Consiglio di Stato e la ricorrente non patisce pertanto alcun danno nella difesa dei suoi diritti. Deve poi essere considerato che la Corporazione, alla quale è peraltro imputabile la difettosa produzione, possedeva comunque l'intero verbale.
E. 3.1 Per l'art. 150 LOP le singole decisioni degli organi patriziali sono annullabili se contrarie a norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti (lett. a), quando fossero state ammesse a votare persone non aventi diritto e quando ciò abbia potuto influire sulle deliberazioni (lett. b), se la votazione non sia stata eseguita secondo le norme della legge (lett. c), se conseguenti a pratiche illecite oppure quando vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i patrizi non abbiano potuto esprimere liberamente il voto (lett. d) e quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o da regolamenti (lett. e).
E. 3.2 Ove non sia fatta valere una violazione del diritto secondo l'art. 150 LOP, l'autorità di ricorso non può mettere in discussione una decisione del legislativo senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che disattente il principio dell'autonomia patriziale (RtiD II-2017
n. 5 consid. 2.2).
E. 4 Secondo l'art. 43 cpv. 1 LOP lo stato di patrizio, che presuppone la cittadinanza ticinese (art. 40 cpv. 1 LOP), può essere concesso dall'Assemblea o dal Consiglio patriziale se il richiedente è cittadino ticinese attinente del Comune in cui ha sede il Patriziato (lett. a), se è cittadino ticinese domiciliato nel Comune da almeno dieci anni (lett. b) oppure se egli, già membro di un altro Patriziato, ne domanda lo svincolo, che può essere condizionato dall'acquisto del nuovo Patriziato (lett. c). In concreto, il Tribunale ha già avuto modo nel precedente citato giudizio di accertare che CO 1 adempie i requisiti per postulare lo stato di patrizio. Non risulta che questi, nel frattempo, siano venuti meno. Né la Corporazione ricorrente lo pretende. Litigioso, ora come allora, è il quesito di sapere se l'Assemblea patriziale abbia esercitato correttamente il potere di apprezzamento conferitole dall'art. 43 cpv. 1 LOP.
E. 4.1 Analogamente a quanto avviene nella procedura di naturalizzazione, si deve considerare che quella relativa alla concessione dello stato di patrizio - avviata dal richiedente, la cui candidatura è stata oggetto di valutazioni - si conclude con un atto amministrativo che definisce lo stato giuridico dell'individuo. Per questo motivo, ancorché la LOP affidi all'organo legislativo del Patriziato (Assemblea o Consiglio) la competenza di decidere in materia, le parti interessate devono poter beneficiare in quest'ambito di tutte le garanzie sgorganti dalla Costituzione federale. Come le procedure di naturalizzazione, anche quella di concessione dello stato di patrizio non si svolge in un contesto privo di regole giuridiche: gli organi del Patriziato devono rispettare le disposizioni procedurali applicabili e il diritto del richiedente al rispetto della sua sfera personale. Essi sono inoltre tenuti ad agire in modo non arbitrario e non discriminatorio. Devono quindi fare uso del vasto margine di apprezzamento di cui dispongono rispettando i principi generali del diritto e tenendo conto del senso e dello scopo perseguiti dalla legislazione in materia. Dal profilo materiale le decisioni adottate in questo ambito costituiscono pertanto degli atti concreti di applicazione della legge. Chiunque richieda lo stato di patrizio assume nella relativa procedura la qualità di parte e può esigere l'ottenimento di una decisione, la quale, stante il diritto di essere sentito previsto dall'art. 34 LPAmm (e, sussidiariamente, dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101), deve essere motivata, soprattutto quando è negativa ( per tutto quanto precede cfr. RtiD II-2017 n. 5 consid. 5.1).
E. 4.2 Va subito precisato che l'analogia con la procedura di naturalizzazione va circoscritta ai soli aspetti formali e non può essere estesa ai requisiti per la sua concessione. Il Tribunale ha già avuto modo di considerare che questi devono essere piuttosto desunti dallo scopo dell'istituto patriziale, espresso all'art. 1 cpv. 1 LOP, secondo cui il Patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, proprietaria di beni d'uso comune da conservare con spirito viciniale a favore della collettività. Sulla base dei materiali, la Corte ha inoltre sottolineato che il Patriziato non possa in nessun caso essere inteso come un'associazione di comproprietari. Esso, infatti, è ispirato all'antica vicinia e, pertanto, svolge funzioni politiche e sociali e i suoi beni devono servire tutti, patrizi o non, lo scopo finale essendo il bene comune. Inoltre, quando si tratta di esaminare la concessione della cittadinanza patriziale, deve sempre essere tenuto presente che il Legislatore ha inteso rendere più agevole il suo ottenimento, non solamente per motivi derivanti dal rispetto della parità dei sessi e dei nuovi diritti matrimoniale e di cittadinanza, ma anche ai fini di evitarne l'indebolimento demografico (RtiD II-2017 n. 5 consid. 6.2).
E. 4.3 La natura potestativa della norma che concerne la concessione della cittadinanza patriziale dev'essere valutata alla luce di quanto appena spiegato. Anche se è vero che il Legislatore non ha inteso imporre al Patriziato di concedere lo stato di patrizio prescindendo dalla sua volontà, è altrettanto vero che ciò non significa che esso possa decidere a piacimento. Al contrario: il Parlamento si è piuttosto interessato di allargare la popolazione patriziale, ai fini di garantire la sopravvivenza di questo istituto e, di riflesso, delle attività di interesse collettivo che esso svolge. Ai fini di rispettare i principi evocati in precedenza (consid. 4.1. che precede) i motivi addotti per rifiutare una candidatura devono dunque essere pertinenti agli scopi prefissi dalla legge. Inoltre, gli argomenti devono essere discussi in sede di plenum, sulla base del messaggio, dei rapporti e delle discussioni. Se un cittadino ritiene di essere a conoscenza di motivi che ostano alla concessione dello stato di patrizio, egli non può limitarsi a vaghe affermazioni, ma deve debitamente circostanziare i fatti che ritiene determinanti, in modo da permettere al legislativo patriziale di decidere con cognizione di causa, esercitando correttamente il potere di apprezzamento. Dal verbale delle discussioni devono poi potersi desumere con chiarezza i motivi che hanno condotto alla decisione assembleare. Solo questi sono determinanti: ragioni fornite solo in un secondo momento e che non risultano dal citato documento non possono essere considerate, giacché non lo sono potute essere dal plenum.
E. 4.4 Ciò premesso, il messaggio dell'Ufficio così come il rapporto della Commissione della gestione non indicano motivi a sostegno della decisione assembleare, al contrario: quest'ultima ha raccomandato all'Assemblea di concedere lo stato di patrizio a CO
1. Dall'esame della discussione del plenum consegnata a verbale, emerge poi che laddove se ne comprendono le intenzioni, gli interventi sono tutto sommato a favore del rilascio della cittadinanza richiesta. Alla fin fine, l'unico patrizio che abbia indicato le ragioni che riteneva ostassero all'accoglimento della richiesta è __________. Sennonché egli si è militato a indicare in modo vago che l'accettazione di CO 1 avrebbe comportato "difficoltà nella gestione dell'alpe", imputando allo stesso di "aver portato via il proprio bestiame quando nevicava" e di aver "assunto un altro alpeggio". Ora, tuttavia, simili generiche dichiarazioni non sono per nulla atte a giustificare il diniego della cittadinanza patriziale. Dall'andamento della seduta, specie laddove indicato che si è accesa una discussione, poi però non verbalizzata, emerge come la preoccupazione dei presenti era (nuovamente) indirizzata piuttosto alla tutela dei diritti degli attuali patrizi. Ciò che, come spiegato dal precedente giudizio, è inconferente. Sia soggiunto per completezza che - senza che qui occorra esaminarne il fondamento - stante a quanto spiegato in corso di procedura, l'unico rimprovero mosso in modo comprensibile in Assemblea è riferito a un episodio lontano nel tempo (addirittura nel 1995, doc. P) e, pertanto, insuscettibile comunque di giustificare il diniego. Infine, fatta eccezione per l'episodio testé citato, non risulta dagli atti che la Corporazione abbia mosso tempestivi rimproveri all'insorgente per comportamenti ritenuti contrari agli interessi della Corporazione né ciò è stato comunque sia tematizzato in Assemblea.
E. 4.5 Tutto ciò premesso, alla luce delle informazioni di cui disponeva e della discussione consegnata a verbale, l'Assemblea ha ancora una volta emesso una decisione lesiva del diritto, siccome procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento. Essa, sulla base di quanto effettivamente portato con il Messaggio, il Rapporto e il complesso degli interventi avrebbe dovuto invece concedere lo stato di patrizio a CO 1. Solo così essa avrebbe fatto uso correttamente del pur ampio margine di manovra che le pertocca. Infatti, posto che non sono state addotte valide motivazioni per rigettare la richiesta, determinante risulta essere l'interesse a mantenere una sufficiente popolazione patrizia, ciò che permette di garantire al meglio lo svolgimento anche in futuro dei compiti di interesse pubblico da parte del Patriziato. A ragione, quindi, il Governo ha annullato la decisione abusiva, obbligando l'Ufficio della Corporazione ha iscriverlo nel registro dei patrizi, ovvero a concedergli lo stato di patrizio.
E. 5 In esito alle pregresse considerazioni, il ricorso dev'essere respinto . Non si preleva la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm). La Corporazione rifonderà a CO 1 un'indennità per ripetibili (art. 49 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si preleva la tassa di giustizia. La RI 1 rifonderà a CO 1 fr. 2'000.- per ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2019.127
Lugano
31 gennaio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2019 della
RI 1
contro
la decisione del 6 febbraio 2019 (n. 663) del Consiglio di Stato che, in accoglimento dell'impugnativa di CO 1, annulla la risoluzione dell'8 aprile 2018 con cui l'Assemblea patriziale della Corporazione patriziale RI 1 gli ha negato la concessione dello stato di patrizio, ordinando alla Corporazione d'iscriverlo nel registro dei patrizi;
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere