Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 mesi: dal 01.09.2016 al 31.12.2017, errore che risulta comunque ininfluente sul risultato finale) durante i quali il ricorrente era già operativo nella stessa funzione di ispettore specialista, posizione poi consolidata con la nomina. Globalmente si hanno quindi 12.8 mesi + 16 mesi = 28.8 mesi (2 anni e 4.8 mesi) che danno appunto diritto, secondo l'art. 51 cpv. 4 RDSt, a 2 aumenti nella classe di stipendio corrispondente. Queste conclusioni dell'autorità di nomina non possono che essere condivise, sia per quanto attiene alla durata di esperienza utile, sia per i coefficienti applicati, visti i compiti anche sostanzialmente differenti della funzione di ispettore specialista rispetto alle attività svolte dall'insorgente dal 2012 al 2016, puramente amministrative e finanziarie. Corretta si rivela anche l'esclusione dell'attività presso la __________ Sagl, per la quale il ricorrente avrebbe lavorato su chiamata per seguire piccoli progetti , dei quali nulla è stato specificato e nulla risulta dai documenti agli atti. Visto anche il vasto margine di apprezzamento che compete all'autorità inferiore e i limiti di cognizione di cui all'art. 69 LPAmm imposti al Tribunale in materia di retribuzioni di dipendenti pubblici (cfr. supra consid. 2.2), il ricorso deve quindi essere respinto.
5. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dal ricorrente, rimane a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1 lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2018.58
Lugano
27 settembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 20 dicembre 2017 (n. 5757) con cui il Consiglio di Stato gli ha attribuito la funzione di Ispettore specialista alla Polizia cantonale e lo ha inserito nella classe di stipendio 9 con 2 aumenti;
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera