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52.2018.564

Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni e motivazioni

Ticino · 2018-11-23 · Italiano TI
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Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni e motivazioni

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 Il ricorso è irricevibile .

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.12.2018 52.2018.564 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.12.2018 52.2018.564 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.12.2018 52.2018.564

Ricorso irricevibile per mancanza di conclusioni e motivazioni

Incarto n. 52.2018.564 Lugano 12 dicembre 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Flavia Verzasconi, presidente assistito dalla vicecancelliera: Giorgia Ponti statuendo sul ricorso del 27 novembre 2018 della RI 1 contro la decisione del 23 novembre 2018 del Municipio del Comune di CO 2 che in esito al concorso a invito per l'aggiudicazione delle opere di impresario costruttore occorrenti nell'ambito del potenziamento delle reti di distribuzione del __________ ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1; ritenuto, in fatto che con decisione del 23 novembre 2018 il Municipio del Comune di CO 2, in esito a un concorso a invito, ha deliberato alla CO 1 le opere di impresario costruttore occorrenti nell'ambito del potenziamento delle reti di distribuzione del __________; che con scritto del 27 novembre 2018 la ditta RI 1, giunta seconda in graduatoria, è insorta contro la predetta decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo sostenendo che l'importo offerto dall'aggiudicataria sarebbe palesemente sottocosto; che con scritto 28 novembre 2018 il Tribunale ha informato la ricorrente che l'atto da essa inoltrato non corrispondeva alle esigenze poste dall'art. 70 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e l'ha invitata a motivare il gravame entro la scadenza del termine di ricorso, pena l'irricevibilità del medesimo; che la ricorrente è rimasta silente; che il ricorso non è stato intimato per la risposta; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100); che la ricorrente, in quanto partecipante al concorso, è senz'altro legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato ad altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 LPAmm); che il gravame è tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb) e non ponendo questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) può essere evaso da un giudice unico; che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm) né all'intimazione alle controparti per la presentazione di una risposta (art. 72 cpv. 1 LPAmm); che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova richiesti; che tale norma sottolinea la necessità che la motivazione del gravame sia sufficiente e risponda cioè a quelle esigenze minime che sono riassumibili nel principio generale secondo cui l'insorgente deve esprimere in modo riconoscibile la propria intenzione di ottenere la modifica di un atto e della sua portata giuridica (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 46 e riferimenti; Frank Seethaler/Fabia Portmann, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (curatori), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VWVG), 2. ed., Zurigo 2016, n. 34 e segg. ad art. 52); che tali esigenze non sono manifestamente rispettate con l'atto ricorsuale in questione; la ricorrente non ha formulato alcuna conclusione, quale l'annullamento della decisione o l'aggiudicazione della commessa in proprio favore; che essa si è limitata ad addurre in modo del tutto generico che l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe palesemente sottocosto, senza apportare alcuna argomentazione a sostegno della propria tesi; che d'altra parte, l'insorgente avrebbe potuto completare l'atto entro il termine ricorsuale, che al momento del suo inoltro non era ancora scaduto, ma è invece rimasta passiva; che in tali circostanze il ricorso non può che essere dichiarato ir ricevibile per gravi carenze formali e non può essere esaminato nel merito; che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile .

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico della ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.   Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo La vicecancelliera