Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L a competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm ), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
E. 2 OASA). Una persona viola "gravemente" l'ordine e la sicurezza pubblici quando i suoi atti ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale. Per analogia anche delle violazioni di minore gravità, considerate nel loro insieme, possono essere definite "gravemente" lesive. I l criterio della gravità qualificata della violazione dell'ordine pubblico può essere realizzato anche con quegli atti contrari alle prescrizioni di legge e alle decisioni delle autorità che per la loro ripetitività, nonostante gli ammonimenti e le successive condanne, dimostrano che lo straniero non si lascia impressionare dalle sanzioni inflittegli in sede penale e non intende o non è in grado di rispettare l'ordine giuridico in futuro. Sapere poi se lo straniero sia disposto o sia in grado di conformarsi all'ordine giuridico svizzero, va risolta nell'ambito di un apprezzamento globale del suo comportamento (DTF 137 II 297 consid. 3; STF 2C_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 4.3.1 con rif.).
E. 2.1 L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (ora: Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno.
E. 2.2 L'autorizzazione di domicilio UE/AELS è un permesso che non è in quanto tale previsto dall'ALC , di principio applicabile alla fattispecie in forza della nazionalità germanica dell'insorgente. Giusta l'art. 5 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP; RS 142.203) , esso viene rilasciato ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù dell'art. 34 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20) e degli art. 60-63 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) , nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 OLCP sancisce che tale genere di autorizzazione è disciplinata dall'art. 63 LStrI. Benché sia silente in merito al rilascio del permesso di domicilio UE/AELS - così come alla revoca del medesimo, che è pure regolata dalla LStrI - l'ALC non può tuttavia essere trascurato, considerato il tenore dell'art. 5 del suo allegato I. Quest'ultima disposizione prevede infatti, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv.
E. 2.3 Giusta l'art. 63 cpv.
E. 2.4 La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione si applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrI). Considerato che l'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC non può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di domicilio al qui ricorrente si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. Ora, visto che la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo, la presente vertenza va quindi esaminata sotto il profilo dell'ALC.
E. 3.1 Come accennato in narrativa, a carico di RI 1 sono state pronunciate le seguenti condanne penali:
- 01.10.2012 DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino: pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni - e multa di fr. 1'000.-, per grave infrazione alle norme della circolazione (20.06.2012);
- 11.09.2014 DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino: multa di fr. 200.-, per ripetuta contravvenzione alla LStup (01.2013-03.2014);
- 25.05.2016 sentenza __________ della Corte delle assise criminali di __________: 5 anni e 6 mesi di pena detentiva, multa di fr. 100.- e trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, per tentato omicidio intenzionale (21.11.2015) e contravvenzione alla LStup (07-09.2015).
E. 3.2 Esaminando in particolare i fatti che hanno portato a quest'ultima condanna, ciò che colpisce è l'imputazione di tentato omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP. Dagli atti di causa emerge che il 21 novembre 2015 RI 1 ha ferito __________ - ex-compagna da cui si stava a quel momento separando - con una serie di fendenti, inferti con un coltello da cucina seghettato. Questi colpi sono stati inflitti dall'interessato mentre era abbracciato alla vittima, a seguito del rifiuto di un bacio da parte di quest'ultima. Egli ha ripetutamente accoltellato __________
- tra l'altro - in zone del corpo particolarmente sensibili quali il collo, il volto e l'addome, a causa della presenza di importanti vasi sanguigni e di organi vitali. Dalla citata sentenza emerge che l'insorgente ha colto di sorpresa la vittima e che ha desistito unicamente quando quest'ultima - "spinta dalla disperazione" (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali __________ del 25 maggio 2016, pag. 43) e temendo per la propria vita - gli ha detto ciò che voleva sentirsi dire: ovvero che lo amava e era intenzionata a riprendere la loro relazione sentimentale. Inquietante è pure il comportamento tenuto dopo l'aggressione, improntato dal mero desiderio di evitare le conseguenze dei propri atti. Il ricorrente ha infatti tentato di stabilire con __________ la versione da dichiarare al personale del pronto soccorso di __________, secondo cui le ferite inflitte erano l'opera di un'aggressione da parte di terzi. Inoltre, mentre la vittima si recava all'ospedale, egli ha dapprima cercato di cancellare le tracce dell'accaduto, dirigendosi poi presso il citato pronto soccorso, entrando in conflitto "con il personale sanitario perché voleva a tutti i costi stare con la donna, non già per assicurarsi delle sue condizioni di salute, quanto piuttosto per mantenere il controllo della situazione. Queste sue intemperanze hanno fin indotto il personale del nosocomio a chiamare addirittura la Polizia comunale, alla quale ha poi immediatamente riferito, non già quello che è successo, ma la versione concordata con la compagna" (cfr. ibidem , pag. 40). Sebbene le ferite da arma da taglio effettivamente riportate da __________ non fossero atte a metterne in pericolo la vita - ma avrebbero potuto esserlo visti il numero di fendenti e le zone in cui questi sono stati inflitti (cfr. ibidem , pagg. 34 seg.) - la Corte delle assise criminali ha definito grave la colpa del ricorrente "per il numero di colpi inferti, per i motivi per cui ha agito, per l'organizzazione del dopo e, per finire, per il fatto che di alternative ne aveva, poteva fermarsi e non si è fermato finché non aveva, dal suo punto di vista, raggiunto il suo scopo, ovvero riallacciare la relazione con la donna, incurante della libertà di autodeterminarsi della stessa" (cfr. ibidem , pag. 43), stabilendo che RI 1 ha "agito almeno per dolo eventuale di livello alto, molto prossimo al dolo diretto" (cfr. ibidem , pag.
41) e infliggendogli una pena privativa della libertà di 5 anni e 6 mesi. La sanzione è stata inoltre assortita da un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 63 CP, poiché i giudici penali hanno considerato che il ricorrente "non ha ancora elaborato i motivi che lo hanno spinto ad agire e la sua sofferenza è a tutt'oggi riferita esclusivamente a sé stesso, al danno arrecato alla propria immagine e non tanto per quanto è successo e per il grave pericolo che ha recato alla vita di una persona" (cfr. ibidem , pag. 44). Al proposito giova evidenziare il referto della perizia dell'11 gennaio 2016, a cui RI 1 è stato sottoposto, dalla quale emerge che è affetto da un "disturbo della personalità narcisistico associato ad una sindrome di dipendenza da cocaina e ad un uso dannoso di cannabinoidi", che i reati di tentato omicidio intenzionale e di contravvenzione alla LStup sono da porre in relazione a detta turba psichica e che al momento dei fatti "la capacità di valutare il carattere illecito della sua azione e la capacità di agire non erano scemate" (cfr. ibidem , pag. 37). Pur riconoscendo che l'insorgente non presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, la perita dr.ssa __________ ha indicato "il trattamento ambulatoriale quale percorso terapeutico adeguato da seguire per evitare la commissione di nuovi reati in connessione con la turba psichica da lui presentata" (cfr. ibidem ). Sempre in relazione al pericolo di recidiva la specialista ha rilevato che, dal punto di vista psichiatrico forense, nel caso di RI 1 questo rischio non è elevato, ma che "potrebbe eventualmente commettere in futuro, sulla base del disturbo di personalità di cui è affetto, agiti [recte: atti] aggressivi nei confronti della persona cui è fortemente legato in caso di rottura della relazione per la ferita narcisistica inferta a sé che alimento [recte: alimenta] la dimensione abbandonica ma non obbligatoriamente, cioè sulla base di una turba psichica che non permette di agire diversamente. Non è possibile esprimersi sulla probabilità che ciò avvenga non essendo un obbligo il commetterli" (cfr. referto della perizia dell'11 gennaio 2016, pag. 28, citato nella decisione dei Giudice dei provvedimenti coercitivi del 18 ottobre 2016 agli atti, pag. 3). Pertanto, visto che nei fatti sussiste un rischio di recidiva, il giudice di applicazione della pena ha ordinato il collocamento dell'interessato nella sezione chiusa del penitenziario, dove è prevista la continuazione del trattamento ambulatoriale ordinato mediante la condanna del 25 maggio 2016 (cfr. decisione dei Giudice dei provvedimenti coercitivi del 18 ottobre 2016, pag. 4).
E. 3.3 Sebbene di gravità nettamente minore rispetto all'imputazione di tentato omicidio intenzionale, non possono nondimeno essere sottaciute le condanne inflitte a RI 1 per contravvenzione alla LStup pronunciate il 25 maggio 2016 e in occasione del decreto d'accusa del Ministero pubblico dell'11 settembre 2014, nonché la grave infrazione alle norme della circolazione stradale, sanzionata con decreto d'accusa del 1° ottobre 2012. Da queste condanne (che considerate singolarmente non avrebbero comunque potuto giustificare la revoca di un permesso di domicilio UE/AELS) si evince infatti che il ricorrente - che, come si è visto, è peraltro affetto da una sindrome di dipendenza da cocaina e cannabinoidi - nei periodi compresi tra il gennaio 2013 e il marzo 2014, come pure tra il luglio e il settembre 2015, ha ripetutamente fatto uso di detti stupefacenti. Non si è dunque trattato di consumi estemporanei di sostanze illegali, sebbene questi ultimi abbiano condotto unicamente alla comminazione di multe. Per quanto invece concerne la condanna per infrazione grave alle norme della circolazione stradale, occorre osservare che il 20 giugno 2012 RI 1, mentre circolava su un'autostrada, ha omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall'antistante veicolo, effettuando anche una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra e sulla corsia d'emergenza di due vetture che lo precedevano, invadendo pure una superficie vietata (cfr. decreto d'accusa DA __________ del Ministero pubblico del Cantone Ticino agli atti, pag. 1).
E. 3.4 Tenuto conto del carattere del reato di tentato omicidio intenzionale descritto, diretto contro un bene giuridico sensibile quale la vita altrui, dei fini egoistici che lo hanno spinto a agire a danno della ex-compagna, come pure del fatto che la vicinanza del figlio minorenne (presente nell'appartamento in cui si è svolto il fatto di sangue del 21 novembre 2015) non lo ha dissuaso dal commettere detto crimine, l'insorgente ha dimostrato di non volere o di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita e di essere attualmente un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Ritenuto inoltre che la sua attività delittuosa non è lontana nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua ulteriore recidiva (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del 7 novembre 2018), visto l'esito della perizia psichiatrica a cui è stato sottoposto e il fatto che segue tuttora il trattamento ambulatoriale ordinato dalla Corte delle assise criminali di __________ mediante la condanna del 25 maggio 2016. Al proposito nulla giova alla posizione di RI 1 l'affermazione secondo cui presto potrà beneficiare della semilibertà (cfr. ricorso del 7 novembre 2018, pag. 6). Alla luce di quanto precede, si deve dunque sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza sgorgante dall'art. 5 dell'allegato I all'ALC, tale da legittimare un provvedimento di revoca del permesso di domicilio sulla base dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI. Certo, l'art. 5 allegato I ALC è una norma di carattere potestativo per cui l'autorità può liberamente decidere se procedere alla revoca di un permesso di domicilio UE/AELS, cionondimeno nel caso in esame, visto quanto rimproverato al ricorrente, il Consiglio di Stato non è incorso in una violazione del diritto, sostenendo che è a ragione che il Dipartimento ha deciso di derogare ai diritti ai sensi dell'ALC di RI 1 per motivi di ordine pubblico. Ritenuto inoltre che il ricorrente è stato condannato a una pena privativa della libertà ampiamente superiore a un anno, ovvero di lunga durata ai sensi della menzionata giurisprudenza, egli adempie pure i requisiti per la revoca sulla base dell'art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI.
E. 4 A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione.
E. 4.1 Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado di integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto anche nell'ottica di questa norma ( DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. STF 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3, 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2; così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag. 76 § 50 segg.). Pure in questo contesto, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (STF 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
E. 4.2 RI 1 vive stabilmente nel nostro Paese praticamente dalla nascita. Pur tenendo conto che dal 7 dicembre 2017, data dell'emanazione del provvedimento dipartimentale qui litigioso, la sua presenza sul territorio elvetico è solamente tollerata in attesa di un giudizio definitivo in merito al destino del permesso di domicilio, è innegabile che il suo soggiorno vada considerato di lunga durata. Ora se da una parte questa circostanza - unitamente a quella che in Svizzera vivono il figlio minorenne, i genitori e il fratello - ha un sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli elementi da valutare, dall'altra bisogna tenere conto che con il comportamento tenuto il 21 novembre 2015 egli ha dimostrato la propria incapacità a conformarsi al nostro ordinamento giuridico, commettendo un reato a danno di un bene giuridico fondamentale quale è la vita altrui, ciò che - come rilevato in precedenza (cfr. supra , consid. 3.2.-3.4.) - giustifica la revoca del suo permesso di domicilio. Sebbene, come si è visto, RI 1 ha vissuto gran parte della propria vita in Svizzera, egli è nato e ha frequentato 5 anni di scuole superiori in Italia (di cui la madre è originaria). Egli potrebbe dunque trasferirsi nella vicina zona di confine, dove la lingua, la cultura e il tenore di vita sono simili a quelli del Cantone Ticino e in cui, vista la vicinanza, potrebbe continuare a mantenere i rapporti con amici e familiari . Anche un suo eventuale trasferimento in Germania, paese di cui è cittadino, e dove vigono condizioni di vita simili a quelle elvetiche, appare possibile e insuscettibile di comportargli insormontabili problemi di reinserimento . Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in Patria, sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero.
E. 4.3 Sul piano dell'integrazione in Svizzera occorre osservare che prima dell'arresto il ricorrente aveva una situazione professionale stabile, essendo egli impiegato per un'azienda attiva nel settore dei crediti gestita dalla madre. Quest'ultima, in occasione della presa di posizione del 15 agosto 2017 dinanzi alla Sezione della popolazione, aveva lamentato l'impatto negativo sugli affari della ditta dovuto all'assenza del figlio, qualificandone il contributo come fondamentale. Ella ha inoltre espresso il timore che l'eventuale mancato reinserimento dell'insorgente in azienda potrebbe avere quale conseguenza la chiusura dell'attività. Questa preoccupazione, seppure per certi versi comprensibile, si rivela tuttavia infondata. In primo luogo la prolungata assenza di RI 1 dal posto di lavoro non è da imputare alla revoca del suo permesso di domicilio, bensì all'incarcerazione a seguito dei fatti del 21 novembre 2015. Inoltre il provvedimento impugnato impedirà al ricorrente di risiedere in Svizzera una volta liberato, ma non di recarvisi per svolgere un'attività lucrativa, non essendo stato pronunciato alcun divieto d'entrata nei suoi confronti.
E. 4.4 Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che il figlio __________ (2003), di cittadinanza svizzera, subirebbe con l'allontanamento del padre.
E. 4.4.1 Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli - come è il caso del ricorrente - può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli . In linea di principio, tale facoltà non implica un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole. Secondo la giurisprudenza federale, le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano in effetti già rispettate se detto diritto di visita può venire esercitato nell'ambito di brevi soggiorni, adattandone se del caso le modalità (STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.1). Un diritto del genitore all'ottenimento di un permesso di dimora può tuttavia sussistere se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico e affettivo, se questi non potrebbero venir mantenuti per la distanza del Paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (DTF 140 I 145 consid. 3.2, con rinvii; STF 2C_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.2). L'esistenza di un legame affettivo "particolarmente intenso" è stato in passato ammesso dalla giurisprudenza in presenza di diritti di visita riconosciuti in modo ampio, ovvero al di là dell'ordinario (STF 2C_145/2012 del 16 luglio 2012 consid. 2.3.1). Prendendo però atto dell'evoluzione registrata in materia di diritto della famiglia, che ha portato al riconoscimento di diritti di visita estesi sempre più con regolarità, il Tribunale federale ha ridefinito la particolare intensità dei rapporti affettivi tra figlio con diritto di risiedere in Svizzera e genitore senza autorità parentale. La nostra Massima Istanza h a precisato che - nei casi di stranieri che già disponevano di un permesso di soggiorno a seguito del matrimonio con un cittadino svizzero o con una persona domiciliata (art. 42, rispettivamente, 43 LStrI) e adempiute comunque tutte le altre condizioni richieste nonché tenuto conto della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107)
- il sussistere di un legame affettivo particolarmente intenso debba essere già riconosciuto quando quello effettivamente esercitato corrisponda ad un diritto di visita usuale, secondo i canoni odierni ( DTF 139 I 315 consid. 2; STF 2C_774/2013 del 31 ottobre 2013 consid. 4.2, 2C_1105/2012 del
E. 4.4.2 Riassunta la giurisprudenza in materia e tornando al caso in esame occorre rilevare che il figlio __________ non vive più con il ricorrente dal febbraio 2009, ovvero dalla separazione di fatto tra quest'ultimo e __________. Il 12 ottobre 2010 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio, affidando il figlio alla madre e riconoscendo a RI 1 un ampio diritto di visita con l'obbligo di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 1'000.- (più gli assegni familiari). L'esercizio dell'autorità parentale è rimasta congiuntamente ai genitori. Ora sebbene l'insorgente si richiami al rapporto con il figlio e al diritto di visita di cui dispone, bisogna tuttavia convenire con l'opinione esposta dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata, ovvero che lo stato di carcerazione in cui si trova dal 21 novembre 2015 RI 1 non può che avere limitato la relazione tra quest'ultimo e il giovane __________, sia sul piano affettivo, sia da un punto di vista economico, in ragione dell'impossibilità di coltivare una normale relazione padre-figlio. Deve altresì essere rammentato che nemmeno la presenza del ragazzo al momento dei fatti di cui alla condanna del 25 maggio 2016 (__________ si trovava infatti nell'appartamento dove si è consumato detto crimine) ha impedito al ricorrente di tentare di uccidere la ex-compagna. Va infine considerato che per i motivi esposti in precedenza (cfr. supra , consid. 4.2.) il ricorrente al momento della liberazione potrà trasferirsi in Italia, e vista la vicinanza con __________ - luogo di residenza del figlio __________ - i loro rapporti potranno facilmente essere mantenuti. Lo stesso dicasi in caso di un'eventuale trasferimento di RI 1 in Germania, grazie a contatti telefonici, scritti, tramite i mezzi di comunicazione multimediali o visite reciproche. Ne discende che anche da questo profilo il provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione non risulta lesivo dell'art. 8 CEDU e della CDF ed è conforme al principio della proporzionalità.
E. 5 Il ricorrente sostiene infine che il permesso di domicilio UE/AELS non gli andrebbe revocato, in quanto egli dovrebbe poter beneficiare della clausola per i casi di rigore prevista all'art. 66 a cpv. 2 CP. L'argomento non può essere condiviso. Si deve considerare che esula dalle competenze del Tribunale cantonale amministrativo stabilire se, sulla base delle disposizioni concernenti l'espulsione penale dei criminali stranieri ai sensi degli art. 66 a segg. CP (entrate in vigore il 1° ottobre 2016), si sarebbe potuto prescindere dal pronunciare una misura di questo tipo in ragione della situazione personale in Svizzera del ricorrente. Una simile valutazione sarebbe infatti toccata alla Corte delle assise criminali di __________ qualora al momento di emanare il suo giudizio di condanna del 25 maggio 2016 tali norme fossero già state applicabili. Eventualità, questa, che non era però data nel caso di specie, poiché - come riconosciuto anche dallo stesso insorgente nel suo gravame del 7 novembre 2018 (cfr. pag. 3)
- il reato di tentato omicidio da lui commesso nei confronti della ex-compagna risale al 21 novembre 2015, dunque ben prima dell'entrata in vigore delle nuove norme concernenti l'espulsione penale, applicabili unicamente ai delitti successivi al 1° ottobre 2016 (cfr. art. 2 cpv. 1 CP).
E. 6.1 Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si deve concludere che il Dipartimento non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non precede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva alle autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima deve essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie. Ne discende pertanto che il ricorso deve dunque essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata e di quella dipartimentale da essa tutelata.
E. 6.2 La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente in quanto soccombente, conformemente all'art. 47 LPAmm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2018.529
Lugano
27 marzo 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
vicecancelliere:
Reto Peterhans
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2018 di
RI 1
contro
la risoluzione del 3 ottobre 2018 (n. 4639) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione del 7 dicembre 2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, in materia di revoca di un permesso di domicilio UE/AELS;
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il vicecancelliere