Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in RVGC, Anno parlamentare 2013-2014, Vol. 3, pag. 1947 segg., 1979) - si limita a veri e propri abbagli (quali imprecisioni di natura redazionale o di calcolo ); errori di accertamento, di fatto o di diritto alla base della decisione non possono per contro essere emendati in via di rettifica (cfr. Reber Scherrer , op. cit, ad art. 69 n. 6; Stefan Vogel in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 69 n. 22); che con l'istanza in esame, RI 1 e RI 2 hanno principalmente chiesto una riduzione degli oneri processuali, rispettivamente una diversa ripartizione dei medesimi; che per quanto attiene alla commisurazione della tassa di giustizia di cui alla STA 52.2017.276, gli istanti non fanno valere che il Tribunale sia incorso in una svista, bensì censurano l'apprezzamento esercitato dalla Corte su questo tema; la domanda di riduzione dell'importo in via di rettifica è pertanto irricevibile; che medesima conclusione va tratta per quanto attiene alla ripartizione delle spese processuali stabilite dal Tribunale con la STA 52.2017.277; in ogni caso, la medesima non è scaturita da alcun abbaglio e non vi è alcuna contraddizione né con le motivazioni enunciate dalla Corte né con l'esito della causa (parzialmente accolto), che impone di addossare gli oneri processuali a carico delle parti in ragione del reciproco grado di soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); inoltre, non essendo i ricorrenti patrocinati da un legale, nemmeno occorreva esprimersi circa la rifusione di indennità per ripetibili (art. 49 LPAmm); che per quanto attiene alle ulteriori critiche contenute nell'istanza, si rileva che le medesime non concernono il dispositivo delle decisioni, bensì le motivazioni esposte nei considerandi; già per questo motivo le stesse sono inammissibili; che va infine detto che non vi è alcun errore nella designazione dei ricorrenti nella STA 52.2017.277 giacché essi hanno presentato, congiuntamente, un unico atto di ricorso contro le due decisioni del Consiglio di Stato di cui si è detto in narrativa; che la domanda di rettifica, manifestamente infondata, va pertanto respinta nella misura della sua ricevibilità (art. 72 LPAmm); che la tassa di giustizia per il presente giudizio è posta a carico degli istanti (art. 47 cpv. 1 LPAmm); che l'atto, in quanto contenente domande suscettibili di essere esaminate nell'ambito di un ricorso dinanzi al Tribunale federale, va trasmesso per competenza a quest'ultima autorità (art. 6 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. 1.1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza è respinta. 1.2. La medesima è trasmessa per competenza al Tribunale federale, affinché la esamini quale gravame contro le decisioni n. 52.2017.276/277 del 17 agosto 2018 del Tribunale cantonale amministrativo.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico degli istanti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione ( art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110 ).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2018.420
Lugano
19 settembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sull'istanza dell'11 settembre 2018 di
RI 1RI 2
chiedente
la rettifica del dispositivo delle decisioni del 17 agosto 2018 (n. 52.2017.276 e 52.2017.277) del Tribunale cantonale amministrativo;
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente
La vicecancelliera