Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c ) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave co lui che, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). 3.3. L'art. 35 cpv. 2 LCStr autorizza il sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Il sorpasso è segnatamente vietato nelle curve senza visuale (cfr. art. 35 cpv. 4 LCStr), ritenuto che con la locuzione "nelle curve senza visuale" s'intende anche "in prossimità di curve senza visuale" (DTF 109 IV 134 consid. 3; STF 6B_110/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1). Il sorpasso costituisce, soprattutto sulle strade con traffico bidirezionale, una delle manovre più pericolose. È dunque consentito compiere una tale manovra solo se essa non è espressamente vietata, se il conducente dispone di una visuale sufficiente e se il traffico in senso inverso non è impedito o messo in pericolo (DTF 129 IV 155 consid. 3.2.1; STF 6B_110/2017 citata consid. 3.1). Quando effettua un sorpasso prima di una curva senza visuale, il conducente deve considerare la possibilità che un veicolo sopraggiunga dal tornante e che diminuisca di conseguenza la lunghezza del sorpasso fino al punto d'incrocio, in cui il primo deve lasciare la corsia sinistra per cedere il passaggio al secondo. Non basta che colui che compie il sorpasso possa rientrare sulla corsia destra poco prima della curva senza visuale; deve al contrario aver terminato la sua manovra a una distanza sufficiente dalla curva in modo tale che un veicolo proveniente in senso inverso possa continuare a circolare ad una velocità appropriata senza essere messo in pericolo (DTF 121 IV 235 consid. 1b; STF 6B_110/2017 citata consid. 3.1). 3.4. In concreto, dagli atti risulta che il 27 marzo 2017, verso le ore 16.45, RI 1 stava circolando sulla semiautostrada A13 in direzione sud alla guida della sua vettura allorquando, in territorio di __________, ha effettuato una pericolosa manovra di sorpasso di due automobili e un autoarticolato, iniziandola a circa 200 m da una curva senza visuale e rientrando sulla corsia destra circa a metà del tornante. Egli, violando una fondamentale norma della circolazione (qual è senz'altro quella che vieta di compiere sorpassi in prossimità di una curva senza visuale), ha dunque assunto il rischio di compromettere gravemente la sicurezza della circolazione ai sensi degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e 90 cpv. 2 LCStr: benché nessun veicolo sia effettivamente sbucato dalla curva, con il suo comportamento ha infatti creato una messa in pericolo astratta della sicurezza degli altri utenti della strada - segnatamente quelli circolanti in senso opposto, ma anche quelli che stava sorpassando - che deve essere considerata accresciuta, essendo alta la probabilità, visti anche il luogo e l'ora in cui l'infrazione è stata commessa, che un veicolo sopraggiungesse in senso inverso e che si verificasse quindi un incidente (cfr. STF 6B_780/2017 del 10 ottobre 2017 consid. A e 5; cfr. pure Jeanneret , op. cit., 43 segg. ). Privo di pertinenza è il fatto che il ricorrente non abbia considerato la possibilità di creare un pericolo accresciuto per la sicurezza degli altri utenti della strada (cfr. verbale d'interrogatorio citato, pag. 2, in cui sostiene che, se lo avesse ritenuto rischioso, non avrebbe mai ingaggiato il sorpasso). Punibile è infatti anche la negligenza incosciente (cfr. DTF 131 IV 133 consid. 3.2). Per la stessa ragione parimenti ininfluente è che egli abbia compiuto la manovra in discussione unicamente dopo essersi accertato che la linea che separa le due corsie fosse discontinua per tutta la tratta (ricorso, pag. 9). 3.5. Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16 c LCStr, il provvedimento di revoca di tre mesi tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo, sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (buona reputazione quale conducente, effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii).
4. 4.1. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto. Va da sé che, una volta passata in giudicato la presente decisione, il ricorrente dovrà prendere contatto con la Sezione della circolazione e fissare con i suoi responsabili un nuovo periodo di espiazione della misura, che non potrà in ogni modo essere troppo differito nel tempo, dato che l'infrazione risale al marzo 2017 e che le revoche d'ammonimento vanno scontate sollecitamente per conservare il loro carattere istruttivo. 4.2. La tassa di giustizia segue la soccombenza dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto .
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il giudice presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2018.335
Lugano
5 dicembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matea Pessina, giudice presidente,
Sarah Socchi, Fulvio Campello
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 6 giugno 2018 (n. 2679) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 22 settembre 2017 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi;
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il giudice presidente La vicecancelliera