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52.2018.246

Progetto stradale cantonale che prevede correzioni stradali volte a permettere l'incrocio tra veicoli leggeri e migliorare la visibilità e la sicurezza dei pedoni

Ticino · 2020-02-26 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 , per ottenere un calibro da 5.50 m a 6.10. Ciò comporta l'arretramento della rampa d'accesso al sub. B, che invade attualmente parte del sedime cantonale, entro i limiti del confine catastale nonché la rimozione di alcuni alberi presenti sulle proprietà dell'insorgente. 6.1. La ricorrente contesta anzitutto la separazione dell'accesso del confine diretto delle particelle num. 77__________ e 77__________ alla careggiata mediante esproprio, ampliamento della strada e successiva realizzazione di parcheggi (…). Per ogni proprietario dei lotti di terreno è chiaro che è di fondamentale importanza un accesso del confine diretto ad una strada pubblica percorsa da traffico diretto senza spazi intermedi destinati ad altri usi . La critica cade nel vuoto già solo per il fatto che, come visto in precedenza, la realizzazione del progetto stradale non è finalizzata a creare posteggi ai lati di via R__________. A ogni modo, come emerge chiaramente dalla relazione tecnica e dai piani, il progetto in esame non prevede alcuna espropriazione al mapp. 77__________ lungo la tratta che interessa la rampa d'accesso (cfr. peraltro anche le viste su www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5) ma si limita a recuperare la porzione della rampa che invade la proprietà cantonale al fine di ottenere in quel punto un calibro di 4.95 m. 6.2. Infine, secondo l'insorgente, il progetto comporterebbe effetti devastanti per la sua proprietà soprattutto con riferimento all'abbattimento di alberi e cespugli secolari , piantati appositamente per garantire la tutela dalle emissioni, della visibilità, delle emissioni acustiche e della sicurezza . Mediante tali affermazioni la ricorrente non rende tuttavia verosimile che l'opera si ponga in contrasto con norme di diritto pubblico che ostano all'approvazione del progetto, rispettivamente si limita a sollevare contestazioni generiche che non sono atte a sovvertire le esaurienti motivazioni addotte nella decisione impugnata (in particolare: vegetazione non tutelata dal profilo pianificatorio; inidoneità della medesima a fungere da protezione, visto che l'abitazione al mapp. 77__________ è situata a valle di via R__________ a un dislivello di 10 m dalla stessa [cfr. opposizione, pag. 31]; irrilevanza del progetto dal profilo delle ripercussioni foniche, che anzi verranno ridotte dalla posa di pavimentazione fonoassorbente; motivi legati alla sicurezza stradale, posto che attualmente le piante da estirpare limitano la visuale agli automobilisti soprattutto sul tratto in curva). Anche queste critiche non meritano pertanto ascolto.

7.   7.1. Per tutti questi motivi il ricorso è respinto. 7.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, decide:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.52.2018.246

Lugano

26 febbraio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

vicecancelliera:

Laura Bruseghini

statuendo sul ricorso del 15 maggio 2018 di

RI 1

contro

larisoluzione del 10 aprile 2018 (n. 1600),con cui il Consiglio di Stato ha approvato il progetto stradale concernente la strada cantonale S414 __________, nel Comune diCO 1;

5.3. La ricorrente ribadisce nel ricorso alcune delle critiche avanzate in prima sede in merito all'assenza di interesse pubblico alla base del progetto, asserendo che il medesimo sarebbe inutile a fronte del traffico insignificante sulla tratta in questione, sui cui vige il limite di velocità di 50 km/h, e che si baserebbe su concezioni superate dal profilo tecnico, visto che il flusso di trafficopotrebbe venire gestito facilmente tramite sensori e vista la tendenza generale in materia di pianificazione stradale di restringere le carreggiate nei centri urbani. Inoltre il suo impatto si porrebbe in contrasto con la legislazione relativa alla protezione dell'ambiente. La giustificazione secondo cui la S414 fungerebbe, in caso di emergenza, da percorso alternativo mancherebbedi credibilità, vista la possibilità di intervenire sul pericolo di caduta massi con misure risolutive direttamente sulla A13. Essa si limita dunque a riproporre davanti al Tribunale argomenti sollevati in precedenza senza confrontarsi minimamente con i pertinenti motivi addotti puntualmente dal Governo a pag. 5-7 della risoluzione impugnata in evasione alle sue critiche (in particolare: caratteristiche e funzione della S414 e conseguente necessità di adattamento in conformità alla norma VSS 640 201; conformità del progetto con il p.to B2, pag. 2 della linea guida cantonaleConcezione dello spazio stradale all'interno delle località, gennaio 2017, secondo cuidove si pongono obiettivi di (…) miglioramento della sicurezza, la larghezza della carreggiata può essere ridotta a (…) 6 m per le strade con traffico medio-basso; posa di sensori inidonea a garantire la fluidità del traffico intenso nell'evenienza in cui la S414 venga impiegata quale alternativa alla A13; interventi risolutivi sulla A13 allo studio, che non escludono tuttavia la necessità di garantire la sicurezza della S414 in caso di interventi di manutenzione, di interventi straordinari o di incidenti sullaA13; irrilevanza dell'intervento, che non causa né un aumento del traffico giornaliero medio né un aumento della velocità di percorrenza, dal profilo delle sue ripercussioni foniche e atmosferiche). Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 70 LPAmm), essa non spiega i motivi per i quali la decisione delConsiglio di Stato risulterebbe lesiva del diritto e il Tribunale non ne intravede. Già per questi motivi le sue critiche vanno respinte. Essa non rende inoltre minimamente verosimile che l'opera si ponga in contrasto con la legislazione in materia di protezione dell'ambiente.

5.4. La ricorrente invoca poi una violazione del principio della proporzionalità con riferimento al fatto che la posa di sensori rappresenterebbe una misura meno incisiva poiché eviterebbe di eseguire l'allargamento stradale con conseguente risparmio anche in termini di indennità ai privati per l'ente pubblico. La critica già proposta sotto il profilo dell'assenza di interesse pubblico (asserita concezione superata dal profilo tecnico del progetto stradale) va disattesa per i medesimi motivi esposti al considerando che precede.

5.5. Secondo la ricorrente il Governo avrebbe poi tutelato un progetto basato su accertamenti carenti, in quanto allestito senza svolgere i necessari provvedimenti preparatori quali l'analisi del traffico, del tratto stradale, della sicurezza tecnica dell'opera e la verifica della compatibilità ambientale. La censura non merita ulteriore approfondimento già solo per il fatto che il progetto non contempla la progettazione di una nuova opera stradale, bensì la semplice correzione di una tratta esistente, limitata a circa 70 m, che non influisce sulla funzione e sulle modalità di percorrenza di via R__________. L'analisi tecnica effettuata, riassunta a pag. 4-5 della Relazione tecnica, risulta pertanto adeguata all'entità dell'intervento.

6.   Per quanto attiene alle proprietà della ricorrente, il progetto prevede di allargare il campo stradale lungo tutto il confine nord-ovest del mapp. 77__________, per ottenere un calibro in curva da 5.50 m a ca. 6 m, con un'espropriazione definitiva di 66 m2, mentre al mapp. 77__________ l'allargamento avviene su una piccola porzione a confine, comportante un esproprio definitivo di 15 m2, per ottenere un calibro da 5.50 m a 6.10. Ciò comporta l'arretramento della rampa d'accesso al sub. B, che invade attualmente parte del sedime cantonale, entro i limiti del confine catastale nonché la rimozione di alcuni alberi presenti sulle proprietà dell'insorgente.

6.1. La ricorrente contesta anzituttola separazione dell'accesso del confinedirettodelle particelle num. 77__________ e 77__________ alla careggiata mediante esproprio, ampliamento della strada e successiva realizzazione di parcheggi (…). Per ogni proprietario dei lotti di terreno è chiaro che è di fondamentale importanza un accesso del confinedirettoad una strada pubblica percorsa da traffico direttosenzaspazi intermedi destinati ad altri usi. La critica cade nel vuoto già solo per il fatto che, come visto in precedenza, la realizzazione del progetto stradale non è finalizzata a creare posteggi ai lati di via R__________. A ogni modo, come emerge chiaramente dalla relazione tecnica e dai piani, il progetto in esame non prevede alcuna espropriazione al mapp. 77__________ lungo la tratta che interessa la rampa d'accesso (cfr. peraltro anche le viste su www.google.ch/maps, cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5) ma si limita a recuperare la porzione della rampa che invade la proprietà cantonale al fine di ottenere in quel punto un calibro di 4.95 m.

6.2. Infine, secondo l'insorgente, il progetto comporterebbe effetti devastanti per la sua proprietà soprattutto con riferimento all'abbattimento dialberi e cespugli secolari, piantati appositamente pergarantire la tutela dalle emissioni, della visibilità, delle emissioni acustiche e della sicurezza. Mediante tali affermazioni la ricorrente non rende tuttavia verosimile che l'opera si ponga in contrasto con norme di diritto pubblico che ostano all'approvazione del progetto, rispettivamente si limita a sollevare contestazioni generiche che non sono atte a sovvertire le esaurienti motivazioni addotte nella decisione impugnata (in particolare: vegetazione non tutelata dal profilo pianificatorio; inidoneità della medesima a fungere da protezione, visto che l'abitazione al mapp. 77__________ è situata a valle di via R__________ a un dislivello di 10 m dalla stessa [cfr. opposizione, pag. 31]; irrilevanza del progetto dal profilo delle ripercussioni foniche, che anzi verranno ridotte dalla posa di pavimentazione fonoassorbente; motivi legati alla sicurezza stradale, posto che attualmente le piante da estirpare limitano la visuale agli automobilisti soprattutto sul tratto in curva). Anche queste critiche non meritano pertanto ascolto.

7.   7.1. Per tutti questi motivi il ricorso è respinto.

7.2. Le spese e la tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                     La vicecancelliera