Erwägungen (1 Absätze)
E. 40 cpv. 1 LStip in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100); la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine; che la procedura di concorso che qui ci occupa è stata avviata sotto l'egida della vLStip e del regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato del 10 luglio 2012 (BU 2012, 312), in vigore fino al 31 dicembre 2017, che attribuivano la funzione di Ispettore presso l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro alla classe 25-26; che il bando indicava tuttavia che l'assunzione sarebbe avvenuta sulla base della nuova classificazione delle funzioni e della nuova scala stipendi, in corso di definizione; che l'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha adottato il nuovo regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (RClass; RL 173.310), dal quale risulta che la funzione di Ispettore (25-26) è stata convertita in quella di Ispettore cantonale del lavoro II con attribuzione della classe 6; che il 29 novembre 2017 il Consiglio di Stato ha quindi nominato il ricorrente quale Ispettore cantonale del lavoro II e, in considerazione della nuova classificazione, gli ha attribuito la classe di stipendio 6 con 1 aumento; che, dato che il rapporto di lavoro del ricorrente non sarebbe iniziato prima del 2018, la sua nomina è correttamente avvenuta sulla base delle nuove normative che sarebbero di lì a poco entrate in vigore (1° gennaio 2018); che così facendo l'autorità di prime cure non ha affatto violato il principio del divieto della retroattività, come impropriamente ritenuto nel gravame; ha unicamente anticipato una decisione che ha esplicato i suoi effetti non prima del 5 marzo 2018, data di inizio effettivo dell'attività da parte dell'insorgente, tra l'altro per permettergli di rassegnare le dimissioni dal suo precedente posto di lavoro, nella certezza di aver già concluso un altro contratto di lavoro; che, inoltre, non si vede come alla fattispecie possa applicarsi l'art. 41 cpv. 3 LStip invocato dal ricorrente senza alcuna pertinenza per il caso di specie; tale disposto, così come il cpv. 4, regola in effetti la situazione di coloro che erano già alle dipendenze dello Stato e che nel 2016 sono stati interessati dalle misure di risparmio decise con l'approvazione del preventivo per l'anno 2016; nulla a che vedere dunque con la situazione del ricorrente, che a quel momento non era ancora alle dipendenze dello Stato; che, in conclusione, la decisione di attribuzione della classe 6 con 1 aumento, che tiene conto della nuova classificazione degli ispettori cantonali del lavoro II e dell'esperienza pregressa del ricorrente, di per sé da questi non contestata, è esente da ogni critica e non può che essere confermata; che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto in ogni suo punto; le spese seguono la soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente. L'importo di fr. 600.- versato in eccesso a titolo di anticipo gli viene restituito.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La vicecancelliera
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.52.2018.22
Lugano
19 dicembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Matea Pessina
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 29 novembre 2017 (n. 5354) con cui il Consiglio di Stato lo ha nominato quale Ispettore cantonale del lavoro II presso la Divisione dell'economia e lo ha iscritto nella classe di stipendio 6 con 1 aumento;
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera