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52.2018.151

Multa per inosservanza dei salari minimi prescritti dal CNL del commercio all'ingrosso

Ticino · 2018-02-28 · Italiano TI
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Multa per inosservanza dei salari minimi prescritti dal CNL del commercio all'ingrosso

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 giugno 1999 (ALC; RS

0.142.112.681), volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un

dumping sociale e salariale a

scapito dei lavoratori in Svizzera.

In questo senso, l'8

ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata legge federale

concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati

in Svizzera e misure collaterali, entrata in vigore il 1° luglio 2004. La LDist

obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in

Svizzera nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a

rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi

federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei

contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360

a

del codice

delle obbligazioni

del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Quest'ultima

disposizione precisa infatti che,

q

ualora in

un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli

usuali e non esista un contratto collettivo di lavoro, possono essere stabiliti

contratti normali di lavoro che prevedano salari minimi vincolanti. Questa

misura vale per tutte le aziende del ramo interessato.

2.2. La LDist è stata modificata il 15 giugno 2012 (vedi n.

I.2 della legge federale sull'adeguamento delle misure c

ollaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012; RU

2012 6703). Nella sua nuova versione, essa è stata denominata "legge

federale concernente le misure collaterali per i

lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti

normali di lavoro".

L'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist disciplina ora il controllo

dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni

applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui

salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi

dell'articolo 360

a

CO. Tale disposizione, entrata in vigore il 1°

gennaio 2013, si è resa necessaria in quanto

le autorità

cantonali non erano in grado di sanzionare i datori di lavoro che infrangevano

le disposizioni sui salari minimi prescritte nei contratti normali di lavoro

quando impiegavano lavoratori in Svizzera. La modifica legislativa consente ora

di garantire la parità di trattamento tra i datori di lavoro svizzeri ed

esteri. In precedenza, infatti, soltanto i datori di lavoro esteri potevano

essere sanzionati in base alla LDist (cfr. Messaggio concernente la legge federale

sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle

persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, n. 1.2.2).

2.3. Allo scopo di

disciplinare il settore del commercio all'ingrosso

, il 10 novembre 2015 il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale

di lavoro (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016 per la durata di tre anni

(cfr. BU

50/2015 del 13 novembre 2015 e art. 6 CNL). Tale contratto è applicabile

alle aziende del settore del commercio all'ingrosso (art. 1 CNL). L'art. 2 CNL

dispone in particolare che il salario orario minimo di base per il personale

non qualificato è di fr. 17.30, mentre quello per il personale qualificato (AFC

o titolo equivalente o superiore) e per gli impiegati di commercio è di fr. 19.65

(cpv. 1), precisando che il pagamento del salario a provvigione è possibile

solo se attuato a partire dal

salario minimo

(cpv. 2) e che al s

alario orario di

base vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.64%

per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni,

cfr. cpv. 3).

Il salario orario minimo - vincolante (cfr. art. 360

d

cpv. 2 CO e

FU 076/2015 del 25 settembre 2015) - è

stato frattanto adeguato in base all'art. 4 CNL ai

nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di

lavoro per gli impiegati di commercio

nell'economia ticinese per il 2018

e all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2017 (cfr. FU

102/2017 del 22 dicembre 2017); tale adeguamento, entrato in vigore il 1° gennaio

2018, non è comunque qui di rilievo.

2.4. L'art. 3 lett. d RLLDist-LNN precisa che l'UIL è competente per

i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione

tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di

lavoro sui salari minimi ai sensi dell'art. 360

a

CO.

3.   3.1. Come accennato in

narrativa, nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni

lavorative e salariali nel settore del commercio all'ingrosso, il 15 marzo 2017

l'UIL ha richiesto alla ricorrente copia dei contratti di lavoro e delle buste

paga del mese di marzo 2017, come pure la distinta dei dipendenti debitamente

compilata. Acquisiti tali dati, l'autorità cantonale ha riscontrato che l'insorgente

non aveva rispettato il salario minimo prescritto dal CNL nei riguardi di

quattro collaboratori. In particolare, secondo gli accertamenti dell'UIL, i dipendenti,

impiegati a tempo pieno nella misura di 45 ore settimanali, sarebbero stati

retribuiti con fr. 12'290.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe

stato di fr. 13'483.64, con un ammanco pari a fr. 1'193.64 (- 8.85% in media),

così suddiviso:

-  fr.

880.91 a scapito di __________, impiegata tuttofare non qualificata, retribuita

con fr. 2'490.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 26.13%);

-  fr.

70.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito

con fr. 3'300.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 2.10%);

-  fr.

170.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito

con fr. 3'200.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 5.07%);

-  fr.

70.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito

con fr. 3'300.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di

fr. 3'370.91 (- 2.10%).

Sulla base di tali riscontri,

l'UIL ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 1'221.-. L'Esecutivo

cantonale - pur criticando i criteri schematici applicati dall'autorità

dipartimentale per commisurarne l'ammontare - ha tutelato tale provvedimento, ritenendolo

adeguato alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della

ricorrente.

3.2. L'insorgente contesta di avere disatteso i salari minimi prescritti dal

CNL. I quattro dipendenti in questione avrebbero infatti lavorato 40 ore

settimanali (meno ancora nel periodo invernale) e non 45, come invece accertato

dalle precedenti autorità sulla scorta dei contratti di lavoro prodotti davanti

all'UIL. Questi ultimi sarebbero invero stati erroneamente stilati sulla base

di un modello che riporta un totale di ore lavorative superiore alla realtà. L'insorgente

- che già ne aveva trasmesso una copia non firmata al Governo - produce in

questa sede i contratti "corretti" (indicanti un tempo di lavoro pari

a 40 ore alla settimana), retrodatati e sottoscritti dagli interessati.

La tesi ricorsuale è manifestamente smentita

dagli atti. Come

correttamente rilevato dal Governo, la settimana

lavorativa di 45 ore non è infatti dimostrata soltanto dai contratti di lavoro

conclusi originariamente tra le parti, bensì anche

dalla distinta dei dipendenti che la ricorrente stessa ha compilato all'attenzione

dell'autorità dipartimentale, che l'aveva richiesta proprio nell'ambito

di un controllo delle condizioni lavorative e salariali in seno alla ditta.

Malvenuta è quindi ora l'insorgente a pretendere che le ore di lavoro

settimanalmente prestate dai quattro collaboratori in questione fossero in

realtà soltanto 40. L'interessata non si avvede

peraltro che, quand'anche si volesse dar credito alla sua tesi, il

salario lordo versato a __________ (fr. 2'490.-) risulterebbe in ogni caso

inferiore rispetto a quello minimo (fr. 2'996.40) sancito dal CNL. Nulla può inoltre

dedurre dall'affermazione

secondo cui nel periodo invernale la durata

del lavoro sarebbe ancora inferiore, rimasta peraltro allo stadio del puro

parlato. Nessun effetto retroattivo può infine essere riconosciuto ai nuovi

contratti prodotti in questa sede, che, benché retrodatati, non sono stati sottoscritti

prima del 23 agosto 2017 (data alla quale sono stati trasmessi, non firmati, al

Governo), ovvero successivamente al controllo eseguito dall'UIL.

A prescindere dall'asserita difficile

situazione economica della ricorrente e dalla congiuntura del mercato, l

a

materialità

dell'infrazione risulta quindi sicuramente

data.

4.   Assodata la sussistenza

dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla

ricorrente.

4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2

lett. c

LDist (nella versione

vigente al momento dei fatti), l

'autorità cantonale competente

può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto

normale di lavoro ai sensi dell'art. 360

a

CO commesse da datori di

lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una multa

amministrativa sino a fr. 5'000.-; è applicabile l'art. 7 della legge federale

sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0).

Secondo l

'art. 9 cpv. 3 vLDist,

l'autorità che pronuncia una

sanzione

notifica una copia della sua decisione all'organo di

controllo competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla

Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la quale tiene un

elenco -

pubblico - delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione

passata in giudicato.

L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che, se la multa

applicabile non supera

i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6

DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si

può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece,

condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome

collettivo o in accomandita o la ditta individuale.

4.2. In concreto, l'UIL ha inflitto alla

ricorrente una multa di fr.

1'221.-. Tale importo è stato determinato

applicando una formula

elaborata dalla stessa

autorità di prime cure e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia

con risoluzione 30 aprile

2014, la quale prende in considerazione

diversi parametri (cfr. n. 11 del modello), quali il salario lordo orario di

riferimento dovuto e quello effettivamente versato, per poi calcolare lo scarto

medio percentuale (8.85%) e giungere infine all'importo della sanzione tramite

la seguente formula: fr. 5'000.- (valore massimo della multa) x 8.85% x 1.38

(fattore NL corrispondente al numero di lavoratori occupati a tempo pieno con

salario inferiore al CNL) x 2 (fattore T pari al numero di mesi in infrazione

rilevati nel periodo controllato).

Tale modo di agire non può essere tutelato. La formula elaborata

dall'UIL è infatti già stata ripetutamente criticata da questo Tribunale, in

quanto lesiva dei principi fondamentali del diritto vigenti in questo ambito

(cfr., fra le tante, RtiD I-2015 n. 41 consid. 5.2; STA 52.2016.266 dell'11

ottobre 2017 consid. 4.2; 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2 e

riferimenti). Pur essendo comprensibile che sia stato concepito per motivi di

praticità, il tariffario in parola

costituisce soltanto una sorta

di direttiva interna volta

ad assicurare un'interpretazione ed

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato

amministrativo (

Adelio Scolari

,

Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con

numerosi riferimenti) e non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o

per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b), nemmeno

qualora risultasse conforme all'ordinamento giuridico. Giova in effetti ricordare

per l'ennesima volta all'UIL (il quale incomprensibilmente persevera

nell'ignorare le indicazioni giurisprudenziali fornite da questa Corte) che dal

profilo strettamente giuridico la commisurazione dell'entità della sanzione

dipende dal caso specifico e deve debitamente tenere conto della gravità

oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati (cfr. sentenza Verwaltungsgericht

Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA

52.2016.337 citata consid. 5.2). L

'attuazione

di questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di tutte le

circostanze del caso e non

può essere ridotta ad un semplice calcolo matematico.

Ma anche laddove, come nella presente fattispecie, l'autorità volesse far capo

a criteri schematici predefiniti, ciò non la esime dal verificare se il risultato

così ottenuto sia rispettoso dei disposti che governano questo specifico ambito

del diritto.

4.3. Ferme queste premesse di ordine generale, in concreto la multa di fr. 1'221.-

inflitta alla ricorrente appare tutto sommato correttamente commisurata alle

circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie e, pur

essendo stata calcolata mediante una formula che (come appena esposto) non può

essere condivisa, merita comunque tutela.

Da un lato, la violazione della legge da parte

dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda ben quattro

collaboratori, che nel periodo considerato sono stati retribuiti con uno

stipendio che presentava una differenza media - non certo

trascurabile - dell'8.85% rispetto al minimo

previsto dal CNL, ritenuto che in un caso lo scarto individuale ha raggiunto il

26.13%. Non risulta peraltro che la differenza di salario sia stata

successivamente corrisposta ai dipendenti, i quali hanno dunque subito un danno

economico. Neppure giova alla ricorrente l'aver continuato a negare, ancora in

questa sede, gli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non

avere preso coscienza del suo errore. D'altro canto, va tenuto conto del fatto

che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata

commessa sull'arco di un solo mese e che l'interessata risulta, quantomeno

dagli atti, incensurata.

Per tutti questi motivi, la multa di fr. 1'221.- va pertanto

confermata. Oltre

che essere contenuta nei limiti concessi dalla legge,

tale sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene

debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata

all'insorgente, nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile.

5.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è

respinto

.

2.   La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, già anticipate dall'insorgente,

rimangono a suo carico.

3.   Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.   Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                            La

vicecancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2018 52.2018.151 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2018 52.2018.151 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2018 52.2018.151

Multa per inosservanza dei salari minimi prescritti dal CNL del commercio all'ingrosso

Incarto n. 52.2018.151 Lugano 6 settembre 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Flavia Verzasconi, presidente, Matteo Cassina, Sarah Socchi vicecancelliera: Barbara Maspoli statuendo sul ricorso del 22 marzo 2018 della RI 1 contro la decisione del 28 febbraio 2018 (n. 896) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione del 27 luglio 2017 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di sanzione pecuniaria nell'ambito della LDist (mancato rispetto delle condizioni salariali); ritenuto, in fatto A.   La RI 1, con sede a __________, è una ditta che si occupa del commercio e della distribuzione di bevande. Nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e salariali nel settore del commercio all'ingrosso, il 15 marzo 2017 l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia (UIL) ha invitato la RI 1 a fornire copia dei contratti di lavoro e delle buste paga del mese di marzo 2017, nonché la distinta dei dipendenti debitamente compilata. B.   Dopo aver constatato che la retribuzione minima non era stata rispettata, il 16 maggio 2017 l'UIL ha intimato alla RI 1 un rapporto, prospettandole l'adozione di una sanzione amministrativa giusta l'art. 9 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (legge sui lavoratori distaccati; LDist; RS 823.20) per inosservanza del salario minimo prescritto dal contratto normale di lavoro per il settore del commercio all'ingrosso (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016. In particolare, ha rimproverato alla ditta di aver versato a quattro dipendenti (__________), occupati a tempo pieno, per il mese di marzo 2017, salari inferiori (fr. 12'290.- complessivi) a quelli minimi (circa fr. 13'483.60 complessivi) prescritti (differenza complessiva di circa fr. 1'193.60). Dopo avere raccolto le sue osservazioni, il 27 luglio successivo l'autorità cantonale ha inflitto alla RI 1 una multa di fr. 1'221.-. La decisione è stata resa sulla base degli art. 1 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LDist, nonché 3 lett. d del regolamento della legge d'applicazione della LDist e della legge federale contro il lavoro nero del 24 settembre 2008 (RLLDist-LLN; RL 843.310). C.   Con giudizio del 28 febbraio 2018, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1. In sostanza, l'Esecutivo cantonale - accertato l'assoggettamento della ricorrente al CNL in questione - ha ritenuto che vi fossero gli estremi per infliggere una sanzione pecuniaria in virtù dei motivi addotti dall'UIL, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità. D.   Contro la predetta pronuncia governativa, la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. La ricorrente contesta la realizzazione dell'infrazione, pretendendo che i suoi dipendenti non svolgessero la loro attività lavorativa per 45 ore settimanali, ma per 40 al massimo. La retribuzione loro riconosciuta sarebbe peraltro conforme all'andamento negativo della ditta e all'attuale situazione congiunturale. E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Dipartimento, quest'ultimo con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito. Considerato, in diritto

1.   La competenza di questo Tribunale è data dall'art. 9 cpv. 1 della legge d'applicazione della LDist e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 (LLDist-LLN; RL 843.300). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e presentato da una persona (giuridica) senz'altro legittimata a ricorrere (art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

2.   2.1. Per combattere il pericolo di un'eventuale pressione sociale potenzialmente connessa con la comparsa sul mercato del lavoro svizzero di manodopera a buon mercato proveniente dai Paesi dell'UE, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha elaborato delle misure di accompagnamento per l'introduzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681), volte a istituire una base giuridica al fine di evitare un dumping sociale e salariale a scapito dei lavoratori in Svizzera. In questo senso, l'8 ottobre 1999 è stata adottata, tra l'altro, la già citata legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali, entrata in vigore il 1° luglio 2004. La LDist obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera a rispettare le condizioni lavorative e salariali minime prescritte nelle leggi federali, nei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e nei contratti normali di lavoro ai sensi dell'articolo 360 a del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220). Quest'ultima disposizione precisa infatti che, q ualora in un ramo vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali e non esista un contratto collettivo di lavoro, possono essere stabiliti contratti normali di lavoro che prevedano salari minimi vincolanti. Questa misura vale per tutte le aziende del ramo interessato. 2.2. La LDist è stata modificata il 15 giugno 2012 (vedi n. I.2 della legge federale sull'adeguamento delle misure c ollaterali alla libera circolazione delle persone del 15 giugno 2012; RU 2012 6703). Nella sua nuova versione, essa è stata denominata "legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro". L'art. 1 cpv. 2 prima frase LDist disciplina ora il controllo dei datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera e le sanzioni applicabili a tali datori di lavoro, qualora questi violino le disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360 a CO. Tale disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, si è resa necessaria in quanto le autorità cantonali non erano in grado di sanzionare i datori di lavoro che infrangevano le disposizioni sui salari minimi prescritte nei contratti normali di lavoro quando impiegavano lavoratori in Svizzera. La modifica legislativa consente ora di garantire la parità di trattamento tra i datori di lavoro svizzeri ed esteri. In precedenza, infatti, soltanto i datori di lavoro esteri potevano essere sanzionati in base alla LDist (cfr. Messaggio concernente la legge federale sull'adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone del 2 marzo 2012, FF 2012 3017, n. 1.2.2). 2.3. Allo scopo di disciplinare il settore del commercio all'ingrosso, il 10 novembre 2015 il Cantone Ticino ha adottato un contratto normale di lavoro (CNL), entrato in vigore il 1° gennaio 2016 per la durata di tre anni (cfr. BU 50/2015 del 13 novembre 2015 e art. 6 CNL). Tale contratto è applicabile alle aziende del settore del commercio all'ingrosso (art. 1 CNL). L'art. 2 CNL dispone in particolare che il salario orario minimo di base per il personale non qualificato è di fr. 17.30, mentre quello per il personale qualificato (AFC o titolo equivalente o superiore) e per gli impiegati di commercio è di fr. 19.65 (cpv. 1), precisando che il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo (cpv. 2) e che al s alario orario di base vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.64% per 5 settimane) e per i giorni festivi (3.6% per 9 giorni, cfr. cpv. 3). Il salario orario minimo - vincolante (cfr. art. 360 d cpv. 2 CO e FU 076/2015 del 25 settembre 2015) - è stato frattanto adeguato in base all'art. 4 CNL ai nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018 e all'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre 2017 (cfr. FU 102/2017 del 22 dicembre 2017); tale adeguamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2018, non è comunque qui di rilievo. 2.4. L'art. 3 lett. d RLLDist-LNN precisa che l'UIL è competente per i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'art. 360 a CO.

3.   3.1. Come accennato in narrativa, nell'ambito di un controllo volto ad accertare le condizioni lavorative e salariali nel settore del commercio all'ingrosso, il 15 marzo 2017 l'UIL ha richiesto alla ricorrente copia dei contratti di lavoro e delle buste paga del mese di marzo 2017, come pure la distinta dei dipendenti debitamente compilata. Acquisiti tali dati, l'autorità cantonale ha riscontrato che l'insorgente non aveva rispettato il salario minimo prescritto dal CNL nei riguardi di quattro collaboratori. In particolare, secondo gli accertamenti dell'UIL, i dipendenti, impiegati a tempo pieno nella misura di 45 ore settimanali, sarebbero stati retribuiti con fr. 12'290.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di fr. 13'483.64, con un ammanco pari a fr. 1'193.64 (- 8.85% in media), così suddiviso:

-  fr. 880.91 a scapito di __________, impiegata tuttofare non qualificata, retribuita con fr. 2'490.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di fr. 3'370.91 (- 26.13%);

-  fr. 70.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito con fr. 3'300.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di fr. 3'370.91 (- 2.10%);

-  fr. 170.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito con fr. 3'200.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di fr. 3'370.91 (- 5.07%);

-  fr. 70.91 a scapito di __________, autista-venditore non qualificato, retribuito con fr. 3'300.- lordi allorquando il minimo previsto dal CNL sarebbe stato di fr. 3'370.91 (- 2.10%). Sulla base di tali riscontri, l'UIL ha quindi inflitto alla ricorrente una multa di fr. 1'221.-. L'Esecutivo cantonale - pur criticando i criteri schematici applicati dall'autorità dipartimentale per commisurarne l'ammontare - ha tutelato tale provvedimento, ritenendolo adeguato alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa e alla colpa della ricorrente. 3.2. L'insorgente contesta di avere disatteso i salari minimi prescritti dal CNL. I quattro dipendenti in questione avrebbero infatti lavorato 40 ore settimanali (meno ancora nel periodo invernale) e non 45, come invece accertato dalle precedenti autorità sulla scorta dei contratti di lavoro prodotti davanti all'UIL. Questi ultimi sarebbero invero stati erroneamente stilati sulla base di un modello che riporta un totale di ore lavorative superiore alla realtà. L'insorgente

- che già ne aveva trasmesso una copia non firmata al Governo - produce in questa sede i contratti "corretti" (indicanti un tempo di lavoro pari a 40 ore alla settimana), retrodatati e sottoscritti dagli interessati. La tesi ricorsuale è manifestamente smentita dagli atti. Come correttamente rilevato dal Governo, la settimana lavorativa di 45 ore non è infatti dimostrata soltanto dai contratti di lavoro conclusi originariamente tra le parti, bensì anche dalla distinta dei dipendenti che la ricorrente stessa ha compilato all'attenzione dell'autorità dipartimentale, che l'aveva richiesta proprio nell'ambito di un controllo delle condizioni lavorative e salariali in seno alla ditta. Malvenuta è quindi ora l'insorgente a pretendere che le ore di lavoro settimanalmente prestate dai quattro collaboratori in questione fossero in realtà soltanto 40. L'interessata non si avvede peraltro che, quand'anche si volesse dar credito alla sua tesi, il salario lordo versato a __________ (fr. 2'490.-) risulterebbe in ogni caso inferiore rispetto a quello minimo (fr. 2'996.40) sancito dal CNL. Nulla può inoltre dedurre dall'affermazione secondo cui nel periodo invernale la durata del lavoro sarebbe ancora inferiore, rimasta peraltro allo stadio del puro parlato. Nessun effetto retroattivo può infine essere riconosciuto ai nuovi contratti prodotti in questa sede, che, benché retrodatati, non sono stati sottoscritti prima del 23 agosto 2017 (data alla quale sono stati trasmessi, non firmati, al Governo), ovvero successivamente al controllo eseguito dall'UIL. A prescindere dall'asserita difficile situazione economica della ricorrente e dalla congiuntura del mercato, l a materialità dell'infrazione risulta quindi sicuramente data.

4.   Assodata la sussistenza dell'infrazione, resta ora da verificare l'entità della sanzione inflitta alla ricorrente. 4.1. Giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c LDist (nella versione vigente al momento dei fatti), l 'autorità cantonale competente può, per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell'art. 360 a CO commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una multa amministrativa sino a fr. 5'000.-; è applicabile l'art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA; RS 313.0). Secondo l 'art. 9 cpv. 3 vLDist, l'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione all'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, come pure alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la quale tiene un elenco - pubblico - delle imprese e delle persone che sono state oggetto di una sanzione passata in giudicato. L'art. 7 cpv. 1 DPA sancisce che, se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili secondo l'art. 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale. 4.2. In concreto, l'UIL ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 1'221.-. Tale importo è stato determinato applicando una formula elaborata dalla stessa autorità di prime cure e ratificata dalla Sezione delle finanze e dell'economia con risoluzione 30 aprile 2014, la quale prende in considerazione diversi parametri (cfr. n. 11 del modello), quali il salario lordo orario di riferimento dovuto e quello effettivamente versato, per poi calcolare lo scarto medio percentuale (8.85%) e giungere infine all'importo della sanzione tramite la seguente formula: fr. 5'000.- (valore massimo della multa) x 8.85% x 1.38 (fattore NL corrispondente al numero di lavoratori occupati a tempo pieno con salario inferiore al CNL) x 2 (fattore T pari al numero di mesi in infrazione rilevati nel periodo controllato). Tale modo di agire non può essere tutelato. La formula elaborata dall'UIL è infatti già stata ripetutamente criticata da questo Tribunale, in quanto lesiva dei principi fondamentali del diritto vigenti in questo ambito (cfr., fra le tante, RtiD I-2015 n. 41 consid. 5.2; STA 52.2016.266 dell'11 ottobre 2017 consid. 4.2; 52.2016.337 del 1° febbraio 2017 consid. 5.2 e riferimenti). Pur essendo comprensibile che sia stato concepito per motivi di praticità, il tariffario in parola costituisce soltanto una sorta di direttiva interna volta ad assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'apparato amministrativo (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 129 con numerosi riferimenti) e non è in alcun modo vincolante per gli amministrati o per i tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3, 121 II 473 consid. 2b), nemmeno qualora risultasse conforme all'ordinamento giuridico. Giova in effetti ricordare per l'ennesima volta all'UIL (il quale incomprensibilmente persevera nell'ignorare le indicazioni giurisprudenziali fornite da questa Corte) che dal profilo strettamente giuridico la commisurazione dell'entità della sanzione dipende dal caso specifico e deve debitamente tenere conto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti rimproverati (cfr. sentenza Verwaltungsgericht Bern dell'8 febbraio 2016, in: BVR 2017 pag. 255 consid. 6.3; cfr. anche STA 52.2016.337 citata consid. 5.2). L 'attuazione di questi principi impone quindi un'attenta presa in considerazione di tutte le circostanze del caso e non può essere ridotta ad un semplice calcolo matematico. Ma anche laddove, come nella presente fattispecie, l'autorità volesse far capo a criteri schematici predefiniti, ciò non la esime dal verificare se il risultato così ottenuto sia rispettoso dei disposti che governano questo specifico ambito del diritto. 4.3. Ferme queste premesse di ordine generale, in concreto la multa di fr. 1'221.- inflitta alla ricorrente appare tutto sommato correttamente commisurata alle circostanze oggettive e soggettive che caratterizzano il caso di specie e, pur essendo stata calcolata mediante una formula che (come appena esposto) non può essere condivisa, merita comunque tutela. Da un lato, la violazione della legge da parte dell'insorgente non va certo sottovalutata, dal momento che riguarda ben quattro collaboratori, che nel periodo considerato sono stati retribuiti con uno stipendio che presentava una differenza media - non certo trascurabile - dell'8.85% rispetto al minimo previsto dal CNL, ritenuto che in un caso lo scarto individuale ha raggiunto il 26.13%. Non risulta peraltro che la differenza di salario sia stata successivamente corrisposta ai dipendenti, i quali hanno dunque subito un danno economico. Neppure giova alla ricorrente l'aver continuato a negare, ancora in questa sede, gli addebiti mossi nei suoi confronti, dimostrando così di non avere preso coscienza del suo errore. D'altro canto, va tenuto conto del fatto che l'infrazione, così come accertata dall'autorità di prime cure, è stata commessa sull'arco di un solo mese e che l'interessata risulta, quantomeno dagli atti, incensurata. Per tutti questi motivi, la multa di fr. 1'221.- va pertanto confermata. Oltre che essere contenuta nei limiti concessi dalla legge, tale sanzione risulta rispettosa del principio della proporzionalità e tiene debitamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione rimproverata all'insorgente, nonché del grado di colpa ad essa ascrivibile. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto .

2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.-, già anticipate dall'insorgente, rimangono a suo carico.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                            La vicecancelliera