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Incarto n.52.2016.79
Lugano
22 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2016 della
RI 1
contro
il bando di concorso indetto dal municipio di CO 1 il __________ gennaio 2016 per aggiudicare la fornitura di medicinali occorrenti all'Istituto per anziani __________ per il periodo 1. aprile 2016-31 marzo 2017;
forniture bisettimanali che dovranno essere consegnate direttamente all'Istituto per anziani __________ entro le ore 14.30. L'Istituto si impegna di inoltrare la comanda lo stesso giorno entro le ore 11.50.
forniture d'urgenza nei giorni feriali (consegna all'Istituto in giornata), inoltre deve essere garantita la raggiungibilità telefonica e il servizio di picchetto (dal lunedì alla domenica e festivi, fino alle ore 22.00) oltre al servizio di documentazione ed ev. di eliminazione dei farmaci.
la comanda dei medicamenti deve poter essere eseguita per via elettronica (online). Il programma dovrà dare la possibilità di visualizzare tutti i farmaci presenti sul mercato svizzero (con relativi prezzi sempre aggiornati) e la loro tempistica di fornitura.
possibilità di resa dei farmaci forniti entro 6 giorni lavorativi dalla consegna.
fornitura di farmaci non nella lista allegata: definire il prezzo partendo dal prezzo Ex-Factory.
il fornitore di una Casa per anziani (detta in seguito CpA) gode spesso di condizioni speciali presso l'industria farmaceutica. Di conseguenza se la deliberataria approda a migliori condizioni di acquisto, essa è tenuta a farne approfittare la CpA immediatamente ed in egual misura;
su richiesta della CpA la deliberataria garantisce l'accesso incondizionato alla documentazione relativa al processo di approvvigionamento della deliberataria;
farmaci della lista delle specialità: in caso di abbassamenti di prezzo (LS1 prezzo Ex-Factory e LS2 prezzo pubblico) decisi e imposti al mercato dell'Autorità Federale (UFSP) la deliberataria adatterà immediatamente ed in egual misura i prezzi applicati alla CpA.
6. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande provvisionali formulate dalla ricorrente.
7. La tassa di giustizia è posta a carico dell'ente banditore secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla ricorrente che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv.1 LPAmm).
Per questi motivi,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La vicecancelliera