Autorizzazione quale fiduciario finanziario - norme federali esaustive
Erwägungen (1 Absätze)
E. 47 e 49 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Il vicecancelliere
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2020 52.2016.549 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2020 52.2016.549 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2020 52.2016.549
Autorizzazione quale fiduciario finanziario - norme federali esaustive
Incarto n. 52.2016.549 Lugano 7 agosto 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Matteo Cassina, vicepresidente assistito dal vicecancelliere: Reto Peterhans statuendo sul ricorso del 3 novembre 2016 di RI 1 patrocinato da: PA 1 contro la decisione del 4 ottobre 2016 dell'Autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario (Autorità di vigilanza) che ha negato all'insorgente il rilascio dell'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario; ritenuto, in fatto che il 10 settembre 2015 RI 1 ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di fiduciario finanziario; che con decisione del 4 ottobre 2016 l'Autorità di vigilanza ha respinto la domanda, rilevando come l'istante, che vantava un'esperienza lavorativa nel settore bancario a __________, non disponesse della necessaria pratica in ambito fiduciario; che avverso questa pronuncia RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione richiesta per i motivi di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito; che all'accoglimento del gravame si è opposta l'Autorità di vigilanza; che in sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro tesi e domande di giudizio; considerato, in diritto che, secondo l'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il Tribunale can-tonale amministrativo può decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza, evenienza che si realizza in concreto; che il 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore la legge federale sui servizi finanziari del 15 giugno 2018 (LSerFi; RS 950.1) e la legge federale sugli istituti finanziari del 15 giugno 2018 (LIsFi; RS 954.1) con le loro rispettive ordinanze di esecuzione; che queste leggi e ordinanze federali disciplinano in modo esaustivo le varie attività che contraddistinguono la professione di fiduciario finanziario, così come è definita dall'art. 5 della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 1° dicembre 2009 (LFid; RL 953.100); che pertanto, in virtù del principio della forza derogatoria del diritto federale su quello cantonale (art. 49 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost .; RS 101), a partire dall'inizio dell'anno corrente il regime autorizzativo previsto dalla LFid non trova più alcun spazio di applicazione nei confronti di chi intende intraprendere la professione di fiduciario finanziario in Ticino; che, per effetto delle suddette modifiche legislative intervenute a livello federale, la presente causa, vertente sul mancato rilascio al ricorrente di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di fiduciario finanziario, è dunque divenuta priva d'oggetto; che di conseguenza il ricorso di RI 1 deve essere stralciato dai ruoli; che visto l'esito si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano ripetibili (art. 47 e 49 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Per questi motivi, decide:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse né spese. Al ricorrente va restituito l'importo di fr. 1'500.- versato a titolo di anticipo.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5. Intimazione a: Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo Il vicecancelliere